Sentenza 26 aprile 2004
Massime • 1
Il reato di corruzione propria è un fatto unico che, nelle modalità esecutive, si può articolare con la corresponsione frazionata in rate mensili del corrispettivo al p.u. da parte del privato corruttore. Ne consegue che, anche ai fini della prescrizione, il momento consumativo è unico cristallizzandosi nell'accettazione dell'accordo corruttivo da parte del p.u., anche se le modalità di esecuzione dell'accordo si articolano nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2004, n. 26071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26071 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 26/04/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 689
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 48844/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 21.03.03 nei confronti di:
DI LI;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Serpico;
udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dr.ssa A. De Sandro che ha concluso per: annullamento senza rinvio per essere il reato ascritto al DI estinto per prescrizione;
OSSERVA
Sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza e, in via incidentale, dall'imputato DI LI avverso la sentenza del locale Tribunale del 9.5.2001, con la quale, per quel che qui interessa, si era dichiarato n.d.p. nei confronti del predetto imputato in ordine al reato di truffa continuata, così modificata l'originaria imputazione di concorso in corruzione propria, ex art. 110, 319 e 321 c.p. in Monza dal 1985 alla fine del 1989, per mancanza di querela, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21.03.03, in riforma del giudizio di 1^ grado, dichiarava il DI colpevole del cennato reato di concorso in corruzione propria in origine contestatogli e, concessegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano per quanto riguarda la posizione del DI, denunciando, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, stante l'omessa considerazione e statuizione in motivazione del dato oggettivo e no controverso della reiterazione delle dazioni mensili da parte dell'imputato al cancelliere coimputato Palma Francesco (giudicato separatamente), in servizio, all'epoca dei fatti, presso il Tribunale di Monza, come del resto emergente dalla stessa contestazione originaria.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il reato di corruzione propria, in relazione ai termini della contestazione, è un fatto unico che, nella modalità esecutiva, meramente succedanea al consumarsi del delitto con l'accettazione di un accorso corruttivo, momento cristallizzante la consumazione del reato, si articola con la corresponsione "frazionata" in rate mensili del corrispettivo al p.u. da parte del soggetto privato corruttore. Ne consegue che, nella specie, il reato è unico, stante l'unicità del momento consumativi di esso, mentre la modalità di realizzazione della mera esecuzione degli effetti di esso, si articola nell'arco di tempo indicato in contestazione, come sostanzialmente ammetto lo stesso ufficio ricorrente, la cui doglianza in questa sede è, pertanto, manifestamente infondata.
Quanto innanzi rilevato impedisce, tra l'altro, di dichiarare anche d'ufficio, ex art. 129 co. 1^ c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, perché, a prescindere dall'apodittica osservazione espressa in sentenza sul punto (cfr. fol. 15), resta il fatto che, in ogni caso, si è formato in proposito il giudicato, in mancanza di relativo gravame da parte dell'imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004