Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1998, n. 1167
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Sentenza 21 ottobre 1998

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La richiesta di patteggiamento è ripetibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell'art. 446, comma quarto, cod. proc. pen. che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato. L'unico limite è dato dal fatto che la richiesta abbia un contenuto diverso dalla precedente, dato che il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa.

Il delitto di corruzione è reato di evento, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa: quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a "post factum" irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso.

Nell'ipotesi in cui il travisamento riguardi il fatto processuale, prevale il principio secondo il quale, nell'esame delle questioni relativa a un vizio "in procedendo", la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente all'esame dei relativi atti processuali. (Nella specie era stato denunciato travisamento del fatto descritto nel verbale d'udienza redatto in forma riassuntiva: il contrasto con la registrazione fonografica è stato risolto a favore delle risultanze di quest'ultima).

Le dichiarazioni assunte dal p.m. nella fase delle indagini preliminari, utilizzate per le contestazioni e acquisite al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 503, comma quinto, cod. proc. pen., assumono piena efficacia probatoria al fine dell'accertamento dei fatti.

L'UTE è tenuto a evadere le richieste di perizie estimative sugli immobili offerti in vendita agli Istituti di previdenza (posti sotto la vigilanza della competente Direzione generale del Ministero del tesoro), presentategli anteriormente alla data del 10 settembre 1991, con la conseguenza che la formulazione di dette perizie costituisce atto di ufficio ai fini del reato di corruzione. E invero, la commissione di cui al comma 11 dell' art. 24 della legge 8 agosto 1991, n. 274 è subentrata all'UTE nell'esprimere il parere preventivo di congruità in materia di investimenti e disinvestimenti immobiliari degli Istituti di previdenza, con decorrenza dal 10 settembre 1991 (decimoquinto giorno successivo alla pubblicazione della suddetta legge nella Gazzetta Ufficiale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1998, n. 1167
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1167
    Data del deposito : 21 ottobre 1998

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