Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
La violazione del divieto del "bis in idem" non è deducibile nel giudizio per cassazione mediante la produzione di documenti relativi ad elementi fattuali, in quanto la cognizione del giudice di legittimità opera sulla base degli atti del processo in corso, ma non può essere estesa dando ingresso in funzione di prova a documenti che, pur qualificabili in altri procedimenti come atti processuali, costituiscono elementi esterni rispetto al processo nel quale è invocata la preclusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 20885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20885 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 15/04/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 824
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 48948/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LÒ GE N. IL 02/11/1957;
avverso l'ordinanza n. 68/2014 TRIB. LIBERTÀ di TRANI, del 06/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 ottobre 2014 il Tribunale di AN ha rigettato l'istanza di riesame presentata da CA GE avverso decreto del 14 agosto 2014 con cui il gip dello stesso Tribunale aveva sottoposto a sequestro preventivo una platea cementizia presso uno stabilimento balneare in relazione a indagini nei suoi confronti per i reati di cui all'art. 349 c.p., artt. 54 e 1161 c.n.. 2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di quattro motivi. Il primo motivo adduce la violazione del principio ne bis in idem, in quanto il procedimento penale nel quale è stato disposto il sequestro (n. 3455/14 R.G.N.R.) riguarderebbe gli stessi fatti contestati al CA in altri due procedimenti penali (nn. 3599/09 e 5974/09 R.G.N.R.). Il secondo motivo denuncia abnormità del decreto di sequestro emesso nel procedimento n. 3455/14 R.G.N.R. in costanza della stessa cautela disposta in relazione al procedimento n. 5974/09 R.G.N.R. in data 18 maggio 2010. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in rapporto agli artt. 54 e 1161 c.n. nonché correlato vizio motivazionale. Il quarto motivo, infine, lamenta violazione dell'art. 349 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1.1 Il primo motivo costituisce la riproposizione di una doglianza già presentata nella istanza di riesame, contestando comunque il mancato accoglimento da parte del Tribunale di AN. Il Tribunale, nella ordinanza impugnata, dava atto che la difesa del prevenuto aveva asserito che l'occupazione del suolo demaniale attuata mediante la platea cementizia sottoposta a sequestro sarebbe stata oggetto di tre procedimenti, ovvero, oltre a quello in corso (n. 3455/14 R.G.N.R.), il procedimento n. 3599/09 R.G.N.R. - che si era concluso con decreto di archiviazione emesso dal gip del Tribunale di AN in data 11 settembre 2009 - e il procedimento n. 5974/09 R.G.N.R., per il quale era stato emesso decreto di sequestro preventivo in data 18 maggio 2010. Quest'ultimo, tuttavia, rilevava il Tribunale, riguardava una condotta diversa da quella oggetto del procedimento n. 3455/14 R.G.N.R., costituendo anzi il presupposto della condotta contestata nell'ambito del procedimento recenziore, ovvero la prosecuzione dell'occupazione di suolo demaniale con violazione di sigilli;
per cui, evidenziava ancora il Tribunale, "l'eventuale illegittimità del decreto di sequestro" emesso in procedimento n. 5974/09 R.G.N.R. "non comporterebbe comunque il venir meno del reato di cui all'art. 349 c.p. (per cui pende procedimento di cui trattasi)".
Il ricorrente osserva che il procedimento n. 3599/09 R.G.N.R. riguardava i reati di cui all'art. 81 c.p., art. 1161 c.n. e art. 731 c.p., contestati al CA per la realizzazione quale legale rappresentante di Nuova Cla Srl, di una platea cementizia non autorizzata sulla litoranea Ponente, il tutto accertato il 28 maggio 2009; nel suo ambito il gip del Tribunale di AN sottoponeva lo stabilimento balneare coinvolto a sequestro preventivo, il Tribunale del riesame lo revocava e infine il procedimento veniva archiviato dal gip l'11 settembre 2009.
