Sentenza 17 febbraio 2011
Massime • 1
È abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2011, n. 22499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22499 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE RO Giovanni - Presidente - del 17/02/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 243
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 21377/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MASSA nei confronti di:
1) BI EZ N. IL 04/02/1967 C/;
2) LA PI RO N. IL 21/10/1957 C/;
3) AG EL N. IL 02/05/1952 C/;
4) LO AS IA N. IL 01/08/1978 C/;
avverso l'ordinanza n. 84/2010 GIP TRIBUNALE di MASSA, del 01/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DI POPOLO Angelo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Gup del Tribunale di Massa, con ordinanza 1/4/2010, all'esito dell'udienza preliminare celebrata a carico di NA NI ed altri, imputati del delitto di cui all'art. 372 cod. pen., rilevate la genericità e la scarsa chiarezza del capo d'imputazione, restituiva gli atti al P.M. perché provvedesse a meglio specificare l'ipotesi accusatoria.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, deducendo l'abnormità del provvedimento adottato dal Gup, che non avrebbe dovuto restituire gli atti alla Procura, determinando cosi un'indebita regressione del procedimento, ma consentire al P.M. di udienza di precisare, in quella sede, il capo d'imputazione.
3. Il ricorso è fondato.
Ed invero, le Sezioni Unite hanno affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio di abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 1/2/2008, imp. Battistella).
Nel caso in esame, il Gup, a conclusione dell'udienza preliminare, ritenuta la genericità del capo d'imputazione, si è limitato e restituire gli atti al P.M., senza porlo nella condizione di provvedere eventualmente in udienza alla relativa integrazione. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Massa per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Massa.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011