Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/1998, n. 7427
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Sentenza 21 gennaio 1998

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Allorché ricorrono gli estremi per l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 8, comma primo, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede la pena della reclusione da dodici a venti anni per i delitti punibili con l'ergastolo, non ha luogo un'automatica attenuazione di pena che renda ammissibile il giudizio abbreviato, in quanto detta circostanza, sia pure ad effetto speciale, non può sottrarsi all'ordinario giudizio di comparazione, senza un'espressa previsione legislativa; sicché il delitto al quale dovrebbe applicarsi la circostanza in questione, resta astrattamente punibile con l'ergastolo e preclude, quindi, l'ammissione al giudizio abbreviato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/1998, n. 7427
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7427
    Data del deposito : 21 gennaio 1998

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