Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
È configurabile il concorso formale tra il reato di favoreggiamento e quello di rivelazione o utilizzazione di segreti d'ufficio, che, in ragione della sua autonoma e diversa oggettività giuridica, non può ritenersi assorbito nel primo.
Commentario • 1
- 1. Cosa occorre ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 gennaio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 326, c. 3) Il fatto Il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di un indagato in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 326, comma terzo, cod. pen. allo stesso ascritto per aver concorso, quale istigatore/determinatore, nella rivelazione di notizie di ufficio, che dovevano rimanere segrete. La rivelazione concerneva notizie riguardanti un procedimento amministrativo relativo ad una “interdittiva antimafia” mentre la decisione di annullamento si fonda sul rilievo di come dagli atti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2009, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 14/10/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1697
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 29335/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RA AL, nata a [...] il [...];
2. IN EP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 14/04/2008 dalla Corte di Appello di Firenze;
esaminati gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Guarducci Giannetto, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- All'esito di giudizio ordinario, con sentenza pronunciata il 17.2.2006, il Tribunale di Pistoia condannava - previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche - i coniugi AL AG e EP LI, nelle loro rispettive qualità di operatrice di cancelleria B3 e di cancelliere C1 in servizio presso le cancellerie penali del Tribunale di Pistoia, alla pena condizionalmente sospesa di un anno e sei mesi di reclusione ciascuno per i delitti, avvinti da concorso formale ex art. 81 c.p. siccome commessi con unitaria azione antigiuridica, di rivelazione e utilizzazione per fini patrimoniali (art. 326 c.p., comma 3) di notizie segrete apprese per ragioni di ufficio e di favoreggiamento personale in vantaggio di NA AN e CO EP. Condotta integrata dall'avvenuta comunicazione al CO e alla AN dell'esistenza, conosciuta attraverso abusivi accessi al sistema informativo Re.Ge. del Tribunale, di una richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia carceraria per reati in materia di stupefacenti depositata dal pubblico ministero presso l'ufficio GIP del Tribunale, "alfine di ottenere velocemente la vendita e il rilascio della casa sita in Buggiano via Pascoli n. 9 in proprietà di NE AN, in cui entrambi dimoravano". Immobile (porzione di fabbricato bifamiliare) oggetto di procedura esecutiva con prefissata vendita all'asta che i due imputati, accordatisi con il proprietario NE AN, acquistavano a trattativa privata (dopo aver tacitato i creditori e determinando la coeva estinzione della procedura esecutiva), perfezionando l'acquisto con rogito notarile del 20.11.2002. Data a decorrere dalla quale NA AN e EP CO (provvisti anche di somme di denaro fatte loro pervenire dai due imputati) si dileguavano, così sottraendosi alle indagini in corso nei loro confronti e all'esecuzione di provvedimento cautelare coercitivo emesso il 25.11.2002 dal g.i.p. del Tribunale pistoiese, in relazione al quale erano dichiarati (risultate vane le loro ricerche) entrambi latitanti.
I due imputati interponevano appello avverso la sentenza del Tribunale.
Con l'indicata sentenza resa il 14.4.2008 la Corte di Appello di Firenze, condividendo il percorso valutativo compiuto dal primo giudice, ha confermato la penale responsabilità dell'LI e della AG per entrambi i reati loro ascritti.
