Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'indeterminatezza del fatto e disponga la restituzione degli atti al P.M. posto che lo stesso, quand'anche illegittimo perché fondato su un presupposto erroneo, costituisce pur sempre l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38404 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
4 Udienza pubblica del 9 luglio del 2008 38404 /08 Registro Gen. N 13551108 Sentenza n 1775
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: presidente Dott. Guido De Maio
Dott. Agostino Cordova consigliere
Dott. Pierluigi Onorato consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Aldo Fiale consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ragusa nei confronti di ZZ RG, nato a [...] il 14 novembre del 1963, avverso l'ordinanza del
3 aprile del 2008 del tribunale di Ragusa;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
udito il procuratore generale nella persona del dott. Santi Consolo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Con ordinanza del 3 aprile del 2008, il tribunale di Ragusa dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio di
ZZ RG, imputato del reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 211 del 1994 per omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali operate nei confronti di tutti i lavoratori occupati nel periodo luglio.- settembre del 2004, in quanto nel capo d'imputazione non si era specificato in quale veste il prevenuto era chiamato rispondere del reato .
Sulla premessa dell'abnormità del provvedimento perché ha determinato un'indebita regressione del procedimento
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IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza
Prima di stabilire se il provvedimento impugnato sia o no abnorme, occorre definire il provvedimento abnorme. Com'è noto, nel codice del 1930, la nozione d'abnormità non trovava un'esplicita formulazione, ma veniva ugualmente ammessa la ricorribilità dell'atto abnorme sul presupposto che l'espressa formulazione normativa mancava perché la tassatività si riferiva ai provvedimenti che si muovevano nel rispetto del sistema. I conditores del nuovo codice del rito penale si sono anch'essi astenuti dalla formulazione della nozione a causa "della rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e della necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità" .Per la giurisprudenza devono considerarsi abnormi i provvedimenti che per la singolarità o la stranezza del contenuto non siano riconducibili ad alcuno degli schemi previsti dalla legge o che non siano consentiti da alcuna norma e si pongano al di fuori dell'intero ordinamento giuridico(Cass Sez un 9 luglio 1997,
Quarticelli; Cass sez VI 12 settembre 1996, Minacci).L'abnormità può riguardare sia il profilo strutturale, qualora l'atto si ponga al di fuori del sistema processuale, sia quello funzionale qualora l'atto, pur essendo conforme al sistema, determini una stasi nel processo (Cass Sez un 24 novembre 1999, Magnani). I vari criteri d'individuazione delle ipotesi d'abnormità elaborate dalla giurisprudenza sono riconducibili a violazioni di regole processuali tra le quali soprattutto le trasgressioni dei seguenti principi: a)del principio di progressività processuale per il quale è di regola vietata la regressione del processo alla fase precedente(cfr. Cass sez III 3 marzo 1992,Greco ; Cass Sez un 31 luglio 1997, Baldan);b) del principio della separazione funzionale delle fasi processuali, con conseguente anomalo passaggio alla fase diversa(Cass Sez Un
18 giugno 1993 ,P.M. in C Garonzi), C) del principio d'irretrattabilità dell'azione penale e dell'attribuzione esclusiva al P.M. della determinazione relativa all'azione penale (Cass sez V
Jethi N 11 gennaio 1991 Agnolucci, con riguardo al decreto di archiviazione emesso dal GIP in assenza di richiesta del P.M).; d) del principio della separazione dei poteri dell'autorità giudiziaria da quella amministrativa(Cass sez I 29 settembre 1994, Cascio).
Dai principi elaborati da questa Corte emerge che l'abnormità può essere catalogata come vizio attinente alla funzione del provvedimento a differenza dell'inesistenza che è vizio afferente la struttura dell'atto, al pari delle altre forme d'invalidità "nominate”. Entrambe le figure, come sottolineato dalla dottrina, si risolvono in un' imperfezione radicale del provvedimento, ma assumono profili diversi risalenti alla loro differenza ontologica: l'inesistenza dà luogo ad un vizio insanabile che oltrepassa anche gli effetti del giudicato;
l'abnormità esplica i suoi effetti sul terreno della tassatività dell'impugnabilità, di cui agli artt 568 1 e 2 comma e 606, 2 comma c.p.p. allargando l'area della ricorribilità oggettiva in cassazione oltre le tipologie ordinarie ed imponendo l'autonoma ed immediata esperibilità del ricorso in deroga all'articolo 586
c.p.p.
Ciò premesso, si rileva che il provvedimento impugnato, secondo il consolidato orientamento di questa corte( Cass 1239 del 2003; n 15714 del 2003; n 24668 del 2004) non è abnorme e non è dunque suscettibile di ricorso per cassazione,in quanto il sistema consente al giudice di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica per l'indeterminatezza del fatto
.Quindi, il provvedimento del giudice dibattimentale monocratico che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione e disponga la restituzione degli atti al P.M.. , ancorché in ipotesi illegittimo, costituisce pur sempre l'esplicitazione di un potere riconosciuto al giudice e pertanto non può considerarsi abnorme secondo la nozione di abnormità prima data. D'altra parte,non comporta alcuna stasi del procedimento,eliminabile solo con il ricorso per cassazione in quanto e P.M può procedere all'indicazione degli elementi fattuali dei quali sia stata rilevata la carenza.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Dichiara
бельс 3 Inammissibile il ricorso del pubblico ministero
Così deciso in Roma il 9 luglio del 2008-
Il consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Guido De Maio lizo белос Dellan's
A DEPOSITATA INC
- 9 CTT 2008 SPREMA 11
IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)
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