Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - investito della richiesta di rinvio a giudizio in ordine al delitto di falso ideologico per induzione (art. 48 e 479 cod. pen.) - provveda alla modifica dell'imputazione elevata dal P.M., disponendo la restituzione degli atti al P.M., ex art. 33 sexies cod. proc. pen., perché proceda a citazione diretta, in quanto il Gup ha il potere sia di ridurre l'imputazione sia di prosciogliere l'imputato, ma a tali esiti può pervenire esclusivamente seguendo i percorsi previsti dagli artt. 429 o 425 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Quando si determinano gli effetti della connessione sull'attribuzione monocratica o collegialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2019
(Dichiarata la competenza del Tribunale di Genova in composizione monocratica a cui è stata disposta la trasmissione degli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 33-quater) Il fatto Il Tribunale di Genova in composizione collegiale aveva, con ordinanza del 17 maggio 2018, sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento al provvedimento in data 22 febbraio 2018 con il quale lo stesso Tribunale in composizione monocratica aveva ritenuto che la cognizione del procedimento nei confronti degli imputati dei reati loro rispettivamente contestati, commessi nella gestione della discarica di S. – appartenesse al Tribunale in composizione collegiale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2008, n. 31975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31975 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
75
Registro generale n. 20230/2007 3 19 75 /08 Sentenza n. 1057
Udienza in camera di consiglio del 10 luglio 2008 (n. 25 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Edoardo Fazzioli Presidente
dott. Giuseppe Pizzuti Consigliere dott. Maria Stefania Di Tomassi Consigliere dott. Antonio Didone Consigliere dott. Pietro Dubolino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio
avverso l'ordinanza pronunziata il 20.3.2007 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio,
nei confronti dell'imputato DR DE ON
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Vista le richieste del Sostituto Procuratore generale dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
1
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Busto Arsizio, investito della richiesta di rinvio a giudizio di DR DE
ON per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., - «perché con l'inganno consistito nel recarsi presso la Stazione dei Carabinieri a denunciare falsamente lo
** ... in quanto colto alla guida smarrimento della patente di guida (in realtà ritirata
*
... sotto l'effetto di sostanza stupefacente), facendosi rilasciare contestualmente il permesso provvisorio di guida ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 9.3.2000, n. 140, faceva così implicitamente attestare falsamente al Brigadiere la sussistenza delle condizioni che
***
autorizzavano la conduzione dei veicoli»> raccolte le conclusioni del Pubblico
ministero e aderendo all'eccezione della difesa, così provvedeva: atteso che nessuna delle ipotesi contemplate nell'art. 479 c.p. è configurabile « ...
nel caso di specie in ragione del fatto che il permesso di guida rilasciato attesta semplicemente la presentazione da parte del ragazzoni di una denunzia di smarrimento, fatto corrispondente alla realtà.
Ritenuto che
la falsità attiene alla dichiarazione di smarrimento della patente [e che] è configurabile nel fatto di specie il reato di cui all'art. 483 c.p. procedibile a citazione diretta.
P.Q.M.
letto l'art. 33-sexies [c.p.p.] ordina la restituzione degli atti al Pubblico ministero perché proceda a citazione diretta».
2. Ricorre il Pubblico ministero e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo: che l'art. 33-sexies c.p.p. presuppone un'erronea formulazione della richiesta di rinvio a giudizio in relazione al reato così come contestato dal Pubblico ministero e non trova invece applicazione allorché il fatto-reato venga riqualificato autonomamente dal Giudice dell'udienza preliminare;
che il Giudice dell'udienza preliminare non potrebbe dare al fatto una diversa qualificazione giuridica (tanto arguendosi dall'art. 423 c.p.p. che tale potere di modificazione dell'imputazione attribuirebbe solo al Pubblico ministero e dall'art. 521
c.p.p. che invece riguarda esclusivamente il Giudice del dibattimento); che nell'udienza preliminare non v'è spazio per questioni preliminari sicché il
Giudice dell'udienza preliminare potrebbe solo, una volta raccolte le conclusioni delle parti, disporre il rinvio a giudizio o pronunziare sentenza ai sensi dell'art. 425 c.p.p.; che nel caso in esame, perciò, il Giudice non poteva «entrare nel merito 1
riqualificando il fatto», la decisone presa potendo essere assunta solamente con le forme della sentenza di non luogo procedere per il fatto siccome contestato, impugnabile ex art. 428 c.p.p.;
· che nel merito la decisione presa era errata, giacché il rilascio del duplicato della patente si fonda sulla veridicità della pronunzia di smarrimento;
che i provvedimento impugnato poteva dunque definirsi abnorme, perché
l'anomala retrocessione disposta determinava l'impossibilità per il Pubblico ministero di esercitare l'azione penale per il medesimo fatto, in assenza di sentenza (e di possibilità di impugnarla) che avesse deciso sulla precedente regiudicanda.
