Sentenza 21 ottobre 1998
Massime • 5
La richiesta di patteggiamento è ripetibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell'art. 446, comma quarto, cod. proc. pen. che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato. L'unico limite è dato dal fatto che la richiesta abbia un contenuto diverso dalla precedente, dato che il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa.
Il delitto di corruzione è reato di evento, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa: quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a "post factum" irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso.
Nell'ipotesi in cui il travisamento riguardi il fatto processuale, prevale il principio secondo il quale, nell'esame delle questioni relativa a un vizio "in procedendo", la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente all'esame dei relativi atti processuali. (Nella specie era stato denunciato travisamento del fatto descritto nel verbale d'udienza redatto in forma riassuntiva: il contrasto con la registrazione fonografica è stato risolto a favore delle risultanze di quest'ultima).
Le dichiarazioni assunte dal p.m. nella fase delle indagini preliminari, utilizzate per le contestazioni e acquisite al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 503, comma quinto, cod. proc. pen., assumono piena efficacia probatoria al fine dell'accertamento dei fatti.
L'UTE è tenuto a evadere le richieste di perizie estimative sugli immobili offerti in vendita agli Istituti di previdenza (posti sotto la vigilanza della competente Direzione generale del Ministero del tesoro), presentategli anteriormente alla data del 10 settembre 1991, con la conseguenza che la formulazione di dette perizie costituisce atto di ufficio ai fini del reato di corruzione. E invero, la commissione di cui al comma 11 dell' art. 24 della legge 8 agosto 1991, n. 274 è subentrata all'UTE nell'esprimere il parere preventivo di congruità in materia di investimenti e disinvestimenti immobiliari degli Istituti di previdenza, con decorrenza dal 10 settembre 1991 (decimoquinto giorno successivo alla pubblicazione della suddetta legge nella Gazzetta Ufficiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1998, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 21/10/1998
1. Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Luciano DERIU Consigliere N. 1383
3. Dott. AN TRIFONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola MILO Consigliere N. 45643/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
MA RL, n. a Roma, il 15 settembre 1935
NE RF, n. a Savona il 5 luglio 1927
LL CO, n. a Roma, l'8 luglio 1943
LI AN, n. a Tripoli, il 4 luglio 1948
D'OR ER, n. a Roma, il 12 marzo 1922
e dalle parti civili costituite SFINGE s.r.l.; ELECTA 88 s.r.l. e EL OL nei confronti di NE RF e IA AN
avverso la sentenza 7 luglio 1997 della Corte di Appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Luciano Di Noto. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Vincenzo Galgano che ha così concluso: annullare senza rinvio il capo della sentenza che riguarda AN CO, ritenuto colpevole ex art. 318, 1 comma, c.p., perché estinto per prescrizione;
in accoglimento del ricorso di EL OL, ex art. 622 c.p.p., voglia rimettere gli atti alla Corte di Appello Civile di Roma;
chiede nel resto il rigetto dei ricorsi dei restanti imputati.
Uditi i difensori delle parti civili: Avv. SS Krogh per LM LI;
Avv. AN Tagliaferri per Electa 88 s.r.l., Sfinge s.r.l. e OL EL, avv. Marcello Melandri per EO GI avv. Giampaolo Filiani per LO GU,- Avv. dello Stato ZI SS per il Ministero delle Finanze. Uditi i difensori degli imputati.- Avv. Adriano Cerquetti per CO AN;
Avv. Giovanni Le Pera per ER D'RA; Avv. ER Seganti per AN IA;
Avv. Filippo Dinacci e SS Biffa per RF NE;
Avv. Giovanni Aricò per RL AR. Osserva
P 1. Il Tribunale di Roma, all'esito del dibattimento, con sentenza pronunciata il data 19 aprile 1995, dichiarava:
- NE RF colpevole dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e concussioner, ascrcittigli, rispettivamente ai capi A), C) e D); nonché dei reati di cui ai capi F) - ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 318, comma secondo c.p.- G) - ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 318, primo comma, c.p. - L) - ravvisata ipotesi prevista dall'art. 319 c.p. - ed M) n. 1, e, unificati gli stessi con il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena complessiva di anni quattro e mesi dieci di reclusione e lire un milione di multa - IA, AN colpevole del reato di cui al capo G), ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 318, comma primo, c.p. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;
- AN CO colpevole del reato di cui al capo 1), ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 319 c.p., e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;
- AR RL colpevole del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ascrittogli al capo L), e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante condannava alla pena di anni uno e mesi otto di - D'RA ER colpevole del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio ascrittogli sub B) e concesse le attenuanti generiche lo condannava a la pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Dichiarava gli stessi incapaci di contrattare con la P.A. per anni due, e l'NE, inoltre, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Pena sospesa alle condizioni di legge per IA AN. Assolveva, invece, NE RF dai reati di cui ai capi F) ed M) nn. 2,3, 4 e 5; IA AN dal reato di cui al capo H);
AN CO dal reato di cui al capo F) e AL ALo dal reato di cui al capo E), perché i fatti non sussistono. P 2. AR RL, NE RF, AN CO, IA AN, D'RA ER e AL ALo, dopo la chiusura delle indagini preliminari, erano stati citati a giudizio per rispondere:
- NE -
A) del delitto p. e p. dall'art. 319 c.p.- per avere, quale direttore dell'ufficio UTE di Roma, ricevuto, da D'RA ER, la promessa e quindi, successivamente, la somma di lire 100.000.000 e nella seconda metà dell'anno 1990, quella di 200.000.000 quale anticipo complessivo della somma di lire 500.000.000, per compiere atti contrari ai doveri d'imparzialità e onestà, in relazione alle perizie estimative di due immobili che la società "Il Ligustro" aveva venduto all'amministrazione finanziaria, facendo, tra l'altro, oggetto di trattative con la parte privata il valore da attribuire all'immobile di via Martini. In Roma sino al 1992.
- D'RA -
B) del delitto p. e p. dagli artt. 321 e 319 c.p. - per avere, nelle circostanze di cui al capo A), accettato la richiesta e promesso all'NE la somma complessiva di lire 500.000.000. In Roma sino al 1992.
