Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
Non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in quanto è precluso, in sede di legittimità, l'accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2012, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
- 5 0 9 9/ 13 98 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.3049 Dott. ALFREDO TERESI - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA Rel. Consigliere - N. 10739/2012 Dott. GERARDO SABEONE " Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) ON CI N. IL 03/11/1968 avverso la sentenza n. 19/2010 TRIBUNALE di MONTEPULCIANO, del 06/07/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maris Frat:ull che ha concluso per i petto del Nicolso Udito, per la parte civile, l'Avv Udiwikdifensor Avv. Simon Pit Both: RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Montepulciano, con sentenza del 6 luglio 2011, ha parzialmente confermato la sentenza del Giudice di pace di Abbadia San Salvatore, riducendo la pena per l'assorbimento di un capo d'imputazione in altra contestazione, che aveva condannato SC LU per vari delitti di ingiurie e minacce in danno di MA LA e NI AR.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando: a) una violazione della legge processuale, in quanto nel giudizio di appello non era stata dichiarata la contumacia dell'imputato e non era stato notificato allo stesso l'estratto contumaciale della sentenza pronunciata in grado di appello;
b) la mancata assunzione di una prova decisiva e cioè l'esame dell'imputato che, richiesto in prime cure, non era stato effettuato con mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione del dibattimento in appello;
c) la mancata assunzione di una prova decisiva e cioè l'acquisizione di altre tre sentenze emesse dal Tribunale di Montepulciano tra le stesse parti ai fini di escludere un preteso ne bis in idem;
d) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito all'accertamento sulla tempestività della querela per i capi 1, 2 e 4 dell'imputazione; e) una motivazione illogica e contraddittoria circa l'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 3 dell'imputazione; f) una motivazione illogica e contraddittoria quanto al risarcimento del danno in favore delle parti civili;
g) l'eccessività della pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Quanto al primo motivo si osserva, in fatto, come in effetti l'imputato non sia stato mai formalmente dichiarato contumace nel grado in appello ma come, altresì, la sua mancata dichiarazione di contumacia, da un lato, non comporti alcuna nullità del giudizio (v. Cass. Sez. V 4 giugno 2008 n. 36651) né 1 2 pregiudizio per il suo diritto di difesa, posto che la proposizione del presente ricorso per cassazione, da parte del suo difensore di fiducia nel giudizio di merito vale ad escludere qualsiasi mancata conoscenza dell'impugnata sentenza. Questa stessa Sezione della Corte ha affermato come non possa dubitarsi della conoscenza, da parte dell'imputato non presente al giudizio, delle attività svolte in tale sede allorquando lo stesso sia stato assistito dal difensore di fiducia, che lo rappresenta a tutti gli effetti (v. Cass. sez. V 31 marzo 2010 n. 24707).
3. Quanto al secondo motivo, si osserva come l'articolo 507 cod.proc.pen. conferisca al Giudice un potere e non un dovere di integrazione probatoria. L'esercizio di tale potere presuppone, poi, la sussistenza dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova e postula l'apprezzamento e la valutazione al riguardo da parte del Giudice, il quale, ove non eserciti tale potere, non è tenuto a darne espressamente conto, evincendosi implicitamente dall'effettuata valutazione, adeguata e logica, delle risultanze probatorie già acquisite la superfluità di una eventuale integrazione istruttoria (v. da ultimo, Cass. Sez. VI ся 16 febbraio 2010 n. 24430). L'iniziativa deve essere, pertanto, "assolutamente necessaria" (sia l'articolo 507 che il 603 del codice di rito per l'appello usano questa espressione) e la prova deve avere carattere di decisività (altrimenti non sarebbe "assolutamente necessaria"), diversamente da quanto avviene nell'esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti. Tutto ciò premesso in diritto quello che rileva, con assorbente considerazione, è che la difesa non si è affatto premurata di indicare la "decisività" della prova da assumere e cioè l'esame dell'imputato (non potendo tale considerarsi la possibilità di "chiarire i termini della questione" ovvero di confutare le avverse argomentazioni, v. pagina 2 del ricorso) e tale da legittimare, in ipotesi, l'accoglimento della richiesta d'integrazione probatoria. A ciò si aggiunga come nell'impugnata sentenza si legga (v. pagina 5 della motivazione) che le parti, alla udienza del 24 febbraio 2010, nulla abbiano eccepito in merito alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, dopo aver acconsentito alla lettura e alla utilizzazione degli atti compiuti nel corso del giudizio. Piena adesione, quindi, alla giurisprudenza di questa stessa Sezione che afferma che qualora il Giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al 2 b suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (v. Cass. Sez. V 6 marzo 2012 n. 19262).
