Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
La disposizione con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 331, comma primo, cod. proc. pen., ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non è impugnabile, trattandosi di provvedimento avente carattere puramente ordinatorio e non decisorio, la cui adozione non pregiudica posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede. (In motivazione, la S.C. ha escluso che l'ordine di trasmissione possa essere affetto da abnormità strutturale, essendo conseguente all'adempimento di un dovere derivante da specifica previsione normativa, ovvero da abnormità funzionale, non determinando alcuna stasi o indebita regressione del processo).
Commentario • 1
- 1. Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico serviziohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2014, n. 36635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36635 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/06/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 941
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 48320/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS RI RI N. IL 20/02/1946;
avverso la sentenza n. 253/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 15/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
limitatamente alla parte relativa alla trasmissione degli atti per l'esercizio della azione penale;
Udito il difensore Avv. GIARDA Angelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 ottobre 2013 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza, appellata dal P.M. e dal P.G., emessa il 4 ottobre 2012 dal Tribunale di Brescia, che assolveva RO RI RI, nella sua qualità di Giudice delegato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, dal reato di cui all'art. 322 c.p., comma 3, perché il fatto non sussiste.
1.1. Il tema d'accusa aveva ad oggetto una condotta sollecitatoria che sarebbe stata posta in essere nei confronti di un avvocato in un arco temporale ricompreso tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, affinché quest'ultimo s'impegnasse, di lì a qualche tempo, ossia quando l'imputata si sarebbe anticipatamente collocata in pensione, ad associarla al suo studio professionale, rafforzando la pretesa con l'offerta di "riempirlo di incarichi" durante il periodo in cui ella avrebbe continuato a svolgere le sue funzioni di Giudice.
1.2. Con la medesima pronuncia, inoltre, la Corte d'appello ha ordinato la trasmissione degli atti all'Ufficio del P.M. presso il Tribunale di Brescia, affinché proceda a carico del predetto Magistrato in ordine ai diversi reati di corruzione, per il fatto di avere ricevuto una parte dei compensi liquidati in favore dell'avv. IO Bruno in cambio delle nomine del predetto in cause fallimentari, e di trasferimento fraudolento di valori di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, per avere fittiziamente attribuito in capo a IO RI, sorella del predetto avvocato, ingenti somme di denaro provento del delitto di corruzione allo scopo di favorire successivi reati di ricettazione e/o riciclaggio, come meglio specificato nella relativa motivazione.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello (nella parte dal rigo 21 della pag. 14 fino al rigo 24 della pag. 17), nonché in relazione all'ordinanza inserita nel suo dispositivo (dalla parola "ordina" fino alle parole "come meglio specificato nella parte motiva"), RO RI RI ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei suoi difensori di fiducia, deducendone l'abnormità per avere la Corte distrettuale, in violazione degli artt. 414, 331, 521 e 597 c.p.p. e delle regole della competenza funzionale, nonché in assenza della richiesta del P.M. e di elementi di novità, revocato d'ufficio, sulla base di una mera rilettura degli atti del procedimento penale n. 3565/2009 R.G.N.R. - già archiviato - occasionalmente presenti nel fascicolo del procedimento d'appello n. 253/2013 R.G. app., il decreto di archiviazione emesso nei suoi confronti dal G.i.p. presso il Tribunale di Brescia in data 14 gennaio 2011, ordinando la trasmissione degli atti al P.M. di Brescia per procedere nuovamente in ordine all'ipotesi di reato oggetto di archiviazione.
3. A sostegno dell'unico motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito l'abnormità, in parte de qua, della sentenza e dell'ordinanza congiuntamente impugnata, per essersi la Corte d'appello sovrapposta alle determinazioni del P.M. in ordine all'esercizio dell'azione penale ed all'ordinanza di archiviazione pronunciata in ordine ai medesimi fatti dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, effettuandone una non consentita rilettura.
3.1. Espone al riguardo la ricorrente:
a) che il P.M. di Brescia, a conclusione delle indagini preliminari aventi ad oggetto anche il reato di corruzione, aveva richiesto l'archiviazione per tutte le ipotesi di reato;
b) che il G.i.p., all'esito dell'udienza ex art. 409 c.p.p., aveva accolto la richiesta di archiviazione, ordinando l'imputazione coatta limitatamente ad un solo episodio, per il reato di cui all'art. 322 c.p., comma 3;
c) che il procedimento penale relativo all'unico episodio per il quale il P.M. aveva coattivamente proceduto nei suoi confronti si era concluso con la su indicata sentenza di assoluzione, confermata dalla Corte d'appello di Brescia e non impugnata dal P.G.;
d) che la Corte d'appello, tuttavia, con la medesima sentenza del 15 ottobre 2013 ha ordinato d'ufficio, ed in assenza della richiesta del P.M., la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia perché procedesse alla duplicazione del procedimento n. 3565/2009 mediante la coattiva riapertura delle indagini preliminari, senza alcun elemento di novità ed in carenza di competenza funzionale.
