Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
È abnorme, perché comporta un'indebita regressione del processo, l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, sulla base di un presupposto di fatto inesistente, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità dell'imputazione. (Nella specie, a fronte della ritenuta genericità per il fatto che il decreto di citazione non specificava se l'omissione contributiva addebitata all'imputato fosse stata compiuta dallo stesso quale persona fisica o quale legale rappresentante di persona giuridica, risultava dagli atti la sussistenza di tale seconda veste).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2008, n. 27129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27129 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Irasuisseve att
SENTENZA N.666 Camera di consiglio del 28 maggio 2008 REG. GENERALE n. 3036/200827 129 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Ernesto Lupo Presidente
Consigliere 2. Dott. Aldo Fiale
3. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
4. Dott.ssa Maria Silvia Sensini Consigliere
Consigliere 5. Avv. Santi Gazzara ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribuna- le di Ragusa;
avverso l'ordinanza emessa il 10 gennaio 2008 dal giudice del tribunale di Ragusa nel procedimento a carico di MO Angelo;
udita nella udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2008 la rela- zione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo
Con ordinanza dibattimentale del 10 gennaio 2008 il giudice del tribunale di Ragusa, dichiarò la nullità del decreto di citazione a giudizio di MO An- gelo e dispose la restituzione degli atti al pubblico ministero. Secondo il giudice la nullità derivava dal fatto che la contestazione di aver omesso di versare all'Inps di Ragusa le ritenute previdenziali ed assistenziali operate nei confronti di tutti i lavoratori occupati nel periodo indicato era generica e determinava in- certezza sull'oggetto del giudizio, in quanto non specificava se l'omissione con- tributiva era addebitabile all'imputato quale persona fisica o quale legale rap- presentante di una persona giuridica. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ragusa propone ri- corso per cassazione deducendo l'abnormità dell'ordinanza impugnata. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito del- l'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manife- stazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipo- tesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. V, 11 febbraio 1994, n. 182, Marino, m. 197091; Sez. V, 14 giugno 2007 n. 28548, Mitrano, m. 237568). flow
In particolare, la regressione di un procedimento penale dalla fase dibatti- mentale a quella delle indagini preliminari è cosa che può verificarsi soltanto nei casi consentiti dalla legge e, quindi, quando un provvedimento disponga una regressione al di fuori di tali casi determina una distorsione del procedimento rispetto alla normale e naturale sequenza procedimentale e deve dunque qualifi- carsi come abnorme perché finisce per provocare delle superflue stasi proces- suali nonché una oggettiva lesione al principio della ragionevole durata del pro- cesso, oggi di rango costituzionale.
Nel caso in esame il suddetto limite ragionevole è stato superato perché il giudice ha dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio per la ragione che esso non specificava se l'omissione contributiva fosse stata compiuta dall'imputato quale persona fisica o quale legale rappresentante di una persona giuridica, mentre dalle risultanze processuali, ed in particolare dalla denunzia dell'Inps, risultava che questa era stata fatta all'imputato proprio come legale rappresentante dell'azienda in cui erano occupati i lavoratori in favore dei quali era stato omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. D'altra parte, la mancata specificazione della qualità rivestita dall'imputato era del tutto irrilevante e non poteva comportare alcuna incertezza sull'oggetto della contestazione, dal momento che con il capo di imputazione era stata con- testata all'imputato una omissione contributiva da lui compiuta nei confronti dei lavoratori dipendenti per un periodo specificato, e che tale omissione era appun- to a lui riconducibile, non rilevando la natura giuridica dell'azienda dalla quale gli operai erano dipendenti, fermo restando il fatto che era appunto l'imputato, in proprio o nella qualità, il soggetto tenuto ad effettuare i versamenti. In ogni caso, della qualità dell'imputato non poteva minimamente dubitar- si, non solo perché essa emergeva dalla stessa notitia criminis, ma anche perché risultava all'evidenza dallo stesso decreto di citazione a giudizio che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali era stato contestato all'imputato con specifico riferimento a tutti i lavoratori da lui occupati nel periodo luglio-set- tembre 2004.
L'ordinanza impugnata è stata dunque emessa come esattamente rileva il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta - sulla base di un presupposto di fatto inesistente e perciò tale da far venir meno le stesse premesse sulla cui base soltanto l'adozione del provvedimento de quo è fisiologicamente contem- plata dall'ordinamento. Diversamente opinando si verrebbe a legittimare ogni arbitrarietà del decidente, purché formalmente «coperta» da un provvedimento astrattamente rientrante nella sua competenza. Nella specie la restituzione degli atti al pubblico ministero è stata appunto disposta arbitrariamente, contro la re- altà delle emergenze documentali, e pertanto in assenza degli obiettivi presup- posti di fatto che la legittimavano.
D'altra parte deve essere anche ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente statuito che «è abnorme, e quindi ricorribile per cas- sazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla» (Sez. Un., -3-
20 dicembre 2007, n. 5307/08, Battistella, m. 239239). E pur essendo stato tale principio affermato in relazione alla udienza preliminare, mentre nella specie l'ordinanza impugnata è stata pronunciata in dibattimento, è tuttavia significati- vo che con tale decisione le Sezioni Unite hanno precisato che il pur legittimo potere di controllo dell'azione e dell'imputazione, riservato al giudice, non deve essere esercitato oltre ogni ragionevole limite, non essendo consentito al giudi- ce di disporre ex abrupto la regressione del procedimento alla fase antecedente delle indagini preliminari, segnandone così l'anomalo epilogo, in considerazio- ne del fatto che «sulla base di una rilettura rigorosa e costituzionalmente orien- tata della categoria dell'abnormità nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, ogni fattispecie di indebita regressione costituisce un serio vulnus al-
""ordo processus", inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell'efficienza e della ragionevole durata del processo>>.
Nel caso in esame, avendo l'ordinanza impugnata disposto illegittimamen- te una indebita regressione del processo in mancanza dei necessari presupposti, essa è incompatibile con le linee fondanti del sistema e dunque abnorme. La stessa va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Ragusa per il giudizio.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rimette gli atti al tribunale di Ragusa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2008.
L'estensore
Funker from Il Presidente Emmet Стро
DEPOSITATA
- 4 LUG 2008
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