Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 44854
CASS
Sentenza 23 settembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, in quanto la violazione del divieto del "ne bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", salvo che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione.

Commentario1

  • 1Ne bis in idem penale aministrativo 10 bis (Cass., 19334/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 44854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44854
Data del deposito : 23 settembre 2014

Testo completo