4. Con memoria difensiva depositata presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 marzo 2014 sono state ribadite le conclusioni rassegnate in ricorso, evidenziando come, a sostegno degli argomenti già illustrati, sia intervenuta nelle more la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4319/2014 del 28 novembre 2013, secondo cui, in materia di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
6. Emerge, in particolare, dalla lettura della sentenza impugnata:
a) che all'esito delle indagini preliminari il P.M. presso il Tribunale di Brescia aveva avanzato una richiesta di misura interdittiva in relazione ai reati di abuso d'ufficio (per avere l'indagata posto in essere una serie di condotte finalizzate a favorire o danneggiare professionisti che prestavano la loro opera presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano) e di tentata concussione (per avere cercato, con minacce, di ottenere che un avvocato l'associasse presso il suo studio);
b) che il G.i.p. accoglieva la richiesta cautelare solo con riferimento al secondo dei reati ipotizzati - previa riqualificazione del fatto nel diverso reato di istigazione alla corruzione - ritenendo che le altre condotte, pur integrando degli illeciti disciplinari, non concretavano il reato di cui all'art. 323 c.p.;
c) che al termine delle indagini preliminari il P.M. formulava richiesta di archiviazione in relazione a tutte le ipotesi di reato, sia riguardo alle condotte di abuso d'ufficio capo sub A), punti 1, 2 e 3, sia per quelle di tentata concussione, mentre il G.i.p. accoglieva tale richiesta limitatamente alle imputazioni di abuso d'ufficio, ordinando al P.M., ex art. 409 c.p.p., comma 5, la formulazione della imputazione con riguardo al residuo tema d'accusa, ossia quello inerente all'ipotizzata condotta di istigazione alla corruzione.
Nel confermare l'esito assolutorio del giudizio di primo grado, la Corte d'appello ha rilevato (nelle pagine 14-17 della relativa motivazione) che dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti processuali - segnatamente, dal contenuto delle deposizioni rese da IO RI, nonché da un'impiegata e dalle colleghe di studio dell'avvocato IO Bruno - emergevano fatti, posti in essere dalla RO nella sua qualità di Giudice delegato alle procedure fallimentari e risultanti, appunto, dall'istruttoria dibattimentale svoltasi nell'ambito del giudizio celebrato presso il Tribunale di Brescia, nei quali era possibile configurare la sussistenza dei diversi, e più gravi, reati di corruzione ex art. 319 c.p. - con riguardo agli ipotizzati favori che ella avrebbe ottenuto in cambio dei numerosi incarichi affidati in cause fallimentari all'avvocato IO Bruno, cui era legata da una relazione sentimentale, vale a dire la retrocessione di una percentuale dei lucrosi compensi a lui liquidati nell'ambito delle relative procedure, parte delle quali avrebbe poi giudicato secondo le previgenti norme della legge fallimentare - e di fittizia attribuzione (ex art. 12- quinquies del su citato D.L.) alla sorella del predetto legale, IO RI, di ingenti somme di denaro, frutto delle ipotizzate condotte corruttive, affinché quelle venissero riciclate attraverso l'emissione di assegni di rilevante importo a beneficio della sorella dell'imputata.
Si tratta, evidentemente, di fatti scaturiti dalle medesime indagini, si da determinarne l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma non approfonditi nei loro contorni, ne' enucleati all'interno di specifici temi d'accusa, e, soprattutto, completamente diversi da quelli che hanno costituito poi l'oggetto delle valutazioni espresse dal G.i.p. presso il Tribunale di Brescia nel decreto di archiviazione parziale emesso il 14 gennaio 2011, il cui contenuto è stato oggettivamente circoscritto all'apprezzamento delle sole condotte cristallizzate nelle su indicate ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c.p. (capo sub A) e art. 56, 317 c.p. (capo sub B), senza considerare i fatti relativi ai comportamenti vagliati e posti in rilievo dalla Corte d'appello alla luce delle più ampie risultanze probatorie offerte dall'esito dell'istruzione dibattimentale.
