Sentenza 23 marzo 2000
Massime • 1
Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648. (Sulla base di tali argomentazioni la suprema Corte ha escluso che potessero prospettarsi dubbi di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie delineata dall'art. 648 ter).
Commentari • 7
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- 5. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2000, n. 6534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6534 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 27/6/2000
l. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SAVINO VITO " N. 620
3. Dott. ROMIS VINCENZO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SEPE PAOLO " N. 41535/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE APPELLO di CAGLIARInei confronti di:
IE ON N. IL 23.05.1963 ad Udine
2) LO RG NEL PROC. C/ n. il 26.10.1962 a Cagliari 3) IS IO NEL PROC. C/ n. il 16.01.1965 a Cagliari 4) LO FA NEL PROC. C/ n. il 09.09.1972 a Cagliari 5) IE FF NEL PROC. C/ n. il 04.12.1970 a Cagliari avverso sentenza del 08.05.1998 CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. SAVINO VITO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Marcello Matera
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, il rigetto dei ricorsi di LO GI, LO FA e ME RI, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RI FF.
Uditi i difensori avv.ti Nino Marazzita per LO GI, Alfonso Ulla per ME RI, Marino Petrone per RI ON e FF, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi di LO, ME, RI FF, nonché il rigetto del ricorso proposto dal P.G. di Cagliari avverso l'assoluzione di RI ON. OSSERVA:
l) In seguito ad indagini di polizia su vasto traffico di stupefacenti nel quartiere CEP di Cagliari, in base in particolare a verifiche dirette di poliziotti operanti di quanto avveniva nei pressi di un bar sito in via Flavio Gioia di Cagliari, a sequestri di droga e denaro, a risultanze di eseguite intercettazioni telefoniche, a LO GI, RI ON, LO FA, ME RI, RI LU, CO SE ed RI FF erano ascritti i seguenti reati, accertati tutti tra il 5/12/94 ed il 13/2/95:
- detenzione e vendita continuate di eroina (riferite ai due LO, a ME, ad RI ON);
- ricettazione continuata (riferita a CO SE, RI LU, RI FF);
- impiego di denaro proveniente dal commercio della droga in attività economica (art 648 ter CP), addebitato ad RI LU e FF.
L'impianto accusatorio è che LO GI, convivente di RI ON e fratello di FA, fosse a capo di una struttura dedita al traffico di droga, concretizzato in concorso con compagna e fratello, nonché con ME RI, traffico assicurante guadagni assai consistenti, e i familiari di RI ON (RE LU, sorella FF, madre CO SE) ricettassero ed investissero il denaro riveniente dal traffico di droga (a casa RI RE furono trovate, nascoste, mazzette di denaro composte da banconote di piccolo taglio dell'importo di lire 154.180.000, e libretto postale al portatore intestato a GI LO e ON RI indicante deposito di lire 47.930.000; da intercettazioni telefoniche e da accertamenti bancari era emerso che RI FF, sorella minore di ON, aveva versato sul conto della società 4R, di cui era socia di maggioranza ed amministratrice, la somma di lire 20 milioni in contanti, ricevuta da ON). Con sentenza del 23/1/96 il Tribunale di Cagliari condannava GI LO alla pena di 11 anni di reclusione e lire 70 milioni di multa;
ON RI alla pena di 9 anni di reclusione e lire 60 milioni di multa;
FA LO alla pena di 6 anni di reclusione e lire 7 milioni di multa;
ME RI alla pena di 1 anno 6 mesi di reclusione lire 7 milioni di multa (con riconoscimento dell'ipotesi attenuata del 5^ comma dell'art. 73 DPR 309/90); SE CO alla pena di un anno di reclusione (con modifica della imputazione di ricettazione in favoreggiamento reale); FF RI alla pena di un anno dieci mesi di reclusione lire 1 milione di multa (con riconoscimento dell'attenuante del 3^ comma dell'art. 648 ter CP, ed assoluzione per non avere commesso il fatto dall'addebito dell'art.648 CP); assolveva RI LU dai reati a lui ascritti, per non avere commesso il fatto.
