Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
Non è deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", atteso che è escluso in sede di legittimità l'accertamento del fatto necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2013, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 08/10/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1700
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 14999/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE DI RI N. IL 28/10/1971;
DE DI RA N. IL 31/01/1968;
NI EG N. IL 25/02/1964;
LA TA MU N. IL 03/07/1972;
NI RI N. IL 13/12/1958;
VA MA N. IL 24/10/1964;
avverso la sentenza n. 1143/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio di tutti i ricorsi. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 giugno 2012, la Corte d'appello di Milano confermava - in punto responsabilità - la sentenza emessa il 4 luglio 2011 dal GIP del Tribunale di Lecco che, in esito a giudizio abbreviato, dichiarò DE DI IO, DE DI ND, NI PI, LA TA MU e VA CE colpevoli di plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - commesse in concorso ed aggravate, in taluni casi, ex cit. D.P.R., art. 80, comma 2 - agli stessi rispettivamente ascritte in rubrica ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 12. Le contestazioni concernevano prevalentemente condotte di illecita importazione da Stati dell'America latina, di ingenti quantitativi di cocaina poi immessi nel mercato lombardo nonché successivi atti di compravendita della stessa sostanza stupefacente conclusi con trafficanti operanti in Italia e precisamente in Lombardia. I reati risultavano perpetrati in Colico ed in Milano, in un arco temporale compreso tra il 1995 e l'ottobre 2007. La Corte d'appello confermava altresì il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati dal Primo Giudice, eccezion fatta per AM IO nei cui confronti rideterminava la pena in complessivi anni SETTE, giorni VENTISETTE di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i fatti in questa sede giudicati - capi n. 6 e n. 8 - (di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2 rispettivamente commessi in Colico ed in Milano tra il luglio 2004 e l'ottobre 2007 nonché in Colico dal 1995 al novembre 2004 ed in Sondrio da maggio 2002 ad ottobre 2007) e quelli oggetto della sentenza n. 2907/2010, emessa della stessa Corte d'appello di Milano il 20 ottobre 2010, irrevocabile il 21 aprile 2011. Premette la motivazione della sentenza di primo grado (integralmente fatta propria da quella impugnata) che il procedimento penale prendeva avvio grazie alle dichiarazioni confessorie rese dal FA UR che, sottoposto a custodia cautelare, dal 26 maggio 2009, iniziò a collaborare con gli inquirenti narrando vicende, ignote all'accusa - di cui fu protagonista di spicco - inerenti al traffico internazionale di circa kg. 90 di cocaina, sviluppatesi per circa tredici anni. A dette dichiarazioni si aggiunsero via via quelle, di identico significato confessorio, rese da AM IO e da DE TT MU.
Le ulteriori indagini e la documentazione proveniente da altri procedimenti penali, in precedenza definiti, consentirono di acquisire ulteriori e plurimi riscontri alle suddette chiamate in correità poste alla base di tutte le contestazioni nelle quali - esclusa quella sub n.
1 - il FA compare quale correo con gli altri imputati. Tutti gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori.
1 - DE DI IO, DE DI ND e NI GO (con distinti ricorsi redatti dal comune difensore) deducono, con il primo motivo, la stessa censura per violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e per vizi della motivazione, così riassunta. Si sostiene che l'apparato argomentativo della sentenza impugnata sarebbe solamente apparente. Assume in particolare il difensore che risulterebbero applicati in modo inadeguato ed erroneo i criteri di valutazione della prova, in violazione della citata disposizione che introduce una presunzione di inattendibilità del chiamante in correità che può esser vinta solamente grazie ad una valutazione unitaria di tutti gli altri elementi probatori. Quanto alle accuse rivolte a De RN IO (capo n. 3) ed a De RN ND (capi nn. 1,2 e 4) si evidenziano le contraddizioni e le discrasie del narrato accusatorio del FA e del DE TT nonché il travisamento delle dichiarazioni rese da terzi ai Carabinieri, con valenza di presunto riscontro. Nè la Corte d'appello avrebbe tenuto in alcun conto le ragioni di rancore che il FA aveva nutrito nei confronti di De RN ND per averlo ritenuto (a torto) responsabile del suo arresto in Francia.
In riferimento alla posizione di US GO, fa rilevare il difensore come il FA, nelle versioni dei fatti rese nei diversi interrogatori, riferì di quantitativi di stupefacente importato in concorso con il US, volta a volta differenti e come entrambi i propalanti (FA e AM) fossero altresì caduti in contraddizione tra loro, dovendosi peraltro escludere, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici d'appello, la spontaneità ed il disinteresse delle accuse da quest'ultimo formulate.
Censure sostanzialmente di identico contenuto deduce il difensore di VA CE con il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Si impone logicamente una trattazione congiunta. Rappresenta innanzitutto il ricorrente che la Corte distrettuale si sarebbe limitata a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado senza confutarne le parti impugnate in punto alla eccepita inattendibilità delle chiamate in correità così tradendo la funzione di controllo giurisdizionale sulla decisione appellata. Evidenzia poi come i chiamanti non indicarono mai un comportamento specifico e concreto, collocabile senza incertezze, nel tempo e nello spazio. Tanto sottolinea il ricorrente in riferimento alle discrasie rilevabili tra quanto dichiarato, in riferimento alla contestazione di cui al capo n. 12, in due diverse occasioni dal FA - diversamente dallo AM - circa il quantitativo di cocaina acquistato dal VA ed il prezzo di vendita da costui incassato nonché quanto alla individuazione del soggetti presenti alla cessione della droga.
2 - Con il secondo motivo dei ricorsi proposti dal comune difensore di DE DI IO, DE DI ND, NI GO e con il quarto motivo dedotto da VA CE si censura la sentenza d'appello in punto all'inosservanza od all'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 nonché alla carenza ed all'illogicità della motivazione. I primi tre ricorrenti concordemente sostengono che, alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36258 del 2012,in difetto dell'espletamento di perizia tossicologica ed in caso di c.d. "droga parlata", l'aggravante de qua non potrebbe legittimante esser applicata. Il VA, con specifico motivo, si duole dell'affermata ricorrenza dell'aggravante in relazione alla condotta di acquisto dei sei chilogrammi di cocaina, benché all'imputato la stessa risulti contestata invece con riferimento alle diverse, successive cessioni. Deduce in subordine l'insussistenza dei presupposti di fatto dell'aggravante, attesoché l'entità del riscontrato principio attivo non avrebbe potuto integrare un quantitativo smisurato e fuori dal comune tale da causare la saturazione del mercato lombardo a cui era destinato;
mercato notoriamente connotato da sequestri quasi quotidiani di sostanze stupefacenti, in entità di gran lunga superiori a quella del quantitativo in esame.
