Sentenza 24 settembre 2002
Massime • 1
Ai fini del ripristino della custodia cautelare di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, nei cui confronti è intervenuta nel frattempo sentenza di condanna, la valutazione circa la sussistenza del pericolo di fuga, cui si riferisce l'art. 307 comma 2 lett. b) cod. proc. pen., non può ricollegarsi solo alla gravità della pena inflitta, ma deve fondarsi su una prognosi condotta in concreto, con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, tra cui la personalità, la tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, il pregresso comportamento, le abitudini di vita, le frequentazioni, la natura delle imputazioni, tutti parametri idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che l'imputato faccia perdere le sue tracce; tuttavia, deve escludersi che i diversi elementi e circostanze debbano essere contemporaneamente sussistenti, essendo sufficiente che il giudice di merito dia rilevanza, con adeguata motivazione, a quelli ritenuti più significativi.
Commentario • 1
- 1. Scarcerazione per decorrenza dei termini e ripristino della custodia cautelareAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 9 agosto 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2002, n. 33125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33125 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Presidente - del 24/09/2002
1. Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 2698
3. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FILIBERTO PAGANO - Consigliere - N. 10665/2002
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
NA GI, n. Reggio Calabria 13.05.1945
CE SA, n. Reggio Calabria 10.10.1957
ZA DR, n. Reggio Calabria 20.07.1967
ZA SC, n. Reggio Calabria 27.07.1970
avverso l'ordinanza 4 ottobre 2001 del tribunale di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal presidente Dott. Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. G. Galati
OSSERVA
Il 4 ottobre 2001 il tribunale di Reggio Calabria ha "rigettato l'appello", proposto da NI AN, LV AR, DR ZZ e SC ZZ avverso l'ordinanza applicativa ai medesimi della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 13 marzo 2001 all'esito della pronunzia della sentenza di primo grado dalla Corte d'assise di Reggio Calabria.
Il tribunale precisava che:
1) AN era stato dichiarato colpevole del delitto di duplice omicidio aggravato in pregiudizio di OL De NO ed NO EL e condannato all'ergastolo;
2) AR è stato dichiarato colpevole dei delitti d'associazione per delinquere di stampo mafioso (cosca AN), nonché di omicidio aggravato in persona di SA BA e di detenzione e porto illegale di armi ed è stato condannato alla pena dell'ergastolo;
3) ZZ DR è stato dichiarato colpevole di associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo stato ritenuto affiliato alla cosca Condello nonché del duplice omicidio aggravato in pregiudizio di SC HI e NO PE e di detenzione e porto abusivo di armi e condannato all'ergastolo;
4) ZZ SC è stato dichiarato colpevole del delitto d'associazione per delinquere di stampo mafioso nonché del duplice tentato omicidio aggravato in pregiudizio di NI NE e ZO IO e condannato a venti anni di reclusione. I difensori degli indagati ricorrono: DR e SC ZZ con unico ricorso dell'avv. Foti;
LV AR con distinto atto del medesimo legale. Tutti gli imputati per mezzo dell'avv. Managò. 1^) DR ZA, SC ZA e SA CE con atto unico i primi due e formalmente distinto il terzo, ma sostanzialmente identico nel contenuto, deducono, per mezzo del primo difensore, due motivi.
Con il primo evidenziano la violazione degli artt. 307 e 309 cod. proc. pen.. a) Lamentano che il tribunale ha qualificato l'impugnazione prodotta come appello ma ha dato rilievo ad esigenze cautelari non indicate dalla corte d'assise ed in particolare a quella di cui all'art. 274 lett. b) cod. proc. pen.. Erroneamente - assumono - il tribunale ha ritenuto che essi erano in libertà per decorrenza dei termini di custodia, poiché, in realtà, nei loro confronti i provvedimenti impositivi della custodia erano stati annullati per insussistenza dei gravi indizi. Assumono che il provvedimento della corte d'assise sarebbe un'ordinanza di "nuova" custodia cautelare e non di mero ripristino di quella antecedentemente disposta. Conseguirebbe che l'impugnazione presentata avverso questo provvedimento avrebbe introdotto un giudizio di riesame e non d'appello. Ne conseguirebbe l'inefficacia della misura, poiché il tribunale non ha rispettato i termini per decidere sulle menzionate istanze, da qualificare come richieste di riesame.