- NE -
C) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 317 c.p. - per avere, in concorso con OS EN, quali membri dell'ufficio UTE di Roma, abusando di tale loro qualità - prospettando difficoltà anche in relazione al valore da attribuire, nella redazione delle perizie - costretto GL LO a promettere e consegnare la somma complessiva di lire 700.000.000 in relazione a perizie estimative relative alla Direzione Generale del Tesoro - Istituti di Previdenza - la cui richiesta veniva fatta dall'NE, che consegnava lire 35.000.000 al OS. In Roma sino al 1992.
D) del delitto p. e p. dall'art. 317 c.p. - per avere, quale direttore dell'UTE di Roma, costretto, con la minaccia di ritardare l'effettuazione delle perizie estimative, a farsi consegnare la somma di lire 100.000.000 da LI LM (per conto di BO IC), in relazione ad un immobile (Palazzo Raggi) ubicato in Roma, via del Corso e dato in locazione alla Camera dei Deputati. In Roma nell'anno 1991.
- NE e AL -
E) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 3 17 e. p. - per avere, in concorso con PI ST (separatamente giudicato), quali membri dell'ufficio UTE di Roma, costretto con la minaccia di ritardare l'effettuazione della perizia estimativa, RA AU a promettere a farsi consegnare la somma di lire 300.000.000 (20 dei quali consegnati al AL) in relazione alla perizia relativa all'immobile sito in via Raffaele Costa offerto in vendita alla Direzione Generale del Tesoro - Istituti di Previdenza. In Roma nell'anno 1991. - NE e Mercandalli -
F) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 317 c. p. - per avere, in concorso tra loro, quali membri dell'ufficio UTE di Roma, costretto con la minaccia di ritardare l'effettuazione delle perizie estimative, a promettere e farsi consegnare da VA OR - procuratore della IGECO s.p.a. - la somma di lire 300.000.000 in relazione alle perizie relative ad un immobile sito in Roma - Fiumicino - località Riserva del Bamboccio di Sotto - offerto e venduto alla Direzione Generale del Tesoro - Istituti Previdenza. In Roma nel 1991.
- NE e IA -
G) del delitto p . e p. dagli artt. 110, 317 c. p. - per avere, in concorso tra loro, quali membri, dell'ufficio UTE di Roma, costretto EL OL, con la minaccia di ritardo è l'effettuazione della perizia estimativa, a consegnare la somma di lire 180.000.000 (in due rate, in Roma, sino al maggio 1991) con riferimento ad un immobile della società Sfinge s.r.l. offerto e venduto alla Direzione Generale del Tesoro - Istituti Previdenza. In Roma nel 1991. - IA -
H) del delitto p. e p. dall'art. 317 c.p. - per avere, quale funzionario dell'ufficio UTE di Roma, costretto, con la minaccia di ritardare l'effettuazione della perizia estimativa, EL OL a versare la somma di lire 140.000.000 con riferimento alla perizia relativa ad un immobile della società ELECTA 88 venduto alla Direzione Generale del Tesoro - Istituti di Previdenza. In Roma nel 1991.
- AN -
I) del delitto p. e p. dall'art. 317 c.p. - per avere, quale funzionario dell'ufficio UTE di Roma, costretto, per non ritardare lo studio, per conto dell'amministrazione finanziaria, sulla distribuzione degli uffici di immobili acquistati dal demanio, D'RA ER a consegnargli la somma di lire 25.000.000 e a farsi promettere la somma di ulteriori 25 milioni. In Roma nel 1990. - AR e NE -
L) del delitto p. e p. dagli artt. 319, 321, 61 n. 9 e 110 c.p. - per avere, il ET ed il AR, quest'ultimo con violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di direttore generale del Catasto, promesso e poi versato la somma complessiva di lire 100.000.000 all'NE, direttore dell'UTE di Roma, per indurre quest'ultimo a fargli compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nell'aumentare di dieci miliardi il valore di stima di un immobile della s.p.a. SS, sito in Roma località Casal Boccone, offerto alla Direzione Generale del Tesoro - Istituti di Previdenza. In Roma tra la fine del 1991 e i primi del 1992.
- NE -
M) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 629 c.p. - per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con la minaccia di ritardare V effettuazione delle perizie affidategli da Enti di Previdenza per l'acquisto di immobili, costretto: I. LT EO a pagare, tramite ON, la somma di lire 150.000.000 per un immobile della società Cielo offerto all'ENASARCO;
2. LT DO a pagare la somma di L 50 milioni per un immobile sito in Bologna offerto all'ENPAS e L 50 milioni per un immobile in Acilia offerto all' INADEL;
3. IA LO e OL AL a pagare la somma di lire 200.000.000 per immobili ubicati in Civitavecchia e Latina offerti dalle società COGEFIN e SOPAFIN all'INADEL e Civitavecchia e/o Piombino offerti dalla TERFIM srl all'INAIL;
4. EN VI DO a pagare la somma di lire 50 milioni per un immobile della società NOVA DOMUS all'INADEL;
5. PP AR a pagare la somma di lire 40 milioni per un immobile venduto all'Istituto Postelegrafonici procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno. In Roma sino al 1992. P 2.1 Il tribunale, all'udienza del 3 ottobre 1994, rigettava le richieste di applicazione della pena presentate, nel corso degli atti introduttivi, dall'avv. Biffa nell'interesse dell'imputato RF NE sul rilievo, quantà alla prima richiesta, che non era stata data la possibilità al collegio di valutare la congruità e la concretezza del risarcimento del danno, al quale il p.m. aveva "vincolato il suo consenso, non avendone le parti determinato modalità ed entità; quanto alla seconda, che la richiesta, una volta rigettata, "per giurisprudenza costante del collegio", non poteva essere più riproposta.
Trattando, poi, dei singoli fatti oggetto d'imputazione, i giudici del merito ritenevano gli stessi provati, nei limiti e con le precisazioni di cui in dispositivo, alla stregua delle risultanze di causa, in particolare delle dichiarazioni rese dai protagonisti della complessa vicenda, dimostratesi attendibili poiché reciprocamente riscontrate e confortate da prove documentali - il diario redatto dal D'RA come pro-memoria personale in epoca non sospetta - e da deposizioni testimoniali.