3 - Con il terzo motivo dei ricorsi proposti dal comune difensore di DE DI IO e di DE DI ND vengono dedotti, in termini sostanzialmente sovrapponibili, vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione in punto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla sproporzione per eccesso della pena applicata anche a titolo di continuazione, avendo la Corte distrettuale sostanzialmente limitato il riconoscimento di tali attenuanti nel solo caso di collaborazione processuale dell'imputato, del tutto obliterando peraltro, le ulteriori circostanze favorevoli. De RN IO lamenta altresì la specifica violazione dell'art. 99 c.p., comma 5 e 2 in relazione alla contestazione della recidiva "obbligatoria" a fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 251 del 2005. Con il quinto motivo di ricorso (rectius: quarto) - logicamente connesso al terzo siccome concernente il trattamento sanzionatorio - lo stesso De RN IO denunzia altresì la violazione dell'art. 81 cpv. c.p. in punto al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per cui è processo e quelli giudicati con la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Lecco in data 29 maggio 2009. 4 - Con il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, il difensore di NI GO denunzia - rispettivamente - la violazione dell'art.649 c.p.p. con riferimento a tutti i reati contestati all'imputato,
prospettando l'inammissibile reiterazione del giudizio nonostante la pronunzia,sugli stessi fatti, della sentenza n. 125 del 2006, emessa dal GIP del Tribunale di Lecco in data 7 luglio 2006, divenuta irrevocabile il 21 novembre 2006; la violazione dell'art. 88 c.p. per il mancato proscioglimento dell'imputato in conseguenza dello stato di mente in cui versava all'epoca dei fatti, a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti nonché, infine, lamenta, con il quinto motivo, l'inosservanza della legge penale circa il diniego delle attenuanti generiche ed in ordine al procedimento discrezionale seguito dai giudici di merito ai fini della quantificazione della pena e degli aumenti applicati a titolo di continuazione.
5 - Il difensore di VA CE deduce altresì specifici motivi - il primo ed il quinto - esclusivamente concernenti il predetto imputato, da trattarsi congiuntamente.
Con la prima censura, lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 649 c.p.p.. Osserva il ricorrente che la Corte d'appello (pag.29) ed anche il Giudice di prime cure (pag. 55 e segg.) hanno valorizzato, onde pervenire alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo n. 12, i fatti accertati nell'ambito del procedimento n. 8117/2006 R.G.N.R. conclusosi con la sentenza n. 596 emessa ex art. 444 c.p.p., il 3 agosto 2010, dal GIP del Tribunale di Como - divenuta irrevocabile - nei confronti dello stesso VA, anche in ordine al delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo F) per aver illecitamente acquistato, trasportato, occultato, detenuto e ceduto quantitativi imprecisati di cocaina a ON DR in Binago ed in Colico dall'8 aprile 2007 al 25 luglio 2007 nonché a FA UR, negli stessi luoghi, dal 4 giugno 2007 all'ottobre 2007. I Giudici di secondo grado, in violazione del divieto del ne bis in idem, avrebbero tuttavia omesso di pronunziare anche d'ufficio (posto che la citata sentenza era stata ritualmente acquisita al fascicolo processuale) il proscioglimento dell'imputato attesoché la contestazione suo capo n. 12 (di aver acquistato dal FA in Colico nel maggio 2007 kg. sei di cocaina) già risultava ricompresa nella più ampia imputazione oggetto del giudizio celebrato dinanzi al GIP del Tribunale di Como e conclusosi con la suddetta sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti, nell'ovvio presupposto della responsabilità dell'imputato.
Con il quinto motivo, il difensore di VA CE deduce la violazione degli artt. 132 e 133 c.p., e art. 99 c.p., comma 5 e vizi motivazionali in punto alla quantificazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche. La Corte d'appello, secondo il ricorrente, ha applicato una pena base di anni dieci, superiore al minimo edittale, senza specificamente motivare sul punto. Ha altresì denegato il riconoscimento delle attenuanti generiche richiamando il solo non allarmante precedente penale e la mancata collaborazione dell'imputato all'accertamento dei fatti, disattendendo il positivo percorso rieducativo affrontato nel periodo di carcerazione. Infine i Giudici d'appello hanno ritenuto di applicare la recidiva obbligatoria di cui all'art. 99 c.p., comma 5, risultando il delitto ascrittogli già aggravato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, prescindendo dal verificare (come richiesto nelle altre ipotesi di recidiva facoltativa) se il nuovo delitto commesso fosse espressione di maggiore pericolosità sociale del prevenuto, di guisa che il dictum, secondo il ricorrente, non sfuggirebbe al dubbio di compatibilità con il quadro costituzionale.
6 - Il difensore di LA TA MU articola due distinti motivi per violazione di legge e per vizio della motivazione, in punto al denegato riconoscimento della continuazione con i reati commessi nel 2007 e già giudicati con sentenza 20 maggio 2009 del GIP del Tribunale di Lecco. Lamenta il difensore che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione il combinato disposto dell'art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., comma 1, trascurando di dar rilievo alla condizione di tossicodipendente del prevenuto, ai fini del riconoscimento della continuazione ed invece ravvisando - con statuizioni riduttive ed insufficienti - condizioni ostative nella distanza temporale tra i diversi fatti ed in quella tra i diversi luoghi di consumazione dei reati.
7 - Con distinto ricorso NI IO deduce, per tramite del difensore, un unico motivo per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 99 c.p. e per vizio della motivazione.
Lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento della speciale attenuante prevista dal cit. D.P.R., art. 73, comma 7. Annota il difensore che le dichiarazioni auto ed etero accusatone rese dall'imputato nel corso del procedimento erano state utilizzate da entrambi i giudici di merito per emettere pronunzie di condanna a carico sia dello stesso propalante che dei coimputati, fungendo quindi da riscontro per le dichiarazioni rese dal FA (al quale invece fu effettivamente concessa la suddetta attenuante) ed orientando in modo decisivo le indagini verso altri ambiti investigativi di guisa da evitare che l'attività di spaccio venisse portata ad ulteriori conseguenze e da condurre all'arresto di VA CE. Denunzia altresì il ricorrente l'illegittimità della contestazione allo AM della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 benché non fosse ancora passata in giudicato la sentenza di condanna emessa nel primo procedimento. L'imputato infatti non poteva ritenersi recidivo reiterato in ragione di una semplice pronunzia di condanna ancora non definitiva, al momento della formulazione della contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - In riferimento al primo ordine di censure richiamate al paragrafo n. 1 della narrativa, osserva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata (legittimamente integrata da quella di primo grado) risulta del tutto immune dalle dedotte obiezioni in punto alla ritenuta inattendibilità ed inutilizzabilità delle chiamate in correità.
