Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2014, n. 36635
CASS
Sentenza 3 giugno 2014

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Massime1

La disposizione con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 331, comma primo, cod. proc. pen., ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non è impugnabile, trattandosi di provvedimento avente carattere puramente ordinatorio e non decisorio, la cui adozione non pregiudica posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede. (In motivazione, la S.C. ha escluso che l'ordine di trasmissione possa essere affetto da abnormità strutturale, essendo conseguente all'adempimento di un dovere derivante da specifica previsione normativa, ovvero da abnormità funzionale, non determinando alcuna stasi o indebita regressione del processo).

Commentario1

  • 1Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2014, n. 36635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36635
Data del deposito : 3 giugno 2014

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