In seconda istanza la Corte di Appello di Cagliari con sentenza dell'8/5/98, riduceva le pene inflitte a LO GI e LO FA, rispettivamente, a 7 anni 2 mesi di reclusione lire 44 milioni di multa, e a 5 anni 10 mesi di reclusione lire 38 milioni di multa;
assolveva RI ON per non avere commesso il fatto;
confermava le decisioni di 1^ grado nei confronti di ME RI, CO SE, RI FF.
2) Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorsi per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari, LO GI, LO FA, ME RI, RI FF. Il PM si duole dell'assoluzione di RI ON, evidenziando i vizi di erronea applicazione della legge penale e di manifesta illogicità della motivazione.
LO GI prospetta violazione dell'art. 192 CPP ed omessa motivazione circa la sua responsabilità per i reati ascrittigli (sostiene che la sentenza impugnata si fonda su criteri presuntivi, operando inammissibile inversione dell'onere probatorio circa la provenienza del denaro sequestrato). In subordine eccepisce assenza di motivazione sul punto della giustificazione della mancata concessione delle attenuanti generiche.
LO FA si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del 5^ comma dell'art. 73 DPR 309/90 e deduce violazione dell'art. 192 CPP. ME rileva omissione e manifesta illogicità di motivazione circa la sua individuazione come spacciatore di droga, anziché come acquirente-consumatore, ed anche a monte riguardo proprio alla effettività degli acquisti di droga da parte del ricorrente. RI FF prospetta e svolge tre motivi di impugnazione:
- di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché di mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alla configurabilità dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 648 ter CP (sostiene l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestatole per mancanza di prova della provenienza da delitto di 20 milioni di lire oggetto di prestito da parte della sorella ON, e per prova certa della effettiva destinazione del prestito a risolvere problemi societari della ricorrente);
- di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché di mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 ter CP (rileva insussistenza di prova e di motivazione adeguata sul punto circa la consapevolezza della impugnante della provenienza da delitto del denaro ricevuto in prestito);
- di rilievo di illegittimità costituzionale della norma penale dell'art. 648 ter CP per contrasto con gli artt. l3, 25 comma 2^, 27 commi 1^ e 3^ Cost. (presentando la disposizione penale in esame aspetti di genericità tali da non consentire di individuare con sicurezza gli elementi del fatto costituente reato). Il difensore di RI ON ha depositato memoria, con cui evidenzia la puntualità dell'apparato argomentativo della sentenza assolutoria della Corte di Appello di Cagliari ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, perché prospetta e richiede riesame della valutazione probatoria operata dai giudici del merito, non considerabile nel giudizio di legittimità. 3) Seguendo l'ordine dei ricorsi indicato in narrativa, si osserva che risulta fondato quello del Proc. Gen. avverso l'assoluzione di RI ON.
I giudici di 2^ grado, valutando risultanze probatorie, danno per scontato che l'imputata conoscesse ed approvasse l'attività di spaccio di droga del compagno convivente LO GI e si adoperò per l'occultamento dei proventi illeciti rivenienti dalla vendita di sostanze stupefacenti, ma non colgono questi dati come idonei a superare la configurabilità di mera connivenza della ricorrente rispetto al traffico di droga, quindi a permettere il riconoscimento del concorso nel traffico.
