Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 20885
CASS
Sentenza 15 aprile 2015

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La violazione del divieto del "bis in idem" non è deducibile nel giudizio per cassazione mediante la produzione di documenti relativi ad elementi fattuali, in quanto la cognizione del giudice di legittimità opera sulla base degli atti del processo in corso, ma non può essere estesa dando ingresso in funzione di prova a documenti che, pur qualificabili in altri procedimenti come atti processuali, costituiscono elementi esterni rispetto al processo nel quale è invocata la preclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 20885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20885
    Data del deposito : 15 aprile 2015

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