Sentenza 21 gennaio 1998
Massime • 1
Allorché ricorrono gli estremi per l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 8, comma primo, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede la pena della reclusione da dodici a venti anni per i delitti punibili con l'ergastolo, non ha luogo un'automatica attenuazione di pena che renda ammissibile il giudizio abbreviato, in quanto detta circostanza, sia pure ad effetto speciale, non può sottrarsi all'ordinario giudizio di comparazione, senza un'espressa previsione legislativa; sicché il delitto al quale dovrebbe applicarsi la circostanza in questione, resta astrattamente punibile con l'ergastolo e preclude, quindi, l'ammissione al giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/1998, n. 7427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7427 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giulio Carlucci Presidente del 21 gennaio 1998
1. Dott. TO Marchese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Umberto Giordano Consigliere N. 84
3. Dott. Vincenzo Luigi Tardino Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Vancheri Consigliere N. 30825/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RI MI, nato a [...] il [...], 2) RI SE, nato a [...] il [...], 3) NO RD, nato a [...] il [...],
4) LA NT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 10 marzo 1997 dalla Corte di assise di appello di ALrno;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso:
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. TO Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Iadecola il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dall'LF e dall'TO ed il rigetto di quelli proposti dal LA e dal RA, con la condanna solidale di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'LF e dell'TO anche al versamento ciascuno di una somma alla cassa delle ammende;
- Uditi i difensori: Avv.to Prof. Gustavo Pansini per l'TO e Avv.ti Filippo Trofino e Armando Veneto per il RA;
- Considerato in
F A T T O
Il mattino del 21 gennaio 1983, nel centro abitato di Pagani, e precisamente nei pressi di una zona adibita a mercato, venne ucciso, con numerosi colpi di arma da fuoco cal. 7,65 e cal. 38 Special, il pregiudicato RA EN.
Le indagini di polizia giudiziaria consentirono soltanto di accertare che la vittima apparteneva all'associazione criminale denominata Nuova Camorra Organizzata e che pertanto l'omicidio poteva essere verosimilmente ascritto alla consorteria avversaria della Nuova Famiglia. Nulla si accertò, invece, sull'identità dei mandanti e degli esecutori materiali del crimine.
Successivamente, a seguito della chiamata in reità da parte di un imputato in procedimento connesso (tale RI EP) e delle confessioni con chiamate in correità di due degli odierni imputati (MI LF e NT LA), le indagini vennero riattivate. All'esito, l'azione penale venne promossa nei confronti di MI LF, NT LA, SE TO e RD RA, i quali vennero rinviati a giudizio, dinanzi alla Corte di Assise di ALrno, per rispondere;
a) di omicidio pluriaggravato (dalla premeditazione e dal numero dei concorrenti); b) di detenzione illegale e porto abusivo di numerose armi, con l'aggravante del nesso teleologico ( art.61 n. 2 C.P.). Con sentenza del 23 febbraio 1996, la Corte di Assise dichiarò gli imputati colpevoli dei delitti loro ascritti, unificati con il vincolo della continuazione, e, concesse all'LF ed al LA, l'attenuante premiale ex art.8 legge 203/1991 e la diminuente processuale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., condannò MI LF a dodici anni di reclusione, NT LA ad undici anni e quattro mesi di reclusione, SE TO e RD RA ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due mesi, oltre le conseguenti pene accessorie e misure di sicurezza. In particolare, il Giudice di primo grado, premesso un lungo excursus sulla natura giuridica della chiamata di correo e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca di essa, osservò che, alla stregua delle dichiarazioni accusatorie di MI LF e NT LA, intrinsecamente credibili e adeguatamente riscontrate da elementi esterni (le perizie, balistica e medico- legale, gli accertamenti di polizia giudiziaria in ordine alle condizioni meteorologiche del 21 gennaio 1983, la presenza sul posto di un mercato ambulante settimanale, il tipo di autovettura adoperata dai kiliers e soprattutto i puntuali riferimenti de relato di RI EP, imputato in procedimento connesso), ritenne inconfutabilmente acclarate le seguenti circostanze:
1) che l'omicidio di RA EN s'inquadrava nella feroce guerra di camorra che all'inizio degli anni ottanta aveva insanguinato le strade e le piazze della Campania,
2) che il EN esponente di rilievo della Nuova Camorra Organizzata, anche perché cognato del boss RA EL, era stato ammazzato per volere del gotha della Nuova Camorra Organizzata, la quale ne aveva deliberato la soppressione nel corso di una riunione tenutasi presso la masseria di MI LF;
3) che alla suddetta riunione avevano partecipato, oltre all'LF, tali SE IE, AR TA, TO AL, e RI AR, a loro volta successivamente ammazzati;
4) che l'esecuzione del crimine era stata curata e condotta a compimento da NT LA, SE TO AN RA e SE OC ormai deceduto, il primo come conducente dell'autovettura FIAT 128 adoperata per l'agguato e per la successiva fuga, gli altri quali componenti del "gruppo di fuoco" che materialmente aveva affrontato e colpito a morte la vittima. Alla stregua di siffatta ricostruzione della vicenda la Corte di Assise ritenne che MI LF, come capo della consorteria criminale della Nuova Famiglia Organizzata, era stato il principale responsabile dell'assassinio del EN sicché doveva essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli a titolo di concorso morale per avere determinato o, quanto meno, rafforzato l'altrui proposito delittuoso.
