Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale, ritenuta - su eccezione di parte - la nullità della convalida del sequestro eseguito, nel corso delle indagini preliminari, dalla polizia giudiziaria, disponga la restituzione degli atti al P.M., trattandosi di ordinanza che comporta una indebita regressione del processo, poiché la regressione del procedimento - conseguente alla declaratoria di nullità - allo stato o al grado in cui sia compiuto l'atto nullo, non si applica alle nullità concernenti le prove. (Fattispecie in cui vi era stata l'invalidità della notifica del decreto di convalida che avrebbe potuto comportare una diversa decorrenza del termine per impugnare a seguito di successiva e valida notifica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2009, n. 14527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14527 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/03/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 362
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 024218/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PIACENZA;
nei confronti di:
1) AY MA N. IL 04/09/1947;
avverso ORDINANZA del 28/04/2008 TRIBUNALE di PIACENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Piacenza avverso la ordinanza in data 28 aprile 2008 con la quale il locale Tribunale, accolta la eccezione di nullità della convalida di un sequestro operato, nei confronti di VI RC, dalla PG durante le indagini preliminari, ha disposto, ex art. 185 c.p.p., la restituzione degli atti al PM.
Deduce:
la violazione dell'art. 171 c.p.p. che non prevede che la nullità della notifica dell'atto di convalida di sequestro infici la validità della convalida stessa;
deduce altresì la violazione altresì dell'art. 185 c.p.p. che non consente comunque il regresso del procedimento nel caso descritto.
Il Pg in sede ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La difesa del VI ha fatto pervenire una memoria in data 9 febbraio 2009, eccependo la inammissibilità della impugnazione del PM avverso una ordinanza dibattimentale;
la assenza dei caratteri della abnormità nel provvedimento emesso dal Tribunale;
il pieno rispetto dell'art. 185 c.p.p. e quindi la correttezza dell'operato del Tribunale.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo va rimarcata la ricorribilità delle ordinanze dibattimentali che, avendo comportato la regressione del processo, ritenuta indebita, siano denunciate di abnormità (rv 233227). Conforme, in motivazione, SSUU rv 240398. Anche di recente il supremo Collegio ha rimarcato che è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (rv 238240). In secondo luogo è da evidenziare che il disposto dell'art. 185 c.p.p., evocato nel provvedimento impugnato per sostenere la necessità della regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo non si applica, come previsto dal suo comma 4, alle nullità concernenti le prove (vedi anche rv. 193424, ove si rileva come si deduca chiaramente dal testo letterale dell'art. 185 c.p.p., comma 4, che, proprio con riferimento alle nullità involgenti le prove, è esclusa la regressione del procedimento al momento in cui si era verificata la nullità). Nella specie il Tribunale, ove avesse inteso rilevare una nullità concernente la formazione della prova rappresentata dal sequestro di armi e munizioni trovate in possesso del soggetto imputato del reato di minacce aggravate, avrebbe dichiarato la necessità di una regressione invece non prevista ed anzi esclusa espressamente dal codice di rito.
Difettava comunque il presupposto per l'applicazione dell'art. 185 c.p. anche sotto altro profilo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la invalidità della notifica del decreto di convalida del sequestro non ha alcun effetto sul decreto di convalida e determina solo la nullità della notifica con l'unica conseguenza che il termine per impugnare inizierà a decorrere o da una successiva e valida notifica o dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento (rv 224065) Massime precedenti Conformi: N. 1821 del 1999 Rv. 214217, N. 38662 del 2002 Rv. 222645.
Ne consegue che la regressione del processo risulta disposta al di fuori di qualsiasi previsione o potere attribuito al giudice e l'ordinanza che la ha statuita deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009