Sentenza 11 gennaio 2008
Massime • 1
È affetta da abnormità l'ordinanza del giudice del dibattimento che, rilevata l'omessa notifica al difensore dell'imputato del decreto di citazione emesso dal G.i.p. (decreto seguito ad una precedente revoca del decreto penale da parte del G.i.p. per irreperibilità dell'imputato), disponga la restituzione degli atti a quest'ultimo ufficio per provvedere alla sua rinnovazione. (In motivazione la Corte ha precisato che tale ordinanza realizza una irrimediabile situazione di paralisi processuale, non residuando più in capo al G.i.p. alcuna facoltà di iniziativa dopo la revoca del decreto penale ex art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., non essendo ipotizzabile la regressione alla fase di notifica del decreto definitivamente revocato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2008, n. 8330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8330 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/01/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00028
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 031818/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BOLZANO;
nei confronti di:
1) CA AX, N. IL 18/09/1967;
avverso ORDINANZA del 23/05/2006 TRIBUNALE di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
FATTO E DIRITTO
In data 9 Marzo 2005, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano pronunciava decreto penale di condanna nei confronti di CA Max, imputato del reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p. e comma 2, della L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 1 bis, in quanto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale responsabile della ditta denominata CA Max in Bolzano, aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative al periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2002 nell'ammontare di Euro 5.310,97.
Stante la mancata notificazione del decreto penale all'imputato per irreperibilità, il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento dell'8 settembre 2005, revocava il decreto penale e restituiva il fascicolo al pubblico ministero.
Il pubblico ministero quindi, in data 14 settembre 2005, redigeva l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., che era quindi notificato all'imputato irreperibile.
In data 31 ottobre 2005 era emesso decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 23 maggio 2006.
In tale udienza il giudice, in accoglimento dell'eccezione della difesa, che rilevava la mancata notifica del decreto penale al difensore dell'imputato, disponeva la restituzione degli atti all'ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari per il rinnovo della notifica di tale decreto penale.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica chiedendone l'annullamento. Tanto premesso il Collegio rileva che il Procuratore della Repubblica, con un unico motivo, lamenta l'abnormità del provvedimento.
Rileva il ricorrente che al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata la fase del procedimento per decreto era del tutto superata dalla revoca del decreto penale da parte dello stesso Giudice per le indagini preliminari e dal successivo esercizio dell'azione penale con le vie ordinarie da parte del pubblico ministero. L'ordinanza del Tribunale faceva quindi regredire il procedimento in uno stadio non previsto dal diritto processuale perché il Giudice per le indagini preliminari non era più investito di richiesta del pubblico ministero di decreto (in quanto tale strada era stata già inutilmente sperimentata e si era conclusa con il provvedimento di revoca previsto dell'art. 460 c.p.p., comma 4) e comportava una situazione patologica di stasi del procedimento, in quanto il giudice per le indagini preliminari non poteva ne' ottemperare all'ordine del giudice del dibattimento ne' procedere a nuova citazione. D'altra parte neppure il giudice che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata poteva revocarla trattandosi di provvedimento conclusivo della fase dibattimentale.
Il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Come ha precisato questa Corte, atto abnorme non è solo quello non rispondente ad alcuno schema processuale ma altresì quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste e al di là di ogni ragionevole limite e non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 21 febbraio 1997, n. 757; v. anche sent. sez. 5^, 24 maggio 2005, n. 28137). Rileva il Collegio che la situazione in oggetto integra gli estremi della denunciata abnormità.
Essendo infatti intervenuta la revoca del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 4, secondo cui "se non possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero" non è ipotizzabile la regressione alla fase di notifica del decreto penale di condanna già definitivamente revocato dal giudice per le indagini preliminari.
Il provvedimento impugnato realizza quindi una irrimediabile situazione di paralisi processuale, non residuando più alcuna facoltà di iniziativa al giudice per le indagini preliminari al quale era stata originariamente richiesta l'emissione del decreto penale di condanna.
Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bolzano perché proceda con le vie ordinarie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008