Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2014, n. 33720
CASS
Sentenza 8 luglio 2014

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Massime1

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti.

Commentario1

  • 1Ne bis in idem penale aministrativo 10 bis (Cass., 19334/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2014, n. 33720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33720
Data del deposito : 8 luglio 2014

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