Sentenza 7 aprile 2014
Massime • 1
Non è deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", atteso che è escluso in sede di legittimità l'accertamento del fatto necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2014, n. 43485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43485 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 07/04/2014
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 1020
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 44580/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CO N. IL 15/07/1962;
avverso la sentenza n. 630/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 20/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore del ricorrente, avv. Trudu Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20 marzo 2013 la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 5 dicembre 2008 emessa nei confronti di BA AR, escludeva la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni e confermava la condanna del predetto, con le attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente, prevalenti sulla recidiva, unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 400.00 di multa, per i delitti: di furto in abitazione (così modificata l'originaria imputazione di rapina), per essersi impossessato di un libretto postale e di un telefono cellulare in danno di GU CA, custoditi nel cassetto del comodino della stanza da letto della casa-famiglia presso la quale costui risiedeva;
di cui agli artt. 110, 582 e 585 c.p. in relazione all'art. 576 c.p., n. 1, perché, agendo in concorso con altre quattro persone cagionava a GU CA lesioni personali consistite in ferita da taglio superficiale alla guancia sinistra e trauma contusivo all'emitorace e al fianco destro, con malattia pari a sette giorni;
di cui all'art. 56 c.p., art. 385 c.p., comma 2, perché nel corso delle operazioni di traduzione presso la casa circondariale di Cagliari, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarsi al procedimento della Polizia Giudiziaria, consistiti nel tentare di darsi alla fuga, mediante le condotte meglio di seguito specificate, con l'aggravante consistita nell'aver commesso il fatto con violenza alle persone;
di cui all'art. 337 c.p., per avere usato minacce e violenza (calci e spintoni) nei confronti di alcuni carabinieri in servizio presso la Stazione Assemini, per opporsi ai suddetti, nell'espletamento di compiti di istituto, consistiti nel condurlo in stato di arresto presso la predetta casa circondariale;
di cui all'art. 81 c.p., art. 61 c.p., n. 10, artt. 585 e 585 in relazione all'art. 576 c.p., n. 1, per avere, cagionato ai predetti militari in servizio presso la
Stazione Carabinieri di Assemini, varie lesioni personali.
3. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, lamentando:
- con il primo motivo, l'inosservanza delle norme processuali sulla valutazione della prova, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'applicazione dell'art. 192 c.p.p., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente ha dedotto che nessun fatto, di lesione personale in danno della parte offesa può essere imputato al BA;
che il giudice di secondo grado ha trascurato di valutare integralmente la deposizione testimoniale, sia del GU, che della IU, incorrendo così in errore, dando atto di dichiarazioni, non rese dai testimoni e giungendo a riscontri non confermati;
che la teste IU, infatti, all'udienza 21.11.2008, ha riferito che la parte offesa tra le h. 15,30 e le h.16,00 fece rientro alla casa famiglia del tutto "tranquilla e serena" e la circostanza indicata dal giudice di appello, circa l'aggressione del GU successiva a tali orari è risultata del tutto priva di qualsiasi riscontro oggettivo e soggettivo, non essendo rintracciabile, ne' nelle dichiarazioni del medesimo GU, ne' negli atti raccolti nell'immediatezza da parte dei C.C., ne' nelle deposizioni testimoniali;
che la Corte non considera che il GU sia prima, che dopo, la presunta aggressione ha continuato a sostenere di essere stato vittima, in un unico contesto, della sottrazione di effetti personali e delle lesioni;
che non può essere superata la deposizione resa all'udienza del 21.11.2008 dal teste ES VI, la quale ha affermato che il BA era arrivato alle 15,30 alla casa famiglia e lì si era trattenuto fino a quando "...sono arrivati i C.C.", sicché la Corte di Appello non poteva sostenere, trascurando le doglianze dell'imputato, una ricostruzione posteriore di una aggressione mai avvenuta;
che il giudice d'appello ha altresì omesso totalmente di dare conto del mancato riscontro della patologia della parte offesa, affetta da gravi disturbi psichici con non trascurabili episodi di autolesionismo;
- con il secondo motivo, l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 649 c.p.p., avendo il giudice d'appello totalmente disatteso la richiesta della difesa di dichiarazione del "ne bis in idem", trattandosi di fatto già giudicato con sentenza di non luogo a procedere del Tribunale di Cagliari, successivamente alla presentazione dell'atto di appello del 14.04.09; che la decisione impugnata nega tale applicazione e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.p., errando in ordine all'unicità del fatto riferito dal GU, mentre dagli atti emerge puntuale che il fatto, cui fa riferimento la sentenza di non luogo a procedere è avvenuto in un unico contesto temporale, il 3 maggio del 2008, e non emerge da alcuna altra denuncia, o documento in atti, un fatto similare;
che il tribunale, con la sentenza del GUP, ha dato ampia contezza dell'inattendibilità e della situazione patologica del denunciante GU, senza trascurare soprattutto la deposizione del teste RO GI, il quale riferiva, che il racconto del GU era relativo al giorno della rapina e ai giorni successivi e non ai giorni precedente al fatto, aggiungendo che "...il GU è affetto da un disturbo bordeline gravissimo e da insufficienza mentale importante... Tale disturbo lo porta spesso a simulare svenimenti crisi epilettiche, capita anche che si procuri dei tagli. Si era infatti verificato che il GU si fosse prodotto dei tagli simulando poi situazioni verosimili di aggressioni..."; il teste infine ribadiva di non aver ricordo di una aggressione riferita a prima dei fatti del furto del cellulare;
- con il terzo motivo, la mancanza della motivazione della sentenza impugnata, in relazione al difetto dell'elemento soggettivo dei reati di resistenza e lesioni in danno dei carabinieri, avendo il Giudicante omesso di motivare sulla capacità di discernimento dell'imputato, affetto da capacità di intendere e di volere grandemente scemata, come emerge dalla relazione del dr. Pintor. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
1. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato pur adducendo il vizio di inosservanza dell'art. 192 c.p.p., in sostanza ripropone le medesime questioni in merito al delitto di lesioni, già addotte in sede di appello, sollecitando inammissibilmente il giudice di legittimità ad un ulteriore giudizio di merito, benché esuli dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto, già sottoposti al vaglio del giudice dell'appello, che non ha omesso di prenderli in considerazione, spiegando le ragioni per le quali ha confermato le valutazioni del primo giudice.