Osservano testualmente "La somma di lire 154.180.000 ed il libretto postale di lire 47.930.000 furono trasferiti nell'abitazione dei coniugi RI ad opera della sola persona che potesse farlo, per motivi di parentela, e che ne avesse interesse, per ragioni di convivenza con il LO: ON RI. Ella era consapevole che si trattava di denaro di provenienza illecita, tant'è vero che scelse di occultarlo in luogo da lei ritenuto sicuro e che per altro verso le consentisse all'occorrenza una rapida e agevole disponibilità dello stesso... Non può sussistere alcun dubbio sul fatto che la giovane fosse consapevole della provenienza del denaro e che si fosse data da fare per custodirlo in luogo sicuro: lo comprova lo stretto rapporto di convivenza che la legava al LO, la sua non estraneità all'uso di eroina e la frequentazione, documentata almeno in un'occasione, dei luoghi in cui l'amico vendeva lo stupefacente;
a prescindere dal tenore di conversazione telefonica con un familiare, dal quale si evince che il timore di ON era quello che qualcun altro potesse gestire, almeno in parte il patrimonio pecuniario del convivente: questi infatti, ove ne avesse avuto sentore, avrebbe reagito con violenza, non potendo ovviamente adire le vie legali nei confronti di colui che avesse attentato a quel patrimonio. Nondimeno, se è vero che potrebbero ravvisarsi indizi di reità a carico dell'imputata in ordine ai reati di ricettazione e/o favoreggiamento reale, per i quali potrebbe eventualmente promuoversi autonoma azione penale, trattandosi di fatti completamente diversi da quello contestato, nulla dimostra che ON RI abbia concorso col LO nell'esercizio di quella lucrosa attività illegale. In assenza di prova contraria e in ossequio al principio del favor rei, deve ritenersi che le somme rinvenute in grossi pacchi nell'abitazione degli RI vi fossero state trasferite in un'unica soluzione: ciò che rende ragionevole e ancor più verosimile l'ipotesi che l'imputata si fosse occupata dell'unica operazione di trasporto di tutto il compendio, senza alcun coinvolgimento nella precedente attività di spaccio. A differente conclusione potrebbe giungersi qualora fosse provata una continuazione di accantonamenti a casa RI: in tal caso si potrebbe ipotizzare l'esistenza di un accordo per l'occultamento delle somme, anteriore allo stesso spaccio, e, pertanto, il concorso della giovane nella predetta attività gestita dal convivente". Ma proprio l'ultima parte della motivazione, ritenuta dagli stessi giudici del merito decisiva, risulta manifestamente illogica. Non è in discussione invero l'applicazione del principio del favor rei;
si tratta più semplicemente di rispettare elementari regole logiche.
I giudici di seconda istanza sostengono che: il denaro sequestrato proveniente dal traffico di droga;
a conferma di ciò c'è il particolare che buona parte del denaro trovato nascosto nella abitazione dei genitori di ON RI era costituito da biglietti di piccolo taglio (il che è indicativo della provenienza relativa da consumatori di droga che avevano pagato il prezzo di piccole quantità di stupefacente acquistate per uso personale, secondo anche l'ulteriore conferma che, dopo il sequestro a casa RI, altre somme di denaro furono trovate nella stanza di albergo-residence in cui convivevano LO GI ed RI ON, nell'auto dei due, addosso a LO, somme di denaro composte anch'esse da banconote di piccolo taglio); l'attività di spaccio di LO GI era svolta a tempo pieno, con incassi giornalieri;
le banconote profitto del commercio della droga non erano state versate in banca, ma affidate in custodia a personaggi ritenuti fidati e da questi occultati nel proprio appartamento, onde evitare eventuali indagini giudiziarie su depositi bancari.
Orbene, escludendo razionalmente che somme di denaro d'importo corrispondente a quelle trovate nascoste a casa RI potessero essere depositate in camera di albergo-residence (in cui alloggiava il duo LO-RI) e se, appunto perché provenienti da vendite continuate di droga, l'ammontare relativo non potette certo formarsi unitariamente, è logico il convincimento che gli accantonamenti siano stati plurimi e continuati, sì da raggiungere con incrementi successivi l'importo totale poi trovato e sequestrato dalla polizia. Vanno allora esaminati ed approfonditi i profili valutativi, non considerati dalla sentenza impugnata, se il trasferimento - celamento continuato del denaro ricavato dalla vendita della droga, operato da RI ON nella casa dei suoi genitori, abbia costituito o meno rafforzamento e garanzia dell'attività di GI LO di commerciare in droga mettendo al sicuro i guadagni, e se con l'estrinsecazione dell'indicato comportamento RI ON abbia avuto o meno la coscienza di contribuire in qualche modo alla attività delittuosa del suo convivente.