Sul piano della ricostruzione delle condotte dei due imputati e delle fonti di prova che ne sorreggono la colpevolezza le due conformi sentenze di merito hanno evidenziato gli elementi che seguono:
1) informazioni rese dapprima senza redazione di verbale il 2.12.2002 al maresciallo Renato ES, comandante la stazione Carabinieri di Buggiano, da NT AL, già occupante un seminterrato dell'immobile acquistato dai due imputati cedutole in affitto dal CO e dalla convivente AN NA;
dichiarazioni, ritenute pienamente attendibili perché immuni da apprezzabili ragioni di malanimo (pur a distanza di tempo dai fatti) verso i due giudicabili, poi rinnovate davanti al p.m. e ribadite in dibattimento, secondo cui i suoi amici e in particolare AN NA le manifestarono preoccupazione per l'imminente vendita all'asta della casa, rivelandole pochi giorni prima del 20.11.2002 di aver saputo dall'LI e dalla AG della formalizzazione di una richiesta di misura cautelare custodiale avanzata dal p.m. di Pistoia nei loro confronti per "fatti diversi" da quelli già pendenti a loro carico (e che vedevano il CO sottoposto alla misura dell'obbligo di firma alla p.g.): i due imputati, che avevano intavolato trattative tra il 10 e il 13.11.2002 con il formale intestatario dell'abitazione, il fratello della AN NE, avrebbero loro mostrato nella circostanza - secondo il riferito racconto del CO e della AN NA - un "foglio" a dimostrazione della pendenza della richiesta cautelare;
2) innumerevoli accessi compiuti dai due imputati nelle loro qualità, la AG abilitata ad accedere all'archivio dell'ufficio GIP-GUP del Tribunale e l'LI a quello del dibattimento penale, nel sistema informativo REGE del Tribunale per acquisire dati conoscitivi proprio sul procedimento penale iscritto nei confronti, tra gli altri, di EP CO e AN NA, attinti entrambi da una richiesta di custodia cautelare carceraria, venendo in tal modo a conoscenza della richiesta del p.m., comunicata ai due indagati al palese scopo di indurli a lasciare al più presto l'immobile che essi imputati erano fermamente intenzionati ad acquistare a trattativa privata e che ovviamente intendevano ottenere libero nel più breve tempo possibile;
accessi indebiti (poiché non connessi a specifiche esigenze di lavoro dei due imputati, registrati -come da verifiche tecnico-documentali svolte dal consulente del p.m.- a far data dal 23.10.2002 (già in tale momento i due imputati apprendono dell'esistenza della richiesta cautelare depositata dal p.m. il 2.9.2002) fino a tutto il 31.12.2002, in coincidenza della decretata latitanza del CO e della AN, raggiunti da ordinanza cautelare del g.i.p. del Tribunale di Pistoia del 25.11.2002 (quando ormai i due indagati sono già fuggiti all'estero), disponente la custodia carceraria per il CO e la custodia domiciliare per la AN (madre di una bambina in tenera età) proprio presso l'abitazione di Buggiano in Via Pascoli acquistata dagli imputati ed ultimo domicilio conosciuto dei due indagati;
3) dalla implausibilità delle discolpe prospettate dall'LI e dalla AG, che - a fronte della univocità degli esperiti accertamenti tecnici e delle tracce da essi lasciate nel sistema- ammettono di aver operato gli accessi nel sistema informatico (l'LI, per altro, servendosi indebitamente della password di accesso dell'ignaro collega di ufficio Elvio Breschi), adducendo di averlo fatto per "curiosità" (avendo saputo dei pregiudizi penali gravanti sul CO); implausibilità vieppiù avvalorata dalla chiarezza del movente antigiuridico connotante le iniziative assunte dai due imputati, diffusamente illustrato - anche nelle sue componenti di vantaggiosità patrimoniale (art. 326 c.p., comma 3) - in particolare dalla impugnata sentenza di appello. 2.- Avverso la decisione della Corte territoriale LI EP e AL AG hanno proposto, attraverso il difensore, ricorso per Cassazione, deducendo -con un comune atto di impugnazione- vizi di violazione di legge ed insufficienza e illogicità della motivazione. Censure che, per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, sono di seguito riassunte unitamente alle valutazioni di questo giudice di legittimità a corredo di ciascun motivo di ricorso. Valutazioni che conducono ad un giudizio di complessiva infondatezza delle doglianze determinante il rigetto dei ricorsi dei due imputati.
1. Erronea e falsa interpretazione dell'art. 326 c.p. e connessa ulteriore violazione del combinato disposto dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) - e art. 521 c.p.p..
