Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2001, n. 13928
CASS
Sentenza 29 novembre 2001

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In tema di reati di criminalità organizzata, qualora in presenza di circostanze aggravanti si determina la pena sulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si è stabilita la prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti. Ne deriva che l'eventuale concessione anche delle attenuanti generiche deve essere effettuata con giudizio di prevalenza, calcolando la relativa riduzione.

Il divieto della "reformatio in peius", in caso di reato continuato, investe ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Cassazione ha censurato la decisione del giudice d'appello che, avendo ridotto, su gravame dell'imputato, la pena inflitta per il reato più ritenuto grave, aveva "compensato" tale riduzione, in assenza di appello del PM, con un aggravamento dell'aumento di pena a titolo di continuazione per i reati "satelliti").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2001, n. 13928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13928
    Data del deposito : 29 novembre 2001

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