Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
Con riguardo alle controversie individuali tra lavoratore marittimo arruolato in regime di continuità ed armatore della nave, l'individuazione del giudice di prima istanza territorialmente competente va effettuata, in base ai criteri di collegamento fissati dall'art. 603 cod. nav., tenendo conto del luogo di cessazione del rapporto di lavoro che, nel caso di dimissioni rassegnate durante il periodo di riposo compensativo a terra ai sensi dell'art. 39 del ccnl 24 luglio 1991, va individuato nel luogo in cui l'armatore ne ha avuto notizia. La dichiarazione di recesso del lavoratore, infatti, conformemente alla sua natura recettizia, determinativa della cessazione del rapporto di lavoro, produce effetto risolutivo ai sensi degli art. 1373 - 2118 cod. civ. e non necessita per il suo perfezionamento della cancellazione dal ruolo di continuità retribuita, poiché, rappresentando detto ruolo istituto di creazione contrattuale e come tale privo di valenza pubblicistica, essa assolve funzione ricognitiva di mera presa d'atto conseguenziale alla manifestazione della volontà di recedere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
RT TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. MERCANTI 51, presso lo studio degli avvocati LUPONIO - COMO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO RT, ANTONIO MARESCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ SICILIANA SALVATAGGI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato NURI VENTURELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA PROTO PISANI, FABRIZIO GALGANI, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 142/00 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 29/02/00 R.G.N. 173/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/02/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso con tutte le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
TO AE, residente in Vico Equense, ha chiesto al pretore di Torre Annunziata, giudice del lavoro, ora giudice unico presso il Tribunale di Torre Annunziata, di condannare il datore di lavoro Società Siciliana di Salvataggi s.p.a. a pagargli differenze retributive.
Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione della convenuta, ha dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale, in favore del Tribunale di Gela, sede della società.
Il Tribunale ha ritenuto che la competenza territoriale vada determinata alla stregua di uno dei criteri alternativamente previsti dall'art. 603 cod. nav., ed in particolare, esclusì gli altri criteri, perché inapplicabili alla fattispecie, quello del "luogo di conclusione, esecuzione o cessazione del rapporto". A tale riguardo, ha osservato il giudice del merito che è pacifico tra le parti che il TO ha espletato tutta l'attività lavorativa nella città di Gela, mentre è in contestazione il luogo di cessazione del rapporto, sostenendo il TO che lo stesso vada individuato in Vico Equense, dove lo stesso ha il proprio domicilio. Il Tribunale ha affermato viceversa che il rapporto di lavoro si è risolto in Gela, luogo in cui le dimissioni rassegnate dal TO il 4.9.1996 a mezzo posta sono pervenute a conoscenza della società resistente, in quanto l'atto di dimissioni costituisce un atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono nel momento in cui vengono a conoscenza del destinatario, a norma dell'art. 1334 cod.civ. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza il TO, con due motivi.
L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito.
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, concludendo nel senso del rigetto del proposto regolamento di competenza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 603 cod.nav., censura la sentenza impugnata in punto di determinazione del foro territorialmente competente in ipotesi di dimissioni del marittimo.
Sostiene che queste, una volta pervenute a conoscenza del datore di lavoro, non determinano automaticamente la cancellazione dal ruolo di continuità, ma tale effetto si produce solo quando il datore di lavoro effettua la cancellazione del marittimo dal turno, dandone poi comunicazione al lavoratore, sicché il rapporto si estinguerebbe solo nel momento e nel luogo in cui tale comunicazione perviene al marittimo.
Richiamato l'orientamento espresso da questa Corte con le sentt. 5160 e 7923 del 1998, secondo cui l'accertamento in ordine al tempo ed al luogo della cessazione del rapporto di lavoro deve tenere conto delle clausole dei contratti collettivi che statuiscono sul punto, imputa alla sentenza impugnata di avere fatto erronea applicazione di tale principio al caso in esame, governato dal contratto collettivo di lavoro dei lavoratori marittimi addetti all'armamento privato del rimorchio e soccorso navi del 27.4.1991 e successivi accordi del 24.11.1994 e 12.5.1997, diverso da quelli esaminati nelle citate pronunce di questa Corte.
Secondo il ricorrente, l'art. 39 del citato contratto del 1991, al punto due, non annovera le dimissioni tra le cause che giustificano la cancellazione immediata dall'elenco di continuità, a differenza del contratto collettivo esaminato dalle citate pronunce, che prevedeva espressamente le dimissioni dalla continuità di rapporto come causa di cancellazione automatica;
ne desume che il rapporto si estingue solo al momento in cui l'armatore, dopo avere effettuato la cancellazione dal ruolo, ne dà comunicazione al lavoratore, e questa a lui perviene.
Il motivo non è fondato.
Il ricorrente dichiara esplicitamente di aderire all'orientamento espresso dalle sentenze 23 maggio 1998 n. 5160 e 12 agosto 1998 n. 7923 con cui questa Corte, innovando rispetto al precedente orientamento, ha statuito che ai fini dell'individuazione della competenza territoriale del giudice del lavoro di prima istanza nella controversia tra il marittimo arruolato in regime di continuità e l'armatore della nave, il luogo di cessazione del rapporto - nel caso di dimissioni rassegnate nel periodo di riposo a terra - va individuato non già nel domicilio di quegli (come ritenuto dal precedente orientamento, di cui alle sentenze 6731 del 1986, 2048 del 1987, 1709 del 1989, 1353 e 2259 del 1990, 1108, 1398 e 1478 del 1991, 5018 del 1992), applicabile nel diverso caso del licenziamento, bensì nel luogo in cui l'armatore ne ha notizia.