Al di là del formale riferimento nel capo di imputazione all'art.326 c.p., comma 3 l'originaria accusa mossa agli imputati e per la quale sono stati rinviati a giudizio opera una erronea confusione tra le due radicalmente diverse fattispecie sanzionate dall'art. 326 c.p. (comma 1: rivelazione di segreti di ufficio, che implica la comunicazione a terzi da parte del pubblico ufficiale di notizie destinate a rimanere segrete;
comma 3: utilizzazione di segreti di ufficio, implicante uno "sfruttamento" della notizia segreta per finalità di privato interesse del pubblico ufficiale, nella sua duplice alternativa configurazione del perseguimento di un indebito profitto patrimoniale per sè o per terzi ovvero di un ingiusto profitto non patrimoniale per sè o per terzi). L'accusa attribuisce agli imputati un contegno di rivelazione di notizia segreta (CO e NA AN edotti della pendenza di richiesta cautelare del p.m. a loro carico), connettendolo - però - a finalità estranee alla fattispecie di cui all'art. 326 c.p., comma 1, mutuate dalla diversa ipotesi di cui all'art. 326 c.p., comma 3,
laddove individua come fine della condotta di rivelazione quello di "ottenere velocemente la vendita e il rilascio della casa di Buggiano". Dell'incongruenza della formulata accusa si avvede il Tribunale, che - con argomenti condivisi per relationem dalla sentenza di appello - integra l'area dell'accusa ex art. 326 c.p., comma 3, puntualizzando che i due imputati hanno agito con lo scopo di conseguire l'immediata liberazione dell'immobile occupato per un tempo non prevedibile dal CO e dalla AN (entrambi pregiudicati e privi di altre opportunità abitative), senza dover affrontare costi e tempi di una procedura esecutiva di rilascio dagli esiti non certi, evenienze produttive di un "risparmio di spesa" in cui va ravvisato l'indebito profitto patrimoniale avuto di mira dagli imputati e fondante il loro illecito comportamento. Ma le considerazioni dei giudici di merito non valgono a superare l'insufficiente ed erronea enunciazione del fatto-reato ascritto agli imputati, che pur sempre fa leva su una condotta di sola "rivelazione" di notizie segrete, senza descrivere le modalità di una diversa condotta di utilizzazione indebita di dette notizie. Tanto più che le proposizioni correttive dei giudici di merito travisano comunque la realtà degli accadimenti, ai due imputati potendo ritenersi attribuibile - in teoria - la sola seconda ipotesi di reato prevista dall'art. 326 c.p., comma 3, quella della utilizzazione delle notizie segrete per finalità non patrimoniali e non indebite, non potendo considerarsi indebita la legittima pretesa di veder liberato l'immobile di cui i prevenuti sono proprietari. Secondo il profilo censorio in esame deve convenirsi che le due decisioni di merito hanno compiuto una "plateale violazione del principio di correlazione" sancito dall'art. 521 c.p.p.. La riprova è offerta dall'implicito riferimento che i giudici di primo e di secondo grado ritengono di operare alla natura "indebita" del profitto patrimoniale programmato dai ricorrenti, inteso come "risparmio di oneri giudiziali ed economici" discendente dall'esercizio legittimo e per di più solo eventuale di diritti riveniente dall'acquisita veste dei due imputati di proprietari dell'immobile di Baggiano, aventi titolo ad ottenere l'adempimento dal venditore NE AN dell'obbligo di consegna dell'immobile libero da persone e cose impostogli dallo stipulato contratto di vendita.