È chiaro che in caso di accertamento positivo non potrebbe non riconoscersi la concretizzazione della fattispecie a forma libera dell'art. 110 CP. Perché si proceda a questo esame la sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio.
I ricorsi di LO GI, LO FA, ME RI si constatano infondati;
vanno pertanto rigettati.
Le responsabilità relative per i reati loro ascritti risultano invero focalizzate con motivazioni adeguate e logiche, non censurabili nel giudizio di legittimità.
Contrariamente a quanto assume LO GI nel suo ricorso, nel riconoscimento della sua responsabilità non è intervenuta alcuna indebita inversione di onere probatorio (riguardo alla dedotta mancanza di prove circa la legittimità della provenienza del denaro sequestratogli); vi si è invece pervenuti in seguito ad organica, spiegata valutazione di prova a carico, rispettosa della previsione dell'art. 192 CPP. In zona di Cagliari, abituale ritrovo di consumatori e spacciatori di droga, per più giorni poliziotti in borghese verificano ripetizione costante di condotte, tipiche del commercio-rifornimento della droga e individuanti ruoli precisi di soggetti coinvoltivi, puntualmente identificati.
Un gruppo di spacciatori intermedi, tra cui è sempre presente ME RI, contatta LO GI (capo e punto di riferimento dell'organizzazione illecita); dopo il contatto con costui si avvicinano a LO FA (fratello di GI), al quale consegnano mazzette di denaro, che FA conta;
ricevuto e contato il denaro, quest'ultimo confabula con IR MA (coimputato poi deceduto), che si allontana a bordo di un ciclomotore, ritorna dopo un po' di tempo, si avvicina a ME e compagni e va via con questi, che lo seguono;
il 10/12/94, proprio mentre IR, sceso dal motorino, si sta dirigendo verso sei giovani, tra cui ancora ME, i poliziotti intervengono e trovano addosso a IR 40 grammi di eroina (in due confezioni da 10 grammi l'una, e in quattro da 5); dopo qualche tempo a casa di SO DI (uno dei sei giovani che IR stava raggiungendo) è trovata un'annotazione dello stesso SO, di recriminazione per essersi il 10/12/94 recato imprudentemente, insieme ad altri "cavallini", dal IR per ritirare la droga acquistata, anziché farsela portare altrove, in luogo sicuro. In questo contesto, limitando l'esame alla considerazione delle posizioni dei due fratelli LO, non pare dubbio il loro coinvolgimento, così come ritenuto dai giudici del merito. Anche il 10/12/94, poco prima del sequestro della droga, i sei "cavallini" ai quali IR stava portando l'eroina, dopo avere confabulato con LO FA, avevano consegnato denaro a quest'ultimo. Il particolare che il 10/12/94 dai poliziotti operanti non fu colta la presenza di LO GI è giustamente considerato irrilevante, sia in base alla reiterazione della condotte illecite precedenti il 10/12/94, in occasione delle quali LO GI era stato sempre presente (reiterazione attestata dai poliziotti e confermata dalla annotazione SO), sia dalla seguente, testuale, corretta osservazione dei giudici di 2^ grado "Si trattava di procedura convenuta e collaudata, che dunque, mentre postulava, assieme ad un'assoluta essenzialità, un automatismo per così dire protocollare, che nulla concedeva ad enfasi o a preamboli, lasciando volutamente spazio ad un'apparente naturalezza del comportamento, non poteva essere paralizzata dall'eccezionale assenza (un solo giorno) di LO GI, il cui ruolo peraltro non era strettamente operativo e strumentale, come quello degli altri (LO FA, IR) ma di generale supervisione e di strategia delle vendite, tanto più che i compiti del capo ben potevano essere credibilmente e affidabilmente assunti da uno stretto congiunto (FA), senza che la piccola organizzazione ne soffrisse in termini di immagine e di funzionalità.
Con ciò si vuol dire che l'assenza di un solo giorno da parte di LO GI non poteva sminuire ne' tampoco annullare l'essenzialità della sua condotta concorsuale nella vicenda. Che poi i rapporti tra i soggetti (sempre gli stessi) si intrecciassero in un luogo di pubblica frequentazione, mentre non prova per ciò stesso la casualità degli incontri, la dice lunga sull'accortezza dei LO e dei loro cavalli, che ritenevano in tal modo di poter mimetizzare al meglio i loro loschi traffici".