P 3. La Corte di Appello di Roma, su impugnazione proposta dagli imputati, eccettuato il AL, dal Procuratore Generale nei confronti di NE e IA, dal P.M. nei confronti di NE, IA e AR e dalle parti civili: Ministero delle Finanze, Enasarco, LT EO, CC DO, LI LM, GL LO e EL OL, così decideva:
- dichiarava NE RF e IA AN colpevoli del delitto ex art. 110 e 318, comma secondo, c.p., così qualificato il fatto ritenuto sub G); AR RL e NE RF colpevoli del delitto ex artt. 110 e 318, comma primo, c.p., e per il solo, AR anche ex art. 61 n. 9 c.p., così qualificato il fatto sub L) e, con le attenuanti generiche già concesse e la ritenuta continuazione, determinava le pene: per il AR in anni uno di reclusione;
per l'NE in anni quattro e mesi otto di reclusione;
per il AN in mesi otto di reclusione;
per il IA in mesi quattro di reclusione. Condannava altresì l'NE al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili LI LM e LT EO. Confermava nel resto. P 3.1 La corte territoriale, dopo aver riassunto per sommi capi lo svolgersi dell'intera vicenda, nota alle cronache giudiziarie con il suggestivo termine utilizzato dai mezzi d'informazione "i palazzi d'oro", disattendeva, in via preliminare, tutte le eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell'NE. In particolare, per quanto qui interessa, essendo stata l'eccezione riproposta con i motivi di ricorso, poneva in rilievo che la censura di nullità rivolta avverso l'ordinanza 3.10.94 con la quale il tribunale aveva rigettato, poiché non riproponibile, la istanza con la quale era stata richiesta ancora una volta l'applicazione di pena ex art. 444 cod. proc, pen., e la conseguente sentenza dibattimentale, pur essendo puntuale in via teorica, nella specie era infondata dato che la richiesta di patteggiamento risultava in ogni caso "irricevibile non essendovi accordo tra le parti per espresso diniego di consenso da parte del p.m.".
I giudici di appello sottolineavano, poi:
1) quanto ai capi A) e B) - corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) relativi agli immobili di via Cimarra e Martini della soc. Il Ligustro - che i fatti, ammessi nella loro materialità da NE e D'RA, non erano suscettibili di una diversa qualificazione, poiché nulla provava l'ipotesi della concussione asseritamente patita dal D'RA, essendo stata essa prospettata peraltro solo con i motivi di appello;
mentre certa era invece la circostanza secondo la quale venditore e pubblico ufficiale si erano accordati tra di loro per favorire indebitamente la società venditrice a detrimento del corretto operare della P.A. 2) relativamente al capo 1) - corruzione per atto di ufficio addebitato all'architetto CO AN - che la chiamata di correo del D'RA aveva trovato rispondenza nelle ammissioni fatte dallo stesso appellante dinanzi al p.m. nel corso delle indagini. E, pertanto, una volta esclusa l'esistenza di accordi per far compiere lo studio distributivo degli uffici negli immobili di viale Cimarra e Martini in maniera difforme ai criteri di normale buona amministrazione, la promessa di danaro al AN fatta prima del compimento dell'atto amministrativo andava ricondotta nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 318 c.p., non già in quella prevista dal comma secondo.
3) in ordine al capo C) - concussione in danno del costruttore LO GL - che le dichiarazioni della parte offesa, risultate attendibili, poiché riscontrate dalla deposizione del teste IA, escludevano la configurabilità dell'ipotesi corruttiva. Il GU pagò, infatti, poiché costretto dalla necessità di evitare ulteriori perdite economiche tant'è che ottenne subito la stima in una procedura che era già stata bloccata una prima volta e non trovava una normale definizione.
4) per il capo D) - concussione in danno di LI LM il quale agiva per conto del costruttore BO IC - che le dichiarazioni di BO ed LI, ritenute attendibili, escludevano la configurabilità della corruzione.
5) quanto al capo F) - corruzione per atti di ufficio - che le specificazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata circa il numero degli immobili per i quali era stato corrisposto danaro costituivano una precisazione dello stesso fatto non già l'accertamento di un reato nuovo, di una circostanza aggravante o di un delitto concorrente.
6) relativamente ai capi G) - corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio - ed H) - concussione in danno di OL EL per la stima di un immobile della Electa 88 s.r.l. - appellati, rispettivamente, da NE, DA, P.G., P.M. e Parte civile (capo G), e da P.G., P.M. e Parte civile (capo H), che le dichiarazioni della sola EL non potevano ritenersi sufficienti a provare l'asserita costrizione al pagamento, essendo la EL persona - non del tutto attendibile, poiché "capace di mentire con decisione, come mentì al Procuratore della Repubblica il 12.11.92"; di riferire 1nverosimili minacce telefoniche".
7) quanto al capo L) - corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio in relazione alla stima di valore in un immobile della s.p.a. SS Case - che alla chiamata di correo dell'NE faceva riscontro la pronta confessione del AR, a nulla rilevando la successiva sua ritrattazione, poiché inattendibile e strumentale. Il fatto veniva però ricondotto nell'ipotesi di cui all'art. 318, comma primo c.p., essendo rimasto accertato che somme furono corrisposte per "velocizzare la pratica", non già per far compiere al pubblico ufficiale atti contrari ai doveri di ufficio.
