Articolo 7 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 maggio 1990
Art. 7. 1. L' articolo 319 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 319. - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
- Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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