Sentenza 1 marzo 2013
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem", finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2013, n. 27834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27834 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/03/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI A. P. - rel. Consigliere - N. 789
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 39369/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di CATANZARO;
avverso l'ordinanza in data 16 agosto 2012 del Tribunale del riesame di Catanzaro, n. 832/2012/ nei confronti di:
AR NS, nato a [...] il [...];
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore del AR non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Il caso in esame postula la ricognizione della complessa vicenda procedimentale in cui si inserisce l'ordinanza oggetto dell'attuale ricorso.
Con provvedimento del 28 giugno 2011 il Tribunale del riesame di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., accogliendo l'appello del Procuratore generale avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 12 aprile 2011, con la quale era stata disposta nei confronti del AR, imputato del reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, ha ripristinato nei confronti dello stesso la misura carceraria. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Carelli.
Nelle more del giudizio di legittimità la Corte di assise di appello di Catanzaro, con provvedimento del 12 dicembre 2011, ha revocato la misura dell'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria già applicata al AR, rimasto perciò esente da qualsiasi misura coercitiva personale, e tale provvedimento non ha formato oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero diventando pertanto definitivo.
Questa Corte di cassazione, sezione 2, pur edotta del sopravvenuto provvedimento di revoca, ritenendo che esso non elidesse l'interesse del AR all'esame del ricorso, con ordinanza del 14 dicembre 2011, ha annullato il provvedimento del Tribunale del 28 giugno precedente, che aveva escluso la possibilità di valutare l'affievolimento delle esigenze cautelari durante la fase applicativa della misura cautelare, estendendo oltre il momento genetico della misura carceraria la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3 e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, nel quale avrebbe dovuto tenersi conto degli effetti derivanti dalla revoca anche della misura coercitiva non custodiate, sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, con provvedimento emesso l'8 marzo 2012, ritenuta la permanenza delle esigenze cautelari e l'operatività della presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3, ha accolto l'appello del Procuratore generale avverso la predetta ordinanza della Corte di assise di appello, in data 12 aprile 2011, sostitutiva della custodia in carcere con misure meno afflittive. Avverso quest'ultima ordinanza il AR ha proposto nuovo ricorso per cassazione e questa Corte, sesta sezione, con ordinanza dell'11 luglio 2012, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, osservando che il Tribunale aveva correttamente svolto il compito demandatogli nella sentenza rescindente, laddove aveva esaminato la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari sulla base del duplice profilo della gravità del delitto associativo e della personalità dell'imputato, quale si desumeva dalle peculiari modalità del fatto.
È, pertanto, divenuta definitiva anche l'ordinanza in data 8 marzo 2012 di ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del AR e, sulla base di essa, l'imputato ha subito nuova carcerazione.
Il AR ha, allora, proposto istanza di revoca della misura alla Corte di assise di appello procedente nei suoi confronti, la quale, con ordinanza del 20 luglio 2012, ha rigettato la domanda sul presupposto che la revoca della misura pronunciata il 12 dicembre 2011 fosse stata superata dalla successiva pronuncia del Tribunale del riesame in sede di giudizio di rinvio, in data 8 marzo 2012, che aveva tenuto conto, come indicato nella sentenza di annullamento con rinvio, emessa da questa Corte di cassazione il 14 dicembre 2011, della sopravvenuta revoca di qualsivoglia misura coercitiva nei confronti dell'imputato.
Avverso quest'ultima ordinanza del 20 luglio 2012 il AR ha proposto appello al Tribunale distrettuale di Catanzaro, sostenendo l'erroneità della motivazione, poiché la Corte di assise di appello procedente non aveva considerato l'intervenuto giudicato cautelare sul provvedimento di revoca di ogni misura cautelare personale, da essa stessa emesso il 12 dicembre 2011, senza impugnazione del pubblico ministero, destinato, quindi, a prevalere sulla successiva ordinanza in data 8 marzo 2012 di ripristino della custodia cautelare in carcere, emessa in sede di giudizio di rinvio, e, a sostegno di tale soluzione, ha richiamato il principio del favor libertatis. Il Tribunale distrettuale, investito dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza deliberata il 16 agosto 2012 e depositata il successivo 23 agosto, ha accolto il gravame e, per l'effetto, ha annullato l'ordinanza impugnata e revocato la ripristinata misura cautelare della custodia in carcere, disponendo l'immediata liberazione del AR se non detenuto per altra causa.