L'articolato motivo di ricorso è infondato. Gli illustrati rilievi critici non colgono nel segno, poiché nella complessiva vicenda giudiziaria oggetto della regiudicanda non è ravvisatale alcuna modificazione dinamica o successiva (rispetto a quella cristallizzata dall'imputazione per cui gli imputati sono stati tratti a giudizio) del fatto reato contestato, suscettibile di introdurre aspetti di invalidità della decisione di appello (e della decisione di primo grado) per erronea configurazione dell'accusa ex art. 326 c.p., comma 3, ovvero per elusione del principio di interdipendenza sequenziale tra accusa e sentenza (art. 522 c.p.p.). In vero non vengono in discussione le ineludibili differenze esistenti tra le due (rectius tre) fattispecie criminose di natura dolosa sanzionate dall'art. 326 c.p., commi 1 e 3 richiamate nel ricorso, precisate da una ormai stabile interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Non vi è alcun dubbio che la rivelazione del segreto (comma 1) ancorché compiuta per motivi patrimoniali presuppone (reato di pericolo concreto) l'esternazione o comunicazione a terzi del segreto, elemento estraneo alla utilizzazione o sfruttamento della notizia segreta ad opera del pubblico ufficiale, che presuppone una condotta diversa o ulteriore rispetto alla semplice trasmissione della notizia segreta ad un extraneus (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 1, 3.10.2007 n. 39514, Ferrari, rv. 237747). Ma neppure vi è dubbio che i coniugi LI - AG hanno oggettivamente fatto uso della notizia certamente segreta, conosciuta violando i doveri del loro pubblico ufficio e abusando delle loro qualità, sia rivelandola al CO e alla AN, sia segnatamente sfruttandola per proprie finalità patrimoniali. Sfruttamento sviluppatosi attraverso la pregiudiziale comunicazione della notizia della pendenza della richiesta cautelare del p.m. ai due indagati, atteso che concettualmente la condotta di rivelazione si delinea o può delinearsi anche come una modalità di utilizzazione di una determinata notizia. La sintesi della contestazione racchiusa nel capo di imputazione non lascia incertezze, come - del resto - si riconosce nello stesso ricorso, sulla riferibilità dell'accusa all'ipotesi criminosa sanzionata dall'art. 326 c.p., comma 3, non sottacendosi che nulla impedisce nella concreta realtà degli eventi, come è accaduto nel caso per cui è ricorso, di configurare un concorso formale e funzionale (causale) tra il reato di utilizzazione di segreti di ufficio e il reato di rivelazione di segreti di ufficio, allorché la divulgazione ad estranei del segreto si coniughi allo sfruttamento di valenza patrimoniale del medesimo segreto, divenendone epifanica espressione, come pur ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (v. Cass. Sez. 6, 27.9.2007 n. 37559, Spinelli, rv. 237447). Giova precisare che, a fronte della ampiezza e latitudine delle fonti di accusa portate a conoscenza dei due imputati prima con l'avviso di conclusione delle indagini e poi con il decreto dispositivo del giudizio, vieppiù accresciutasi attraverso l'articolata istruttoria dibattimentale di primo grado, non è prospettabile alcuna effettiva lesione dei diritti di difesa degli imputati nei termini di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., non essendosi verificato alcun mutamento dell'accusa (fatto contestato) nei suoi elementi costitutivi in modo potenzialmente idoneo a determinare un effettivo pregiudizio del diritto di difesa degli imputati. D'altra parte la fondamentale ragione ispiratrice del canone di correlazione tra accusa e sentenza risiede nell'assicurare un pieno contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, la massima espansione dell'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, laonde non è prospettabile una astratta violazione del canone, che prescinda dalla natura ontologica dell'addebito descritto nell'imputazione e dalle opportunità di piena difesa concretamente offertesi all'imputato attraverso il reale sviluppo della dialettica processuale espressa dall'istruttoria dibattimentale (v.: Cass. Sez. 5, 25.11.2008 n. 2074/09, Fioravanti, rv. 242351; Cass. Sez. 6, 5.3.2009 n. 12156, Renda, rv. 243025). È facile constatare che le considerazioni critiche articolate con il motivo di ricorso, quanto a natura e finalità della condotta criminosa ascritta agli imputati, sono frutto di una erronea proiezione diacronica della vicenda sotto duplice profilo. In primo luogo i due