b) Con il secondo rappresentano la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., in quanto la motivazione in ordine ai presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. pen. sarebbe omessa, essendo assente l'apprezzamento specifico degli indizi e della loro rilevanza, non essendo all'uopo sufficiente il richiamo alla sentenza di condanna ed in particolare al mero dispositivo. Questa vicenda - aggiungono - sarebbe ancora più grave, atteso che il giudice della cautela aveva ritenuto non gravi gli stessi indizi rivalutati dalla corte d'assise, non avendo il dibattimento modificato il quadro probatorio. c) Espongono che la pesante condanna riportata non era idonea a fondare da sola un giudizio prognostico d'attualità del pericolo di fuga, poiché gli elementi di conforto sarebbero favorevoli agli imputati.
d) Rilevano che manca nell'ordinanza impugnata qualsiasi apprezzamento sul tempo trascorso dalla commissione del reato. GI NA unitamente ai due ZA ed a CE espongono altri motivi per mezzo dell'avv. A. Managò.
Il legale lamenta che il tribunale erroneamente ha considerato la mancata esposizione del tema della qualificazione dell'impugnazione proposta nell'atto d'impugnazione come preclusiva dell'esame della questione. Sostiene che l'argomento è stato esposto in sede di conclusioni.
Assume che l'ordinanza della corte d'assise, pur nell'ipotesi di qualificazione come provvedimento adottato ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen., sarebbe inefficace. Aggiunge che su questo problema l'ordinanza del tribunale è carente di qualsiasi indicazione ed è comunque errata, in quanto sulle questioni di diritto i giudici d'appello possono utilizzare argomentazioni proprie e diverse rispetto a quelle addotte dall'appellante.
Evidenzia che il tribunale avrebbe dovuto verificare la natura giuridica dell'ordinanza restrittiva, tenuto conto che da una lato l'eccezione d'inefficacia deve essere prospettata, a pena di decadenza, nell'ambito del procedimento d'impugnazione, se si vuole che la Corte di cassazione possa successivamente rilevarla a seguito di specifico motivo di ricorso (menziona all'uopo la sentenza n. 14 del 2000 delle sezioni unite) e dall'altro il tribunale della libertà deve rilevare la caducazione anche d'ufficio. Al riguardo rappresenta che l'impugnazione proposta era stata espressamente qualificata dalla difesa come "istanza di riesame" e conteneva una specifica censura sul punto.
Aggiunge che l'art. 307 citato si riferisce esclusivamente alla scarcerazione per decorrenza termini e non per la riconosciuta insussistenza degli elementi indizianti. Ne deriverebbe che la qualificazione dell'ordinanza coercitiva, emessa dalla corte d'assise, come provvedimento ex art. 291 cod. proc. pen. avrebbe dovuto indurre i giudici calabresi ad applicare l'art. 309 e dichiarare inefficace la misura.
In ogni caso assume che le esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell'art. 274 sarebbero state ancorate ad elementi generici. Occorre, ora, sintetizzare i dati emergenti dagli atti, per rendere chiara l'impostazione del tema attinente alla qualificazione dell'impugnazione presentata al tribunale della libertà, nell'eventualità in cui si ritenesse che la questione abbia carattere processuale e che questa corte, al fine di risolverla, sia giudice anche del fatto.
Implicitamente il quesito è affrontato dallo stesso tribunale è affrontato a pagina due dell'ordinanza dove si ricorda che la misura coercitiva è stata applicata con riferimento alla sola esigenza di cui alla lettera b) dell'art. 274 (pericolo di fuga) quanto alle posizioni di NA e CE e quanto alla posizione di DR ZA soltanto in relazione al menzionato pericolo di fuga in ordine al delitto associativo ed anche al pericolo di reiterazione criminosa (art. 274 cit. lett. c) quanto alla residua posizione di DR ZA in ordine alle accuse di omicidio plurimo e del connesso delitto di detenzione e porto d'arma ed all'intera posizione di SC ZA.