Il procedimento n. 5974/09 R.G.N.R., tuttora pendente, addebita invece al CA di avere, quale legale rappresentante della stessa Srl, titolare della concessione relativa allo stabilimento balneare Kalos Beach sulla litoranea di Ponente, occupato illegittimamente il suolo demaniale mediante la realizzazione, in forza di concessione evidentemente illegittima del Comune di Barletta - n. 80594 del 24 dicembre 2009 -, di una piattaforma cementizia (reato ex artt. 54 e 1161 c.n.: capo b) nonché di avere, nella stessa qualità, occupato illegittimamente il suolo demaniale realizzando un monoblocco uso guardiania autorizzato temporaneamente ma allocato in modo permanente (reato ex artt. 54 e 1161 c.n.: capo c). In questo procedimento il gip aveva con decreto del 18 maggio 2010 sottoposto lo stabilimento balneare a sequestro preventivo.
Il procedimento n. 3455/14 R.G.N.R. contesta al CA la violazione dell'art. 349 c.p. e artt. 54 e 1161 c.n., per avere, essendo imputato per i reati di cui al procedimento n. 5974/09 R.G.N.R., dopo l'esecuzione del sequestro preventivo del 18 maggio 2010 e la concessione di facoltà d'uso dal gip con provvedimento del 16 luglio 2010 relativamente al solo utilizzo delle strutture esistenti sulla platea cementizia - e limitato a consentire agli avventori di raggiungere su passerelle di legno sospese dal piano di posa della platea il bar e i servizi igienici, senza potersi trattenere sulla platea, venendo recintato il perimetro dell'area non fruibile con fioriere - violato, "dopo essere stato nominato in sede di esecuzione custode del bene in sequestro, tale misura cautelare, in quanto la platea cementizia risultava liberamente fruibile dagli avventori, senza alcuna limitazione, priva di passerelle in legno costituenti camminamenti obbligati per l'accesso esclusivo finalizzato all'uso delle sovrastrutture, ed anzi la stessa risultava in toto rifinita con pavimentazione" e in luogo delle fioriere erano state collocate piastre di legno con cui era anche stata ulteriormente ampliata la superficie della platea senza soluzione di continuità, il tutto accertato tra l'estate 2012 e l'estate 2014.
Il confronto tra i suddetti capi d'imputazione dimostrerebbe, secondo ricorrente, che a carico del CA sono stati avviati diversi procedimenti penali "aventi ad oggetto i medesimi fatti".
3.1.2 La doglianza è priva di pregio alla luce di quanto ha sinteticamente ma chiaramente evidenziato l'ordinanza impugnata, e cioè che l'imputazione del procedimento penale nel cui ambito è stato disposto il sequestro preventivo di cui si tratta non coincide affatto con quella dei due procedimenti precedenti, bensì individua nella condotta precedentemente contestata il presupposto della condotta contestata attualmente (violazione dei sigilli con utilizzazione della platea in difformità rispetto a quanto autorizzato nel provvedimento del gip del 16 luglio 2010 che ne concedeva una determinata e limitata facoltà d'uso, e ulteriore allargamento, mediante piastre di legno, dell'area demaniale illegittimamente occupata).
