Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
2 8 07 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 3266 Dott. Gennaro MARASCA Presidente- Sent. n. sez. Dott. Antonio BEVERE - Consigliere - UP 6/11/2014 - Dott. Paolo Antonio BRUNO - Consigliere - R.G.N. 9576/2014 Dott. Alfredo GUARDIANO - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: RD LD, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 14/10/2013 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di RD LD per il reato di furto con strappo pluriaggravato, aggravanti ritenute già in prime cure equivalenti alle attenuanti generiche concesse all'imputato. La contestazione riguarda la sottrazione di una ingente somma di danaro ad un sacerdote, convinto mediante un raggiro a prelevarla dal conto della sua parrocchia e di cui l'imputato e un complice si sarebbero in seguito impossessati "strappandolo" dalle mani della persona offesa.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo reitera l'eccezione di bis in idem e conseguente violazione dell'art. 649 c.p.p. già rigettata con il provvedimento impugnato, evidenziando come per il medesimo fatto l'imputato sia stato giudicato con sentenza della Corte d'appello di Milano dell'8 aprile 2013, da ritenersi ostativa alla pronunzia di una nuova condanna nei suoi confronti ancorchè non ancora definitiva.
2.2 Con il secondo motivo deduce l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla qualificazione del fatto contestato come furto aggravato anziché ai sensi dell'art. 640 c.p., osservando in proposito come la persona offesa, ancora vittima dell'inganno ordito ai suoi danni dal RD e dal suo complice, avesse tollerato che l'imputato si impossessasse del danaro che deteneva, non manifestando alcuna contrarietà a tale azione, tanto da convincersi solo successivamente di essere stato derubato.
2.3 Con il terzo motivo analoghi vizi vengono lamentati in merito all'esito del giudizio di bilanciamento ed alla dosimetria della pena.
3. Con memoria trasmessa il 29 ottobre 2014 il difensore ha infine inteso precisare come la pronunzia d'appello menzionata nel primo motivo di ricorso sia nelle more passata in giudicata atteso che questa Corte avrebbe rigettato il ricorso proposto avverso la medesima con sentenza n. 15426/2014 della Quarta Sezione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato e suo accoglimento determina l'assorbimento del secondo. Posto che è deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo, a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 1131/13 del 29 novembre 2012, Siano, Rv. 254837), deve ritenersi che l'eccezione proposta con il primo motivo di ricorso sia per l'appunto fondata, atteso che non sussiste alcun dubbio circa l'identità del fatto contestato al capo 7) nell'atto imputativo su cui si è fondato il giudizio della Corte milanese con quello oggetto del presente procedimento, come si evince dal mero confronto tra i capi d'imputazione e come del resto già riconosciuto dalla stessa sentenza oggi impugnata. Non di meno deve osservarsi come nelle more la menzionata sentenza della Corte d'appello di Milano sia divenuta definitiva in ragione del rigetto da parte di questa Corte del ricorso da cui era stata gravata con sentenza n. 15426/14 pronunziata all'udienza del 18 marzo 2014 dalla Quarta Sezione. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per precedente giudicato. Così deciso il 6/11/2014 Il President Il Consigliere estensore Luca pistorelli Gennaro Marasca DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 21 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuiseа o u لاس