formulate dagli imputati FA UR e DE TT MU nei confronti di De RN IO, De RN ND, US GO e VA CE. La motivazione della sentenza di primo grado dedica un ampia e diffusa trattazione (pag. 3 e segg.; pag. 15 e segg. cui ovviamente deve farsi diretto rinvio) al tema della valutazione delle chiamate in correità ed in reità e dei relativi elementi di riscontro nonché a quello della verifica della credibilità delle dichiarazioni rese da FA, da DE TT e da AM, ritenute idonee a comprovare, in uno con i descritti riscontri, la colpevolezza dei ricorrenti. L'apparato argomentativo della sentenza impugnata risulta integrato dal puntuale e costante rinvio alla motivazione di quella di primo grado,previa concomitante, specifica ed esaustiva confutazione dei motivi d'appello dedotti in riferimento all'erronea applicazione od all'inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 3: censura riproposta, negli stessi termini, dagli imputati con i ricorsi per cassazione. Ciò posto, appare in questa sede sufficiente osservare che entrambi i Giudici di merito, nel sottoporre a valutazione critica il contenuto delle chiamate in correità, hanno proceduto in corretta applicazione del consolidato e prevalente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, preliminarmente verificando sia l'attendibilità intrinseca - oggettiva e soggettiva - delle diverse propalazioni sia la ricorrenza di adeguati riscontri esterni individualizzanti ovverosia "strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere "nonché" realmente rafforzativi della chiamata in correità" (S.U. n. 45276/2003 rv.226090; Sez. 5 n. 31442/2006 rv. 235212). A suffragio della ritenuta credibilità soggettiva che connota le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da FA, da AM e da DE TT, ritiene il Collegio di dover condividere - e far proprio - quanto evidenziato, in termini perspicui dal Giudice di prime cure e precisamente che:
- il FA "ha spontaneamente confessato importazioni del tutto ignote agli inquirenti per circa 90 kg di cocaina". Ciò vale ad integrare un "formidabile indice di conferma della serietà" dei suoi propositi di collaborare e di recidere legami con il passato di tredici anni di traffico di stupefacenti. A riprova dell'attendibilità, si rimarca il fatto che "buona parte degli accusati ha via via riconosciuto integralmente la fondatezza delle accuse ed ha ammesso ogni responsabilità".
- lo AM ha confessato le proprie responsabilità senza reticenze in ordine all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dall'America latina, riferendo di "ulteriori reati, commessi dopo l'arresto di FA, in relazione ai quali non vi erano elementi a suo carico". Ha peraltro descritto i fatti "da una prospettiva diversa da quella del FA, arricchendoli di nuovi dettagli". Significativo appare il suo racconto della cessione a VA CE (capo n. 12: n.d.r.). Risultano connotate dai requisiti dell'autonomia e della genuinità le dichiarazioni relative "agli episodi che riguardano GE ed CA. Escluso quindi ogni dubbio in ordine all'effettiva partecipazione dello AM ai riferiti episodi delittuosi, non assumono alcun rilievo in senso negativo o pregiudizievole eventuali motivazioni di natura utilitaristica dettate dall'intento di lucrare vantaggi o sconti di pena (Sez. 2 n. 36/1997 rv. 207305). - Il DE TT ha reso dichiarazioni "autonome, ferme, spontanee, costanti, dettagliate e coerenti", assumendosi la responsabilità del proprio "coinvolgimento nel traffico di stupefacenti dalla Repubblica Domenicana organizzato da De RN ND nel 1995 e dallo stesso De RN e dal FA negli anni successivi". A garanzia della genuinità e della serietà dei narrato, depongono la totale autonomia della descrizione dei fatti rispetto al FA, con specifico riguardo al racconto della organizzazione dei viaggi nella Repubblica Domenicana di guisa da doversi escludere qualsivoglia dubbio sull'artata ricostruzione di episodi ai quali egli in realtà non avrebbe effettivamente preso parte;
ciò con particolare riferimento alla vicenda dell'arresto in Francia. Nè rilevano in contrario, come già ritenuto quanto a AM, motivazioni di ordine utilitaristico.
A riprova della significativa esaustività ed adeguatezza argomentativa della motivazione della sentenza di primo grado, va rilevato che, in riferimento in generale alle dichiarazioni di tutti i chiamanti in correità (e non solo del FA) l'affermata attendibilità e veridicità non viene minimamente scalfita da imprecisioni relative ai singoli episodi narrati "in particolare riguardo alla collocazione temporale od alla durata del viaggio ovvero agli specifici quantitativi di cocaina trasportati o ceduti" tanto valendo invece a confortare la genuinità del racconto, esternato "senza alcuna rielaborazione del ricordo". Deve quindi conclusivamente annotarsi che, attesa l'esaustività dell'apparato argomentativo - unitario ed integrato del della sentenza impugnata - del tutto conforme sia alla corretta applicazione del norme di legge di riferimento sia ai canoni della logicità come pure alle comuni massime di esperienza, non appaiono comunque proponibili in sede di legittimità censure volte a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dai giudici di merito anche al fine della verifica della sussistenza di riscontri esterni alle chiamate in correità, al fine di indurre questa Corte ad una inammissibile lettura alternativa.