D'altronde, non si può non ricordare che la valutazione della sussistenza di bis in idem è qualificabile come valutazione di fatto, che è quindi riservata al giudice di merito (tra i più recenti arresti, Cass. sez. 4, 27 giugno 2013 n. 35831 insegna che non è deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione del divieto del bis in idem, in quanto "è escluso in sede di legittimità l'accertamento del fatto necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito"; conformi a tale orientamento, che risulta prevalente, v. tra le massimate, Cass. sez. 5, 7 aprile 2014 n. 43485; Cass. sez. 5, Cass. sez. 4, 8 ottobre 2013-31 gennaio 2014 n. 4958; Cass. sez. 2, 15 ottobre 2013- 21 gennaio 2014 n. 2662; Cass. sez. 5, 10 gennaio 2013 n. 9825; Cass. sez. 5, 11 dicembre 2012-31 gennaio 2013 n. 5099; Cass. sez. 5, 6 maggio 2011 n. 24954; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2007 n. 9180), spettando al giudice di legittimità, secondo i principi generali, soltanto la verifica della motivazione con la quale il giudice di merito ha esternato il percorso che l'ha condotto alla valutazione fattuale: vizio motivazionale che il ricorrente non ha addotto e che - si osserva perciò meramente ad abundantiam - comunque nel caso di specie, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., avrebbe dovuto circoscriversi alla denuncia del radicale difetto della mancanza assoluta - ovvero apparenza, cioè contenuto meramente assertivo e rappresentato da formule di stile - di un apparato motivazionale, che varrebbe come violazione di legge ex art. 125 c.p.p., comma 3, (da ultimo, tra le massimate, v. Cass. sez. 6, 10 gennaio 2013 n. 6589; Cass. sez. 5, 1 ottobre 2010 n. 35532 e Cass. sez. 6, 20 febbraio 2009 n. 7472). È ben noto, peraltro, a questo Collegio che sussiste nella giurisprudenza di legittimità un orientamento divergente, per cui la violazione del principio ne bis in idem si risolve in un error in procedendo che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti (su questa linea si sono espresse anche pronunce assai recenti: v., ancora tra le massimate, Cass. sez. 5, 6 novembre 2014-21 gennaio 2015 n. 2807;
Cass. sez. 5, 23 settembre 2014 n. 44854; Cass. sez. 2, 8 luglio 2014 n. 33720; Cass. sez. 6, 31 ottobre 2013 n. 44633; Cass. sez. 6, 30 gennaio 2013 n, 14991; Cass. sez. 5, 29 novembre 2012-9 gennaio 2013 n. 1131; Cass. sez. 6, 27 novembre 2012 n. 47983; Cass. sez. 1, 5 maggio 2011 n. 26827; Cass. sez. 6, 30 settembre 2009 n. 44484). Tale lettura risulta peraltro non convincente, poiché attraverso la qualificazione di vizio processuale neutralizza artificiosamente i limiti della valutazione di fatto.
Se è vero, infatti, che il giudice di legittimità è giudice di fatto per quanto concerne i vizi processuali (da ultimo Cass. sez. 1, 9 gennaio 2013 n. 8521, per cui, se viene dedotto "mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali"; trattasi di insegnamento consolidato: Cass. sez. 5, 12 aprile 2006 n. 16956; Cass. sez. 4, 28 settembre 2014 n. 47891;
Cass. sez. 2, 24 settembre 2002 n. 33125; S.U. 31 ottobre 2001 n. 42792; Cass. sez. 6, 21 ottobre 1998 n. 1167), il principio, a ben guardare, si fonda su una concezione di "fatto" peculiare e restrittiva, perché il "fatto" da verificare ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), altro non è che un'avvenuta violazione di quella legge che detta la procedura necessaria per accertare il fatto sostanziale: il fatto processuale è la sussistenza in un atto processuale della violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, vale a dire l'esistenza di un atto, nella sequenza procedurale, posto in essere tramite (anche) la violazione suddetta. L'accertamento del fatto processuale si circoscrive, pertanto, alla verifica della materiale esistenza della violazione di diritto in uno degli atti che, per legge, sono parte - e, a prescindere dagli atti abnormi, devono esserlo - del procedimento dapprima e del processo in seguito. Quindi, il vizio denunciato "abita", per così dire, nel processo stesso che è pervenuto al grado di legittimità, e l'accertamento fattuale che costituisce il presupposto dell'applicazione della norma sanzionante posta a presidio di quella violata non consiste nell'acquisizione di prove sull'esistenza del fatto e nella loro valutazione, bensì meramente nella verifica della presenza dell'atto nella sequenza procedurale e nella conseguente ulteriore verifica della corrispondenza della sua forma-contenuto con quanto denunciato. Nel momento in cui, invece, per accertare la violazione di legge si deve dare ingresso ad elementi esterni al procedimento, si devia la cognizione del giudice dalla sequenza procedimentale, estendendola invece a documenti probatori, tali anche se in altri processi sono qualificabili atto processuale.