Dai fascicoli dell'esecuzione provvisoria trasmessi dalla Corte d'assise di Reggio Calabria risultano i seguenti elementi. NA
Il 4 giugno 1997 il g.i.p. di Reggio Calabria dispose la custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui all'art. 575-577 nn. 3 4 per gli omicidi di OL De NO e NO EL ed agli artt. 12 e 14 della legge sulle armi.
Il 5 agosto 1998 lo stesso g.i.p. dichiarava inefficace la misura per la scadenza dei termini di custodia cautelare.
Il 13 marzo 2001 la Corte d'assise di Reggio Calabria, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai suddetti delitti, nel pronunziare condanna all'ergastolo nei confronti di NA a quel momento in libertà, perché scarcerato per decorrenza dei termini.
NA è detenuto a seguito dell'ordinanza con cui il 13 marzo 2001 la Corte d'assise di Reggio Calabria, dopo averlo condannato all'ergastolo, perché ritenuto colpevole di duplice omicidio e di porto abusivo di arma, gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere, ripristinando quella impositiva dichiarata inefficace per la decorrenza dei termini di custodia cautelare con provvedimento del g.i.p. in data 5 agosto 1998.
CE
Il 9 dicembre 1997 il g.i.p. di Reggio Calabria disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di AR in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Il 17 dicembre 1998 il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello presentato da AR avverso il provvedimento, con cui il g.i.p. il 14 luglio 1998 aveva respinto la richiesta, dichiarava inefficace la misura, ritenendo che il tribunale avesse deciso sull'istanza di riesame avverso la citata ordinanza impositiva oltre il termine di quindici giorni dal deposito dell'atto d'impugnazione. Il 16 aprile 1999 la Corte d'assise di Reggio Calabria ordinava il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere già disposta nel corso delle indagini preliminari nei confronti di AR in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Tale "ripristino" veniva anche ordinato relativamente ai delitti di cui agli artt. 575 e 577 cod. pen. (omicidio di SA BA) e di armi, per i quali il g.i.p. in data 6 febbraio 1997 aveva rigettato la richiesta d'applicazione della misura della custodia cautelare (pag. 24 citata ordinanza g.i.p. 9 dicembre 1997).
Il 29 aprile 1999 il tribunale, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava questo provvedimento, rilevando che la misura cautelare dichiarata inefficace può essere nuovamente emessa, ma occorre che sia rispettato l'art. 292 cod. proc. pen. e, cioè, sia fornita congrua motivazione. Aggiungeva che la difesa aveva, inoltre, dedotto l'assenza di precedenti ordinanze di custodia con riferimento agli omicidi contestati nel provvedimento della Corte d'assise di Reggio Calabria il 16 aprile 1999. Il 14 maggio 1999 la Corte d'assise di Reggio Calabria ordinava nuovamente il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AR, questa volta però soltanto in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Il 6 ottobre 2000 la medesima Corte d'assise ordinava l'immediata liberazione di AR, essendo scaduti i termini di custodia cautelare.
Il 13 marzo 2001 la stessa Corte, nel pronunziare la menzionata sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di AR, applicava la custodia cautelare in carcere, rilevando che AR era in libertà per decorrenza dei termini di custodia e che comunque la misura cautelare può essere riapplicata contestualmente alla sentenza di condanna anche dopo che l'ordinanza impositiva, emessa nella precedente fase, sia stata annullata ovvero revocata. DR ZA
Il 14 novembre 1997 il g.i.p. di Reggio Calabria applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DR ZA per gli omicidi di HI e PE e per porto e detenzione abusivi di arma da fuoco.
Il 9 dicembre 1997 il medesimo g.i.p. disponeva la stessa misura anche in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (adesione alla cosca Condello).