8) relativamente al capo MI - estorsione in danno di LT EO - che le dichiarazioni della parte offesa si erano dimostrate attendibili poiché confortate dalla deposizione del teste ON circa le ragioni dell'avvenuto pagamento, peraltro non contestato affatto dall'NE nella sua materialità. P 4. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, AR RL, RF NE, AN CO, AN IA, D'RA ER, e le parti civili SFINGE s.r.l., ELECTA 88 s.r.l., EL OL. P 5. AR RL deduce:
I) assoluta mancanza di motivazione e mancata applicazione di norme giuridiche delle quali si deve tener conto ai fini della legge penale nonché erronea applicazione di quest'ultima, con riferimento al comma 11 dell'art. 24 legge 8 agosto 1991 n. 274 ed all'art. 318 c.p. La sottrazione all'Ufficio Tecnico Erariale del compito di effettuare la stima del valore degli immobili da acquisire eventi~Vt1te ad opera degli II.PP. a seguito dell'emanazione della legge 8 agosto 1991 n.274 (ed in particolare in virtù del contenuto del comma undici dell'art. 274 entrato in vigore con la pubblicazione della legge aveva fatto venir meno nella specie l'esistenza di un atto di ufficio con l'ovvia e conseguente inapplicabilità dell'art. 318 c.p. alla condotta attribuita dall'accusa al AR.
II) mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione dell'art. 503 c.p.p. in ordine alla ritenuta commissione del fatto da parte di esso AR, per avere la corte di merito fondato il suo giudizio pressoché esclusivamente le dichiarazioni rese dal AR e dall'NE subito dopo il loro arresto, su prove quindi non formate nel contraddittorio tra le parti interessate. Precisa al riguardo che le dichiarazioni c.d. "preliminari" possono essere utilizzate solo per valutare l'attendibilità di quelle dibattimentali ma non possono in nessun caso costituire di per sè prova. Sottolinea altresì l'illogicità della motivazione è "quando ha preteso di assumere che l'angoscia della carcerazione possa indurre all'ammissione di colpe inesistenti solo dopo un lungo periodo di cattività, come se si potesse misurare il dramma dell'ingiusta detenzione con il metro meschino della quantità temporale".
III) erronea applicazione dell'art. 318 c.p. al di fuori del suo ambito operativo essendo egli comunque intervenuto solo dopo che il delitto di corruzione era stato già consumato. L'azione delittuosa infatti era iniziata nell'ottobre del 1990 allorché NE ricevette la promessa del pagamento successivamente corrisposto. IV) mancanza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena inflitta, essendo stata la pena base fissata in misura pari al triplo del minimo edittale.
P 5.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Giova innanzi tutto ricordare che, a norma dell'art. 619, comma primo, cod. proc. pen., gli errori di diritto nella motivazione non producono l'annullamento della sentenza impugnata se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La disposizione trova la sua ratio nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di Cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto, quale ritenuto dal giudice del merito, possa ovviare ad errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'essenziale del contenuto decisorio assunto con la sentenza esaminata. Nel caso di specie manifesto è l'errore nel quale è incorsa la corte di merito allorché ha ritenuto che "l'intero riordinamento strutturale e funzionale degli Istituti di Previdenza contenuto nell'art. 24 della legge 274/1991 è entrato in vigore non immediatamente con la pubblicazione della legge, ma come testualmente disposto dal comma 1 di detto articolo dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa". Come ha ben puntualizzato la difesa del ricorrente, il primo comma dell'art. 24 della legge citata non si riferisce affatto "all'intero riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza" ma solo all'istituzione "ex novo" di "appositi uffici periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza" tra i quali non rientra di certo la speciale commissione prevista al comma 11, non essendo questa di certo ufficio periferico bensì centrale, in considerazione della sua composizione e delle specifiche funzione ad essa attribuite "limitatamente agli investimenti e disinvestimenti immobiliari". Come è dato evincere tra l'altro dal chiaro disposto del comma quattordicesimo che istituisce presso la Direzione generale degli Istituti un'altro ufficio non periferico: il servizio legale, ma a partire dal primo gennaio "dell'anno successivo" (e non più "dal secondo anno successivo") a quello di entrata in vigore della legge.
La commissione di cui al comma 11 dell'art. 24 legge n. 274/91, subentrata all'UTE nell'esprimere il parere preventivo di congruità in materia di investimenti e disinvestimenti immobiliari, non essendo ufficio periferico degli Istituti è dunque estranea alla deroga di cui al primo comma, sicché essa deve ritenersi istituita dal 10 settembre 1991, secondo le regole generali che disciplinano l'inizio di obbligatorietà delle leggi (art. 10, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (disp. sulla legge in generale), vale a dire nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge in questione, avvenuta il 26.08.1991 in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 199.
L'istituzione della citata commissione, tuttavia, non rileva nel caso di specie, poiché non vale a far escludere dal novero degli atti di ufficio, l'attività di consulenza tecnico-estimativa in ordine al valore degli immobili offerti in vendita dai privati svolta dall'NE nella sua qualità di direttore dell'UTE sol che si consideri che l'offerta in vendita dell'immobile da parte del ET, fiduciario nella città di Roma del gruppo Ligresti della quale fa parte la SS case s.p.a., è dell'agosto 199 che l'incarico all'UTE di redigere perizia estimativa in ordine al valore dell'immobile venne gli affidato il 10 ottobre 1990. La disciplina introdotta con la legge 9 08.1991, n. 274, infatti, non può che riguardare il futuro, vale a dire le offerte presentate agli Istituti dopo il 10 settembre 1991 (art. 11, primo comma, disp. sulla legge in generale). Pertanto, era tenuto ad evadere le Perizie estimative sugli immobili offerti in vendita agli Istituti previdenziali, che gli erano state richieste in epoca precedente all'entrata in vigore dell'art.24, comma 11, della legge n.274/1991. Essendo stato l'UTE legittimamente richiesto dal Ministero del Tesoro Direzione generale degli istituti di previdenza - di redigere perizia estimativa sul valore dell'immobile offerto in vendita, l'attività compiuta fino al deposito della stessa, avvenuto nel gennaio 1992, bene è stata definita atto di ufficio, poiché espletata nel pieno rispetto delle competenze funzionali previste dalla normativa in allora vigente.
Inammissibile poiché manifestamente infondata ed in fatto è la censura svolta con il secondo motivo.
