Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'insufficiente leggibilità della copia notificata e disponga la trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare.
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2009, n. 44195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44195 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 22785
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 23688/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli;
nel procedimento penale a carico di:
NT AL n. il 7 marzo 1971;
avverso l'ordinanza 14 luglio 2008 - Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 14 luglio 2008, il Tribunale di Napoli, nel procedimento penale a carico di NT AL dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la trasmissione degli atti al Giudice della Udienza preliminare. 2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendo l'annullamento per il seguente profilo:
- l'atto è abnorme posto che il vizio del provvedimento così come ravvisato dal Tribunale (mancanza di chiarezza nella lettura dell'atto) non è previsto dalla legge a pena di nullità sicché l'ordinanza gravata, pur essendo espressione di un potere previsto in capo al giudice del dibattimento, è stata emessa al di fuori dei casi consentiti, determinando così una stasi del procedimento e una indebita regressione del giudizio ad una fase precedente. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
3.1. - Osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla parte offesa e ritenuta la nullità di tale decreto, restituisca gli atti al P.M. per il rinnovo della citazione anziché provvedervi autonomamente;
trattasi invero di nullità a regime intermedio, tale da non imporre la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, implicando l'onere di rinnovazione della citazione con notifica alla persona offesa da parte dello stesso organo procedente (Cass., Sez. 1, 14 luglio 2009, Bravo;
Sez. 3, 3 novembre 1998, rv. 212494; Sez. 3,16 giugno 1998, rv. 211691). E tale principio si applica anche nel caso in cui a non essere stato citato è l'imputato, posto che nella fattispecie, trattandosi di citazione a giudizio formulata dal GUP, è stata anche espressione del suo potere di vaglio della sufficienza del compendio di prova in vista della sostenibilità dell'accusa in dibattimento, quale viene esercito in sede di udienza preliminare e che, in relazione al NT e limitatamente allo specifico reato contestatogli, può dirsi del tutto consumato. È evidente pertanto che la trasmissione degli atti da parte del Tribunale rimane un atto che non solo si appalesa illegittimo, ma si mostra altresì esplicazione di un potere astrattamente non previsto dall'ordinamento ingenerando peraltro uno stallo nel procedimento.
3.2. - Peraltro va osservato che, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa fase di giudizio per la natura processuale dell'eccezione formulata (in relazione alla quale questa Corte è giudice anche del fatto) il decreto di citazione a giudizio è perfettamente leggibile, sicché l'eventuale lamentata non comprensione del testo non poteva in realtà che riguardare la copia notificata all'imputato, che avrebbe dovuto allora essere rinnovata a cura dello stesso Tribunale che l'aveva asseverata, stante la validità dell'originale.
3.3. - Sul punto si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 26 marzo 2009, n. 25957, Toni) che ha individuato l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e quella di abnormità funzionale in quello di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, vale a dire nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. L'errore in cui è incorso il giudicante nel trasmettere gli atti all'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare nel caso di specie è apprezzabile dunque sotto entrambe le ipotesi prese più sopra in considerazione, con conseguente indebita regressione del procedimento. Va pertanto annullato il provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2009. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009