2 - Con riferimento alle censure dedotte dagli imputati De RN IO, De RN ND, US GO e VA CE in punto alla ritenuta applicazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, agli stessi rispettivamente contestata ai capi nn. 2, 3, 5 e 12, osserva il Collegio che la sentenza impugnata appare del tutto immune dai lamentati vizi. Preliminarmente deve giudicarsi ammissibile, la doglianza proposta con i motivi d'appello da De RN IO, attese le ricadute, indubitabilmente pregiudizievoli, sulla posizione dell'imputato, conseguenti all'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, agli effetti sia della determinazione della pena sia dell'esclusione dei benefici previsti in sede di esecuzione della pena e comunque in relazione alla complessiva qualificazione del fatto e della valutazione della responsabilità del prevenuto, anche se la stessa,come affermato dalla Corte distrettuale, non abbia concretamente inciso sulla concreta quantificazione della pena, fatta salva tuttavia, a tale proposito, la fondatezza della censura dedotta in ordine all'illegittima applicazione dell'art. 99 c.p., comma 5, come novellato, ritenuta direttamente incidente sul procedimento di determinazione del trattamento sanzionatorio, di cui si dirà in appresso. È opportuno richiamare, sullo specifico argomento, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4 n. 46299 del 2005 rv.232826; Sez. 4 n. 48008 del 2009 rv.245738) ormai da tempo consolidatosi, a partire dalla sentenza n. 13904 emessa dalla Sez. 6, il 1 ottobre 1986 rv. 174548 secondo il quale, in applicazione del principio del libero convincimento del giudice ed all'inapplicabilità, in sede di processo penale relativo a delitti concernenti la disciplina degli stupefacenti, di limitazioni di natura probatoria, "ai fini della prova del delitto di spaccio di droga, non sono indispensabili il sequestro o il rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tale reato può ben essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie". Ed invero mai si è dubitato della configurabilità, anche a prescindere dal sequestro di quantitativi di sostanze stupefacenti ed ovviamente dagli accertamenti peritali volti a verificare la presenza e l'entità del principio attivo, della sussistenza di siffatta tipologia di reati e della colpevolezza dei responsabili, qualora si fosse riconosciuta ed acclarata la ricorrenza di un quadro indiziario e/o di ulteriori risultanze probatorie ricavabili aliunde, giudicate idonee e sufficienti a suffragare l'accusa. Nulla esclude che l'affermato principio, attesa l'identità del presupposto di base, possa esser traslato ai fini della sussistenza dell'aggravante de qua. Ne discende pertanto che quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36258 del 2012 circa l'imprescindibile quantificazione peritale dell'entità del principio attivo, agli effetti del calcolo del valore-soglia a partire dal quale può dirsi ricorrente l'aggravante dell'ingente quantità, non può legittimamente condurre ad escludere l'applicazione della stessa aggravante, in difetto del sequestro dello stupefacente e vertendosi in fattispecie della c.d. " droga parlata", qualora le emergenze istruttorie e la valutazione critica complessiva del quadro indiziario consentano di ravvisarne ciononostante i presupposti, sol perché, nel caso concreto. Va detto che, dalla motivazione della citata sentenza delle Sezioni Unite, si evince che il superamento del predetto limite (pari a duemila volte il limite massimo stabilito dal D.M. 11 aprile 2006, n. 95 per la legittima detenzione ad uso esclusivamente personale e quindi pari, per la cocaina, a kg. 1,500: mg. 750 moltiplicati per 2.000 = 1.500.000 mg.) non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, da accertare comunque in base alle circostanze del caso concreto;
così come, del resto, il mancato superamento del limite non esclude in modo assoluto la ravvisabilità dell'aggravante in situazioni particolari, essendo finalizzata l'applicazione del parametro quantitativo,ancorato ai valori-soglia, alla definizione "tendenziale" del limite minimo al di sotto del quale la ingente quantità "non potrà di regola esser ritenuta" e restando comunque rimessa all'apprezzamento del giudice di merito la relativa verifica, nei casi concreti, in caso di superamento di detto parametro. In conclusione pare al Collegio di poter affermare che, da un lato, l'insegnamento delle Sezioni Unite possa trovare applicazione se ed in quanto si sia accertata l'entità del principio attivo e che, dall'altro, nulla autorizzi logicamente ad escludere tout court, sulla base della stessa pronunzia, la configurabilità dell'aggravante, in difetto di tale verifica e quindi del sequestro dello stupefacente. Il dato obiettivo della ingente quantità può invero esser aliunde ricavabile, grazie a diversi riscontri di prova logica. Soccorre in tal caso lo specifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, venutosi a formare sia in precedenza (comunque non "sconfessato dalla più recente pronunzia delle Sezioni Unite) sia in seguito, in relazione alla sussistenza della detta aggravante anche a prescindere dall'avvenuto sequestro della droga e quindi dall'accertamento peritale dell'entità del principio attivo (cfr., in senso conforme: Sez. 6 n. 3392/1992 rv.192311; Sez. 5 n. 22766/2011 rv.250398; Sez. 4 n. 38724/2011 rv.251438; Sez. 4 n. 47501/2011 rv. 251742; Sez. 5 n. 10961/2013 rv.255221). Nella concreta fattispecie rileva il Collegio che il complesso argomentativo integrato delle due sentenze di merito consente di affermare, in termini sufficienti ed adeguati, la logica plausibilità della sussistenza dell'aggravante, anche in difetto dell'accertamento peritale dell'entità del principio attivo od anche ipotizzando una percentuale non elevata dello stesso. Oggetto delle imputazioni sub nn. 2,3 e 5 risultano condotte reiterate di importazione di sostanza stupefacente tipo cocaina, da Stati dell'America Latina, materialmente eseguite dal FA recandosi in quel continente con reiterati viaggi aerei, usualmente su "ordinazione" o comunque in stretto concorso con i coimputati. La cocaina veniva poi immessa sul mercato al dettaglio italiano all'evidente scopo di soddisfare un rilevantissimo numero di consumatori - con conseguente gravissimo attentato per la salute pubblica - fatto salva la susseguente interposizione di intermediari tra fornitori all'ingrosso e collocatori al dettaglio, all'interno della notoria catena dell'attività di spaccio. È quindi del tutto logico che, trattandosi di transazioni a pieno titolo inquadrabili nel traffico internazionale di stupefacenti, delle stesse fossero oggetto quantitativi "extra ordinem" riconducibili quindi alla categoria concettuale della "ingente quantità" (cfr.Sez. 6 n. 20119/2010 rv. 247374). L'addebito ascritto al VA sub capo n. 12 concerne peraltro l'acquisto dal FA di sei chilogrammi di cocaina (anche in tal caso introdotti in Italia dall'estero da tali Oscar e dal figlio di GE e quindi oggetto di illecita importazione) destinata al successivo spaccio attraverso diversi intermediari/correi. Altro elemento significativamente concludente, alla stregua della comune esperienza, emerge ad esempio dalla motivazione della sentenza di primo grado (pag. 33) ove, trattando dell'imputazione suo n. 5, vengono richiamate le dichiarazioni rese dal FA nel corso dell'incidente probatorio in cui spiegò di esser in grado di calcolare il quantitativo di cocaina trasportata in ogni viaggio sulla base del numero di donne impiegate per portare via terra lo stupefacente dalla Bolivia a S.Paolo del Brasile, avuto riguardo al fatto che "ognuna di esse trasportava circa tre chili, che teneva occultati sotto i vestiti della pancia".