Tuttavia, ad onta della sua preminente responsabilità, l'LF poteva beneficiare, secondo la Corte di primo grado, di un trattamento sanzionatorio indulgente, avendo diritto, attesa la sua importante collaborazione con gli organi inquirenti, del regime premiale di cui all'art.8 della legge n. 1203/1991, il quale, sempre secondo la Corte, non contemplava una circostanza attenuante ad effetto speciale (malgrado il tenore letterale della norma e della stessa intestazione del capo III della Legge n. 203), ma una fattispecie autonoma definibile "diminuente speciale". A tale conclusione la Corte pervenne sulla base di una esegesi "teleologica" della volontà del legislatore, il quale avrebbe previsto per il collaboratore di giustizia un riconoscimento premiale distinto, non vincolato alle "mutevoli e contingenti valutazioni dell'interprete" e perciò sottratto all'ordinario giudizio di comparazione stabilito per le circostanze di segno contrario dall'art.69 cod. pen. Ritenne inoltre la Corte di Assise che all'LF competeva altresì la diminuente processuale ex art.442 in quanto, a suo avviso, ricorrevano tutte le condizioni legittimanti tale diminuente, e cioè: 1) la tempestiva richiesta di giudizio abbreviato da parte dei nominati imputati;
2) il consenso del PM;
3) la definibilità del processo "allo stato degli atti"; 4) la astratta punibilità di entrambi i reati ascritti con la pena detentiva temporanea, stante il riconoscimento della diminuente speciale, la quale implicava che anche il delitto di omicidio premeditato contestato al capo a) della rubrica fosse assoggettato, non già alla pena detentiva perpetua, ma alla pena temporanea della reclusione da dodici a venti anni. Del pari certa, ad avviso della Corte di Assise, era la responsabilità del LA, il quale, per sua stessa ammissione, aveva svolto nella circostanza la funzione di autista del commando omicida, oltre che quella di persona pronta ad intervenire, in caso di bisogno, utilizzando un mitra all'uopo lasciato all'interno dell'autovettura.
Anche al LA competeva, per il Giudice di primo grado, sia la diminuente processuale, sia il trattamento sanzionatorio premiale ex art. 8 Legge n. 203/1991, poiché anche il suddetto imputato aveva assunto nei confronti degli inquirenti un generale e costante atteggiamento collaborativo in questo come in numerosi altri processi aventi ad oggetto delitti di camorra ovvero delitti commessi per agevolare l'attività dell'associazione camorristica. Quando all'TO ed al RA, la Corte di Assise osservò che la chiamata in correità di NT LA, riscontrata da elementi oggettivi esterni (emergenze delle indagini di polizia giudiziaria, perizie balistica e medico-legale e risultati dell'istruttoria dibattimentale) e confermata (per la parte di rispettiva conoscenza) dalle dichiarazioni accusatorie di RI EP e MI LF, offriva la prova inconfutabile della partecipazione dei due predetti imputati al grave delitto. Osservò da ultimo la Corte di assise che nessuno degli imputati poteva beneficiare delle circostanze attenuanti generiche, alla cui concessione erano di ostacolo l'estrema gravità dei reati, le allarmanti modalità dell'azione, l'elevata intensità del dolo, l'abominevole natura dei motivi a delinquere e la negativa personalità dei prevenuti, tutti gravati da numerosi altri procedimenti penali per fatti di criminalità organizzata. E ciò ad onta delle dichiarazioni confessorie ed. accusatorie dell'LF e del LA il apprezzabile comportamento processuale era già stato preso in considerazione con il riconoscimento del trattamento sanzionatorio premiale.