Diritto
1. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato, seppure per ragioni in parte diverse da quelle prospettate dal ricorrente.
Delle deduzioni in rito sviluppate da questo l'unica che può davvero dirsi corretta,
e che è però sufficiente, è infatti che l'art. 33-sexies c.p.p. ha riguardo al fatto-reato così come contestato dal Pubblico ministero, non già quello, eventualmente diverso, ritenuto dal Giudice all'esito dell'esame nel merito della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti sui quali si fonda.
2. Del tutto inesatto è, invece, che il Giudice dell'udienza preliminare non possa dare al fatto oggetto di contestazione una diversa qualificazione giuridica, poiché è invece potere proprio del giudice, in ogni fase processuale e «quale espressione indefettibile del principio di legalità e della funzione di ius dicere», il potere «di dare al fatto contestato una diversa definizione o qualificazione giuridica, riconducendo così la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio, in forza della valenza generale della regola contenuta nell'art. 521 c.p.p., comma 1» (S.U., n. 5307 del
20.12.2007 dep 1°.2.2008, e ivi richiamate C. Cost., n. 347 del 1991 e n. 112 del
1994; Cass., Sez. Un., n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco).
3. Nel caso in esame, tuttavia, il Giudice non s'è tuttavia limitato a dare una diversa qualificazione o definizione giuridica al fatto predicato nell'imputazione elevata dal Pubblico ministero, ma lo ha modificato, ovverosia ha ritenuto che dovesse escludersi rilevanza penale a taluni aspetti della condotta, e cioè alla induzione in errore del Pubblico Ufficiale e alla attribuibilità così all'imputato ex artt. 48 e 479 c.p. della falsità ideologica da questo materialmente commessa (mediante la rappresentazione di una fatto inesistente del quale l'atto del pubblico ufficiale era destinato, presupponendolo, a provare la verità secondo il paradigma indicato da S.U. sent. n. 35488 del 28/6/2007, Scelsi, conformemente a S.U., n. 1827 del 24/2/1995,
Proietti), riducendo la contestazione e riportandola al modello legale del solo art. 483
c.p.p.
Ora non v'è dubbio che spetta al Giudice dell'udienza preliminare sia il potere di precisare l'imputazione ovvero di correggerne gli errori o di modificarla secondo i percorsi procedurali indicati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 88 del 1994 e n. 131 del 1995 - richiamati (dandosi atto del fatto che le modifiche recate all'udienza preliminare non hanno intaccato il connotato di fluidità dell'imputazione e i principi in precedenza affermati) dalla sentenza n. 384 del 2006, fondati sulla lettura estensiva del
3 modulo previsto dall'art. 423, comma 1, c.p.p., e sull'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, c.p.p. sia il potere di ridurre l'imputazione, così come quello di
-
prosciogliere l'imputato ove ritenga in radice insussistente il fatto contestato.
A tali esiti il giudice non può però che pervenire seguendo, ove ritenga che ne ricorrano i presupposti, il percorso virtuoso suggerito da S.U. n. 5307 del 2008, ovvero ex art. 429 o ex art. 425 c.p.p.; giammai risolvendosi, ex abrupto, a restituire gli atti al
Pubblico ministero ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p.: mediante, cioè, provvedimento irritualmente preso a seguito della modificazione della regiudicanda prospettata nella richiesta di rinvio a giudizio e non suscettibile di impugnazione, a fronte del quale al
Pubblico ministero dissenziente non resterebbe neppure la possibilità di insistere sulla originaria imputazione ricorrendo alle contestazioni suppletive di cui agli artt. 516 seguenti c.p.p. (unico rimedio a lui concesso nel caso di "riduzione" della contestazione), giacché il rifiuto a tenere l'udienza preliminare del Giudice verrebbe a porsi in rotta di collisione con la previsione dell'art. 521-bis c.p.p., produttiva, potenzialmente di una situazione di stallo.
Sicché deve affermarsi che è abnorme il provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare il quale, ritenendo di dovere escludere alcuni aspetti del fatto contestato, disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero ai sensi dell'art. 33- sexies c.p.p. perché proceda a citazione diretta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e ordina restituirsi gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente meصيات مصاصة Tina
Depositata in Cancelleria 30 LUG. 2008 Roma, li
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise ORTES
и 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 24