I giudici del merito hanno ben chiarito le ragioni per le quali hanno ritenuto rispondenti al vero le iniziali dichiarazioni confessorie rese dal AR e tanto basta ad escludere il dedotto vizio di motivazione poiché questo sussiste, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, allorquando l'iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non già quando il giudice ha attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle prospettazioni di parte, non essendo consentito in questa sede trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito. Nè possono ritenersi manifestamente illogiche le considerazioni svolte in ordine alla maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese subito dopo la cattura rispetto a quelle rese in dibattimento, poiché le stesse trovano fondamento nelle regole di comune esperienza proprio per quelle ragioni indicate dai giudici del merito. Ed al riguardo è bene sottolineare che il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. legittima il ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza delle S.U. di questa Corte, qui condivisa, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che vuol, dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso,, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità, (S.U. - 27.09.95, Mannino rv2029030) Non si ravvisa altresì la denunciata erronea applicazione dell'art.503 cod. proc. pen., per avere. la corte fondato il convincimento di colpevolezza sulle dichiarazioni rese dall'NE ,e dal AR al p.m. nella fase delle indagini preliminari, utilizzate in giudizio per le contestazioni, poiché le dichiarazioni assunte dal p.m., utilizzate per le contestazioni ed acquisite al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 503 comma quinto cod. proc. pen., assumono piena efficacia probatoria al fine dell'accertamento dei fatti (sez. VI - 1.07.92, Pellegrino, rv 192009; sez. I - 11.06.92, Meconi, rv. 190566), come autorevolmente affermato anche dal. giudice delle leggi (C. Cost. n. 255 del 18.05.92). Tanto meno vi è, infine, carenza motivazionale con riferimento a quanto dichiarato dal ET, le cui dichiarazioni non sono state affatto pretermesse dai giudici del merito, considerato che l'addebito mosso al AR non è stato quello di avere richiesto al ET il pagamento di somme di danaro o di avere concorso con l'NE nell'intascare quanto a questi corrisposto dal ET bensì di avere invitato l'NE, nell'interesse della SS s.p.a., a svolgere con sollecitudine la perizia estimativa sul valore dell'immobile, con promessa di pagamento della somma di lire 100 milioni da parte dello stesso ET, come poi accaduto. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, tenuto conto di quanto accertato in fatto dai giudici di merito circa il ruolo svolto dal AR nella vicenda oggetto di giudizio. Non può invero essere considerato un "post factum" penalmente irrilevante, poiché successivo al momento consumativo del reato, l'intervento svolto dal AR.
Il delitto di corruzione, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, è reato di evento caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa: quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a "post factum" irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso(sez. VI - 26.03.96, Garbato, rv. 205881; sez. VI - 7.02.96, Sportelli, rv. 205073; sez. VI - 10.07.95, Caliciuri, Cass. Pen. 096, 1446). Manifestamente infondata, è infine, la censura svolta in ordine alla misura della pena inflitta, essendo sufficiente a soddisfare lo specifico obbligo di motivazione imposto dall'art. 132 c.p., il riferimento alla oggettiva gravità del fatto, tenuto conto altresì che la pena inflitta è stata contenuta nei limiti prossimi al minimo edittale.
P 6. NE RF deduce:
I) manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della legge processuale per non avere l'impugnata sentenza dichiarato la nullità dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 e degli atti successivi che su di essa si fondano e segnatamente la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 19.04.1995 (art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.). Sostiene nel ricorso che avendo eccepito la reiterabilità della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. la corte adita da un lato aveva ritenuto esatta la doglianza dedotta, dall'altro, incorrendo in una vera e propria ultrapetizione, aveva ritenuto "irricevibile" la citata istanza, con una motivazione manifestamente contraddittoria e con travisamento del fatto a proposito del mancato consenso del p.m., per un verso definito "espresso", salvo poi ammettere che " . . . in verbale . . . è impropriamente risportato "si oppone". . . ". Sottolinea altresì che il c.d. "improprio" diniego di consenso asseritamente manifestato dal Pubblico Ministero, trae origine da un lapsus calami del verbalizzante atteso che nella trascrizione della registrazione fonografica dell'udienza 13.10.1994 non v'è traccia non solo dell'espressione "si oppone" (come riportato nel verbale manoscritto) ma non v'è proprio traccia di un intervento parlato" del Pubblico Ministero.
II) nullità della sentenza emessa in data 19.04.1995 dal Tribunale di Roma per violazione dell'art. 522, comma 1, c.p.p. combinato disposto con l'art. 521 c.p.p. in relazione al capo A) dell'imputazione (art. 606, lett. c) c.p.p.), non essendovi correlazione tra imputazione contestata e sentenza, poiché il fatto ritenuto in sentenza - aver comunicato al D'RA, preventivamente alla redazione della stima, il valore che sarebbe stato attribuito all'immobile consigliandogli poi espressamente il prezzo che la società avrebbe dovuto indicare - appariva radicalmente diverso e sostanzialmente "stravolto" a fronte del fatto contestato: "compiere atti contrari ai doveri di imparzialità ed onestà, in relazione alle perizie estimative . . . facendo tra l'altro oggetto di trattativa con la parte privata il valore da attribuire all'immobile". Ed invero altro è difendersi tentando di dimostrare l'insussistenza, la liceità oppure la conformità agli interessi pubblici di una "trattativa su un valore da attribuire ad un immobile" altro è cercare di dimostrare la liceità o la legittimità amministrativa di una condotta estrinsecatasi nella comunicazione di un " . . . valore che sarebbe stato attribuito ad un immobile . . . consigliandone il prezzo . . ."
III) nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 19.04.1995 per violazione dell'art 522, comma 1, c.p.p. combinato disposto con l'art. 521 c.p.p. in relazione al capo F) dell'imputazione (art. 606, lett. c), c.p.p.), per avere il tribunale trasformato e variato il contenuto essenziale dell'addebito, avendo accertato e ritenuto in sentenza l'esistenza di due immobili, due stime sugli stessi, con versamento di due separate somme di denaro. IV) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza;
omessa motivazione;
erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. e) e b) c.p.p.), in relazione al capo A) dell'imputazione, avendo i giudici di merito omesso di considerare che l'atto compiuto da esso NE in virtù delle sue competenze era preordinato alle esigenze del proprio ufficio, poiché attualizzava interessi pubblici e consisteva in una attività in senso lato necessita, da qualificare, semmai, nell'ottica dell'art.318 c.p. e non sotto l'egida dell'art. 319 c.p.
V) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza;
omessa motivazione;
erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. e) e b) c.p.p.), in relazione al capo C) dell'imputazione. la corte di merito nel ribadire l'ipotizzata concussione aveva travisato il fatto ed era caduta in almeno quattro aporie logico-fattuali. Essa non aveva tenuto nel debito conto: - che le prime operazioni di stima furono richieste ed eseguite "su pianta e per progetto" e che le esposizioni bancarie del GL non potevano quindi ammontare fin dall'origine a quanto clamorosamente dallo stesso dichiarato, ma le stese progressivamente potevano al più essere cresciute in proporzione;
- che il "danno da esposizioni bancarie" non avrebbe dovuto essere accolto poiché era interesse primario ed esclusivo del GL "costruire" in quanto l'eventuale vendita non poteva essere effettuata su pianta, sicché veniva meno anche l'urgenza della effettuanda stima;
che nulla comprovava l'asserito stato di soggezione da parte del GL specie ove si tenga conto di quanto dagli stessi giudici sottolineato a proposito della complessa trattativa iniziata dal Marchese Gerini, successivamente proseguita dal D'RA con NE, avente ad oggetto il non semplice iter di vendita del complesso immobiliare - oggetto d'imputazione sub A),- - che la presenza del IA, da subito indicata dall'NE, non cotrastava affatto con la tesi difensiva semmai la confermava;
- che la mera prospettazione di "difficoltà" nella redazione della stima non poteva di per sè integrare quella particolare costrizione, la quale, per assurgere a nota caratterizzante il delitto di concussione, deve estrinsecarsi nella "prospettazione" di un male derivante dall'abuso dei poteri o dalla qualità di pubblico ufficiale.
VI) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza;
omessa motivazione;
erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. e) e b) c.p.p,), in relazione al capo D) dell'imputazione. E fatto non poteva essere qualificato concussione, tenuto che il contratto di affitto scadeva il 31.03.1995 e la data "16.07.1990" - citata da BO ed LI - era attinente in cui la Camera dei Deputati aveva chiesto la valutazione al momento temporale dell'UTE e non ai termine della scadenza del contratto. Esso NE, non aveva affatto minacciato al BO un "ritardo" nella effettuazione della richiesta stima, semmai aveva evidenziato che, senza il suo "prezzolato" intervento, la stima avrebbe seguito il suo naturale ed abituale iter burocratico, solitamente accettato da tutti gli "altri" imprenditori: in ciò non poteva dirsi il sussistere della prospettazione di un male derivante dall'abuso dei poteri e della qualità di pubblico ufficiale. VII) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza;
omessa motivazione;
erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. e) e b) c.p.p.), in relazione al capo M n. 1) dell'imputazione, per avere la corte di merito indimostratamente affermato che la prova dell'avvenuta estorsione era data dal pagamento della somma di lire 150 milioni dopo il compimento della terza stima e ritenuto, altresì, sic et simpliciter "irrilevante" il fatto che il LT avrebbe potuto (se lo avesse voluto) chiedere all'ENASARCO la sostituzione dell'NE con altro tecnico. Senza considerare poi che nulla comprovava che il LT fosse talmente coartato da dover patire il volere dell'NE onde evitare un imminente danno.
Gli avv. SS Biffa e Filippo Dinacci, con note di udienza ritualmente depositate, censurano il contesto e le modalità attraverso le quali si è pervenuti all'erogazione di somme di danaro con specifico riferimento ai fatti-reato per i quali è stata inflitta condanna a titolo di concussione ed estorsione. Sottolineano in proposito :
- la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi di accusa - LO GL, EO LT e IC BO - in quanto coindagati con l'NE nell'ambito delle indagini preliminari relative allo stesso procedimento e comunque imputabili di reati connessi o collegati;
- la omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni delle cc.dd. parti offese;
- la inconfigurabilità nei fatti dei reati di concussione ed estorsione poiché i soggetti coinvolti nella vicenda delle cc.dd. "Palazzi d'oro", lungi dal subire un sistema l'avevano creato ovvero con esso avevano convissuto incamerando lauti guadagni. P 6.1 In via preliminare occorre esaminare le questioni di ordine processuale. in particolare l'eccezione di nullità dell'ordinanza 3 ottobre 1994 e degli atti successivi che su di essa si fondono: la sentenza 19.04.95 del Tribunale di Roma - sezione II penale - , sollevata con il primo motivo.
La censura è fondata ed il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Illegittima, come ha riconosciuto, in tesi, la stessa corte di merito, è il ordinanza del tribunale, pronunciata il 3 ottobre 1994, che ha dichiarato inammissibile, poiché non reiterabile, dopo un precedente rigetto, la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., riformulata dal difensore dell'NE, nel corso degli atti introduttivi del giudizio dibattimentale, . La richiesta di patteggiamento,,5econdo la giurisprudenza di questa Corte, è ripetibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell'art. 446, comma quarto, cod. proc. pen. che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato (sez. VI - 4.03.98, P.G. c/Balestri, CED 211242; sez. V - 6.03.95, Granato, CED 201056; sez. V19.02.92, Fresta, rv. 190068; sez. I - 19.06.91, P.M. c/Civitarese CED 187885). Con l'unico limite, ricavabile dai principi generali dell'ordinamento processuale, che la rinnovata richiesta di applicazione della pena abbia comunque un contenuto diverso dalla precedente, dato che il potere di proporre utilmente una determinata richiesta, come ha ben ricordato il Giudice delle leggi, si esaurisce con la pronuncia su di essa (C. Cost. sen. n. 439/1933). Limite che nella specie risulta essere stato puntualmente osservato come riconosciuto dalla stessa corte di merito.
