Sentenza 5 maggio 2011
Massime • 1
È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione del giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2011, n. 26827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26827 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 05/05/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania rel. Consigliere N. 584
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. Consigliere N. 47870/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN, nato a [...] il [...];
- contro ricorrenti le parti civili:
ST BE, DE De UL, Di AN IN, ST NA;
avverso la sentenza emessa in data 26.3.2010 dal Tribunale di Teramo, sezione di Atri;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Mariastefania;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo:
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto ai fatti del 2006, con rinvio al Tribunale per la rideterminazione della pena;
il rigetto nel resto del ricorso dell'imputato; la declaratoria d'inammissibilità del
contro
-ricorso delle parti civili;
udito per il ricorrente l'avvocato Mannelli Corrado, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del suo ricorso e l'inammissibilità del ricorso delle parti civili;
udito per le parti civili l'avvocato Battezzati Alessandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di queste e il rigetto del ricorso dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Teramo, sezione di Atri, dichiarava OR AN - presidente e legale rappresentante del circolo privato "Baia de Cuba" - responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., limitatamente alle condotte realizzate nell'estate dell'anno 2006 e nel giugno 2007, così ridotta l'originaria contestazione. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili ST BE, DE De UL, IN Di AN, NA ST, cui assegnava una provvisionale pari, per ciascuno ad Euro 800,00.
Il fatto per il quale il OR era stato condannato consisteva nell'avere disturbato il riposo degli occupanti le abitazioni vicine al locale la Baia de Cuba con intrattenimenti musicali a volume eccessivo e fino a notte inoltrata.
A ragione della decisione il Tribunale osservava che le persone offese costituitesi parti civili e i testi D'UG e NI avevano specificamente riferito di musica assordante e intollerabile proveniente dal Baia de Cuba;
che differenti dichiarazioni di altri testimoni era spiegabile con la diversa e più distante collocazione delle loro abitazioni, o con un sonno particolarmente profondo;
che l'affermazione di cert'altri, di non sapere distinguere donde proveniva il rumore, non significava l'esclusione della provenienza dal Baia de Cuba.
2. Ha proposto ricorso l'imputato personalmente e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. (primo motivo) violazione dell'art. 649 c.p.p., comma 2, giacché per i fatti commessi nell'estate 2006, che erano stati oggetto di contestazione suppletiva nel presente procedimento, l'imputato era stato già giudicato con procedimento definito con sentenza di non doversi procedere per oblazione in data 8.7.2007 (allegata per estratto notificato al ricorso);
2.2. (secondo motivo) violazione delle legge penale, vizi della motivazione e travisamento del fatto, in relazione alfa oggettiva configurabilità del reato, perché le emissioni sonore non superavano la normale tollerabilità e non erano idonee ad arrecare disturbo, propagandosi, ad un numero indeterminato di persone;
perché era dunque irrilevante che se ne fossero lamentate poche persone particolarmente sensibili e che abitavano in luogo contiguo quando gli altri abitanti della zona avevano negato di avvertire disturbi o avevano spiegato che il rumore proveniva da altro locale, o che non poteva distinguersi da dove provenisse;
perché arbitrariamente il Tribunale aveva negato rilevanza alla deposizione del teste Proietto, motivando sulla sua attività lavorativa e sugli orari del suo sonno;
perché non erano stati effettuati accertamenti fonometrici e non si erano considerati gli altri impianti rumorosi esistenti nella zona;
perché l'istruttoria espletata aveva dimostrato che nell'unica occasione in cui, nell'estate 2007, era stata effettuato nel locale un intrattenimento con musica, neppure la persona offesa ST BE aveva avvertito disturbi;
2.3. (terzo motivo) violazione delle legge penale, vizi della motivazione e travisamento del fatto, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, giacché nessuno aveva mai manifestato al OR rimostranze per l'eccessivo volume della musica e lo stesso non aveva modo di sapere che la sua attività recava, in ipotesi, disturbo a terzi;
2.4. (quarto motivo) violazione degli artt. 516 e 512 c.p.p., perché il capo d'imputazione indicava persone offese che avevano affermato di non essere mai state, in realtà, disturbate, e la condanna concerneva perciò un fatto diverso rispetto a quello contestato.
3. Con atto depositato il giorno 18.9.2010, le parti civili parti civili BE ST, DE De UL, Di AN IN e NA ST, in proprio e quali rappresentanti dei figli minori, rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Battezzati, hanno proposto "controricorso incidentale" denunziando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla omessa condanna al risarcimento del danno subito dalle parti civili minori e alla liquidazione delle relative spese. Nell'ambito dello stesso atto contestano puntualmente tutte le ragioni sostenute nei motivi di ricorso.
Le stesse parti civili hanno quindi prodotto memoria con la quale sviluppano i medesimi argomenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che deve anzitutto rilevarsi l'inammissibilità del così detto "contro ricorso" delle parti civili.
