Sentenza 29 novembre 2012
Massime • 1
È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a meno che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2012, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2012 |
Testo completo
1 131 /1 3 31 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2814 - Presidente - ALFREDO TERESI UP 29/11/2012 Consigliere MAURIZIO FUMO - Consigliere rel. R.G.N. 15521/12 CARLO ZAZA - Consigliere - GRAZIA LAPALORCIA GERARDO SABEONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SI AL, nato a San Giorgio a [...] l'[...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 07/02/2011 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata, AL SI veniva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione ed €.60 di multa a titolo di aumento per la ritenuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 03/12/2008, لات confermandosi per il resto l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.582 cod. pen., contestato come commesso in Torre del Greco il 27/10/2007 spintonandola mentre la stessa cambiava una ruota della propria autovettura, facendola cadere a terra, colpendola con una manata, trascinandola sulla sede stradale, percuotendola con pugni e calci e cagionandole contusioni multiple al fine di eseguire il delitto di tentata rapina del marsupio custodito nel veicolo della persona offesa, per il quale il SI veniva separatamente giudicato con la citata sentenza della Corte d'Appello di Napoli. L'imputato ricorrente deduce violazione dell'art.649 cod. proc. pen. per essere stato il reato già giudicato con la sentenza rispetto alla quale veniva ritenuta la continuazione, pronunciata su un'imputazione nella quale la condotta di lesioni era interamente descritta, irrilevante essendo che la stessa sia stata in quella sede ritenuta assorbita nel reato di tentata rapina. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' opportuno premettere che la possibilità o meno di proporre in sede di legittimità questioni sulla violazione dell'art.649 cod. proc. pen. è oggetto di quello che in prima analisi si presenta come un contrasto giurisprudenziale. Ad un orientamento per il quale siffatto giudizio, presupponendo un raffronto fra elementi fattuali relativi alle imputazioni contestate nelle sentenze in ordine alle quali la preclusione è addotta, si risolverebbe in un accertamento di fatto non proponibile in questa sede, ma esperibile unicamente dinanzi al giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n.41069 del 24/09/2004, Chiaberti, Rv.230708; Sez. 4, n.47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv.230568; Sez. 5, n.9180 del 29/01/2007, Aloisio, Rv.236259; Sez. 4, n.48575 del 03/12/2009, Bersani, Rv.245740; Sez. 5, n.24954 del 06/05/2011, Brunetto, Rv.250920), se ne contrappone infatti altro secondo il quale la valutazione in esame è consentita anche nel giudizio di cassazione, in quanto avente ad oggetto l'inosservanza di una norma processuale (Sez. 6, n.44484 del 30/09/2009, P., Rv.244856; Sez. 1, n.26827 del 05/05/2011, Santoro, Rv.250796). A ben guardare, il contrasto si rivela tuttavia apparente, ove si consideri che nella prima posizione la conclusione negativa sulla proponibilità della questione in sede di legittimità trova il suo fondamento nella necessità, ai fini della soluzione della questione stessa, di accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di cassazione. Se questo è vero, ne segue infatti che, ove nel caso concreto tale necessità non ricorra, non vi è alcuna ragione per negare accesso in questa sede alla valutazione sulla sussistenza o meno di una violazione del ne 2 bis in idem processuale;
ed in questa prospettiva i due orientamenti appaiono in realtà complementari. La seconda posizione richiama invero correttamente l'attenzione sulla riferibilità della questione alla violazione di una norma processuale, in quanto tale senz'altro censurabile nel giudizio di legittimità. Tale affermazione incontra tuttavia il suo limite, conformemente del resto ai principi generali, nell'impossibilità che il predetto giudizio si estenda fino a comprendere accertamenti di fatto;
laddove siffatti accertamenti si rendano necessari, altrettanto correttamente il primo indirizzo giurisprudenziale richiamato esclude la proponibilità del ricorso per cassazione, attribuendo la decisione al giudice di merito in materia di esecuzione. In questi termini, il ricorso in oggetto è ammissibile. Lo stesso pone infatti un problema agevolmente risolvibile in base all'esame dell'imputazione contestata nel presente procedimento, che contiene tutti gli elementi fattuali della vicenda, ivi compresi quelli rilevanti per la separata contestazione di tentata rapina;
e non richiede un raffronto fra i contenuti sostanziali delle due imputazioni, ma unicamente una valutazione degli elementi disponibili in questa sede rispetto alla fattispecie astratta di cui all'art.628 cod. pen.. 2. Ciò posto, il ricorso è tuttavia infondato. Il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente in termini di assorbimento del reato di lesioni, oltre a riguardare, quale fattispecie assorbente, il diverso reato di resistenza a pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 2631 del 03/12/1992 (19/03/1993), Bellicoso, Rv. 194324), è superato dalle numerose pronunce di questa Corte per le quali, laddove si realizzi un'ipotesi di concorso formale di reati, in cui all'unitarietà di un fatto storico corrisponda una pluralità di eventi giuridici, il giudicato formatosi con riguardo a taluno di detti eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale per gli altri (Sez. 2, n.10472 del 04/03/1997, Persiani, Rv.209022; Sez. 1, n.7262 dell'08/04/1999, Carta, Rv.213709; Sez. 6, n.10790 del 24/05/2000, Leanza, Rv.218337; Sez. 1, n.27717 del 18/05/2004, Purpura, Rv.228724; Sez. 4, n.10180 dell'11/11/2004 (16/03/2005), Antoci, Rv.231134; Sez. 6, n.1157 del 09/10/2007 (10/01/2008), Nocchiero, Rv.238442; Sez. 3, n.25141 del 15/04/2009, Ferrarelli, Rv.243908; Sez. 5, n.16556 del 14/10/2009 (29/04/2010), Virruso, Rv.246953); tanto con il solo limite della ravvisabilità in concreto di un'incompatibilità logica fra i due giudizi, come può verificarsi laddove in uno di essi sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato (Sez. 4, n.25305 del 02/04/2004, Aldini, Rv.228924). Non ricorrendo evidentemente una siffatta situazione di incompatibilità nel caso di specie, quest'ultimo ha ad oggetto un fatto storico, per quanto detto complessivamente 3 E ed interamente ricompreso nell'imputazione riportata in premessa, che nei due procedimenti separati è stato per l'appunto valutato quale condotta produttiva dei distinti eventi giuridici del tentativo di sottrazione dei beni della persona offesa e delle lesioni inferte alla stessa. La precedente condanna per il reato di tentata rapina non esercitava pertanto alcun effetto preclusivo rispetto al giudizio sulla diversa imputazione di cui all'art.582 cod. pen.. Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 29/11/2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza と Depositata in Cancelleria Toma, n = 9 GEN. 2013 _ 1 Funzionario Giudiziario TizianoASQUAZI +