4. Quanto al terzo motivo, si osserva come la violazione del ne bis in idem, da un lato, non possa essere esaminata dalla Corte di Cassazione, coinvolgendo l'esame di documenti e fatti non ammissibili avanti il Giudice di legittimità e, d'altra parte, l'impugnata sentenza abbia ben e logicamente motivato anche su tale punto. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. Cass. Sez. V 29 gennaio 2007 n. 9180 e Sez. IV 3 dicembre 2009 n. 48575) la valutazione della fondatezza della censura di "bis in idem" presuppone un accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità. Invero, "il divieto del bis in idem stabilito dall'art. 649 cod.proc.pen. postula una preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e presuppone la produzione As innanzi al Giudice di merito degli atti necessari per l'accertamento dell'identità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi alla Corte di Cassazione, perché è precluso al Giudice di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al Giudice di merito. Il Collegio è a conoscenza di un più recente e diverso indirizzo giurisprudenziale che, in dichiarato contrasto con la predominante giurisprudenza dianzi citata, ha affermato la possibilità di accertamento della violazione del ne bis in idem avanti i Giudici di legittimità in quanto espressione di una violazione di una regola di diritto, di cui all'articolo 649 cod.proc.pen., purchè la verifica in fatto della identità dei giudicati sia resa evidente dalle contestazioni (v. Cass. Sez. I 5 maggio 2011 n. 26827). Nella specie, però, il Tribunale ha già compiuto, su espressa doglianza dell'appellante, il chiesto accertamento ed ha escluso la sussistenza della dedotta violazione con riferimento alle evidenziate decisioni e fattispecie (riguardanti la contravvenzione di cui all'articolo 660 cod.pen. avente oggetto specifico e soggetti passivi diversi da quelli dei delitti oggetto del presente giudizio), per cui nessuna violazione di legge e, a maggior ragione, nessuna omissione di motivazione ovvero di valutazione di una prova decisiva risultano esistenti nella specie. 3 5. Quanto al quarto motivo va premesso, che ai sensi dell'articolo 124 cod.pen., comma 1, il diritto di querela debba essere esercitato nel termine di decadenza di "tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato", intendendosi per notizia del fatto la conoscenza certa dell'episodio delittuoso e quindi la piena cognizione che dello stesso si siano realizzati i requisiti costitutivi, nel senso, cioè, che l'interessato sia venuto in possesso degli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza punitiva. In tale contesto è frequente l'incertezza circa la tempestività della querela ed il dubbio al riguardo investe, in particolare, il dies a quo. L'indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso che l'onere della prova dell'intempestività della querela sia a carico di chi allega l'inutile decorso del termine e la decadenza dal diritto di proporla vada accertata con criteri rigorosi, non potendosi ritenere verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio (v. Cass. Sez. V 21 febbraio 2006 n. 15853). In tale linea è stato, quindi, affermato che "ove manchi la prova del momento in cui l'offeso del reato ha avuto notizia del fatto lesivo, la querela deve considerarsi tempestiva". Nella specie, il Giudice dell'impugnazione, sia pur succintamente, ha chiarito come i fatti sarebbero provati nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'imputazione, con ciò disattendendo la non specifica contestazione circa l'avvenuta decadenza, in quanto contenuta nella generale critica circa l'effettivo accadimento del fatto reato.
6. Quanto al quinto motivo, giova premettere, anche in questo caso in punto di diritto, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. VI 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. V 6 ottobre 2009 n. 44914), che pur dopo la nuova formulazione dell'articolo 606 cod.proc.pen., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato debba essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
4 c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di es intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione. Nella specie, questa volta in fatto e nei limiti del presente giudizio di legittimità di cui dianzi si è detto, deve osservarsi come l'impugnata sentenza abbia logicamente motivato come all'odierno ricorrente debbano essere concretamente ascritti i delitti accertati (ingiurie e minacce), sulla base della deposizione delle parti offese, vieppiù riscontrate dalle deposizioni testimoniali RI, AG, PI e NU.
7. Il criterio di quantificazione del danno in favore delle parti civili che, in tema, si rende applicabile in sede penale, non diversamente da quanto avviene in sede civile, è inevitabilmente costituito dalla valutazione equitativa, nell'attendere alla quale il Giudice è chiamato a tener conto della gravità del reato e dell'entità delle sofferenze patite dal soggetto passivo del reato, nonché delle condizioni sociali di quest'ultimo in relazione alla collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento nel contesto sociale. È, poi, di tutta evidenza come la quantificazione del danno scaturita dalla valutazione così espressa in via equitativa non possa essere sindacata in sede di legittimità, appartenendo per sua natura all'ambito del giudizio di merito. 5 0 8. Infine, quanto all'ultimo motivo, si osserva come avanti questa Corte di legittimità il trattamento sanzionatorio possa essere posto in discussione soltanto nel caso di illegalità della pena. La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obbiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.
9. Il ricorso va, in conclusione, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.T.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'11/12/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 3.1 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Lux 6