Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, in quanto la violazione del divieto del "ne bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", salvo che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Ne bis in idem penale aministrativo 10 bis (Cass., 19334/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 44854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44854 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 23/09/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2598
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO PE - Consigliere - N. 2284/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE NO N. IL 17/04/1969;
LE GI N. IL 05/09/1959;
avverso la sentenza n. 6/2009 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 25/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MICCOLI GRAZIA;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. ANIELLO Roberto, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per LE NO e l'annullamento senza rinvio per prescrizione per LE PE;
Per il ricorrente LE PE, l'avv. D'Aloiso Roberto, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 25 ottobre 2012 la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Larino il 14 maggio 2008 nei confronti di LE NO e LE PE:
a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi per intervenuta prescrizione dei reati ascritti ai capi A (tentato furto aggravato), D ed E (detenzione e porto illegale di armi e munizioni);
b) assolveva ex art. 530 c.p.p., comma 2, entrambi gli imputati dai reati loro ascritti ai capi F (furto aggravato continuato) e C (furto aggravato);
e) dichiarava non doversi procedere ex art. 649 c.p.p., nei confronti di LE PE in ordine al delitto di furto pluriaggravato di una pistola, di venti proiettili, di 78 carte d'identità e di L.
2.150.000 ascrittogli al capo B), perché per il medesimo fatto era stato già giudicato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in data 3 giugno 2004;
d) confermava la penale responsabilità di LE NO in ordine al delitto di furto pluriaggravato ascrittogli al capo B (fatto commesso in data 30 maggio 2001) e di LE PE limitatamente alla sottrazione degli altri oggetti ivi indicati e, ritenuta la continuazione tra il fatto stesso e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile di applicazione a LE PE di pena concordata, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Campobasso il 3 febbraio 2004, e con sentenza di condanna di LE NO emessa dal Tribunale di Campobasso il 13 giugno 2005, riduceva la pena inflitta dal primo giudice ai suddetti imputati ad anni uno di reclusione e Euro 250,00 di multa ciascuno, a titolo di aumento, per la ritenuta continuazione, delle pene rispettivamente comminate.
2. Ricorre l'imputato LE PE, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione del principio del ne bis in idem. In particolare, lamenta che non si sia tenuto conto del fatto che con la sentenza irrevocabile del 3 giugno 2004 del Tribunale di Larino era stato già giudicato per lo stesso furto aggravato ascrittogli al capo B). La Corte territoriale ha ritenuto di affermare la responsabilità del LE per il furto delle cose non indicate nella sentenza passata in giudicato;
il ricorrente contesta la legittimità di tale decisione assumendo che si tratta dello stesso reato di furto.
Deduce, altresì, la prescrizione del reato alla data della sentenza della Corte d'Appello, nonché la violazione di legge nella determinazione della pena in aumento per la continuazione.
3. Propone ricorso anche LE NO, deducendo la violazione di legge per i seguenti motivi:
3.1 nullità di tutto il processo per violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.), essendo stata la perizia fonica sulle intercettazioni ambientali ammessa da un G.U.P., poi trasferito ad altra sede, e non avendo il G.U.P. che lo ha sostituito accolto la richiesta di rinnovazione istruttoria;
3.2. nullità del processo perché le intercettazioni ambientali sono state eseguite senza adeguata motivazione presso impianti diversi da quelli della Procura;
3.2 assenza di prova (in conseguenza dell'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali) in ordine al concorso con il fratello PE nel furto di cui al capo B).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono fondati.