In sede di gravame, la Corte di Assise di appello di ALrno, con sentenza del 10 marzo 1997, confermò sostanzialmente, in punto di responsabilità, la pronuncia impugnata, ma ritenne che la diminuente premiale, dovendo essere qualificata come attenuante ad effetto speciale, non poteva sottrarsi alla comparazione prevista dall'art. 69 cod. pen., sicché, pur riconoscendo, nei confronti dell'LF e del LA, la prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti contestate, escluse l'applicabilità della diminuente processuale di cui all'art. 442 cod. proc. pen. ed elevò quindi le pene inflitte all'LF ed al LA a sedici anni e sei mesi di reclusione per il primo ed a quattordici anni e sei mesi di reclusione per il secondo.
Avverso tale decisione, tutti gli imputati hanno proposto i ricorsi per cassazione che vengono ora alla cognizione di questa suprema Corte.
- Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, MI LF denuncia la violazione di cui all'art. 606.1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 63 e 69 cod. pen., all'art. 8 legge n. 203/91 ed alla diminuente ex artt. 442 cod. pen., deducendo che il riconoscimento della diminuente premiale doveva comportare il giudizio di comparazione con le aggravanti e, nella specie, di prevalenza e che, per l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. non era di ostacolo la sentenza n. 176/91 della Corte costituzionale, essendo stata la materia successivamente regolata con l'art. 8 della legge n. 203/91. A sua volta, il LA denuncia:
1) l'erronea applicazione dell'art. 8 della legge n. 203/91 e degli artt. 438 e segg. Cod. proc. ven. sostenendo che l'applicazione della speciale attenuante premiale esclude il giudizio di comparazione, sicché, comportando tale attenuante, in ogni caso, una pena temporanea, non può ritenersi precluso il giudizio abbreviato;
2) la violazione dell'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, 497, nonché l'illogicità della motivazione, per non avere la Corte di merito ritenuto assorbito, nel reato di porto abusivo delle armi, quello di illegale detenzione delle stesse, non potendo il richiamo alla responsabilità concorsuale giustificare la condanna anche per la detenzione e neppure il richiamo. all'indiscussa detenzione di un'altra arma (il mitra) per la quale non v'è stata alcuna contestazione.
Il RA e l'TO, infine, denunciano la violazione di cui all'art. 606.1, lett. b) ed. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 dello stesso codice, sostanzialmente facendo rilevare che, nell'affermare la responsabilità di essi ricorrenti, la Corte territoriale, senza minimamente esaminare i rilievi mossi con i motivi di appello, si è limitata a richiamare la motivazione del giudice di primo grado sul presupposto, immotivato, della piena attendibilità delle dichiarazioni rese dall'LF dal LA e dal EP, e senza considerare che quest'ultimo ha riferito i fatti de relato, che le dichiarazioni dell'LF si caratterizzano per la loro assoluta genericità, mentre quelle del LA rasentano l'irrazionalità (specialmente nella descrizione del metodo adottato dal commando per l'identificazione della vittima, sconosciuta agli autori materiali del delitto) e comunque si soffermano su circostanze che non hanno trovato alcun riscontro nelle indagini (ha parlato di una colluttazione mai avvenuta e di ecchimosi mai rilevate dal perito settore).
Il RA, poi aggiunge:
- che la motivazione della sentenza impugnata è carente anche in punto di rigetto delle istanze di rinnovazione dibattimentale, avendo la Corte di merito dimenticato che suo primario dovere era quello di valutare se le prospettazioni difensive in tema di prova potevano ritenersi finalizzate alla formulazione di un corretto giudizio;
- che, quanto alla ritenuta premeditazione, a parte il riferimento cronologico che, da solo, non poteva essere sufficiente, non si era tenuto conto di circostanze decisive e cioè che la soppressione del EN è stata attuata senza una meticolosa preparazione e rientrava in un programma indeterminato diretto alla eliminazione degli appartenenti all'organizzazione cutoliana;
- che, infine, erano state negate le circostanze attenuanti generiche senza tener conto degli elementi sottolineati dalla difesa a giustificazione dell'invocato beneficio.