Ma d'altronde ulteriori prove a carico di LO GI, messe in evidenza dai giudici della Corte dì Appello di Cagliarì, sono costituite indubbiamente dall'accertata disponibilità di denaro e ricchezza, non giustificata da adeguate entrate lecite, e dai contenuti di eseguiti sequestri: lire 54.180.000 (nascoste in una nicchia aperta su parete del salotto di casa RI, coperta da un mobile); libretto postale di L. 47.930.080 (occultato all'interno di un tavolino a libro, di casa RI); involucro contenente gr. 0,674 di eroina, gettato a terra da LO all'arrivo degli agenti operanti, ed importo di L.
4.008.000 costituito quasi esclusivamente da banconote di piccolo taglio, trovati e sequestrati nell'alloggio del duo LO-RI; somma di lire 4.800.000 ed involucro in cellophane con tracce di eroina, il cui contenuto era sparso nell'abitacolo, rinvenuti nella sua autovettura;
L. 670.000 (composte da 17 biglietti da lire 10.000 e per il resto da banconote da lire 50 e 100 mila lire), trovate sulla sua persona;
il valore dell'auto Golf LS (41 milioni).
Ugualmente infondata è la doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche. I relativi riconoscimento o negazione costituiscono articolazione della determinazione della pena, oggetto di potere discrezionale esclusivo dei giudici del merito, il cui esercizio non è censurabile nel giudizio di legittimità, quando, come è dato constatare nel caso in esame, se ne dia contezza non arbitraria.
La sentenza impugnata sul punto argomenta testualmente: " A LO GI non possono riconoscersi le invocate attenuanti generiche. Le misere condizioni di vita e di tossicodipendente non sussistono:
infatti i profitti erano notevolissimi, come è stato accertato;
inoltre la condizione di tossicodipendenza del soggetto è affatto indimostrata e, in ogni caso, come dimostra l'esperienza di casi analoghi, controindicata dal ruolo di venditore di stupefacente a livelli intermedi. Non si ravvisano altri utili parametri che consentano di accedere alle richieste dell'appellante, a cui, peraltro, non è dato accreditare alcun significativo indice di lealtà processuale solo perché non abbia agito per inquinare le prove (ma lo avrebbe potuto? e come?)".
I su riportati elementi probatori, coincidenti con gli accertamenti diretti dei poliziotti e con il sequestro della droga, sostengono d'altra parte, come del resto è stato già evidenziato, la responsabilità pure di LO FA, in casa del quale il 30/12/94 furono sequestrate L. 2.419.000.
I giudici della Corte di Appello di Cagliari ne fissano il ruolo, rilevando che incassava il denaro delle vendite di droga ("1a sua costante presenza in zona di spaccio di stupefacenti, nel periodo della verifica diretta dei poliziotti, ed i compiti da lui svolti, sempre uguali, lo collocano in ruolo preciso all'interno dell'organizzazione delittuosa").
L'ipotesi attenuata del 5^ comma dell'art. 73 DPR 309/90 è riconoscibile nel caso in cui lo spaccio di droga risulti di lieve gravità per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze stupefacenti trattate. Nella vicenda di cui ci si occupa la sentenza impugnata svolge e spiega giudizio corretto, oggettivamente incompatibile con il riconoscimento del fatto di lieve entità, in considerazione della constatata reiterazione delle condotte illecite di spaccio di droga, dell'intervenuto sequestro di 40 grammi di eroina, del verificato ruolo di LO FA nell'organizzazione capeggiata dal fratello GI (di spessore operativo non marginale).
