Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 1
È abnorme, determinando un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, il provvedimento con cui il G.i.p., avvedutosi dell'erronea determinazione della quantità della pena indicata nel decreto penale emesso, anziché limitarsi a prendere atto della non emendabilità dell'errore, ordini la trasmissione del fascicolo al P.M. invitandolo a riproporre la richiesta di decreto penale. (Nella specie il G.i.p., revocata l'ordinanza emessa "de plano", con cui aveva corretto in "Euro 2.000" la pena erroneamente indicata in "Euro 200", aveva fissato un'udienza camerale, all'esito della quale aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M. per una nuova richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2009, n. 49404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49404 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1433
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 019400/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza del 28.4.2009 del GIP del Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
1) LL EL nato il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 21.1.2009 il GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della cancelleria, disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto penale emesso nel proc. pen. 2794/07 nei confronti di LL EL (la condanna doveva intendersi ad Euro 2.000,00 e non 200,00).
Con successiva ordinanza del 23.1.2009 il medesimo GIP disponeva la revoca del predente provvedimento di correzione, emesso "de plano" senza sentire le parti, fissando l'udienza camerale. Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27.2.2009, il GIP, rilevato che il decreto penale di condanna non può essere oggetto di correzione materiale essendo la pena pecuniaria stabilita elemento essenziale del medesimo decreto, rigettava la richiesta di correzione e disponeva trasmettersi gli atti al competente ufficio dei decreti penali "per la formazione di un nuovo decreto che annulli quello in oggetto". In data 28.4.2009, il medesimo GIP, ad integrazione del provvedimento emesso in data 31.3.2009, disponeva la "interruzione degli atti esecutivi" e la "trasmissione del fascicolo al P.M. affinché riproponga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna".
2) Propone, avverso tale ultimo provvedimento, ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Dopo aver richiamato i vari provvedimenti emessi dal GIP, deduce che quello impugnato è viziato da un error in procedendo di tale entità da renderlo incompatibile con il sistema, risolvendosi in un ordine al P.M. affinché riformuli la richiesta di un nuovo decreto penale (peraltro mentre ancora risultava vigente il precedente decreto). Non potendosi provvedere con la correzione dell'errore materiale, il vizio del primo decreto avrebbe dovuto essere fatto valere con i normali mezzi di impugnazione. È evidente l'abnormità del provvedimento, facendosi regredire il procedimento alla fase delle indagini preliminari.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Va ricordato che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass. sez. un. 10.12.1997 n. 17 - Di Battista).
Anche di recente le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 3201 del 26.3.2008 (dep. il 22.6.2009) - Toni, pur affermando che non appare "conforme al sistema per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili ne' rimediabili" hanno ribadito il principio che si ha abnormità strutturale nel caso "di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)". Vi è abnormità funzionale quando "il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti messi dal giudice".
3.2) Non c'è dubbio alcuno che il provvedimento impugnato sia abnorme. Con l'emanazione di plurimi provvedimenti contraddittori fra di loro, il GIP, sollecitato dalla cancelleria, ha cercato di porre rimedio ad un errore contenuto nel decreto penale n. 2794/07 (era stata irrogata una condanna ad Euro 200,00, mentre la richiesta del P.M. era di Euro 2.000,00).
Una volta accertato che non era possibile provvedere con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. (cfr. provvedimento 31.3.2009), il GIP avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che il vizio contenuto nel decreto era emendabile solo a seguito di esercizio degli ordinari poteri di impugnazione. Con il provvedimento impugnato ha, invece, fatto regredire il procedimento alla fase delle indagini preliminari ormai superata ed ha, sostanzialmente, ordinato al P.M. di riproporre nuova richiesta di emissione del decreto penale (nella vigenza del precedente, in ordine al quale era stata disposta l'interruzione degli atti esecutivi"). Senza tener conto, come fa rilevare il P.G. nella sua requisitoria scritta, che la richiesta di decreto penale investe il giudice del relativo potere decisorio (già esercitato attraverso l'emissione del decreto penale) e che, ai sensi dell'art. 405 c.p.p. essa segna il momento di esercizio dell'azione penale (a norma dell'art. 50 c.p.p., comma 3 tale esercizio può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge). Stante l'abnormità del provvedimento, ne va disposto l'annullamento senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009