Sentenza 11 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di nullità, deve qualificarsi abnorme l'ordinanza con la quale un giudice onorario, dopo aver rilevato che il processo era stato originariamente assegnato ad un giudice togato, disponga la restituzione degli atti al P.M. previa declaratoria di nullità dell'attività dibattimentale compiuta ma senza rilevare alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto la restituzione all'ufficio del P.M. provoca un'indebita regressione del processo già pendente in fase dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2008, n. 8333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8333 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/01/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00031
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 025176/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) NU NI, N. IL 06/08/1957;
2) NU AN, N. IL 11/08/1954;
3) NU PE, N. IL 20/03/1977;
4) FOTI EC, N. IL 03/09/1980;
avverso ORDINANZA del 10/04/2007 TRIB. SEZ. DIST. di MELITO DI PORTO SALVO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla restituzione degli atti ala P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla udienza dibattimentale 10 aprile 2007, il Giudice monocratico onorario del Tribunale di Reggio Calabria ha rilevato che il processo, per disposizione del Presidente del Tribunale, era stato assegnato ad un Magistrato togato indi, ha dichiarato nulla la attività dibattimentale compiuta ed ha disposto che gli atti venissero restituiti al Pubblico Ministero.
Per l'annullamento di questa ultima statuizione, ritenuta abnorme, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge e formulando censure meritevoli di accoglimento.
È appena il caso di ricordare come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, debba considerarsi abnorme e,quindi, ricorribile in Cassazione: il provvedimento che, per la stranezza e singolarità del suo contenuto, sia avulso dalle coordinate processuali;
quello che, pur astrattamente manifestazione di un legittimo potere, si esplichi fuori dalle ipotesi consentite oltre ogni ragionevole limite;
quello che determina una stasi del processo non riattivabile con i rimedi previsti dallo ordinamento;
quello che consente una indebita regressione del processo.
Tale è il caso in esame nel quale il Giudice senza rilevare alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio (e, di conseguenza, ritenendo correttamente instaurata la azione penale) ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. La statuizione è abnorme perché ha determinato il regresso del processo, già pendente nella fase dibattimentale, per il quale necessitava solo la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio (di competenza del Tribunale e non dell'organo della accusa).
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata atti al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008