Sentenza 8 luglio 2014
Massime • 1
È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti.
Commentario • 1
- 1. Ne bis in idem penale aministrativo 10 bis (Cass., 19334/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2014, n. 33720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33720 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 08/07/2014
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 1903
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 48053/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 20 dicembre 2012, della Corte d'appello di Bologna;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, CESQUI Elisabetta, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RI UR ricorre avverso la sentenza, in data 20.12.2012, della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini in data 20 marzo 2003, condannando il ricorrente per il delitto di ricettazione.
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Mancanza e carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Nella sentenza la Corte avrebbe omesso di valutare la specifica doglianza proposta dal ricorrente, relativamente alla richiesta di pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. b) Inosservanza ed erronea applicazione ed interpretazione di legge penale processuale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). La sentenza di secondo grado sarebbe affetta da nullità, in considerazione del fatto che la Corte d'appello non avrebbe accolto la censura relativa mancata notifica all'imputato del decreto che ha disposto il giudizio in primo grado.
c) Inosservanza ed erronea interpretazione ed applicazione di legge processuale penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione alla intervenuta prescrizione. La sentenza sarebbe errata dal momento che il reato dovrebbe ritenersi prescritto, dovendosi applicare alla fattispecie la disciplina più favorevole dettata dalla nuova normativa introdotta dalla ex Cirielli.
d) Violazione di norma penale sostanziale e processuale penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem, ex art. 649 cod. pen.. La sentenza della Corte territoriale sarebbe errata per violazione della legge processuale, poiché la condanna dell'imputato per la ricettazione del singolo assegno viola il citato principio. Il ricorrente, infatti, sarebbe già stato processato per lo stesso reato, avente lo stesso oggetto, ossia l'assegno bancario in ordine al cui possesso è stato contestato il reato di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il quarto motivo è fondato ed è assorbente rispetto agli altri motivi dedotti con l'impugnazione. È stata acquisita la sentenza della Corte d'appello di Bologna pronunciata nei confronti di RI UR in data 5 marzo 2010, irrevocabile in data 23 luglio 2010, con la quale è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dei reati, già giudicati dal Tribunale di Rimini con sentenza del 26 febbraio 2007, ed appellata dallo stesso RI, in ordine anche al reato di cui all'art. 648 c.p. e relativo, oltre che ad altri titoli, allo stesso assegno bancario n. 0089370750-01 per lire 350.000, tratto sul c/c n. 953, acceso presso la Banca Credito Bergamasco, filiale di Bologna 77, intestato a "Charly Point", di provenienza delittuosa, in quanto provento di furto in danno di OL NO, ed oggetto anche della sentenza avverso la quale è stato proposto l'odierno ricorso per cassazione. È evidente che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione del principio del "ne bis in idem". La prova è documentale e non occorre alcun accertamento sul fatto. Nel caso in esame deve dunque trovare applicazione il principio in base al quale è deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione del giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti (Sez. 6, n. 44632 del 31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Pironti, Rv. 257809; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254279; Sez. 1, n. 26827 del 05/05/2011, Santoro, Rv. 250796; Sez. 6, n. 44484 del 30/09/2009, P., Rv. 244856; nonché, come si desume dalla motivazione, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, cit, non mass. sul punto).
2. Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere stato l'imputato già giudicato per il medesimo fatto con sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 5 marzo 2010, irrevocabile in data 23 luglio 2010.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere stato l'imputato già giudicato per il medesimo fatto con sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 5 marzo 2010, irrevocabile in data 23 luglio 2010.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2014