imputati sono interessati all'acquisto a trattativa privata di una abitazione, che - verosimilmente anche in ragione della loro posizione funzionale in seno ad un ufficio giudiziario non grande come il Tribunale di Pistoia - sanno essere oggetto di procedura esecutiva immobiliare con asta pubblica già fissata al 29.11.2002, e - fiutato l'affare (il prezzo di acquisto dichiarato nel rogito notarile è stabilito in Euro 110.000,00 rispetto ad un prezzo base di asta stabilito in Euro 132.000,00)- si adoperano per condurlo a termine e per convincere i debitori (AN NE nonché la sorella e il convivente che abitano nell'immobile) ad accettare la loro offerta di acquisto. A tal fine essi sfruttano ("utilizzano") la notizia della pendenza cautelare nei confronti del CO e della AN, di cui sono venuti a conoscenza deliberatamente (mediante accesi nel sistema REGE del Tribunale non dettati da motivi di ufficio e "mirati" sulle posizioni processuali dei due indagati) fin dal 23.10.2002. Lo sfruttamento, di cui la rivelazione della notizia ai due indagati diviene precondizione effettuale, è integrato da un uso strumentale della notizia volto a persuadere il CO e la AN ad accettare la vendita dell'immobile o, meglio, a piegarsi alla decisione del proprietario NE AN di vendere l'abitazione al di fuori e prima dell'asta pubblica (esulano dall'economia della presente analisi le perplessità, pur logiche, sviluppate dalla sentenza di appello sulla reale proprietà dell'immobile all'infuori della sua nominale intestazione a AN NE). L'utilizzazione della notizia segreta avviene, dunque, per inconfutabili finalità di profitto patrimoniale, atteso il prezzo ben più vantaggioso che i due imputati possono pagare con un acquisto a trattativa privata rispetto ad un acquisto all'asta pubblica. E siffatta utilizzazione, pur senza acquisire gli espliciti contorni della fraudolenza, avviene con modalità criminose, vuoi con il disvelamento della notizia al CO e alla AN, vuoi segnatamente con il contestuale ausilio a costoro offerto per sottrarsi alle indagini e ad un provvedimento coercitivo di imminente adozione nei loro confronti (concorrente reato di favoreggiamento personale).
Modalità attuative, quindi, che - in secondo luogo - qualificano in termini di illegittimità ("indebito") il fine di personale profitto che scandisce l'antigiuridico infedele contegno dei due impiegati pubblici LI e AG. Sfugge ai ricorrenti, quando rivendicano la legittimità della loro aspettativa di conseguire l'acquisizione di un immobile libero dagli occupanti, che la condotta di sfruttamento della notizia segreta si è espressa ben prima che essi abbiano assunto la veste di proprietari dell'immobile di Baggiano ed in previa funzione dello stesso acquisto, giacché - alla luce delle dichiarazioni della teste AL e delle altre emergenze processuali (incremento degli accessi nel sistema informatico per acquisire dati sullo stato del procedimento
contro
CO e la convivente) esposte nella sentenza di appello - l'opera di convincimento nei confronti dei due indagati e di AN NE è promossa ben prima del formale acquisto notarile della proprietà dell'immobile da parte dei due imputati (20.11.2002), risalendo esso ad alcuni giorni precedenti (giorni tra il 10 e il 13 novembre), in cui CO e la AN sono edotti del più che probabile imminente arresto per nuove contestazioni criminose nei loro confronti. Al riguardo è appena il caso di rilevare la pertinenza delle osservazioni dei giudici di appello, già formulate anche dal Tribunale, sulla data in cui i due indagati decidono di fuggire da Pistoia. Data non a caso coincidente con il perfezionamento del contratto notarile di acquisto dell'immobile avvenuto il 20.11.2002, giorno dopo il quale il CO e la AN si dileguano facendo perdere ogni loro traccia (p. 12 sentenza: "...già da alcuni giorni sanno della pendenza della misura, ma non fuggono;
aspettano la data del rogito e il pagamento da parte dell'LI e della AG del saldo del prezzo di acquisto, così da poter disporre di denaro per la latitanza...(gli imputati) sanno che il g.i.p. non ha ancora emesso la misura richiesta dal p.m. e sono in condizione, dunque, di informare CO e la AN ...ecco perché la AN, pur molto spaventata, non fugge subito con CO e decide di aspettare fino al 20 novembre, quando può disporre del denaro... ").
2. Erronea applicazione dell'art. 195 c.p.p. con riferimento alla ammissione e alla utilizzabilità della testimonianza del maresciallo dei Carabinieri Renato ES.