Il ricorso incidentale per cassazione non è difatti previsto dalla legge, e la sua ammissibilità non può desumersi dall'espressa previsione dell'appello incidentale di cui all'art. 595 c.p.p., giacché proprio la specificità ed eccezionalità di detta previsione consente all'opposto di escludere l'esistenza di una generale categoria dell'impugnazione incidentale capace di legittimare il suddetto ricorso (cfr. tra moltissime: Sez. 5, n. 3694 del 11/01/1993, Rv. 193678, Diodati;
Sez. 3, n. 569 del 07/02/1996, Rv. 204720, Valtorta;
Sez. 6, n. 30597 del 31/01/2001, Rv. 219835, Rastonig;
Sez. 5, n. 13541 del 05/03/2002, Rv. 221348, Esposito;
Sez. 5, n. 34156 del 26/09/2006, Rv. 235207, Montalbano).
2. Il ricorso dell'imputato è invece fondato limitatamente al primo motivo.
L'imputato ha denunziato la violazione del divieto di bis in idem in relazione ai fatti commessi nell'anno 2006, oggetto di contestazione suppletiva nel corso del dibattimento davanti al Tribunale, allegando al ricorso la sentenza in data 8.6.2007 del Tribunale di Teramo, divenuta definitiva, che, aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alla contravvenzione p. e p. dall'art. 659 c.p., per fatti commessi sino a 26.10.2006, perché "nella sua qualità di presidente del circolo privato "Bahia de Cuba, sito in Roseto degli Abbruzzi, disturbava l'occupazione ed il riposo delle persone, mediante la diffusione di musica a volume eccedente la normale tollerabilità ed in orario notturno" - essendo i fatti estinti per oblazione.
La condotta cui si riferisce secondo l'imputazione tale sentenza coincide all'evidenza con quella imputata al OR nel procedimento in esame (perché "in qualità di presidente e legale rappresentante del circolo privato "Bahia de Cuba, sito in Roseto degli Abbruzzi (... disturbava) il riposo nelle ore notturne degli occupanti le abitazioni vicine ai locali "Baia de Cuba (...) con intrattenimenti musicali (non autorizzati) e con emissioni sonore superiori al consentito e fino a tarda notte", connotata dunque da differenze meramente lessicali), salvo che per l'estensione temporale, questa essendo riferita sia all'estate 2006 sia all'estate 2007, l'altra solo all'anno 2006.
2.1. Il mero raffronto dei capi d'imputazione consente dunque di constatare una ipotesi di bis in idem per continenza (Sez. U, sent. n. 34655 del 28/06/2005, Donati).
2.2. Il Collegio è consapevole che la prevalente giurisprudenza di questa Corte sembra rigidamente affermare che la preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona è questione di fatto che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 7953 del 30/03/1998, Sparacino;
Sez. 2, Sentenza n. 41069 del 24/09/2004, Chiaberti;
Sez. 6, sent. n. 34955 del 05/06/2003, Rebeschi;
Sez. 5, Sentenza n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio;
Sez. 4, sent. n. 48575 del 03/12/2009), salvo che non sia stato possibile dedurla nel giudizio di merito, perché la sentenza di riferimento è divenuta irrevocabile solo dopo quel giudizio (Sez. 1, sent. n. 31123 del 14/05/2004, Cascella;
Sez. 5, Sparacino, citata). Condivide tuttavia le più meditate e articolate riflessioni di Sez. 6, Sentenza n. 44484 del 30/09/2009, P. Non può negarsi, difatti, che, se fosse vero che il problema del bis in idem è sempre questione di fatto, lo sarebbe comunque, "a prescindere dal momento in cui sia possibile alla parte eccepire la violazione del divieto del secondo giudizio".
In realtà il divieto di un secondo giudizio, anche al di là della espressa disciplina che esso riceve nell'ambito dell'art. 649 c.p.p., è, come dice Sez. 6 n. 44484 del 2009 cit., regola di diritto:
riconducibile al principio di preclusione-consumazione che fonda la nozione stessa di processo e delimita il potere di giudicare (Sezioni unite, Donati).
Come molte regole di diritto può presupporre - e forse il più delle volte presuppone - verifiche di fatto per la individuazione dell'ambito effettivo delle fattispecie concrete denunziate come assumibili nella nozione di stesso fatto.
Una tale verifica non è però necessaria se, come nel caso in esame, l'identità dei fatti emerge dall'evidenza delle contestazioni. Sono i capi d'imputazione che delimitano il giudicato e il giudicabile, e se le imputazioni coincidono la violazione del principio ne bis in idem è materia di constatazione processuale, non di fatti da interpretare.
