Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 2
In tema di esecuzione di intercettazioni telefoniche, la insufficienza o la inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza che giustificano il ricorso ad impianti in dotazione alla polizia giudiziaria o di pubblico servizio, sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata ex post dalla Cassazione, nei limiti in cui sia desumibile dai dati di fatto. (In motivazione la Corte, nel ribadire che il decreto del pubblico ministero previsto dall'art. 268 comma terzo cod. proc. pen. non può essere integrato con un provvedimento emesso dopo l'inizio delle operazioni, ha affermato che, trattandosi di una questione di invalidità processuale di atti, la Cassazione ha la facoltà di risolverla a prescindere dalla motivazione adottata dall'autorità giudiziaria competente, essendo anche giudice del fatto rispetto alle dette questioni).
Non é consentita alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché é estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e l'art. 606 cod. proc. pen., nell'esigere che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, non fa altro che fornire una definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Ne consegue che la modifica apportata all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dall'art. 8 L. n. 46 del 2006 , con la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto anche quando risulti "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", va interpretato come relativo solo agli atti dai quali sia derivato un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito. (In motivazione la Corte ha osservato che la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti é propria del giudice del merito e che quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma citata, tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione). (V. in argomento,Sez. II, 23 marzo 2006, n. 1399 e Sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2006, n. 16956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16956 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 567
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 3037/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI MA, n. a Catania il 20 ottobre 1955;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 12 dicembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto.
Udito il difensore Avv. PAPPALARDO Salvatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a MA UL persona sottoposta a indagini per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Ricorre per cassazione MA UL e propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione impugnata, in quanto ingiustificatamente eseguite mediante impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis c.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al presupposto probatorio della misura. Sostiene che, dopo la sua scarcerazione nel 1997, egli ha sempre lavorato onestamente e che dall'intercettazione posta a fondamento dell'ordinanza impugnata si desume soltanto che egli fu occasionalmente presente, in quanto persona fidata, a una conversazione tra IU ON e altri soggetti incaricati di estorsioni.
2. Risulta pregiudiziale la questione di rito dedotta con il primo motivo del ricorso di MA UL, che peraltro è infondato. I giudici del merito, cui la questione era stata già proposta, hanno disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, ritenendo, sia pure con una consapevole esposizione dei dubbi anche giurisprudenziali già espressi al riguardo, che la motivazione dei provvedimenti autorizzativi dell'impiego di apparecchiature esterne alla procura della Repubblica fosse stata validamente integrata dalla successiva nota dell'8 aprile 2005 con la quale la deroga alla regola dettata dall'art. 268 c.p.p., comma 3 era stata giustificata anche sulla base di un'attestazione in data 10 marzo 2005 redatta da funzionario di cancelleria per documentare l'indisponibilità e l'inidoneità degli impianti interni. Secondo i giudici del merito, infatti, essendo le operazioni di intercettazione coperte dal segreto, la motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3 può essere completata anche solo nel momento in cui gli interessati siano legittimati ad averne effettiva conoscenza. Sennonché questa tesi è stata smentita da una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, con la quale si è appunto escluso che "la motivazione del decreto del Pubblico Ministero di autorizzazione all'utilizzazione di impianti di intercettazione diversi da quelli in dotazione della procura della Repubblica possa essere adottata, o integrata, con un successivo provvedimento emesso dopo l'inizio delle operazioni, ma prima dell'utilizzazione dei risultati delle stesse" (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Campennì). E in realtà la motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3 è destinata appunto a garantire l'effettiva anteriorità dell'autorizzazione giudiziaria relativa sia all'ammissione sia alle modalità esecutive dell'intercettazione, perché un'approvazione ex post potrebbe valere a legittimare anche operazioni di polizia sottratte alla garanzia giurisdizionale prevista dall'art. 15 Cost.. Tuttavia questa funzione di documentazione, più che di giustificazione, della motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3 esclude che ai fini della garanzia costituzionale (art. 15 Cost.) sia sufficiente una verifica a posteriori di una qualche sua plausibilità.
Come risulta dal tenore letterale dell'art. 268 c.p.p., comma 3, infatti, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata anche ex post, nei limiti in cui sia desumibile da dati di fatto. E in realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che giustifichino il ricorso alle intercettazioni nonostante la temporanea indisponibilità di locali presso la procura della Repubblica, può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale esibito a sostegno del provvedimento del Pubblico Ministero e della decisione del giudice (Cass., sez. 5^, 11 maggio 2004, Mancuso, m. 228107, Cass., sez. un., 26 novembre 2003, Gatto, m. 226486, Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, Ferizi, m. 226056, Cass., sez. 2^, 6 novembre 2002, Osuala Uchenna Emeniche, m. 223358). Del resto, essendo l'inutilizzabilità un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente, e indipendentemente dalla motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, dalla stessa Corte di cassazione, che è giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento (Cass., sez. un. pen., 31 ottobre 2001, Policastro, m. 220092).
Sicché si deve concludere che, benché la motivazione dei decreti autorizzativi debba certamente riferirsi ai presupposti di ammissibilità della deroga alla regola enunciata dalla prima parte dell'art. 268 c.p.p., comma 3, tuttavia l'esigenza di rispettare la garanzia costituzionale impone di verifica-re distintamente e autonomamente, ove possibile, sia l'esistenza dei presupposti materiali della deroga sia l'esistenza stessa di una motivazione preventiva all'uso degli impianti di intercettazione esterni agli uffici della procura della Repubblica. E il fatto che la garanzia della motivazione non sia da sola sufficiente esclude che la verifica a posteriori possa essere solo testuale, rendendo effettivo e meno casuale l'esito del controllo giurisdizionale.
Nel caso in esame, come risulta dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, l'esecuzione delle intercettazioni fu sempre preventivamente autorizzata almeno dal P.M., che nello stesso provvedimento autorizzò anche l'utilizzazione di impianti esterni, in ragione dell'insufficienza e talora dell'inidoneità di quelli interni alla procura della Repubblica. E tale insufficienza o inidoneità risulta documentata anche dall'attestazione del 10 marzo 2005.
L'eccezionale urgenza delle intercettazioni, poi, oltre a essere enunciata nei provvedimenti del Pubblico Ministero, si desume anche dalla motivazione dell'indispensabilità di tale strumento di ricerca della prova, argomentata con riferimento all'esistenza di attività criminose in corso, quali quelle relative a un delitto associativo, che ha natura permanente.
Sicché può ragionevolmente ritenersi che sia stato legittimo il ricorso agli impianti esterni, in quanto autorizzato preventivamente dal pubblico ministero in relazione a un'effettiva insufficienza di impianti interni alla procura e in ragione di plausibili ragioni di urgenza.
3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione di talune conversazioni intercettate, dalle quali risulta che egli, considerato soggetto di fiducia dell'organizzazione per la zona di Picanello, vi partecipava dimostrando di essere perfettamente informato delle pratiche estorsive dell'associazione. Il ricorrente sostiene ora che la sua presenza alla conversazione del 14 gennaio 2002 fu occasionale e che solo un vecchio rapporto di fiducia consentì agli altri partecipanti di parlare in sua presenza di estorsioni cui in realtà egli era ormai estraneo.
Tuttavia quando il giudizio penale richiede, come nel caso in discussione, l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. 5^, 11 febbraio 1997, La Rocca, m. 207862). Sicché non è censurabile nel caso in esame l'interpretazione che i giudici del merito offrono delle conversazioni intercettate, perché, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando sì attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.
Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.
Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2006