Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'abnormità del provvedimento, l'atto con cui era stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per evitare la prosecuzione di un giudizio potenzialmente affetto da nullità).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Savona, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale fissata per decidere sulla opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa Lucia R., con ordinanza del 30-31 gennaio 2024 ha ordinato l'imputazione coatta nei confronti delle persone fisiche Roberto P., in veste di datore di lavoro, Gianluigi L., in qualità di dirigente e di delegato dal datore di lavoro, e Alfredo Antonio B., quale medico competente, tutti in relazione al reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, dal 2002 e fino al 13 agosto 2020, ed anche della società "Coop Liguria", quale ente responsabile …
Leggi di più… - 2. Archiviazione 231: il GIP non può formulare l’imputazione coatta verso l’enteAccesso limitatoFrancesco Sbisà · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2014, n. 29382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29382 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 16/05/2014
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 1097
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 21936/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova;
avverso l'ordinanza, in data 26.04.2013, del Tribunale di Genova;
nel procedimento penale a carico di:
EC NU, con la quale è stata disposta la rinnovazione degli incombenti e dell'istruttoria dibattimentale svoltasi il 25 gennaio 2013, con rinvio dell'udienza al 21 ottobre 2013. Sentita la relazione del Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. BALDI Fulvio che ha concluso con la richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Genova.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova ricorre avverso l'ordinanza, in data 26.04.2013, del Tribunale di Genova, nel procedimento penale a carico di EC NU, con la quale è stata disposta la rinnovazione degli incombenti e dell'istruttoria dibattimentale svoltasi il 25 gennaio 2013, con rinvio dell'udienza al 21 ottobre 2013.
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato deduce:
a) abnormità del provvedimento.
Il ricorrente sottolinea che uno degli avvocati della difesa, presentando, prima dell'udienza del 17 settembre 2012, una nota in cui adduceva il proprio impedimento professionale, avrebbe avuto rassicurazioni informali circa il rinvio del procedimento al 29 marzo 2013; in realtà il giudice avrebbe poi indicato un'altra data, quella del 25 gennaio 2013, senza disporre alcuna informativa ai difensori della ricorrente, peraltro entrambi assenti in sede di udienza di rinvio, in mancanza di alcuna giustificazione. A parere del ricorrente, considerato che l'impedimento professionale del difensore, in ordine al rinvio del dibattimento, non può ritenersi sussistente quando la parte è assistita da più di un difensore e l'impedimento riguardi uno solo di questi, e considerato inoltre che l'istruttoria dibattimentale sarebbe stata correttamente espletata il 25 gennaio 2013, nella totale e ingiustificata assenza dei difensori, l'ordinanza oggetto di impugnazione dovrebbe considerarsi abnorme, atteso che la stessa sarebbe stata pronunciata ultra petita, anche perché nella memoria depositata dalla difesa e sulla cui base è stata emessa l'ordinanza impugnata in realtà era stata avanzata la richiesta di revoca dell'ordinanza di ammissione della parte civile, e la possibilità di escutere testi a difesa, mediante la remissione in termini ovvero attraverso il potere officioso del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.; in ogni caso l'ordinanza sarebbe sostanzialmente priva di motivazione, richiamando genericamente un errore del giudicante, mentre di fatto avrebbe azzerato l'attività istruttoria legittimamente espletata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Osserva la Corte che in tema di atto abnorme è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che "È affetto da abnormità non solo il provvedimento che , per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo" (Sez. 2, Sentenza n. 27716 del 05/06/2003). Tali qualità, a parere della Corte, non possono essere rinvenute nel provvedimento adottato dal Tribunale.
In realtà nel caso in esame, la motivazione, a prescindere dalla sua esattezza, della disposta rinnovazione dell'istruttoria si evince dalla ritenuta presenza di una violazione del diritto di difesa, cui lo stesso giudice avrebbe oggettivamente dato luogo. Proprio la preoccupazione di evitare la prosecuzione di un dibattimento che poteva essere caratterizzato da una potenziale nullità, riconoscibile nelle successive fasi del giudizio, ha dunque guidato il giudicante verso una scelta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, tale che eliminasse in radice un elemento che avrebbe alimentato l'entità del danno, ove fosse stato rilevato in una fase ulteriore. Pertanto, il provvedimento adottato dal giudice, può anche non essere condiviso sotto il profilo della stretta tecnica processuale, ma si iscrive nell'alveo dei poteri dispositivi di conduzione dell'attività dibattimentale, funzionale alla pronuncia di un provvedimento, per quanto possibile privo di smagliature formali. In ogni caso non può ritenersi che abbia provocato una condizione di stallo insuperabile, non essendo censurabile sotto questo profilo la dedotta perdita del tempo necessario a rinnovare gli atti istruttori espletati in assenza dei difensori di fiducia, nè potendosi collocare l'atto nell'ambito di una abnormità strutturale, potendosi comunque l'atto stesso ricondurre in astratto ai poteri di direzione del dibattimento riconosciuti al giudice dall'ordinamento (si veda anche Cass., Sez. 3, n. 32115 del 11/06/2013 - dep. 24/07/2013, PM in proc. Kanal El Mostapha, Rv. 256735 per l'individuazione di un atto illegittimo espressione tuttavia dei poteri attribuiti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento).
Rimane fermo ovviamente per le parti pubbliche e private censurare eventuali passaggi dell'attività dibattimentale che, al di là dei tempi processuali di ripetizione, si collochino in una posizione distonica rispetto alla corretta dialettica processuale all'interno della fase dibattimentale. Alla luce delle suesposte considerazioni va rigettata l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014