In data 11 dicembre 1997 il Tribunale di Reggio Calabria annullava la prima ordinanza del 14 novembre 1997 relativa agli omicidi. Il 2 agosto 2000 la Corte d'assise di Reggio Calabria disponeva la liberazione di DR ZZ per la scadenza dei termini di custodia cautelare in ordine al residuo delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Il 13 marzo 2001 la Corte d'assise di Reggio Calabria, dopo avere premesso che DR ZA era in stato di libertà in ordine al reato associativo per decorrenza dei termini di custodia e precisato che la richiesta del pubblico ministero riguardava anche i delitti di omicidio plurimo e di porto e detenzione abusivi di arma da fuoco, disponeva la custodia cautelare in carcere del suddetto. SC ZA
Il 14 novembre 1997 il g.i.p. di Reggio Calabria emetteva due provvedimenti, recanti i numeri 76/97 e 101/97 ordinava la custodia cautelare in carcere di SC ZA, indagato per duplice tentato omicidio aggravato in pregiudizio di NI NE e ZO IO, detenzione e porto illegale di armi nonché per il reato di cui all'art. 416 bis (appartenenza alla cosca Condello). Il 29 ottobre 1998 il tribunale di Reggio Calabria premesso che la Corte di cassazione il 14 maggio 1998 aveva annullato l'ordinanza 11 dicembre 1997 con la quale il medesimo tribunale aveva confermato i provvedimenti del g.i.p. del 14 novembre 1997 nn. 76/97 e 101/97, annullava a sua volta le menzionate ordinanze del g.i.p. per mancanza di gravi indizi.
Il 13 marzo 2001 la corte d'assise disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di SC ZA in ordine ai suddetti reati (associazione mafiosa e duplice tentato omicidio). In conclusione la posizione dei ricorrenti va così ricostruita NA è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise di Reggio Calabria, che ne ha ordinato la cattura in relazione ai delitti di duplice omicidio e porto abusivo di arma.
- per questi reati l'ordinanza impositiva era stata dichiarata inefficace per la decorrenza dei termini di custodia cautelare. CE
È stato condannato all'ergastolo per associazione mafiosa ed omicidio.
È ricercato a seguito del provvedimento 13 marzo 2001 della Corte d'assise, che ne ha ordinato la cattura.
Nei suoi confronti il provvedimento impositivo per il delitto associativo era stato liberato per decorrenza dei termini di custodia;
per il reato di omicidio il provvedimento impositivo era stato annullato per difetto dei gravi indizi.
DR ZA
È stato condannato all'ergastolo per duplice omicidio, porto abusivo d'arma ed associazione mafiosa dalla Corte d'assise, che ne ha ordinato la cattura per tutti i reati a lui ascritti.
Nei suoi confronti il provvedimento impositivo
- per gli omicidi era stato annullato per mancanza dei gravi indizi;
- quello relativo all'associazione era stato dichiarato inefficace per decorrenza dei termini di custodia.
SC ZA è ricercato in base a provvedimento della Corte d'assise che lo ha condannato a venti anni di reclusione, avendolo ritenuto colpevole di duplice tentato omicidio ed associazione mafiosa, delitti per i quali il tribunale di Reggio Calabria aveva annullato l'ordinanza impositiva della misura coercitiva per mancanza dei gravi indizi.
Motivi della decisione.
I ricorsi sono fondati in parte.
Le sezioni unite di recente (sent. 42792 del 28/11/2001 31/10/2001 rv. 220092 ric. Policastro) hanno stabilito che in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e,
per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione."
Ne deriva che la questione attinente alla qualificazione dell'impugnazione proposta dagli imputati innanzi al tribunale della libertà e da questo risolta nel senso che trattasi d'appello e riprospettata in sede di legittimità deve essere esaminata in questa sede attraverso i risultati emergenti dall'esame degli atti innanzi esposti.