Ha errato poi la corte di merito, dopo aver dato atto che "la nuova richiesta era differente dalla prima perché escludente i risarcimenti", a ritenere sostanzialmente corretta la decisione assunta con l'ordinanza impugnata sul rilievo che "nella specie la richiesta di patteggiamento era irricevibile non essendovi accordo tra le parti per espresso diniego di consenso da parte del P.M.". Siffatto argomentare, come ha puntualmente sottolineato la difesa del ricorrente, è all'evidenza contraddittorio poiché in maniera illogica sposta i termini della questione sollevata con i motivi di appello dalla "reiterabilità" della richiesta del rito alternativo alla "ricevibilità" della stessa, circostanza questa non addotta dall'ordinanza del Tribunale di Roma, sì da incorrere in una vera e propria ultrapetizione. Esso si fonda, inoltre, su un travisamento delle risultanze processuali, come specificato in ricorso. Vero è che il travisamento del fatto, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previsto dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: un vizio, dunque, il cui accertamento richiede la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase d'impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (S.U. 30.04.97, Dessimone, CED 207945) essendo fuori dai compiti istituzionali del giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del procedimento ai fini della verifica in ordine alla correttezza della loro valutazione (ex plurimis, sez. VI - 25.01.93, Esposito, CED 193823). Va tuttavia sottolineato che nell'ipotesi in cui il travisamento denunciato riguardi il fatto processuale, prevale l'altro principio secondo il quale, nell'esame delle questioni relative ad un vizio in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e può pertanto procedere direttamente all'esame dei relativi atti processuali. Diversamente opinando si verrebbe a ridurre il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato ad una verifica meramente formale della motivazione, senza possibilità alcuna di verificare e rilevare errori nell'accertamento del dato di fatto nel caso in cui la motivazione sia apparentemente corretta, ma nei fatti incompatibile con gli elementi acquisiti al processo (sez. II - 2.06.94, P.M. c/Lin, CED 198324). Senza considerare poi che nella specie il ricorrente non era nelle condizioni di poter rappresentare al giudice di appello gli elementi di fatto dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il qui denunciato travisamento, non avendo il giudice di prime cure, nel dichiarare inammissbile la reiterazione della richiesta di applicazione di pena, fatto riferimento alcuno al contrario parere che sarebbe stato manifestato dal p.m. Nel caso di specie nel verbale redatto in forma riassuntiva, in quanto integrato dalla registrazione fonografica, si dà atto che "L'avv. Biffa chiede di poter reiterare la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. negli stessi termini proposti non subordinando la concessione della sospensione condizionale al risarcimento del danno. Il P.M. si oppone"; nella trascrizione della registrazione fonografica (fg. 27 e 28) risulta, invece, una realtà processuale del tutto diversa essendosi il Presidente limitato a dichiarare non reiterabile l'istanza di richiesta di rito alternativo riproposta dall'avv. Biffa, senza, peraltro, interpellare affatto il P.M., nonostante l'espresso sollecito rivoltogli in tal senso dal difensore.
Il contrasto esistente tra il contenuto del verbale ed il risultato della registrazione va risolto a favore di quest'ultimo. Il rapporto tra le due diverse modalità di documentazione è disciplinato, infatti, dal comma 3, dell'art. 139 cod. proc. pen., nel senso che se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intellegibile è ad esso che occorre dare la prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranee alla documentazione fonografica (Sez. VI - 5.10.94, Celone, CED 201855).
All'errore in procedendo nel quale è incorso il giudice di prime cure allorché ha ritenuto inammissibile la riformulazione della richiesta di applicazione della pena, che inammissibile non era, a norma dell'art. 446, primo comma, cod. proc. pen., essendo stata proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - errore non emendato dalla corte adita nonostante fosse stato ritualmente denunciato con i motivi di appello - si aggiunge, quindi, l'errore in judicando commesso dalla corte di merito là dove ha ritenuto irricevibile la richiesta di patteggiamento sulla base di un presunto espresso diniego di consenso da parte del p.m. che non risulta invece essere stato in alcun modo interpellato. L'impugnata sentenza - deve, pertanto, essere annullata nei confronti di NE RF e debbono altresì essere annullate la sentenza 19 aprile 1995 e l'ordinanza 3 ottobre 1994 del Tribunale di Roma, anch'esse impegnate, con rinvio ad altra sezione dello stesso Tribunale per nuovo giudizio.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe in sè i restanti motivi di ricorso presentati dall'NE. Restano assorbiti, altresì, i ricorsi presentati dalle parti civili nei confronti dello stesso NE.
P 7 AN CO deduce: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 nn. 1 e 3 e art. 546 lett. e) c.p.p.. In particolare eccepisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, per avere la corte di merito valorizzato unicamente quanto da esso AN dichiarato al p.m. subito dopo l'arresto ed ignorato invece quanto da lui riferito in dibattimento. Contesta poi l'attendibilità di quanto riferito da D'RA. Ribadisce che il denaro gli venne versato quale retribuzione per incarichi professionali ricevuti dopo l'espletamento del lavoro di ufficio vale a dire dopo la consegna della planimetria distributiva, avvenuta il 28.04.90, unitamente alla stima da altri redatta.
P 7.1 Il ricorso è infondato ai limiti dell'anmmissibilità poiché pur denunciando difetto di motivazione e violazione di legge sollecità in sostanza una diversa lettura delle risultanze di causa e propone una ricostruzione alternativa del fatto, qui non consentita, poiché non è possibile trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito.
La corte di merito ha ritenuto, invero, il AN colpevole del delitto di corruzione, ex art. 318, primo comma c.p., avendo accertato in fatto che egli accettò la "promessa e ricevette poi la somma di lire 25 milioni per il lavoro espletato nella qualità di tecnico dell'UTE: la rapida esecuzione dello studio distributivo degli uffici negli immobili di viale Cimarra e via Martini. E ciò alla stregua delle dichiarazioni accusatorie del D'RA, ritenute attendibili, in quanto confortate dalle ampie ammissioni fatte dallo stesso AN al P.M.
L'impugnata sentenza, tuttavia, deve essere annullata senza rinvio, poiché il reato per il quale è stata inflitta condanna si è prescritto nell'ottobre del 1997, essendo stato commesso nell'anno 1990, in data non precisata ma successiva al 28 aprile 1990, come accertato dal giudice del merito (cfr. fg. 11 sent. Tribunale). P 8. IA AN denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale (violazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p.; violazione dell'art. 133 c.p.), considerato che le accuse provengono dalla EL, che la stessa corte ha dichiarato "persona capace di mentire con decisione" e che la "conferma di NE" non è affatto puntuale, bensì contraddittoria.