3 - Il terzo motivo di ricorso dedotto nell'interesse di DE DI IO ed attinente lato sensu, al tema del determinazione del trattamento sanzionatorio è fondato, nei limiti di seguito precisati. La Corte distrettuale ha confermato, anche in punto pena, la sentenza di primo grado con la quale l'imputato fu giudicato responsabile del delitto di cui al capo n. 3, ex artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, commesso in Colico ed in Milano tra il febbraio ed il maggio 1997; con l'aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale. Ai fini della determinazione della pena, (cfr. pag. 77 e segg. della sentenza di primo grado), il Primo Giudice ha ritenuto la contestata recidiva ed ha applicato retroattivamente il disposto dell'art. 99 c.p., comma 5, come novellato dalla L. n. 251 del 2005, in relazione a reati commessi anteriormente all'8 dicembre 2005: data di entrata in vigore della novella. Sussiste quindi la denunziata violazione dell'art. 2 c.p. e art. 25 Cost., comma 2. Si è infatti applicata retroattivamente la disciplina della recidiva obbligatoria - quale aggravante di natura soggettiva - peraltro tantopiù in malam partem, attesoché quella in vigore all'epoca del fatto appariva, agli effetti della determinazione della pena, più favorevole all'imputato, non prevedendo ipotesi di obbligatorio aumento sanzionatorio. Sul punto l'impugnata sentenza deve pertanto esser annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano che, in osservanza di quanto qui statuito, procederà alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato De RN IO. Restano quindi assorbite le subordinate censure strettamente e logicamente conseguenti al procedimento di determinazione discrezionale della pena finale in applicazione della ritenuta recidiva, cosiccome contestata. Infondate risultano le ulteriori censure dedotte da De RN IO e da De RN ND, come riassunte al paragrafo n. 3 della narrativa. Il complesso motivazionale integrato delle due sentenze di merito vale a fornire esaustiva ed ineccepibile contezza delle legittime determinazioni assunte in entrambi i gradi di giudizio in punto al diniego delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati (cfr. pag. 74 - 77 sentenza di primo grado;
11 - 19 di quella d'appello). Si è opportunamente rimarcata in sintesi sia l'immeritevolezza dei prevenuti in ragione del comportamento processuale ed extraprocessuale, in mancanza di qualsivoglia atteggiamento positivo di pentimento o di resipiscenza. Quanto al De RN IO si è evidenziata la pregressa latitanza. Ex art. 133 c.p., ulteriori elementi ostativi si sono ritenuti sia la gravità
dei reati commessi (aventi ad oggetto l'importazione sistematica di ingenti quantitativi di cocaina) sia l'elevata pericolosità dei soggetti, quali protagonisti di spicco del traffico internazionale di stupefacenti. Del tutto logica, congrua e corretta (attese le disposizioni normative di riferimento) va giudicata la determinazione, per entrambi i ricorrenti, degli aumenti della pena base a titolo di continuazione, fissata, per gli ulteriori episodi di importazione di quantitativi pari a due chilogrammi di cocaina, nella misura - peraltro obiettivamente contenuta - di mesi SEI di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa. L'ulteriore doglianza dedotta nell'interesse di De RN IO con il quinto motivo di ricorso (rectius: quarto) è egualmente infondata ed inaccoglibile. La Corte d'appello (pag. 12) ha, sul punto, del tutto correttamente confermato le statuizioni della sentenza di primo grado. Il GIP del Tribunale di Lecco, recependo il costante insegnamento di questa Corte ed all'esito della coerente valutazione delle risultanze di fatto, ha motivato il diniego dell'applicazione della continuazione (pag. 78) sul rilievo - preliminare ed assorbente - che tra i fatti giudicati con la sentenza n. 102/2009 pronunziata dal GIP del Tribunale di Lecco il 20 maggio 2009 in particolare sub capo n. 7 (con cui si imputava al ricorrente l'acquisto continuato dal FA, la detenzione a fini di spaccio e la cessione di svariati quantitativi di cocaina a diversi soggetti, tra i quali IA AN:
fatti commessi in Colico nel gennaio 2008) e quelli di cui al capo n. 3 per cui è processo (importazione continuata dal Brasile, in concorso con il FA e con tale "Wilson", di complessivi chilogrammi dodici di cocaina, rivenduti in Italia, a Masera Ettore: fatti commessi tra febbraio e maggio 1997) non sussistesse alcun elemento comune sintomatico dell'unicità di disegno criminoso, attesi l'intervallo temporale tra gli stessi di oltre dieci anni e la diversità delle condotte: le une, relative a cessioni al dettaglio;
le altre all'acquisizione di ingenti quantitativi all'ingrosso. Nè l'unicità del disegno criminoso poteva legittimamente desumersi - come opportunamente hanno ancora sottolineato i Giudici di merito - dalla persistente ed inveterata inclinazione a delinquere dell'imputato ovvero dalle sue scelte delinquenziali di base.
4 - Infondate vanno giudicate le doglianze dedotte dal difensore di NI EG con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso ed allo stesso esclusivamente pertinenti.
L'eccepita violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b e c) in relazione all'art. 649 c.p.p. che stabilisce il divieto del bis in idem, è inammissibile. Il ricorrente, mediante l'apparente denunzia di un error in procedendo intende in realtà indurre questa Corte ad una lettura "alternativa" (ovviamente a sè più favorevole) dell'apprezzamento delle risultanze di fatto, riservato esclusivamente ai giudici di merito che, con argomentazioni corrette ed esaustive da un punto di vista logico - giuridico e coerente con le emergenze istruttorie raccolte, hanno escluso che il US, per effetto della ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi nn. 5 e 10, confermata in secondo grado, sia stato illegittimamente giudicato due volte per gli stessi fatti. Come si preciserà in appresso esaminando l'identica censura dedotta dall'imputato VA, il Collegio condivide il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis:
Sez. 4 n. 35831/2013 rv.256883) che esclude la deducibilità di tale vizio dinanzi a questa Corte. Invero deve osservarsi che dal complesso motivazionale integrato dalle due sentenze (ed in particolare da quanto esposto dal Primo Giudice a pag. 38 e segg. della sentenza, laddove si è proceduto all'analitico confronto tra i fatti descritti nelle rispettive imputazioni di cui al capo n. 10 e quelli oggetto della sentenza di patteggiamento n. 125/2006 emessa dal GIP del Tribunale di Lecco in data 7 luglio 2006 (divenuta irrevocabile il 21 novembre 2006) è emerso che, limitatamente all'attività di spaccio della cocaina sul mercato locale, acquistata dal FA nel periodo: gennaio 2002 - agosto 2003, come ascritta al US sub capo n. 10, in difetto della precisazione temporale delle singole cessioni a RE IE GI, RO DA, US GI e US UG, restava comunque esclusa l'eccepita sovrapponibilità tra tali episodi. Nè si era acquisita alcuna certezza in ordine alla identità, almeno parziale, tra la cocaina che il US ebbe a ricevere dal FA e quella dal primo effettivamente ceduta ai nominati consumatori fino all'anno 2005: condotta già ascritta al US e per quale questi riportò condanna con la sentenza n. 125/2006 del GIP del Tribunale di Lecco.