2. Ricorre senza alcun dubbio una ipotesi di "error in procedendo" in ordine a quanto dedotto dal ricorrente LE PE e con riferimento alla sua posizione la sentenza va annullata senza rinvio. Risulta dagli atti che l'imputato è stato già giudicato (ed assolto) con la sentenza irrevocabile del 3 giugno 2004 del Tribunale di Larino per lo stesso furto aggravato ascrittogli nel presente processo al capo B) delle contestazioni. L'imputazione della suddetta sentenza era la seguente: "perché in concorso con altra persona ignota, s'impossessava di una cassaforte contenente una pistola Beretta cal. 7,65 - n. 20 proiettili - n. 78 carte d'identità in bianco e di L. 2.150,00, sottraendo il tutto agli uffici dell'amministrazione comunale...." di Mafalda. Nell'imputazione di cui al capo B) nel presente processo le cose oggetto di impossessamento sono indicate come segue: "si impossessavano di beni vari, quali una cassaforte murale contenente n. 1 pistola Beretta cal.
7.65 e relativo munizionamento (20 proiettili), 78 carte di identità in bianco, 17 carte d'identità annullate, 2 carte d'identità intestate, L. 2.150.000, n. 6 plichi sigillati relativi a gare d'appalto, 3 libri postali nominativi, 14 timbri del Comune di Mafalda, un numero imprecisato di bollini per diritti di segreteria, 4 blocchetti di buoni pasto e L. 480.000....".
La Corte di appello di Campobasso, pur dando atto che "per il delitto di furto pluriaggravato relativo a una pistola, 20 proiettili, 78 carte d'identità e lire 2.150.000, rubricato agli imputati sub capo B della imputazione, vi è improcedibilità ex art. 649 c.p.p., nei confronti di NT PE, atteso che per il medesimo fatto è stato esso imputato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile emessa dal Tribunale di Larino, in composizione monocratica, nella sede distaccata di Termoli, il 3/6/2004", ha ritenuto di affermare la responsabilità dello stesso per il furto delle cose non specificatamente indicate nel capo di imputazione della suddetta sentenza passata in giudicato. Non è, però, motivata in alcun modo la decisione in tal senso, se non con un passaggio della sentenza di carattere meramente assertivo e privo di qualsivoglia indicazione di ragioni di diritto a suo fondamento.
Tale decisione è, però, errata.
È evidente, dalla lettura delle stesse contestazioni, che l'imputazione della sentenza passata in giudicato e quella ascritta in questa sede al capo B) facciano riferimento allo stesso delitto di furto aggravato, perpetrato, nella notte del 30 maggio 2001, in danno della stessa persona offesa, il Comune di Mafalda, ed avente ad oggetto una cassaforte contenente vari oggetti. Per tale furto, quindi, il LE è già stato giudicato con sentenza irrevocabile e, conseguentemente, deve applicarsi il disposto dell'art. 649 c.p.p.. Assolutamente irrilevante è il fatto che nell'imputazione ascrittagli in questa sede siano indicate altre cose sottratte durante quell'episodio di furto, commesso -come si è visto- nel medesimo contesto temporale-spaziale e in danno della stessa persona offesa. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto ne' l'ipotesi del tentativo ne' quella di furto consumato in concorso con il tentativo. (Sez. 5^, n. 32786 del 25/06/2013 - dep. 26/07/2013, Craparotta, Rv. 257256). Analogamente deve ritenersi che se la condotta di sottrazione dell'agente si svolge nel medesimo contesto spazio - temporale e in danno di una stessa persona offesa, sebbene vi sia una pluralità di cose oggetto di impossessamento, non possono configurasi più fatti penalmente rilevanti, dovendo di contro ritenersi la sussistenza di unica azione e, quindi, di un "medesimo fatto", da intendersi ex art. 649 c.p.p., come identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica. La violazione del disposto dell'art. 649 c.p.p., può essere ritenuta da questa Corte con riferimento al caso in esame perché non v'è necessità di procedere ad alcun accertamento di fatto, essendo la verifica della "identità" rilevante per l'applicazione della preclusione di un secondo giudizio resa evidente dalle stesse imputazioni, come sopra riportate (Sez. 1^, 5 maggio 2011, n. 26827;
Sez. 6^, 30 settembre 2009, n. 44484, Rv. 244856). Non si deroga, quindi, nella specie ai principi enunciati, anche in alcune recenti pronunzie, in base ai quali non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in quanto è precluso, in sede di legittimità, l'accertamento del fatto e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito (Sez. 2^, sentenza n. 2662 del 15/10/2013 - Rv. 258593; Sez. 5^, n. 9825 del 10/01/2013 - Rv. 255219; Sez. 5^, n. 24954 del 06/05/2011 - Rv. 250920). Va, peraltro, evidenziato che sussiste un orientamento in senso contrario, anche di questa sezione (sentenza n. 1131 del 29/11/2012 - Rv. 254837), che ha ritenuto la deducibilità nel giudizio di cassazione della preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a meno che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.