P 8.1 Il ricorso non può essere accolto nei termini indicati dal ricorrente dovendo l'impugnata sentenza essere annullata senza rinvio poiché il reato per il quale è stata inflitta condanna - corruzione ex art. 318, primo comma c.p. per avere egli ricevuto dalla EL la somma di lire 50.000.000, divisa poi con l'NE, come ritenuto in sentenza (cfr. fg. 40-41 sent. Tribunale;
fg. 63 sentenza C. App.) - si è prescritto nel marzo del 1998, essendo stato commesso in epoca imprecisata del mese di settembre dell'anno 1990, secondo quanto accertato dal giudice del merito (cfr. fg. 35 sent. Tribunale).
P 9. D'RA ER deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine: alla sussistenza del reato di cui agli artt.321 e 319 c.p.; alla sussistenza della condotta incriminata ed alla colpevolezza di esso D'RA.
L'avv. Giovanni Le Pera, con memoria difensiva ritualmente depositata, chiede, in principalità, che il reato venga dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, versandosi in ipotesi di corruzione propria antecedente commessa in data anteriore al 1989; in via subordinata, che il ricorso venga rimesso alle Sezioni Unite perché risolvano il contrasto esistente in tema di tempus commissi delicti allorché all'accordo corruttivo segua la ricezione del danaro.
P 9.1 La richiesta di cui alla memoria difensiva merita accoglimento e l'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti di D'RA ER poiché il reato per il quale gli è stata inflitta condanna è estinto per prescrizione, essendo stato commesso in epoca non meglio precisata dell'anno 1990, come accertato nella sede di merito (fg. 7 sentenza Tribunale).
P 10. Le parti civili Sfinge s.r.l., Electa 88 s.r.l. e EL OL, a mezzo del comune difensore denunciano a loro volta:
I) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dei fatti effettuato sulla base delle dichiarazioni dell'NE.
II) manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni di inattendibilità della p.o. EL. circa la costrizione al pagamento in favore dei Pubblici Ufficiali ed alla conseguente qualificazione dei fatti contestati agli imputati come corruzione ex art. 318, comma 2, c.p. III) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assoluzione del IA dal reato di concussione di cui al capo H) dell'imputazione.
IV) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti in termini di concussione (art. 606 lett. e) c.p.p.). Erronea applicazione dell'art. 319, comma 2 c.p.. Inosservanza dell'art. 317 c.p. (art.606 lett. b) c.p.p.). P 10.1 Infondati, ai limiti dell'ammissibilità per le ragioni indicate sub P 7.1 sono i ricorsi delle parti civili, volti a contestare la ricostruzione dei fatti ascritti al IA e la loro qualificazione giuridica.
Occorre innanzi tutto ricordare che la valutazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è un tipico giudizio in fatto riservato al giudice del merito che se correttamente motivato si sottrae al sindacato di legittimità. Giova sottolineare altresì che in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa, che ha sicuramente interesse verso l'esito del processo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente rigoroso e penetrante che ne accerti la intrinseca coerenza logica, senza necessità di riscontri esterni (sez. VI - 30.11.94, Numelter, CED 201251). Di modo che tale testimonianza può essere assunta, da sola, come fonte di prova unicamente dopo aver positivamente superato il rigoroso esame circa la sua attendibilità. Nel caso di specie, i giudici del merito dopo una attenta disanima delle complesse risultanza di causa, vieppiù rigorosa stante le censure rivolte avverso la decisione di prime cure dagli uffici del pubblico ministero e dalla parte civile, i quali concordemente si dolevano, con riferimento al IA, per la diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto-reato oggetto d'imputazione sub G) e per l'assoluzione dal reato sub H) e chiedevano, che NE e IA fossero ritenuti responsabili dei delitti di concussione come originariamente ad essi contestati, hanno confessato l'appellata decisione avendo ritenuto non sufficienti a provare i denunciati episodi di concussione le sole affermazioni della EL, persona offesa dal reato, poiché non del tutto attendibili. A questa conclusione essi sono pervenuti sulla base dei seguenti rilievi: - la inconstanza delle dichiarazioni rese dalla EL, essendo state, le stesse del tutto diverse anche nel tempo;
- la inverosimiglianza delle minacce telefoniche dalla stessa riferite;
- la indiscussa sua capacità di muoversi in tutto agio nel complesso mondo degli affari e di risolvere le pratiche amministrative aprendo contatti affaristici con funzionari dell'ufficio che tali pratiche dovevano svolgere. Tanto basta a far ritenere infondate le dedotte censure, non risultando dal testo del provvedimento impugnato la manifesta illogicità delle argomentazioni che hanno condotto alla decisione, oggetto di ricorso.
P 11 Al rigetto dei ricorsi del AR e delle parti civili consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Restano ferme, nei confronti di AN CO, IA AN e D'RA ER, le statuizioni civili in favore del Ministero delle Finanze.
Consegue, infine, la condanna di AR, IA, AN e D'RA alla rifusione in solido delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile Ministero delle Finanze, spese che liquida in complessive lire 2.500.000 comprensive di onorario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di AN CO, IA AN e D'RA ER perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili in favore del Ministero delle Finanze. Annulla nei confronti di NE RF la predetta sentenza nonché quella del Tribunale di Roma in data 19 aprile 1995 e rinvia ad altra sezione dello stesso Tribunale per nuovo giudizio, rimanendo assorbiti i ricorsi delle parti civili nei confronti dello stesso NE. Rigetta il ricorso di AR RL, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna AR, IA, AN e D'RA alla rifusione in solido delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile Ministero delle Finanze, spese che liquida in complessive lire 2.500.000 comprensive di onorario. Rigetta i ricorsi delle parti civili SFINGE s.r.l., ELECTA 88 s.r.l. e EL OL nei confronti di IA AN e condanna le predette al pagamento in solido delle relative spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999