Riguardo a ME RI, la sua doglianza di mancanza di prova circa la detenzione della droga e, in subordine, circa la relativa destinazione allo spaccio, si sostanzia in effetti in differente valutazione di risultanze probatorie e, non considerabile nel giudizio di legittimità, in presenza di valutazione diversa dei giudici del merito, non risultante arbitraria. Osservano infatti testualmente i giudici di seconda istanza "ME RI. Anch'egli è un personaggio sempre ricorrente nelle osservazioni visive della polizia. Anch'egli, al pari degli altri giovani giudicati con rito abbreviato in primo grado, era un "cavallino". Acquistò eroina nei giorni dal 5 al 9 dicembre, perché era tra quelli che seguivano il IR per le consegne di eroina. Si trattava di stupefacente acquistato per lo spaccio. Lo si deduce dal numero di bustine d'eroina, pari è bene ribadirlo - a quello degli acquirenti, e dunque predestinato agli stessi come a persone unite al venditore da un rapporto di somministrazione e non di sporadica cessione come per gli assuntori: bustine che il IR deteneva il giorno 10 dicembre al momento dell'arresto. Lo deduce dal fatto che il ME, stante l'analogia e la ripetitività degli acquisti, aveva certamente acquistato nei giorni precedenti, nei quali egli era presente. Lo si ricava pure dalla quantità di eroina sequestrata, divisa in bustine (da 5 e 10 grammi), standardizzata e superiore al fabbisogno medio di un assuntore. Lo si desume infine dalle condizioni economiche dei cavalli, non tali da legittimare un acquisto giornaliero, in quei termini (per decine di migliaia di lire), per uso esclusivamente personale. All'obiezione della difesa che giudica incongruo attribuire al ME la veste di acquirente intermedio, atteso che costui al momento dell'arresto era stato trovato in possesso di sole 21 mila lire e non aveva addosso alcuna bustina di eroina, è facile replicare che, per la procedura istaurata dai LO, il pagamento doveva precedere la consegna e dunque non può destare meraviglia che al momento della consegna il ME non avesse soldi in tasca (almeno in misura apprezzabile e indicativa)".
In ordine infine al ricorso di RI FF, si coglie assenza di motivazione su articolazione essenziale dell'elemento soggettivo, se cioè sia stato quello del reato di cui all'art. 648 o quello del riconosciuto addebito dell'art. 648 ter CP.
Il presupposto delle tre fattispecie incriminatrici degli artt. 648 - 648 bis 648 ter è lo stesso: provenienza da delitto del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte dell'imputato. Mutano gli svolgimenti comportamentali successivi alla ricezione e corrispondentemente le intenzioni poste a sostegno delle condotte. Per la ricettazione la ricezione del denaro o di altra utilità, di cui si conosce la provenienza da delitto, è concretizzata dal prevenuto al solo fine di trarne profitto, senza porsi il problema di contribuire a far perdere le tracce della loro provenienza da delitto (riciclaggio), oppure di investirli in attività economiche o finanziarie, con il duplice risultato di far perdere le tracce della provenienza delittuosa e di creare concorrenza sleale ed illecita ad iniziative economico-finanziarie messe su e svolte con denaro e utilità di provenienza lecita (art. 648 ter CF).
Invece per gli altri due reati (648 bis e ter CP), gli elementi oggettivi (sostituzione o trasferimento di denaro, beni, o altre utilità provenienti da delitti non colposi, ovvero compimento in relazione alle stesse cose di altre operazioni, sì da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
impiego in attività economiche o finanziarie, di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto), non possono non essere accompagnati da intenzioni corrispondenti (quelle su specificate), che superano e travalicano la mera verifica del profitto personale o altrui, proprio della fattispecie dell'art. 648 CP. È evidente che il dolo del riciclaggio (intenzione di far perdere le tracce della derivazione da delitto del denaro ricevuto) e quello dell'art. 648 ter (intenzione di far perdere le tracce della provenienza da delitto del denaro ricevuto, impiegandolo in attività economiche o finanziarie), sono tanto più riconoscibili, quanto più e di maggiore impiego economico siano le operazioni poste in essere. Questa costruzione sistematica dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter CP, implicante riconoscimento di rapporto di specialità tra l'art. 648 bis ed il 648 da un canto, e tra il 648 ter ed il 648 bis dall'altro, si appalesa come la più idonea a giustificare la previsione delle ipotesi più gravi degli artt. 648 bis e 648 ter, ipotesi risultanti più gravi in ragione della loro plurioffensività (in danno del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia, dell'ordine pubblico, dell'economia).