Se così è, allora, il consolidato insegnamento che l'orientamento, cui questo Collegio in conformità a quello maggioritario non aderisce, invoca per aprire le porte del giudizio di legittimità alla valutazione diretta del ne bis in idem non può in realtà supportarlo, perché la cognizione fattuale spettante al giudice di legittimità deve aver confine endoprocessuale, ovvero deve essere operata attraverso attraverso atti del processo in corso e non attraverso documenti.
D'altronde, nell'art. 606 c.p.p., comma 1, il dettato della lettera c) (denuncia di violazione di norma processuale) non diverge nella sua formula semantica da quello della lett. b) (denuncia di violazione di norma sostanziale), eppure è indubitabile che, per accertare la violazione di una norma sostanziale, il giudice di legittimità non può compiere alcuna valutazione fattuale su quel che ne costituisca il presupposto. Il che conferma che l'apertura alla valutazione fattuale ermeneuticamente estratta dalla lett. c) discende esclusivamente dalla natura peculiare del fatto in questione, che è il processo. Non rileva, allora, il dato che il fatto da valutare sia presupposto dell'accertamento della violazione di legge - ragionando così, in ultima analisi, si legittimerebbe ogni valutazione di fatto, inclusa quella che costituisce il presupposto dell'applicazione della legge sostanziale -: l'apertura del giudice di legittimità alla cognizione fattuale deriva invece dalla natura del fatto, accertabile senza vere e proprie "prove" perché, in realtà, consistente in una, per così dire, mala attuazione endoprocessuale della norma pertinente (sulla cognizione del giudice di legittimità come "sganciata da ogni accertamento sul fatto" cfr., per una fattispecie diversa ma in qualche misura affine a quella in esame, da ultimo Cass. sez. 6, 21 gennaio 2015 n. 12175). Se allora la violazione del principio ne bis in idem, diretto a evitare la pluralità di procedimenti e di provvedimenti anche non irrevocabili (così Cass. sez. 1, 1 marzo 2013 n. 27834, che in una corretta ottica sistemica lo qualifica come unitaria origine delle fattispecie di cui all'art. 28 ss., artt. 649 e 669 c.p.p.) ha come presupposto l'identità del fatto, da individuarsi alla luce della corrispondenza storico-naturalistica in tutti gli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, connessione eziologica) in considerazione delle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. S.U. 28 giugno 2005 n. 34655) - dati, questi, che, trattandosi di un raffronto con un fatto per cui si procede in altro procedimento, necessitano l'acquisizione di elementi estranei alla sequenza processuale, e dunque qualificabili documenti - corretta risulta l'impostazione maggioritaria della giurisprudenza nomofilattica, che fonda, in ultima analisi, sulla necessaria acquisizione di documenti la natura fattuale della questione, nel senso di questione preclusa alla cognizione del giudice di legittimità.
Il che certo non significa "disapplicare" la tutela (dotata pure di riflessi sovranazionali, in questo caso comunque non incidenti) offerta dal principio del ne bis in idem. La cognizione del giudice di legittimità può estendersi agli elementi di fatto che hanno costituito il presupposto di un'applicazione di legge denunciata come erronea in modo indiretto, cioè attraverso il vaglio della motivazione del giudice di merito (v. Cass. sez. 4, 28 settembre 2004 n. 47891, citata, per cui appunto "il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione"); e si è già rilevato che nel caso di specie il ricorrente non si è avvalso della denuncia di vizio motivazionale, vizio che, anche qualora si potesse (forzatamente e dunque erroneamente) intendere come incluso nella sua doglianza, in concreto non sarebbe comunque stato riscontrabile.
Il motivo, in conclusione, risulta del tutto infondato.
3.2 Il secondo motivo denuncia abnormità del sequestro preventivo di cui si tratta, in quanto "emesso in costanza della medesima misura cautelare" applicata il 18 maggio 2010 nel procedimento penale n. 5974/09 R.G.N.R..