Deve al riguardo affermarsi che,
nell'ipotesi in cui, in sede d'udienza per la trattazione dell'impugnazione avverso ordinanza d'applicazione di misura cautelare in carcere, l'indagato chieda che il tribunale proceda ad una verifica dei suoi poteri attraverso la corretta qualificazione del gravame presentato, per stabilire se questo sia un appello ovvero un'istanza di riesame, il giudice non può apoditticamente affermare che tale controllo non è consentito, per il principio devolutivo e senza altra motivazione, osservando che il tema non è stato rappresentato con i motivi ma solo nelle conclusioni. Sussiste uno specifico interesse dell'indagato o imputato ad ottenere quest'accertamento particolarmente quando la soluzione del quesito sia rilevante, per essere scaduti i termini del riesame. In tale caso, qualora la parte con apposito motivo investa della questione la Corte di cassazione,
quest'ultima diviene "giudice del fatto", poiché deve risolvere una questione processuale e di diritto, e deve, quindi, procedere all'esame degli atti, per dare l'esatta qualificazione all'impugnazione presentata al tribunale della libertà. Nella specie, la decisione impugnata è chiaramente erronea, in quanto il tribunale avrebbe dovuto procedere, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., anche d'ufficio alla qualificazione dell'impugnazione, compito proprio del giudice, il quale deve ritenere ammissibile il gravame indipendentemente dalla definizione ad essa data dalla parte.
Occorre, qui di seguito, stabilire le ipotesi in cui si tratti di riesame o di appello, attese le conseguenze profondamente diverse, che la legge collega ai due istituti, in ordine sia ai termini entro cui decidere sia alla disciplina applicabile.
In tema di provvedimenti de libertate, le impugnazioni proponibili sono il riesame, che è rimedio di carattere generale, proponibile contro le ordinanze genetiche delle misure coercitive, e l'appello, istituto residuale, che disciplina ogni altra ipotesi, secondo il testuale dettato dell'art. 310 primo comma cod. proc. pen.. Il provvedimento che applichi nuovamente la custodia cautelare all'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, fa rivivere quello originario, avverso il quale il termine per proporre riesame è consunto. Ne consegue che, in tal caso, l'ordinanza è impugnabile dall'interessato soltanto con l'appello.
Qualora, poi, il giudice, nello stesso documento, disponga la cattura, con riferimento in parte a reati, per i quali in precedenza non era stata adottata alcuna restrizione della libertà ovvero il provvedimento genetico era stato annullato per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, ed in parte a delitti, per i quali era intervenuta la scarcerazione per la scadenza dei termini di custodia, il provvedimento, pur formalmente unico, assume natura diversificata. L'ordinanza, nella parte in cui è originariamente impositiva della misura, è soggetta a riesame, mentre, nella parte in cui ripristina quella coercitiva già adottata e caducata soltanto per il decorso dei termini massimi di custodia, è soggetta ad appello. In tale ipotesi, il giudice, qualora ritenga di procedere a trattazione unitaria delle due impugnazioni, deve rispettare i termini del riesame, per evitare la perdita d'efficacia del provvedimento in relazione ai reati per i quali la misura è sostanzialmente nuova. Tal è anche in ordine ai reati per i quali v'è stato annullamento, poiché in quest'ipotesi è possibile emettere un secondo provvedimento esclusivamente in presenza di elementi d'accusa sopravvenuti, per i quali occorre una valutazione rinnovata.
In senso sostanzialmente conforme è orientata la giurisprudenza assolutamente prevalente (mass. 218660, 208190, 208132, 203399, 207904, 197714) e l'unica decisione (mass. 213920) che appare difforme in realtà è adesiva, poiché la fattispecie si riferisce ad un caso d'annullamento della precedente misura.
Applicando al caso di specie i principi innanzi formulati, si perviene alla seguente complessa soluzione.