A sostegno della decisione il Tribunale ha rappresentato il formatosi giudicato cautelare sul provvedimento della Corte di assise di appello del 12 dicembre 2011, che aveva revocato ogni misura coercitiva nei confronti del AR, con la conseguenza che esso rendeva inammissibile la reiterata applicazione della custodia in carcere, in base all'ordinanza in data 8 marzo 2012 del Tribunale distrettuale, che, in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte di cassazione con la sentenza del 14 dicembre 2011, aveva accolto l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento della medesima Corte di assise del 12 aprile 2011, sostitutivo della misura coercitiva più afflittiva con altra meno grave. Il conflitto tra giudicati cautelari;
determinatosi a seguito dell'acquisita definitività dell'ordinanza del Tribunale distrettuale in data 8 marzo 2012, per la dichiarata inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, giusta sentenza emessa l'11 luglio 2012 dalla sesta sezione di questa Corte, doveva essere risolto a favore del provvedimento definitivo più favorevole al AR, costituito, appunto, dalla più volte ricordata ordinanza della Corte di assise di appello in data 12 dicembre 2011 di revoca di ogni misura coercitiva personale nei confronti dell'imputato, non fatta oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero.
2. Avverso quest'ultima ordinanza del 16 agosto 2012, emessa dal Tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, il quale denuncia l'inosservanza degli artt. 309, 310, 311, 649, 627 e 628 cod. proc. pen., e la mancanza ovvero la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Sostiene il ricorrente che la revoca dell'ordinanza cautelare di applicazione delle misure dell'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dalla Corte di assise di appello il 12 dicembre 2011, precede l'ordinanza del Tribunale distrettuale, in data 8 marzo 2012, di ripristino della custodia cautelare in carcere, e aggiunge che quest'ultima statuizione ha necessariamente tenuto conto dell'antecedente ordinanza di revoca delle misure cautelari non custodiali, in ossequio alle direttive impartite dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio del 14 dicembre 2011, sopra richiamata.
Il formatosi giudicato sulla più recente ordinanza cautelare emessa l'8 marzo 2012 precluderebbe, pertanto, l'efficacia dell'antecedente provvedimento de libertate, risalente al 12 dicembre 2011, in contrasto con quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il caso propone un conflitto tra provvedimenti cautelari definitivi, emessi nei confronti dello stesso imputato e con riguardo al medesimo reato: l'ordinanza, in data 12 dicembre 2011, della Corte di assise di appello, giudice procedente nei confronti di AR NS, imputato del delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., statuente la revoca della misura cautelare personale senza impugnazione del pubblico ministero;
e l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., emessa l'8 marzo 2012, in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, divenuta irrevocabile l'11 luglio 2012, con la quale è stata, invece, ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del AR per il medesimo fatto.
La concorrenza di provvedimenti cautelari definitivi, cosiddetti giudicati cautelari, per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona, deve essere risolta, in applicazione analogica dell'art. 669 c.p.p., comma 1, a favore del provvedimento più favorevole all'imputato e non privilegiando l'ordinanza cautelare più recente e più afflittiva, ove quest'ultima non sia giustificata dalla sopravvenienza di nuovi elementi specificamente addotti a suo fondamento.
Al riguardo, questa Corte ha già affermato che il principio "ne bis in idem", finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen. e segg.), nei divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell'Ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.) (Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 21/01/2005, Fontana, Rv. 230760). E tale principio, nelle sue varie articolazioni, è già stato ritenuto applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione, nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, Unfeng, Rv. 242750); e in tema di provvedimento definitivo di rigetto di misura patrimoniale D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies convertito in L. n. 356 del 1992, che preclude l'adozione di un successivo provvedimento di confisca di prevenzione dei medesimi beni contro la stessa persona, ove la decisione definitiva afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni e non a ragioni di mero rito (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, dep. 12/12/2012, D'Alessandro, Rv. 254278);
con la precisazione, in tema di cosiddetto giudicato cautelare, della rilevanza dei nuovi elementi di prova addotti a fondamento della misura, i quali non precludono l'ulteriore procedimento nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto limitatamente ai punti della decisione a cui i nuovi elementi si riferiscono (Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, dep. 08/10/2010, Serrallegeri, Rv. 248710). Nel caso di specie, l'ordinanza in data 8 marzo 2012, emessa dal Tribunale quale giudice dell'appello cautelare, divenuta definitiva l'11 luglio successivo, che ha ripristinato la più rigorosa misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del AR, è stata adottata, in sede di giudizio di rinvio, sulla base di una diversa valutazione in diritto (operatività della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3 non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende indicative di permanenza delle esigenze cautelari) di elementi fattuali già emersi al tempo della precedente ordinanza della Corte di assise di appello procedente, recante la data del 12 dicembre 2011, che aveva invece revocato ogni misura coercitiva a carico del AR per lo stesso fatto, senza che il pubblico ministero avesse proposto impugnazione avverso tale decisione. Si è verificato, pertanto, in assenza di elementi nuovi, il rilevato conflitto tra decisioni definitive in materia di misure cautelari pertinenti al medesimo fatto e nei confronti dello stesso imputato, da risolvere, come si è detto, a norma dell'art. 669 cod. proc. pen., comma 1 a favore dell'ordinanza più favorevole all'interessato perché completamente liberatoria.
2. Segue il rigetto del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del Tribunale distrettuale del 16 agosto 2012, che ha correttamente risolto il contrasto tra le precedenti decisioni cautelari in modo conforme al principio qui enunciato. Nulla va disposto in tema di spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013