Secondo tale orientamento, che questo Collegio condivide, è possibile una sintesi tra le due prospettate opzioni interpretative, "ove si consideri che nella prima posizione la conclusione negativa sulla proponibilità della questione in sede di legittimità trova il suo fondamento nella necessità, ai fini della soluzione della questione stessa, di accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di cassazione. Se questo è vero, ne segue, infatti che, ove nel caso concreto tale necessità non ricorra, non vi è alcuna ragione per negare accesso in questa sede alla valutazione sulla sussistenza o meno di una violazione del ne bis in idem processuale;
ed in questa prospettiva i due orientamenti appaiono in realtà complementari." (così in motivazione la citata sentenza di questa sezione;
in tal senso anche Sez. 6^, 30 gennaio 2013, n. 14991 - Rv. 256221).
3. Va accolto pure il ricorso di LE NO nella parte in cui censura la motivazione della sentenza impugnata perché carente ed illogica in ordine agli elementi posti a sostegno della affermazione di responsabilità.
Correttamente la Corte territoriale, in accoglimento di specifico motivo d'appello proposto dal LE, ha dichiarato l'inutilizzabilità della perizia di trascrizione delle intercettazioni ambientali, non avendo il giudice che ha sostituto il primo G.U.P. rinnovato l'atto istruttorie Quindi nella sentenza impugnata non sono state utilizzate più come elementi di prova a sostegno dell'affermazione di responsabilità del LE le risultanze delle suddette intercettazioni, invece utilizzate nella sentenza di primo grado.
La Corte territoriale ha però comunque ritenuto provata la responsabilità di LE NO, in concorso con il fratello PE, per il reato di furto ascrittogli al capo B) delle imputazioni.
Sul punto, però, la motivazione è del tutto carente ed illogica;
si legge, infatti, che si sono ritenuti "autonomamente valorizzagli, sempre sul piano probatorio, la circostanza che la notte dell'episodio pluriaggravato de quo fu notata nei pressi della Casa Comunale di Mafalda, e in orario notturno, la autovettura Alfa Romeo 164 del NT PE condotta da esso e con a bordo altra persona, com'è indicato dal primo giudice con riferimento alle dichiarazioni di tale SC (non specificamente contrastate, ed essa, ove correlata alla ingiustificatezza di detta presenza e all'essere il modus operandi emergente dagli atti analogo a quello di altri furti riconducibili ai prevenuti (furti utilizzando l'auto in parola, incontestatamente del NT PE e non comprovatamente anzi-poco credibilmente lasciata con 1e chiavi di accensione e in disponibilità di qualsivoglia persona, e commessi in danno di beni dei Comuni della zona presenti nelle rispettive Case Comunali), consente a ritenere condivisibile, in ogni caso, la affermazione di penale responsabilità dei prevenuti stessi". È evidente che una motivazione formulata nei termini riportati è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente, assolutamente inidonea a rendere chiaro il filo logico seguito dal giudice di merito e carente dei necessari, passaggi valutativi, tanto da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
La sentenza va quindi annullata con riferimento alla posizione di LE NO, con rinvio alla Corte d'Appello di AL (non avendo la Corte di Campobasso altra sezione penale) per nuovo giudizio, nel quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, si dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi di diritto in questa sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di LE GI per precedente giudicato e con rinvio alla Corte d'Appello di AL nei confronti di LE NO per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014