Il Tribunale su richiesta del p.m., opponendovisi la difesa degli imputati, ha ammesso l'esame testimoniale del maresciallo ES, comandante la stazione Carabinieri di Buggiano cui il 2.12.2002 si rivolge la AL, riferendogli dei rapporti tra gli imputati e la coppia CO - AN (suoi originali sublocatori di un locale dell'immobile acquistato dagli imputati) e chiarendo di non voler sottoscrivere per paura alcun verbale (di tal che l'ufficiale di p.g. redige un'annotazione di servizio sull'incontro con la donna che rimette all'attenzione del Procuratore della Repubblica). Nel suo esame dibattimentale il ES ha riferito "quanto la AL gli aveva detto nell'occasione della mancata stesura del verbale", venendo tuttavia smentito su talune circostanze dalla stessa AL. Il testimone non poteva essere ammesso e, se ammesso, non avrebbe potuto deporre sulle dichiarazioni acquisite, a ciò ostando l'espresso divieto dell'art. 195 c.p.p., comma 4, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa S.C. (Cass. S.U., 28.5.2003 n. 36747, Torcasio, rv. 225468). - La doglianza è infondata. La stessa riproduce l'analoga censura svolta con l'atto di appello, con cui era impugnata (oltre alla sentenza di primo grado) anche l'ordinanza 1.4.2005 del Tribunale di Pistoia ammissiva dell'esame testimoniale del ES. Censura alla quale la Corte di Appello ha fornito idonea e giuridicamente corretta risposta reiettiva. I giudici di appello, ricordando come la teste TO AL sia stata ampiamente esaminata nel dibattimento di primo grado, hanno evidenziato che - ferma l'inutilizzabilità della testimonianza del ES "limitatamente alle parti in cui riferisce dichiarazioni della AL" - l'audizione del sottufficiale si pone al di fuori di qualsiasi contesto di testimonianza indiretta (interdetta ex art. 195 c.p.p., comma 4 ad un ufficiale di p.g.), essendo stata determinata unicamente dalla verifica di circostanze storiche estranee ai contenuti dichiarativi delle informazioni rilasciate dalla AL e da costei non volute verbalizzare e connesse soltanto a modi e tempi dell'accesso della AL presso la stazione Carabinieri il 2.12.2002 sottese alla annotazione di servizio all'uopo redatta dal maresciallo ES.
Per altro, facendosi carico dei rilievi oggi replicati con il ricorso in tema di soluzione delle discrasie di carattere storico tra le dichiarazioni del maresciallo ES (nei limiti ridetti) e quelle della AL, i giudici di appello chiariscono correttamente come non possa non tenersi conto (o siano comunque da "preferire") unicamente delle dichiarazioni della AL, nella sua connotazione di fonte diretta di prova anche delle circostanze storiche rammentate dal ES (pag. 8 sentenza). Osservazione che, in ultima analisi, rende palese la non decisività se non l'irrilevanza della deposizione del maresciallo dei Carabinieri nell'economia del confermato giudizio di colpevolezza dei due imputati.
3. Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione della testimonianza di NT AL. I giudici di merito e, per quanto di interesse, la sentenza di appello hanno compiuto una "strana" valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dalla AL. Da un lato reputandole attendibili, salvo il contrario quando dette dichiarazioni confliggerebbero con quelle del maresciallo ES. Da un altro lato minimizzando le palesi ragioni di risentimento nutrite dalla donna nei riguardi dei due imputati, dal momento che costoro l'hanno "praticamente buttata fuori di casa", sgombrando il locale subaffittatole dalla AN e dal CO dei suoi arredi, fatti prelevare da alcuni "albanesi".
Il motivo di censura è indeducibile prima ancora che manifestamente infondato.
