Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2006, n. 16956
CASS
Sentenza 12 aprile 2006

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In tema di esecuzione di intercettazioni telefoniche, la insufficienza o la inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza che giustificano il ricorso ad impianti in dotazione alla polizia giudiziaria o di pubblico servizio, sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata ex post dalla Cassazione, nei limiti in cui sia desumibile dai dati di fatto. (In motivazione la Corte, nel ribadire che il decreto del pubblico ministero previsto dall'art. 268 comma terzo cod. proc. pen. non può essere integrato con un provvedimento emesso dopo l'inizio delle operazioni, ha affermato che, trattandosi di una questione di invalidità processuale di atti, la Cassazione ha la facoltà di risolverla a prescindere dalla motivazione adottata dall'autorità giudiziaria competente, essendo anche giudice del fatto rispetto alle dette questioni).

Non é consentita alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché é estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e l'art. 606 cod. proc. pen., nell'esigere che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, non fa altro che fornire una definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Ne consegue che la modifica apportata all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dall'art. 8 L. n. 46 del 2006 , con la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto anche quando risulti "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", va interpretato come relativo solo agli atti dai quali sia derivato un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito. (In motivazione la Corte ha osservato che la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti é propria del giudice del merito e che quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma citata, tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione). (V. in argomento,Sez. II, 23 marzo 2006, n. 1399 e Sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054, in corso di massimazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2006, n. 16956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16956
    Data del deposito : 12 aprile 2006

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