Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 2
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto della qualificazione del fatto come reato procedibile a citazione diretta.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 144 del 2005, integra il delitto di cui all'art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956, la violazione di qualsiasi obbligo o prescrizione inerente alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 47766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47766 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2984
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014972/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) LU IO N. IL 02/09/1974;
avverso ORDINANZA del 10/04/2008 GIP TRIBUNALE di TIVOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA C., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO
1. Il 10 aprile 2008 il gip del Tribunale di Tivoli, investito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nei confronti di AN NG, imputato del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, e successive modifiche disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, osservando che l'inosservanza delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale di p.s. diverse da quelle inerenti all'obbligo di soggiorno integra gli estremi della contravvenzione prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 e non il delitto disciplinato dal comma 2 della medesima disposizione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Tivoli, il quale denuncia la violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, e successive modifiche tale da determinare una stasi irreversibile del procedimento, considerata l'inapplicabilità dell'art. 33 sexies c.p.p. che si riferisce alle sole ipotesi in cui il giudice, pur condividendo la qualificazione giuridica del fatto data dal pubblico ministero, rilevi che per il reato contestato l'azione penale debba essere esercitata a mezzo di citazione diretta a giudizio.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La categoria del provvedimento abnorme è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale. Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme, ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Cass., Sez. 3^, 9 luglio 1996 P.M. in proc. Cammarata;
Cass., Sez. 1^, 19 maggio 1993, La Ruffa ed altri;
Cass., Sez., 6^, 19 novembre 1992, Bosca;
Cass., 22 giugno 1992, P.M. in proc. Zinno). Si è, inoltre, osservato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass., Sez. Un, 9 luglio 1997, n. 11, rv. 208221;
Cass. Sez. 3^, 21 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro;
Cass., Sez. 1^, 11 giugno 1996, P.M. in proc. Settegrana;
Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino ed altro). Peraltro, l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Cass., Sez. 2^, 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saraceno). Essa può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, il provvedimento emesso si pone fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. Un, 9 luglio 1997, n. 11, rv. 208221; Cass., Sez. 3^, 14 luglio 1995, P.M. in proc. Beggiato ed altri;
Cass., Sez. 5^, 11 marzo 1994, P.M. in proc. Luchino ed altro).
2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato non possa essere qualificato come abnorme, costituendo piuttosto l'espressione del potere di controllo della qualificazione giuridica del fatto, pur se esercitato non correttamente, come nel caso in esame, in conseguenza dell'erronea interpretazione di una norma giuridica.
Nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte il giudice dell'udienza preliminare ha adottato il provvedimento impugnato in base ad una lettura della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 che non tiene conto delle modifiche apportate alla disposizione in questione dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 14, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155. Invero, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 nel testo introdotto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L.7 agosto 1992, n. 356 sanzionava al comma 1 "il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale", mentre, al comma 2, prevedeva la sanzione della reclusione se l'inosservanza riguardava la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (v. per un'interpretazione della normativa all'epoca vigente, cfr. Cass., Sez. 1^, 12 marzo 1998 n. 5269, Caruso). La L. n. 1423 del 1956, art. 12, comma 1, configurava, inoltre, come contravvenzione la violazione, da parte della persona sottoposta all'obbligo del soggiorno, delle relative prescrizioni. La L. n. 155 del 2005, art. 14, comma 1, ha modificato della L. n.1423 del 1956, art. 9, soltanto il comma 2 ricomprendendo nella fattispecie delittuosa l'inosservanza degli "obblighi" e delle "prescrizioni" inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno.
Parallelamente la cit. L. n. 155 del 2005, art. 14, comma 2, ha abrogato dell'art. 12, il comma 1.
L'introduzione, nell'art. 9, comma 2 del riferimento espresso tanto agli "obblighi" quanto alle "prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno" e la contemporanea abrogazione dell'art. 12, comma 1, rende manifesta la ratio della nuova disposizione, rinvenibile nella volontà del legislatore di ricomprendere nell'unica figura delittuosa disciplinata dall'art. 9, comma 2, la violazione, oltre che degli obblighi, anche delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno e di sottoporre ad un trattamenti sanzionatorio più rigoroso ogni infrazione commessa da un soggetto nei confronti del quale, in ragione della sua concreta pericolosità, sia stata ravvisata l'esigenza di una misura di prevenzione più stringente rispetto alla mera sorveglianza speciale.
Ne consegue che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 155 del 2005, la violazione di un qualunque obbligo inerente alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, anche diverso dal divieto di recarsi fuori del comune di soggiorno, integra l'ipotesi delittuosa prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 e successive modifiche e non già, come previsto in precedenza, quella contravvenzionale di cui al medesimo art. 9, comma 1 (Cass., Sez. 1^, 21 dicembre 2005, n. 1485, Manno, rv. 233436).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2008