La sentenza di appello ha sottoposto la testimonianza della AL (così come già la sentenza del Tribunale) ad idonea verifica di credibilità intrinseca ed estrinseca, sorretta da considerazione logiche e coerenti. Laonde non vi è spazio nella presente sede di legittimità per una rivalutazione in punto di fatto di una fonte di prova apprezzata, con corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa, dalle due concordi decisioni di merito. In ogni caso la sentenza della Corte territoriale ha, come già constatato in rapporto all'anteriore motivo di ricorso, privilegiato la versione della testimone in presenza delle addotte discrasie con il ricordo dei fatti rappresentato dal maresciallo ES. Analogamente le supposte ragioni di acredine della testimone verso gli imputati sono state opportunamente indagate dalla sentenza impugnata, che ne ha escluso ogni incidenza sulla oggettiva credibilità delle enunciazioni della donna. A titolo di esempio giova osservare che la sentenza rimarca come la AL avrebbe potuto apprendere soltanto dalla AN e dal CO che la pendenza cautelare a loro carico riguardava nuove vicende criminose e non quelle già ad essi note e per le quali il CO era sottoposto ad obbligo di forma. Così la sentenza del Tribunale, ripresa dai giudici di appello, rimarca come mobili e arredi dal locale occupato dalla AL (oggetti cui la stessa testimone annette scarso valore) siano stati asportati soltanto nei giorni seguenti al 2.12.2002, giorno in cui la AL si è recata presso la locale stazione Carabinieri per rendere le dichiarazioni non verbalizzate ma poi ribadite ritualmente al p.m. e confermate in dibattimento. Sicché il contegno c.d. estromissivo dei due imputati verso la testimone non può addursi come causa di un reale risentimento che abbia condizionato le affermazioni accusatorie della donna.
4. Erronea interpretazione dell'art. 378 c.p. e carenza di motivazione sulla coesistenza del reato con la contestata ipotesi di cui all'art. 326 c.p., comma 3. Le due sentenze di merito non hanno chiarito in quale misura la condotta rivelatrice della pendenza cautelare adottata dai due imputati si sia tradotta in un concomitante favoreggiamento del CO e della AN, incentivandoli alla fuga e agevolandone la latitanza. Latitanza per altro successiva alla condotta rivelatrice, nei confronti dei due indagati, "fuggiti" il 20.11.2002, la misura cautelare inframurale essendo stata emessa soltanto il 25.11.2002.
- La censura è improponibile, perché non già formalizzata con i motivi di appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia, che - per altro, diversamente da quanto si sostiene in ricorso - affronta ex professo la tematica in parola, ed è altresì manifestamente infondata. I giudici di primo grado (p. 20 sentenza), rilevata la diversa oggettività giuridica delle due ipotesi criminose sanzionate dagli artt. 326 e 378 c.p., hanno evidenziato che, pur potendo la condotta di favoreggiamento comprendere anche quella di rivelazione-utilizzazione di un segreto di ufficio, tale ultima fattispecie conserva - agli effetti del concorso formale di reati - la propria autonomia, sì da doversene escludere l'assorbimento per specialità nel reato di favoreggiamento. Nel caso di specie con la condotta attuatrice dell'art. 326 c.p., comma 3 gli imputati hanno agevolato, nella piena consapevolezza di detto effetto, l'elusione delle indagini da parte del CO e della AN, così consumando il coevo reato (in concorso formale) di favoreggiamento personale (v. Cass. Sez. 6, 27.2.1998 n. 5947, Arnetta, rv. 211958).
L'interpretazione sviluppata dal Tribunale, fatta propria dall'impugnata sentenza di appello, è corretta e conforme agli indirizzi giurisprudenziali di questa S.C. A nulla rileva il dato per cui al momento della loro fuga (20.11.2002) il CO e la AN non erano ancora attinti dal provvedimento coercitivo (ordinanza 25.11.2002), poiché pendevano a loro carico un procedimento penale e le relative indagini, che la notizia della pendente richiesta cautelare del p.m. svelata dagli imputati ha loro permesso di eludere, inducendoli a riparare all'estero. L'antigiuridico contegno dei due imputati sussunto nella fattispecie dell'art. 326 c.p., si è saldato ad un consapevole aiuto diretto fornito da entrambi ai due indagati, rendendo -a norma dell'art. 81 c.p., comma 1 - l'annuncio della pendenza cautelare strumentale (e,
quindi, formalmente concorrente) rispetto al favoreggiamento personale (cfr. Cass. Sez. 6, 29.3.2000 n. 7913, Fasano, rv. 217188;
Cass. Sez. 6, 30.10.2008 n. 43774, PM in proc. Capozzolo, rv. 242040:
"È configurabile il reato di favoreggiamento personale anche nel caso di aiuto fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni che non siano ancora in atto").
Al rigetto delle impugnazioni segue per legge la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2010