Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2000, n. 6534
CASS
Sentenza 23 marzo 2000

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Massime1

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648. (Sulla base di tali argomentazioni la suprema Corte ha escluso che potessero prospettarsi dubbi di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie delineata dall'art. 648 ter).

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    La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2000, n. 6534
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6534
Data del deposito : 23 marzo 2000

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