Tutte le predette censure sono infondate.
Ed invero, va innanzi tutto precisato che, ricorrendo gli estremi di cui all'art. 8, 1^ comma, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 2031 il quale prevede, quanto ai delitti puniti con l'ergastolo, una pena di specie diversa (reclusione da dodici a venti anni), non si determina un'automatica attenuazione di pena che impedisce il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., rendendo quindi applicabile l'art. 442 cod. proc. pen. Ciò perché la norma in esame prevede semplicemente un'attenuante (così chiamata al 3^ comma dello stesso art. 8), sia pure ad effetto speciale, che non può sottrarsi senza un'espressa previsione, alla regola generale di cui all'art. 69 cod. pen., tanto è vero che, nel corpo dello stesso provvedimento legislativo (art. 7, 2^ comma), quando il legislatore ha inteso impedire il giudizio di comparazione, lo ha espressamente specificato. Conseguentemente, il delitto resta astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo e non è quindi applicabile l'art. 442 cod. proc. pen. Va poi chiarito che le armi adoperate dal gruppo di fuoco, ivi compreso il mitra, anche se materialmente detenute da singoli appartenenti all'associazione camorristica, costituivano indubbiamente una dotazione di tutto il sodalizio, criminoso che le utilizzava a seconda delle necessità. Non è quindi illogico il richiamo della Corte territoriale (che ha così giustificato la condanna, dei prevenuti anche per il delitto di detenzione illegale delle armi) alla responsabilità concorsuale.
Non sussistono, inoltre, i lamentati vizi di motivazione, avendo la Corte di merito, nel condividere le argomentazioni del Giudice di primo grado sulle accuse mosse nei confronti dell'TO e del RA, specificato che le dichiarazioni accusatorie del LA erano assolutamente affidabili, oltreché per la coerenza e la logicità dei riferimenti, perché spontanee, precise e costanti e perché avevano trovato riscontro esterno sia nelle chiamate incrociate dell'LF e del EP (i quali, pur con marginali indeterminatezze e/o imprecisioni dovute, per il primo, al suo ruolo di mandante, e non di esecutore materiale, e, per il secondo, alla qualità di chiamante de relato, avevano reso dichiarazioni del pari intrinsecamente attendibili e sostanzialmente coincidenti fra loro e con quelle del LA così da rafforzarsi reciprocamente), sia in elementi di natura oggettiva (come i risultati delle consulenze tecniche in ordine al numero ed al tipo delle armi adoperate e gli accertamenti di polizia giudiziaria in merito allo stato dei luoghi, al modello ed al colore dell'autovettura usata dagli assassini, alla presenza sul posto di un mercato ambulante ed alle cattive condizioni atmosferiche di quel tragico mattino di gennaio).
Quanto, poi, alle istanze di rinnovazione dibattimentale, respinte con ordinanza del 27 gennaio 1997, è evidente che la Corte di merito non si è limitata a ritenere la tardività o semplicemente la genericità delle richieste difensive, ma ha anche ritenuto non necessaria l'assunzione di nuove prove dopo aver valutato le spontanee dichiarazioni degli imputati presenti.
Anche la ritenuta sussistenza della premeditazione è stata sufficientemente e logicamente motivata, avendo il Giudice di merito fatto riferimento non solo all'elemento cronologico, ma anche al movente camorristico dell'omicidio, alla deliberazione collegiale di esso, alla meticolosa preparazione, alla scelta degli esecutori materiali, all'apprestamento dei mezzi alla ricerca dell'occasione propizia ed alle lucide modalità di esecuzione, per dimostrare che la risoluzione di sopprimere il EN, presa con considerevole anticipo e comunicata agli esecutori materiali, rimase nell'animo di costoro (come del resto in quello dei mandanti) ferma ed irrevocabile fino all'attuazione dello scellerato proposito.
Infine, quanto alla denegata concessione di circostanze attenuanti generiche, e sufficiente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questo supremo Collegio, l'art. 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice il potere di prendere in considerazione altre circostanze, diverse da quelle indicate nell'art. 62 dello stesso codice, solo se le ritenga tali da giustificare una diminuizione della pena. Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dal suddetto art. 62 bis cod. pen. (v., per tutte, Sez. I, 20 ottobre 1994, in Cass. pen. 1996, 2181). Per tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere rigettati, con la conseguente condanna solidale dei ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998