Al riguardo, è noto che la limitata efficacia preclusiva dell'emissione di un decreto di archiviazione non opera in presenza di un fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione adottato nella fase delle indagini preliminari, conseguentemente ad acquisizioni effettuate in un'altra fase processuale e da altra autorità giudiziaria (v. Sez. 1^, n. 8351 del 31/01/2006, dep. 09/03/2006, Rv. 233513). La condizione necessaria per l'operatività della preclusione processuale determinata dal decreto di archiviazione, invero, è legata al verificarsi di una particolare evenienza, ossia che le nuove indagini siano avviate dalla medesima autorità, nei confronti delle medesime persone e per il medesimo fatto oggettivamente e soggettivamente considerato (Sez. 6^, n. 3156 del 05/08/1997, dep. 03/10/1997, Rv. 208863; Sez. 1^, n. 4717 del 06/07/1999, dep. 13/09/1999, Rv. 214099; v., inoltre, Sez. Un., n. 33885 del 24/06/2010, dep. 20/09/2010, Rv. 247834). In linea generale, infatti, questa Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui se, da un lato, è vero che il decreto di archiviazione, non essendo munito dell'autorità della "res judicata", esercita un'efficacia limitatamente preclusiva nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione, è pur vero, dall'altro lato, che in presenza di un fatto da qualificare come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione non sussiste alcuna necessità di riapertura delle indagini, essendo tale decreto superato dalla esistenza di un fatto diverso nella sua materialità (Sez. 1^, n. 8351 del 31/01/2006, dep. 09/03/2006, cit). Entro tale prospettiva, inoltre, si è precisato che la efficacia preclusiva del decreto di archiviazione attiene al momento ed all'autorità operante (Sez. Un., n. 9 del 22/03/2000, dep. 01/06/2000, Rv. 216004) e non può certo riguardare altre autorità, ed in particolare le nuove emergenze verificatesi nella fase del giudizio, la cui acquisizione può avvenire senza necessità di riapertura delle indagini, fermo restando ovviamente che la contestazione del fatto nuovo comporta poi, a norma dell'art. 518 c.p.p., che il P.M. debba procedere separatamente. Ciò in quanto nella nozione di "stesso fatto" sono comprese sia le componenti oggettive dell'addebito - condotta, evento, rapporto di causalità - sia gli aspetti esterni al fatto di reato, da identificare nell'autorità che procede o procedette all'investigazione, dal momento che l'effetto preclusivo discendente dall'archiviazione condiziona solo la condotta dell'ufficio inquirente che chiese ed ottenne il relativo provvedimento.
7. Nel caso in esame, peraltro, deve rilevarsi che l'ordine di trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Brescia è ritualmente avvenuto ai sensi dell'art. 331 c.p.p., comma 1, che prevede, come è noto, un obbligo generale, dunque incombente anche sul Giudice penale, di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, vengano a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio. Il medesimo obbligo viene poi specificamente declinato, nel quarto comma della su citata disposizione, anche con riferimento all'autorità che procede nel corso di un procedimento civile o amministrativo, qualora emerga un fatto configurabile come reato perseguibile d'ufficio. La denuncia dei reati perseguibili d'ufficio, alla quale sono tenuti i pubblici ufficiali, quindi anche i giudici che li rilevino nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi dell'art. 331 c.p.p., presuppone, come avvenuto nel caso in questione, la individuazione degli elementi essenziali di un fatto ritenuto rispondente ad una data fattispecie incriminatrice e l'acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare obiettiva concretezza alla correlativa valutazione di sussistenza degli estremi per l'esercizio dell'azione penale (arg. ex art. 332 c.p.p.). Essendo "un'attività di propulsione prodromica all'esercizio dell'azione penale", la denuncia obbligatoria ha una funzione strumentale all'esercizio del potere-dovere d'iniziativa del P.M. (Corte cost., 4-22 giugno 1992, n. 292). Tipicamente rientrante nelle forme proprie di un modello processuale specificamente delineato dal legislatore, ed espressamente finalizzato a sollecitare l'esercizio della funzione requirente, senza produrre alcuna stasi nel fisiologico sviluppo delle attività processuali, l'impugnato provvedimento non può, sotto alcun profilo, considerarsi abnorme, ove si consideri, alla luce dei canoni esegetici tracciati da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Rv. 215094; Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Rv. 209603), che è affetto da abnormità solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita.
Evenienze procedimentali, quelle or ora indicate, della cui ricorrenza non v'è alcuna traccia nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte.
L'ordine di trasmissione degli atti conseguente all'adempimento di un dovere gravante sul Giudice per effetto di una specifica previsione dell'ordinamento processuale non limita sotto alcun profilo i poteri di determinazione del P.M., ne' gli impone il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente regolate dal codice di rito. V'è, infine, da considerare, e la notazione assume un carattere dirimente, che secondo un risalente e pacifico insegnamento giurisprudenziale (Sez. 6^, n. 3057 del 22/06/1994, dep. 04/10/1994, Rv. 199567) è inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordine di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica, che l'autorità giudiziaria effettui a norma dell'art. 331 c.p.p., comma 1: trattandosi di una tipologia di provvedimenti aventi carattere puramente ordinatorio e non decisorio, la cui adozione di certo non pregiudica posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede, essi non sono ritenuti impugnabili.
8. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2014