Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2013, n. 2662
CASS
Sentenza 15 ottobre 2013

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Non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in quanto è precluso, in sede di legittimità, l'accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.

Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la connessione incida sulla competenza per materia affidando tutti i procedimenti connessi alla cognizione del giudice superiore, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare.

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  • 1Art. 15 c.p.p. Competenza per materia determinata dalla connessione.
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Ne bis in idem penale aministrativo 10 bis (Cass., 19334/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2013, n. 2662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2662
Data del deposito : 15 ottobre 2013

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