Nè dicono apertamente cosa differente Sez. U, sent. n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, che, pur convenendo con la giurisprudenza maggioritaria, precisano: da un lato, che la preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona deve ritenersi "di norma" non proponibile per la prima volta in sede di legittimità, perché è qui precluso l'accertamento del fatto (p.
5.1 del diritto); dall'altro che quando, invece, "la fattispecie non proponga alcun (ulteriore) accertamento di merito e sia (...) definitivamente definibile alla stregua della sola documentazione prodotta ed acquisita agli atti, non v'è ragione alcuna perché il giudice di legittimità non sia investito, con poteri definitori, di una questione - sostanzialmente rinviandola al giudice della esecuzione - che ha, invece, il dovere di proporsi e rilevare, ponendosi la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p. come impeditiva della possibilità di (ulteriormente) rendere statuizioni decisorie".
2.3. D'altronde, proprio la situazione in esame rende palesi le ragioni sostanziali che impongono di seguire l'orientamento di Sez. 6, 6648 del 2009. Anche ad ammettere che la preclusione sancita dall'art. 649 c.p.p. può in genere essere fatta valere davanti al giudice dell'esecuzione e quindi la parte non rimane in genere priva di tutela, (Sez. 2, n. 41069/2004, Chiaberti;
Sez. 6, n. 34955/2003, Rebeschi;
Sez. 5, n. 10076/1999, Burgio;
Sez. 5, n. 7953/1998, Sparacino;
Sez. 6, n. 9301/1995, Scarpa;
Sez. 1, n. 4102/1991, Caso, citate da S.U. 15983/2006, Sepe), l'ipotesi della continenza, che qui ricorre, è considerata con molte incertezze dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di art. 669 c.p.: basterà ricordare ad esempio Sez. 3, sent. n. 2188 del 09/07/1998, Conigliano, secondo cui il presupposto della medesimezza del fatto non ricorre quando questo è solo parzialmente identico, "cioè quando un primo giudicato abbia per oggetto un fatto materiale e un secondo giudicato abbia per oggetto quello stesso fatto più altri fatti materiali, anche se sussunti sotto lo stesso nomen iuris".
3. Gli altri motivi del ricorso proposto dall'imputato, sovente al limite dell'ammissibilità, sono nel complesso infondati.
3.1. In particolare, il secondo motivo contesta nella sostanza la valutazione delle prove in ordine al carattere intollerabile del disturbo arrecato dal locale amministrato dall'imputato. Gli argomenti difensivi sono gli stessi prospettati al giudice di merito che risulta averli considerati e motivatamente respinti e le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata non sono intrinsecamente implausibili ne' manifestamente illogiche o contraddittorie.
Le doglianze si risolvono dunque in censure sui fatti, improponibili in questa sede.
3.2. Il terzo motivo si riferisce all'elemento psicologico del reato, sostenendo che l'imputato non sapeva e non s'era avveduto del rumore prodotto. La censura è generica e comunque infondata perché non considera che quale legale rappresentante della società che gestiva il locale e presidente del circolo il OR aveva l'onere di controllare e di attivarsi per evitare che l'attività di questo recasse disturbo a terzi, e che il reato è punibile anche a titolo di colpa.
3.3. Il quarto motivo denunzia violazione del principio di correlazione tra fatto imputato e sentenza sull'assunto che alcune delle persone indicate come offese avevano negato di essere state disturbate. La doglianza è manifestamente infondata perché confonde imputazione e temi di prova: il reato previsto dall'art. 659 c.p. consiste nella produzione di emissioni sonore capaci di arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone, sicché la circostanza che esse abbiano in concreto disturbato un certo numero di persone è argomento di dimostrazione di quella indistinta potenzialità offensiva che integra la fattispecie contestata, mentre il fatto che taluni non abbiano udito il rumore non immuta il fatto, ma semmai ne riduce la portata lesiva.
4. In conclusione: essendosi constatata la parziale identità dei fatti oggetto d'esame rispetto a quelli considerati nella precedente sentenza del Tribunale di Teramo in data 8.6.2007 e ricorrendo, in relazione ai fatti coincidenti, violazione del divieto di bis in idem, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione agli episodi commessi nell'anno 2006 per precedente giudicato e con rinvio quanto alla determinazione della pena, da rimettere al nuovo esame del Tribunale di Teramo.
Il ricorso dell'imputato va per il resto rigettato;
Il (contro)ricorso delle parti civili deve essere invece dichiarato, per le ragioni esposte all'inizio, inammissibile, senza aggravio di spese e di condanna alla Cassa ammende, non avendo le parti civili dato causa al giudizio di legittimità.
La parziale reciproca soccombenza impone di compensare le spese di difesa nel grado tra le parti private.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai fatti commessi nel 2006, per precedente giudicato, e rinvia al Tribunale di Teramo per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso dell'imputato.
Dichiara inammissibile il ricorso delle parti civili e compensa fra le parti private le spese del grado,
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011