Sentenza 30 maggio 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di maltrattamenti ed avendo ritenuto insussistente il requisito dell'abitualità dei comportamenti vessatori da parte dell'imputato, disponga la restituzione degli atti al P.M., producendo, così, un'indebita regressione del procedimento e, soprattutto, lasciando al PM medesimo la sola possibilità di richiedere l'archiviazione con preclusione dell'impugnazione del provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-sexies c.p.p. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2012, n. 29855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29855 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 30/05/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 990
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 46473/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia;
avverso il provvedimento del 4 novembre 2011 emesso dal G.u.p. del Tribunale di Imperia, nel procedimento a carico di A.M. , nato a (omesso) ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con provvedimento del 4 novembre 2011, adottato all'esito dell'udienza preliminare, il G.u.p. del Tribunale di Imperia ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ritenendo insussistente il reato di maltrattamenti contestato a M..A. ed errata la qualificazione giuridica dei fatti. Secondo il giudice non sarebbe configurabile il reato di maltrattamenti per l'assenza di condotte abituali di sopraffazione e prevaricazione da parte dell'imputato, che invece avrebbe tenuto una condotta censurabile solo sotto il profilo morale ed educativo;
inoltre, gli episodi nei quali avrebbe avuto contatti fisici con alcuni dei familiari integrerebbero la diversa previsione di cui all'art. 609 bis c.p., per la quale manca la querela. Pertanto, ha ritenuto legittima la restituzione degli atti al pubblico ministero perché questi provveda a riformulare l'imputazione ovvero a richiedere l'archiviazione. Contro tale provvedimento, ritenuto abnorme, il pubblico ministero ha proposto direttamente ricorso per cassazione rilevando che la restituzione degli atti ha determinato una indebita regressione del procedimento dinanzi alla quale l'accusa ha come unica possibilità quella di richiedere l'archiviazione senza poter esperire impugnazioni ovvero insistere nella originaria contestazione. Il ricorso è fondato.
Il G.u.p. ha adottato un provvedimento abnorme, che ha il contenuto sostanziale della sentenza di non luogo a procedere senza averne i requisiti, la forma e la funzione. Infatti, la restituzione degli atti al pubblico ministero, sulla base di una diversa qualificazione del fatto, produce una indebita regressione del procedimento e, soprattutto, impedisce al pubblico ministero di impugnare il provvedimento del giudice, lasciandogli la sola possibilità di richiedere l'archiviazione.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto che, nell'udienza preliminare, il giudice può sollecitare il pubblico ministero ad integrare l'imputazione che si riveli generica e indeterminata, ricorrendo, analogicamente, all'art. 521 c.p.p., comma 2 (Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307, in proc. Battistella); tuttavia deve escludersi che possa farsi ricorso alla norma citata in presenza di una diversa qualificazione giuridica del fatto. In questo caso, infatti, il G.u.p. deve seguire i percorsi imposti dall'art. 425 c.p.p., anche per consentire al pubblico ministero (e nel caso di specie anche alla persona offesa costituitasi parte civile) di ricorrere per cassazione contro una decisione non condivisa. Pertanto, il provvedimento con cui sono stati restituiti gli atti al pubblico ministero è da ritenere abnorme, perché ha provocato una indebita regressione del procedimento, con conseguente situazione di stallo, superabile solo con il suo annullamento. Ne consegue che gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Imperia per l'ulteriore corso in sede di udienza preliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Imperia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012