L'ordinanza 13 marzo 2001 della Corte d'assise di Reggio Calabria e quella del tribunale di Reggio Calabria, resa il 4 ottobre 2001, vanno annullate in parte senza rinvio, poiché le misure appresso elencate sono inefficaci, poiché le impugnazioni proposte, da considerare riesame, non sono state decise nei termini di cui all'art. 309 cod. proc. pen.. Tali sono:
- l'ordinanza della Corte d'assise di Reggio Calabria 13 marzo 2001 (e quella confermativa del tribunale) con la quale è stata ordinata la custodia cautelare in carcere nei confronti di SA CE in ordine al delitto di omicidio, poiché il precedente provvedimento impositivo era stato, come innanzi precisato, annullato per mancanza dei gravi indizi di reato;
- la stessa ordinanza nella parte in cui ha disposto la stessa misura nei confronti di DR ZA in ordine al delitto di duplice omicidio, in quanto la precedente ordinanza impositiva era stata annullata per mancanza dei gravi indizi;
- la stessa ordinanza nella parte in cui ha disposto identica misura nei confronti di SC ZA con riferimento a tutti i delitti a lui ascritti - duplice tentato omicidio e di associazione mafiosa poiché la precedente misura impositiva era stata annullata dal tribunale di Reggio Calabria per mancanza dei gravi indizi. Devono, invece, confermati i provvedimenti di merito, nella parte in cui è stata ripristinata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di
GI NA in ordine ai reati a lui ascritti;
SA CE in ordine al delitto associativo;
DR ZA in ordine al delitto associativo.
Vanno, però, a questo punto esaminati gli altri motivi di ricorso. Di questi ne restano pochi da prendere in considerazione, per l'accoglimento parziale in tema di riesame.
Con riferimento a quelli residui concernenti la sussistenza dei gravi indizi e del pericolo di fuga, va rilevato che in materia di ripristino della custodia cautelare la norma non richiede una nuova valutazione degli indizi stessi.
In ordine al pericolo di fuga il collegio condivide l'orientamento espresso dalle sezioni unite che con la sentenza n. 34537 del 24/09/2001 (c.c. 11/07/2001 rv. 219600 ric. Litteri), l'esigenza de qua non può essere ritenuta ne' sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ne' per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza. Tale dato è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che il condannato faccia perdere le sue tracce. Gli ulteriori criteri di valutazione vanno individuati nella personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, condotta antecedente, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni. Non è indispensabile, invece, l'attualità di specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga. Questa regola interpretativa va, però, precisata nel senso che non occorre la sussistenza contemporanea di tutti i parametri innanzi evidenziati, essendo sufficiente che il giudice di merito dia rilevanza anche soltanto a quelli tra i medesimi ritenuti più significativi, tra i quali certamente significativo rimane pur sempre l'entità della pena, particolarmente determinante nel caso dell'ergastolo. Ne consegue che, qualora il giudice abbia dato congrua motivazione della scelta effettuata, la soluzione adottata sfugge al controllo di legittimità.
Nella specie il tribunale di Reggio Calabria ha formato il proprio convincimento non soltanto in base all'entità della pena inflitta (ergastolo per AN, AR ed DR ZZ) ma anche alle contiguità c circuiti criminali fortemente caratterizzati, connotati dalle condanne precedentemente riportate e dalla ripetitività dei comportamenti, espressione, ha ritenuto il giudice di merito, di una vera e propria strategia militare.
Ve n'è quanto basta per ritenere ampiamente congrua la motivazione, genericamente contestata dal difensore con l'affermazione, non corrispondente alla realtà processuale, circa la sussistenza di "elementi positivi per gli imputati" e la non configurabilità di altri estremi sintomatici negativi.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio, perché divenuta inefficace ai sensi dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. l'ordinanza 4 ottobre 2001 del tribunale di Reggio Calabria nonché quella impositiva della misura cautelare, emessa dalla Corte d'assise di Reggio Calabria il 13 marzo 2001 nei confronti di SA CE limitatamente ai delitti di omicidio aggravato e di detenzione e porto illegale di armi;
DR ZA limitatamente ai delitti di duplice omicidio e di detenzione e porto illegale di armi;
SC ZA con riferimento a tutti i delitti a lui ascritti;
ordina l'immediata liberazione dei predetti limitatamente ai reati innanzi indicati, ferma restando la detenzione (ove in atto) in ordine alle residue imputazioni associative per SA CE ed DR ZA;
rigetta nel resto i ricorsi;
dispone provvedersi ai sensi dell'art. 94 disp. Att. Cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2002