Identiche conclusioni vanno formulate in relazione al quarto motivo dedotto dal difensore di US GO, in ordine alla violazione dell'art. 88 c.p.. Anche a tale riguardo, il difensore intende indurre questa Corte a procedere all'inammissibile operazione di "sostituire", alle valutazioni dei giudici di merito, un diverso apprezzamento critico - più favorevole all'imputato - quanto a rilevanza e concludenza delle opinioni espresse nelle diverse perizie psichiatriche prodotte in atti, denunziando, in tale ottica, un meramente apparente vizio motivazionale e di violazione della legge processuale, conseguente all'addotto travisamento del contenuto tecnico - accertativo e valutativo in esse esposto onde suffragare l'eccepito difetto di imputabilità del US all'epoca dei fatti contestatigli. Orbene deve al contrario annotarsi, avuto riguardo all'"unicum" motivazionale costituito dall'apparato motivazionale delle due sentenze di merito, che ineccepibilmente ed esaustivamente la Corte d'appello, condividendo gli assunti del Primo Giudice, ha ribadito, in corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (come testimoniato dalle massime delle sentenze della Sez. 6 n. 7885 del 1998 e n. 31483 del 2004 e della sentenza della Sez. 5 n. 7363 del 2002, ritrascritte nella motivazione della sentenza di primo grado) che in tanto l'intossicazione cronica da sostanze stupefacenti può porsi come causa di diminuzione o di esclusione della capacità di intendere e di volere in quanto determini un'alterazione psichica permanente "cioè un patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dall'assunzione di sostanze stupefacenti" ovviamente se ed in quanto sussistenti all'epoca di consumazione dei reati. Hanno evidenziato i Giudici di merito che, proprio sulla base delle stesse perizie prodotte dalla difesa, solamente nell'anno 2004 fu accertata un'intossicazione da cocaina e che il disturbo dell'umore, diagnosticato dal dr. Giunta, era stato indotto dall'assunzione di cocaina. La conclusione sul punto (logicamente conseguente a tali premesse) non poteva che attestarsi nel senso che, risalendo i fatti per cui è processo tra il gennaio 2002 e l'agosto 2003, il US, in tale epoca, non versava neppure in stato di intossicazione cronica da cocaina e che comunque la pregressa assunzione di tale stupefacente non poteva aver determinato alcun disturbo dell'umore, quale condizione psicopatologica.
Egualmente infondata è l'ultima doglianza dedotta in riferimento alla pretesa inosservanza della legge penale circa il diniego delle attenuanti generiche ed in ordine al procedimento discrezionale seguito dai giudici di merito ai fini della quantificazione della pena e degli aumenti applicati a titolo di continuazione. I Giudici di seconda istanza hanno ineccepibilmente condiviso gli assunti argomentativi - significativamente elaborati e diffusi - esposti nella sentenza di primo grado laddove si è rimarcata l'immeritevolezza del US a fruire delle attenuanti generiche, in difetto della ricorrenza di "elementi positivi", non avendo egli minimamente contribuito all'accertamento dei fatti ne' avendo mostrato atteggiamenti finalizzati alla confessione od improntati a sincera resipiscenza. Inoltre, il Primo Giudice dando contezza dell'apprezzamento discrezionale dei parametri stabiliti dall'art.133 c.p. seguito ai fini della determinazione della pena base (che necessariamente ridonda anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche) ha altresì opportunamente evidenziato, sotto il profilo soggettivo della pericolosità sociale del reo,la circostanza dello stabile inserimento nel traffico internazionale di stupefacenti. Il che vale quindi anche a giustificare la quantificazione degli aumenti della pena applicati a titolo di continuazione.
5 - Circa i motivi primo e quinto dedotti dal difensore di VA CE ed allo stesso esclusivamente pertinenti, il Collegio osserva quanto segue. Il primo motivo è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3. Come riportato dalla sentenza di primo grado (cfr.
pag. 73), la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., nei confronti di VA CE dal GIP del Tribunale di Como nel procedimento penale n. 8117/2006 (alla quale accenna il ricorrente) risale al 3 agosto 2010 ed è divenuta irrevocabile l'1 ottobre 2010. Deve altresì annotarsi che la sentenza di primo grado, del presente procedimento, è datata 4 luglio 2011 e quella d'appello veniva emessa l'8 giugno 2012, a conferma dell'affermazione di penale responsabilità del VA. È quindi evidente che la rilevata inammissibilità discende dalla possibilità, nel caso di specie, di esser in grado di proporre l'eccezione preclusiva già con i motivi d'appello, essendo intervenuta la sentenza di primo grado sulla eadem res già in epoca precedente la pronuncia della sentenza impugnata. Di tanto al contrario non v'è traccia in quanto attestato in parte narrativa dalla sentenza impugnata (pag. 8) ove si è dato atto del contenuto dell'appello a differenza di quanto precisato (pag. 5-6) in riferimento al gravame proposto nell'interesse di US GO, che ebbe effettivamente a devolvere alla Corte distrettuale la cognizione della specifica violazione del divieto del bis in idem, per i fatti contestati suo capo n. 10. Nè ovviamente nella motivazione relativa alla trattazione del gravame proposto dal VA.