Peraltro la "rilettura" degli atti risulta sollecitata dal ricorrente evocando o riproducendo in ricorso alcuni brani estratti dalla deposizione dei testi, di fatto impedendo al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata delle dichiarazioni stesse nel loro complesso (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
2. Tanto premesso, si osserva che la sentenza impugnata, nel valutare esaurientemente gli elementi raccolti all'esito del dibattimento, ha ritenuto di condividere la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice - secondo cui l'aggressione del GU e la sottrazione del libretto postale e del cellulare avvennero in tempi e luoghi diversi: la prima per strada e la seconda presso la casa famiglia presso al quale si trovava il GU - dando compiutamente conto della compatibilità di tale ricostruzione con gli orari degli accadimenti ricavabili dalle dichiarazioni dei testi escussi. Il percorso logico effettuato dalla Corte di merito per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove raccolte, ai fini della responsabilità dell'imputato, per il delitto di lesioni si presenta immune da censure e non incorre nella dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p.. L'attendibilità della p.o. che ha riferito dell'aggressione operata in suo danno dal BA, risulta compiutamente analizzata e verificata sotto il profilo intrinseco ed estrinseco e valutata in relazione agli elementi di riscontro emergenti agli atti. D'altra parte, la valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 1, n. 33267 del 11.6.2013), contraddizioni che nel caso in esame senz'altro non si ravvisano. Per quanto concerne, poi, l'omessa valutazione della patologia della parte offesa, si osserva che tale questione era stata dedotta in appello in maniera del tutto generica, senza indicare elementi concreti dai quali potesse desumersi che il GU fosse stato effettivamente vittima di atti di autolesionismo, ma in ogni caso, la Corte di merito, nel valutare l'attendibilità della persona offesa, ha di fatto ritenuto l'irrilevanza dell'allegazione in questione.
2. Del tutto generico e confuso si presenta altresì il secondo motivo di ricorso. Ed invero, la Corte di merito ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.p. in relazione alla sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari, in data 30.9.2011, evidenziando che tale giudice aveva ritenuto che l'episodio di rapina denunciato dal GU, come avvenuto il 2.5.2008, in realtà era lo stesso di quello oggetto del presente giudizio, poi qualificato come furto, verificatosi in data 3.5.2008, avendo la p.o. confuso le date, per cui correttamente il G.u.p. aveva ritenuto che per tale episodio il BA fosse stato già giudicato e condannato (nel presente giudizio). Non si comprende dunque la doglianza svolta dal ricorrente, essendo stati, alla stregua di quanto evidenziato nella sentenza impugnata, già fatti valere i presupposti di cui all'art. 649 c.p.p. in quel giudizio. Inoltre, questa Corte ha più volte evidenziato che non è deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", atteso che è escluso in sede di legittimità l'accertamento del fatto necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimento iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito (Sez. 4, n. 35831 del 27/06/2013).
3. Manifestamente infondato si presenta, infine, il terzo motivo di ricorso atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha specificamente argomentato circa la ricorrenza dell'elemento psicologico per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate ai carabinieri, in quanto la reazione violenta nei confronti degli operanti era proprio finalizzata ad ostacolare l'atto di ufficio ed in particolare la traduzione in carcere. Tale reazione all'evidenza, da conto della capacità di discernimento dell'imputato in quel contesto, sebbene lo stesso fosse pacificamente affetto da vizio parziale di mente, riconosciuto con la concessione della relativa diminuente. Giova all'uopo richiamare il principio, secondo cui il vizio parziale di mente deve considerarsi logicamente compatibile con il dolo, non essendovi contrasto fra la semi-infermità mentale ed il ritenere provato il dolo. Ed invero, la coscienza e la volontà, pur se diminuite, non sono incompatibili con il vizio parziale di mente, in quanto sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della volontà e l'intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l'obiettivo considerato (Sez. 5, n. 14107 del 27/10/1999, Rv. 216104).
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014