Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
Non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in quanto è precluso, in sede di legittimità, l'accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2013, n. 9825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9825 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 10/01/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 5
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 40699/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NO AR N. IL 27/11/1928;
avverso la sentenza n. 1797/2005 CORTE APPELLO di SALERNO, del 08/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza dell'8 luglio 2011, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Amalfi del 23 marzo 2005 che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Di IN EL per i delitti di ingiurie, minacce e lesioni personali in danno di RD AB.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione della legge processuale per non essere stato in primo grado ritualmente notificato al difensore di fiducia l'avviso di rinnovazione del dibattimento;
b) una violazione della legge processuale, in quanto per gli stessi fatti era stata affermata la responsabilità esclusiva di altro compartecipe, giudicato separatamente;
c) una illogicità della motivazione in merito al mancato proscioglimento nel merito;
d) una violazione della legge in merito alla conferma della sentenza di prime cure che aveva già applicato la prescrizione;
e) l'erronea condanna alle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze testè proposte non si discostano da quelle già esaminate dai Giudici del merito e logicamente disattese.
2. Quanto al primo motivo, lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato deve presumersi fino a prova contraria perché l'indicazione al riguardo fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva dall'apparenza della situazione e da quanto dichiarato dal soggetto che l'atto riceve (v. Cass. Sez. 4, 4 giugno 2008 n. 27549). L'onere dell'eventuale, rigorosa prova contraria incombe su colui che eccepisce la irregolarità della notificazione.
Inoltre, in generale, debbono considerarsi persone conviventi del destinatario non solo le persone che anagraficamente facciano parte della di lui famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino, al momento della notificazione, presso di lui, purché esse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario (nel caso di specie "suocera"), rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà allo interessato.
Si osserva, ancora, che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché è basata su un'altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima (v. Cass. Sez. 5, 28 ottobre 1999 n. 14018 e Sez. 5, 15 giugno 2004 n. 28617).
3. Quanto al secondo motivo, si osserva come la violazione del ne bis in idem, da un lato, non possa essere esaminata dalla Corte di Cassazione, coinvolgendo l'esame di documenti e fatti non ammissibili avanti il Giudice di legittimità e, d'altra parte, l'impugnata sentenza abbia ben e logicamente motivato anche su tale punto. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. Cass. Sez. 5, 29 gennaio 2007 n. 9180 e Sez. 4, 3 dicembre 2009 n. 48575) la valutazione della fondatezza della censura di "bis in idem" presuppone uh accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità.
Invero, "il divieto del bis in idem stabilito dall'art. 649 c.p.p., postula una preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e presuppone la produzione innanzi al Giudice di merito degli atti necessari per l'accertamento dell'identità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi alla Corte di Cassazione, perché è precluso al Giudice di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al Giudice di merito.
Il Collegio è a conoscenza di un più recente e diverso indirizzo giurisprudenziale che, in dichiarato contrasto con la predominante giurisprudenza dianzi citata, ha affermato la possibilità di accertamento della violazione del ne bis in idem avanti i Giudici di legittimità in quanto espressione di una violazione di una regola di diritto, di cui all'art. 649 c.p.p., purché la verifica in fatto della identità dei giudicati sia resa evidente dalle contestazioni (v. Cass. sez. 1, 5 maggio 2011, n. 26827). Nella specie, però, la Corte territoriale ha già compiuto, su espressa doglianza dell'appellante, il chiesto accertamento (v. pagina 3 della motivazione) ed ha escluso la sussistenza della dedotta violazione con riferimento alla evidenziata decisione, per cui nessuna violazione di legge e, a maggior ragione, nessuna omissione di motivazione ovvero di valutazione di una prova decisiva risultano esistenti nella specie.
4. Quanto agli ultimi due motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto contrastanti con la pacifica giurisprudenza di questa Corte e con le norme della procedura, si osserva, da un lato, come all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevalga rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (v. la citata sez. Un 28 maggio 2009, n. 35490). Inoltre, la condanna alle spese del processo consegue naturalmente al rigetto dell'appello, ex art. 535 c.p.p. e non è affatto correlata alla presenza della parte civile.
5. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro mille, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013