E neppure alla deduzione di tale specifica censura con i motivi d'appello, accenna il difensore con il ricorso per cassazione, limitandosi invece conseguentemente a sostenere (pag. 3 del ricorso) che "la Corte milanese avrebbe dovuto ritenere (anche d'ufficio posto che risulta ritualmente acquisita al fascicolo processuale la sentenza dianzi richiamata) l'operatività della preclusione di cui all'art. 649 c.p.p.". Il Collegio, pur consapevole di un diverso orientamento venutosi a formare di recente nella giurisprudenza di legittimità, come testimoniato dalle seguenti pronunzie: Sez. 6 n. 44484/2009 rv.244856 (citata dal ricorrente); Sez. 6, n. 14991/2003 rv. 256221; Sez. 1 n. 26827/2011 rv. 250796, intende tuttavia aderire all'altro filone giurisprudenziale - largamente prevalente ed insorto poco tempo dopo l'entrata in vigore del codice di rito - secondo il quale la questione del ne bis in idem, involgendo apprezzamenti di fatto in ordine alla pretesa eadem res - che sfuggono al sindacato di mero diritto e quindi alla cognizione officiosa di questa Corte - non è questione conoscibile d'ufficio da questa Corte o comunque deducibile ratione temporis solo in sede di legittimità ex art. 609 c.p.p., comma 2. La questione è invece proponibile dinanzi al giudice dell'esecuzione. (Sez. 1, n. 31123/2004 rv. 229283; Sez. 2, n. 41069/2004 rv.230708; Sez. 5, n. 9180/2007 rv. 236259; Sez. 4, n. 48575/2009 rv. 245740: Sez. 5 n. 24954/2011 rv.250920; Sez. 4 n. 35831/2013 rv.256883). A confutazione del minoritario indirizzo, sopra ricordato, secondo il quale una siffatta valutazione sarebbe consentita in quanto inerente ad un procedimento di accertamento dell'inosservanza di una norma processuale (che pacificamente attribuirebbe alla Corte di legittimità, quale giudice del fatto, il potere-dovere di accedere agli atti) si è altresì sostenuto (cfr. Sez. 5 n. 24954/2011 rv. 250920) che la verifica della sussistenza del vizio in procedendo non permetterebbe "comunque di addivenire in questa sede ad un'autonoma ricostruzione dei fatti storici posti a fondamento della questione (Sez. 4, n. 47891 del 28.9.2004, imp. UR, rv. 230568) dovendo tradursi, nel caso di specie, nell'analisi di elementi di fatto relativi a procedimenti diversi". Il quinto motivo dedotto nell'interesse del VA (concernente pretesi vizi di violazione della legge penale e vizi della motivazionali in punto alla quantificazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva obbligatoria di cui all'art. 99 c.p., comma 5 come novellato) è infondato e deve quindi esser respinto. Anche a tale riguardo la Corte d'appello (pag. 36) ha confermato la motivazione della sentenza di primo grado,condividendola. Ebbene quest'ultima (cfr. pag. 86 e segg.) con diffuso ed articolato argomentare, in corretta applicazione dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., ha legittimamente ed ineccepibilmente giustificato sia il diniego delle attenuanti generiche (in difetto di positivi elementi di valutazione della condotta anche processuale dell'imputato) sia la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, attesa la gravità del fatto relativo all'acquisto di sei chilogrammi di cocaina ed attesa l'elevata pericolosità del VA, desumibile dal nutrito curriculum criminale. Il VA infatti risultava "condannato con sentenze irrevocabili, per innumerevoli delitti non colposi e per cinque volte per violazioni della disciplina degli stupefacenti". Da qui la legittima applicazione della contestata recidiva reiterata specifica che, ex art. 99 c.p., comma 5, comporta l'aumento obbligatorio della pena posto che l'imputato veniva riconosciuto colpevole del delitto sub capo n. 12, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, commesso in Colico nel maggio 2007, rientrante tra quelli elencati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a). Giova peraltro precisare che, diversamente dall'erroneo assunto del ricorrente, non si è fatto luogo ad "un giudizio di prevalenza della recidiva ex art. 99 c.p., comma 5 sull'aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2" (come si legge in ricorso) giacché non è normativamente configurabile il giudizio di comparazione - ed in ipotesi in termini di prevalenza - tra due aggravanti, ma - ovviamente - solo tra aggravanti ed attenuanti. In verità i Giudici di merito hanno correttamente applicato il principio sancito dall'art. 63 c.p., commi 3 e 4 secondo cui, in caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale, si applica solo al pena stabilita per la circostanza più grave. Ed invero, nel caso di specie, risulta applicato l'aumento per la recidiva, obbligatoriamente stabilito in due terzi, rispetto a quello compreso tra la metà ed i due terzi, previsto dall'altra aggravante. Da ultimo non può il Collegio che condividere quanto esaustivamente statuito dalla Sez. 2 di questa Corte con la sentenza n. 6950 del 2011 rv. 249458 in ordine alla manifesta infondatezza della prospettata incostituzionalità del disposto dell'art. 99 c.p., comma 5; sentenza così massimata: "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 c.p., comma 5, proposta, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., per la maggiore severità della disciplina della recidiva reiterata nel caso di realizzazione di un delitto di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), stante la non irragionevolezza della previsione normativa, in quanto limitata a fattispecie specifiche, caratterizzate da notevole allarme sociale ed indicative del perdurare della capacità a delinquere del reo, secondo una scelta legislativa non in contrasto con i principi costituzionali, essendo finalizzata a sanzionare più severamente, sia pure comprimendo gli spazi di discrezionalità del giudice, chi abbia continuato a commettere reati nonostante l'irrogazione di precedenti condanne".
6 - Le censure dedotte dal difensore di LA TA MU sono infondate. Il corpo motivazionale integrato delle due sentenze di merito (c.d. doppia conforme) fornisce adeguato ed ineccepibile riscontro, coerentemente con le risultanze di fatto ed in corretta applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, della insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto della continuazione, invocata dal difensore dell'imputato fin dal giudizio di primo grado. È invero del tutto evidente che deve escludersi qualsivoglia relazione concettuale di affinità, di analogia o si contiguità logica tra i fatti per cui è processo (contestati ai capi nn. 1, 2 e 4 ed attinenti tutti ad episodi di importazione di sostanza stupefacente tipo cocaina da Stati dell'America Latina, commessi peraltro in un arco temporale compreso tra il 1995 ed il 2001) e quelli giudicati con la sentenza n. 102/2009, emessa dal GIP del Tribunale di Lecco in data 20 maggio 2009, sub capi nn. 1 e 8: l'uno, relativo all'invio della somma di Euro 500,00 al FA ai fini dell'acquisto di sostanza stupefacente;
l'altro, all'acquisto dallo stesso FA, alla detenzione ed al successivo spaccio al dettaglio di diversi quantitativi di cocaina. Entrambi i fatti furono commessi in Colico nell'anno 2007. Inoltre il rilevante iato temporale frapposto tra le due serie di episodi delittuosi, pur concernenti tutti violazioni della disciplina degli stupefacenti, ma realizzate con condotte materiali del tutto dissimili, ha legittimamente indotto i Giudici di merito ad escludere che gli stessi fossero avvinti da un unico disegno criminoso, che avrebbe dovuto, quantomeno a grandi linee, già ipotizzarsi all'atto della commissione dei primi delitti in ordine di tempo. Non può quindi non ritenersi che in realtà la reiterazione di tali fatti, a rilevante distanza di tempo gli uni dagli altri, sia la dimostrazione di una scelta di vite delinquenziale, costellata dalla perpetrazione episodica di tali reati che nulla ha a che vedere, come costantemente ribadito da questa Corte, con il requisito dell'unicità del disegno criminoso. Nè ricorre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, alcuna violazione dell'art. 671 c.p.p., comma 1 sul presupposto dello stato di tossicodipendenza del DE TT, riconosciuto dal Giudice di prime cure ed evidenziato quale elemento atto "a fondare la sussistenza della continuazione", come si legge in ricorso. Anche soprassedendo dalla più che probabile inammissibilità della presunta violazione di legge, non dedotta con i motivi d'appello (a quanto emerge dalla sentenza impugnata), deve osservarsi che consolidata e prevalente giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di ribadire il principio secondo il quale lo stato di tossicodipendenza, a seguito della novellata formulazione della citata disposizione normativa, anche ove ritenuta applicabile in sede di giudizio di cognizione, ben lungi dal rivestire condizione sufficiente agli effetti dell'applicazione della continuazione, costituisce invece uno dei tanti parametri da esaminare a tale scopo, ferma, in ogni caso, l'imprescindibile e preliminare verifica della ricorrenza dell'unicità del disegno criminoso (cfr. ex plurimis:
Sez. 1 n. 30310/2009 rv. 244828; Sez. 1 n. 39287/2010 rv. 248841; Sez. 1 n. 33518/2010 rv. 248124; Sez. 2 n. 49844/2012 rv.253846).