Fissando in questi termini l'interpretazione dell'art. 648 ter CP, risulta non fondata la proposta questione di illegittimità costituzionale della norma.
Colta la ratio della disposizione incriminatrice, individuata la plurioffensività della fattispecie, indicato il rapporto di specialità rispetto all'ipotesi del 648 bis CP, il precetto che prevede l'addebito non risulta assolutamente vago, indeterminato, non comprensibile.
Orbene, applicando alla vicenda in esame gli affermati principi di diritto, mentre si constata motivazione adeguata circa la provenienza da delitto dei 20 milioni ricevuti da RI FF e la consapevolezza relativa da parte di costei, come si è preannunciato non c'è motivazione circa la sussistenza in capo alla ricorrente del puntualizzato necessario dolo dell'art.648 ter CP. È pacifico che RI ON versò a sua sorella FF 20 milioni di lire in unica soluzione, che FF utilizzò in società già esistente, di cui era socia di maggioranza al 51 % ed amministratrice, società che era in crisi.
È altrettanto pacifico che i 20 milioni facevano parte delle somme di denaro profitto del commercio della droga esercitato da LO GI (valgono le considerazioni su svolte a proposito dell'esame delle posizioni di LO GI ed RI ON;
rilevano pure i contenuti di telefonate intercettate, intercorse tra le due sorelle, riportati dalla sentenza impugnata).
Quanto alla consapevolezza di RI FF della provenienza da delitto (traffico di droga) dei 20 milioni ricevuti, risulta corretta la seguente testuale motivazione dei giudici di seconda istanza "FF mostra di sapere che il denaro apparteneva al LO (telef. N. 2289 del 31/8/94) e nella conversazione telefonica del 21 settembre col fidanzato DE spiega di avere detto al RE, che le chiedeva informazioni su quel denaro, - te la puoi immaginare la provenienza -. D'altra parte è innegabile che FF conoscesse l'attività illegale del LO: proprio lei aveva visto ON contare i soldi prima del loro occultamento a casa RI e sapeva, al di là di quanto potesse all'evidenza suggerirle il piccolo taglio delle banconote, che la sorella ed il suo convivente non avevano altri fonti di reddito, perché disoccupati".
Passando all'esame della doglianza di RI FF, appellante, per il mancato riconoscimento del reato di cui all'art.648 CP, gli stessi giudici osservano "Si è altresì obiettato che il Tribunale avrebbe dovuto previamente ritenere applicabile, dato il carattere residuale del 648 ter CP, il reato di ricettazione. Se con ciò si intende dire che il Tribunale avrebbe dovuto previamente valutare l'esistenza degli estremi del delitto di ricettazione, deve rispondersi che tale indagine non poteva dare che esito negativo, data la specificità dell'azione antigiuridica posta in essere dalla giovane (impiego di denaro di provenienza delittuosa in un'attività economica), che si attaglia propriamente alla fattispecie criminosa ascritta a costei.
Ma sul piano della valutazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 ter CP, questa argomentazione, che fa riferimento soltanto alla oggettività specifica del reato, corrisponde a motivazione-spiegazione mancante, tenendo presenti le caratteristiche del dolo della fattispecie dell'art.648 ter CP su focalizzate ed il dato, proprio del caso concreto in esame, che la società in crisi sul cui conto bancario RI FF versò 20 milioni di lire ricevuti da sua sorella ON, preesisteva ed aveva già FF come socia di maggioranza ed amministratrice (il che sembra porre in luce rilievo primario soltanto di interesse-profitto di FF). Quindi anche per la valutazione della posizione di costei la sentenza impugnata va annullata con rinvio.
P.Q.M.
annulla per vizio di motivazione la sentenza impugnata, nei confronti di RI ON ed RI FF, e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari. Rigetta i ricorsi di LO GI, LO FA, ME RI, che condanna al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000