Il provvedimento abnorme, come già esprime la definizione semantica, deve essere avulso dal sistema nel senso che non costituisca espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, sovente alterando anche la sequenza procedimentale immettendola in una stasi (tra gli arresti più recenti, Cass. sez. 6, 3 giugno 2014 n. 36635; Cass. sez. 2, 16 maggio 2014 n. 29382; fondamentale al riguardo è comunque S.U. 26 marzo 2009 n. 25957). In particolare, è abnorme il procedimento che induce, in contrasto con il principio della ragionevole durata (S.U. 20 dicembre 2008-4 febbraio 2009 n. 5307; Cass. sez. 6, 17 febbraio 2011 n. 22499), una regressione nel procedimento (Cass. sez. 6, ord. 30 maggio 2012 n. 29855; Cass. sez. 3, 18 novembre 2009 n. 49404; Cass. Sez. 1, 27 ottobre 2009 n. 44195;
Cass. sez. 5, 18 marzo 2009 n. 14527; Cass. sez. 3, 28 maggio 2008 n. 27129; Cass. sez. 3, 11 gennaio 2008 n. 8333) o comunque una paralisi dello stesso (Cass. sez. 3, 11 gennaio 2008 n. 8330), come pure il provvedimento che rappresenta un esercizio del potere giurisdizionale in modalità difformi rispetto a quelle previste dalla legge (Cass. sez. 5, 22 dicembre 2012 n. 15051; Cass. sez. 5, 10 luglio 2008 n. 31975) - il che peraltro non coincide con l'esplicazione di un potere riconosciuto dalla legge sulla base di presupposti erronei: cfr. Cass. sez. 1, 6 novembre 2008 n. 47766 e Cass. sez. 3, 9 luglio 2008 n. 38404 - o comunque in violazione di legge (Cass. sez. 3, 3 maggio 2011 n. 24163; S.U. 25 marzo 2010 n. 21423). Nel caso in esame, invece, l'abnormità consisterebbe in una pretesa duplicazione della stessa cautela, che non consentirebbe neppure di comprendere "in forza di quale dei due provvedimenti lo stabilimento balneare è attualmente indisponibile ed inaccessibile". Il che, tuttavia, è evidente che non ha creato alcuna paralisi nel procedimento in cui è stata emessa la cautela impugnata, contro la quale, infatti, l'attuale ricorrente ha potuto difendersi secondo modalità agevoli e ordinarie, presentando un'istanza di riesame. D'altronde, l'asserto è ancora imperniato sulla pretesa sussistenza di un bis in idem, in ordine alla quale si rimanda a quanto osservato a proposito del motivo precedente.
Pure il secondo motivo, allora, risulta manifestamente infondato.
3.3 Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 54 e 1161 c.n. nonché vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quanto "alla ritenuta sussistenza della fattispecie contravvenzionale".
Anzitutto, come si è già osservato ancora a proposito del primo motivo, inammissibile ex art. 325 c.p.p. è in questa sede una doglianza conformata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione degli artt. 54 e 1161 c.n., in realtà il motivo si incentra su questioni fattuali per contrastare la valutazione del fumus commissi delicti sia per quanto riguarda l'elemento oggettivo che quello soggettivo, con evidente ricerca di un terzo grado di merito che costituisce un obiettivo inammissibile.
Analoga risposta, limitatamente alla pretesa violazione di legge in riferimento all'art. 349 c.p., merita il quarto motivo, che pure richiamando su un piano generale giurisprudenza relativa all'art. 349 c.p., in effetti consiste, a livello concreto, nella contestazione di quanto ritenuto dal Tribunale a livello fattuale, laddove ha riconosciuto la sussistenza del fumus commissi delicti. Meramente ad abundantiam, quindi, si da atto che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione tutt'altro che apparente sul fumus, sia in ordine alle contravvenzioni contestate sia in ordine al delitto di violazione di sigilli (pagine 4-6).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2015