7 - Il ricorso proposto nell'interesse di NI IO è fondato e deve esser conseguentemente accolto. Come lamentato dal difensore, i Giudici di seconda istanza sono effettivamente incorsi nei denunziati vizi nel far luogo alla conferma del diniego della speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, oggetto di specifica censura dedotta con l'atto d'appello.
La motivazione - obiettivamente carente - s'incentra (cfr. pag. 27) sul rilievo che dalle propalazioni rese dallo AM sarebbe unicamente scaturito il "rafforzamento" del quadro probatorio "già esistente" a suffragio dell'accusa, "senza consentire l'individuazione di soggetti aventi un ruolo principale nel traffico di stupefacenti". Risulta in sostanza condiviso l'analogo diniego sancito dal Giudice di prime cure (ed egualmente confermato dalla stessa Corte distrettuale) in relazione alla posizione del DE TT. Con motivazione egualmente apodittica e comunque carente, il Giudice di prime cure denegò il riconoscimento dell'attenuante speciale ad entrambi gli imputati, richiamando (cfr. pag. 13 - 14 - 75 - 83) tre sentenze massimate di questa Corte con le quali si è ribadito il principio secondo cui l'attenuante del ravvedimento operoso non era configurabile nel caso in cui le ammissioni/propalazioni avevano avuto l'unico effetto di rafforzare un quadro probatorio esistente a carico dei responsabili, già identificati. Deve tuttavia rilevarsi che, come opportunamente messo in evidenza in ricorso, lo stesso Giudice di primo grado - in realtà contraddicendosi - ha avuto modo di sottolineare (pag. 17) il rilevante contributo conoscitivo reso dallo AM (al pari del FA al quale peraltro, sia pure con sentenza di patteggiamento, il ricorrente deduce sia stata concessa la stessa attenuante) che ebbe ad ammettere le proprie responsabilità per gravi reati, commessi anche dopo l'arresto del FA, del tutto ignoti agli inquirenti. Significative risultano le dichiarazioni accusatone rese dallo AM nei confronti del VA oltre alla narrazione degli episodi che videro coinvolti "GE" e "CA, consentendone poi l'identificazione. In buona sostanza lo AM mise a disposizione degli inquirenti l'intero patrimonio di conoscenze di cui disponeva di guisa da consentire l'apertura del presente procedimento dopo esser stato tratto in arresto in un altro avente ad oggetto identici reati per violazioni della disciplina degli stupefacenti. Ritiene quindi il Collegio che, disposto l'annullamento della impugnata sentenza in accoglimento dei motivi di ricorso, al Giudice di rinvio sia necessario demandare un approfondito riesame della posizione dello AM, in rapporto allo spessore, alla rilevanza ed agli effetti derivanti dalla resa collaborazione.
Giova altresì annotare che, alla stregua dell'insegnamento di questa Corte, il riconoscimento della speciale attenuante trova legittima giustificazione in un concreto e determinante contributo nella neutralizzazione di nuovi danni o delitti od in una collaborazione con l'autorità che consenta l'individuazione di fornitori o la sottrazione di importanti risorse attinenti al traffico di sostanze stupefacenti, nell'ottica sostanziale di evitare che il delitto venga portato ad ulteriori conseguenze e che vengano commessi altri delitti (cfr. Sez. 3 n. 47245/2005 rv. 233014). L'aiuto fornito deve concretizzarsi in "un risultato di utilità", finalizzato al conseguimento dei suddetti risultati, a tanto non essendo sufficiente la mera indicazione di qualche complice (cfr.Sez. 4 n. 11555/2004 rv. 228034). Si è inoltre statuito che" è necessario che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, sicché non vi rientrano le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza" (cfr. Sez. 3 n. 16431/2011 rv. 249999). La "sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti" cui deve approdare l'aiuto fornito dal collaborante è stato interpretato (cfr. Sez. 3 n. 37372/2012 rv.253571) "in senso globale, in essa dovendosi ricomprendere non solo lo stupefacente o il denaro destinato all'acquisto ma anche le risorse "umane" e qualsiasi altra rivelazione in grado di incrinare e porre quindi in difficoltà il sistema di spaccio".
Dalla massima della sentenza n.9069 /2013 rv.256002, pronunziata dalla Sez. 6, si ricava il principio secondo il quale occorre che le propalazioni del collaborante consentano di conseguire un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire.
L'altra censura dedotta in punto alla contestata e ritenuta recidiva reiterata deve sostanzialmente ritenersi assorbita, posto che tale aggravante (la cui sussistenza in concreto dovrà comunque esser verificata alla luce delle risultanze del certificato penale alla data di pronunzia della sentenza di primo grado) viene comunque ad incidere sulla (ri) - determinazione del trattamento sanzionatorio quale imprescindibile statuizione consequenziale al disposto annullamento, cui ovviamente il giudice di rinvio dovrà provvedere in esito al nuovo esame dell'appello dello AM, in caso intenda riconoscergli la speciale attenuante del ravvedimento operoso. Segue la condanna dei ricorrenti De RN ND, VA CE, DE TT MU, US GO al pagamento delle spese processuali, atteso il rigetto dei ricorsi dai predetti proposti, in quanto infondati ed inaccoglibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione, alle statuizioni che riguardano De RN IO, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio (recidiva).
Annulla la sentenza impugnata in relazione alle statuizioni che riguardano l'imputato AM IO.
Rinvia sulle dette statuizioni alla Corte d'appello di Milano, altra Sezione, per nuovo esame.
Rigetta nel resto. Rigetta gli altri ricorsi e condanna De RN ND, VA CE, DE TT MU, US GO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014