La Corte è partita da premesse comuni al precedente orientamento, che per questa parte ha ribadito, e cioè che nelle controversie relative al rapporto di lavoro nautico svoltosi in regime di continuità, il foro del luogo di cessazione del rapporto, ai fini della determinazione della competenza territoriale, deve essere individuato non con riferimento al luogo di sbarco del marittimo - il quale può avere rilievo solamente quando la risoluzione del rapporto avviene nel corso della navigazione - bensì con riguardo al luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento del verificarsi dell'effetto estintivo. Ciò posto, ha distinto a seconda che la cessazione del rapporto avvenga per iniziativa del datore di lavoro oppure del lavoratore. Nel primo caso, conviene con il precedente orientamento che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco e il successivo reimpiego, coincide con il domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve attendere le successive comunicazioni provenienti dall'armatore, ed ha motivato tale conclusione non con la natura recettizia dell'atto di recesso, bensì con la disciplina del rapporto stabilita dal contratto collettivo, applicabile al caso esaminato, le cui clausole, in relazione al licenziamento intimato al lavoratore dall'armatore, stabiliscono che, nel rapporto di lavoro che si svolge in regime di continuità, la cancellazione dalla C.R.L. (continuità del ruolo) si verifica quando la relativa comunicazione perviene al domicilio del lavoratore.
Applicando lo stesso metodo alle dimissioni, la Corte ha rilevato che nel caso esaminato, cui era applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 luglio 1991, l'art. 92, fra le cause di immediata cancellazione dalla C.R.L. e, in particolare, fra quelle relative al fatto imputabile al lavoratore, al n. 12 indica "le dimissioni dalla continuità del rapporto di lavoro". Ha ritenuto la previsione contrattuale coerente con la natura recettizia del recesso del lavoratore, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro (Cass. 19 agosto 1996 n. 7629, Cass. 25 marzo 1987 n. 2913), ed ha concluso che questo produce l'effetto risolutivo del rapporto a norma dell'art. 1334 cod.civ., quando e dove perviene a conoscenza del datore di lavoro;
quest'ultimo luogo, pertanto, è quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, rilevante, ai sensi dell'art. 603 cod.nav., per la determinazione della competenza territoriale. Il ricorrente non contesta l'iter argomentativo sopra riassunto, ma assume che diverse sono le previsioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie in esame. Mentre il ccnl 28 luglio 1991 esaminato da Cass. 5160/1998 cit. prevedeva espressamente le dimissioni dalla continuità di rapporto come causa di cancellazione immediata o automatica, l'art. 39 del ccnl 24 luglio 1991, applicabile alla fattispecie in esame, non annovera le dimissioni tra le cause che giustificano la cancellazione dell'elenco di continuità, sicché, queste, per essere efficaci, necessiterebbero della accettazione da parte dell'armatore, e della successiva comunicazione di questi al marittimo.
L'assunto non è fondato.
L'art. 39 del ccnl 24 luglio 1991 per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi, di cui questa Corte può prendere cognizione diretta, in quanto essa è giudice del fatto ogni volta che vi sia da risolvere una questione di competenza o di giurisdizione (Cass. 18 febbraio 1988 n. 1738), contiene una disciplina delle dimissioni che attribuisce alle stesse efficacia immediata, conforme a quella civilistica. Infatti, la norma contrattuale in esame, dopo avere indicato al punto 2 le fattispecie costituenti giustificato motivo per la cancellazione dall'elenco nominativo del personale dipendente, disciplina poi la "risoluzione per volontà del marittimo", prevedendo, al punto 3, che "il rapporto di lavoro può essere risolto dal personale con un preavviso di 48 ore", e, al punto 5, che 'il marittimo non potra', peraltro, sbarcare senza l'autorizzazione dell'autorità marittima ove non sia possibile sostituirlo".
Quest'ultima sembra dunque essere l'unica deroga all'efficacia risolutiva immediata insita nella disciplina generale del punto 3. In tale senso appare convergente la interpretazione letterale e sistematica;
ove residuassero dubbi, la norma contrattuale sarebbe comunque da interpretare secondo una presunzione di conformità alla disciplina codicistica, di cui all'art. 1334 cod.civ. Tale conclusione, raggiunta seguendo la logica argomentativa del ricorrente, modellata a sua volta sulla citata giurisprudenza di questa Corte, applicata al caso di specie, necessita di un approfondimento, che finora è mancato, sulla natura, funzione ed incidenza dell'atto di cancellazione dal ruolo di continuità sulla cessazione del rapporto di lavoro nautico.
La tesi del ricorrente sembra inficiata dall'attribuzione alla cancellazione dal ruolo di continuità di una funzione pubblicistica, derivata dalla specialità del diritto della navigazione, sulla falsariga della matricola di cui all'art. 118 c.n., per cui la volontà di recesso del marittimo, per essere valida o efficace, dovrebbe essere integrata dal consenso del datore di lavoro e dall'atto di cancellazione da questi effettuato.
Si deve osservare al riguardo che il rapporto di lavoro nautico si instaura con il contratto di arruolamento, da stipularsi in forma solenne (art. 328 cod.nav.), il quale può avere la durata di uno o più viaggi, essere a tempo determinato, o a tempo indeterminato (art. 325 c.n.). Esso presuppone indefettibilmente la iscrizione nelle matricole della gente di mare (art. 118 c.n.), tanto che la cancellazione dalla matricola comporta la risoluzione di diritto del contratto di arruolamento (art. 343 n. 7 c.n.). Tuttavia, attesa la specialità del lavoro nautico, desumibile dal sistema delle fonti del diritto della navigazione delineato nell'art. 1 cod.nav., e data l'inapplicabilità ad esso delle leggi limitative della facoltà di recesso del datore di lavoro, sancita dall'art. 35 3^ comma Legge 20 maggio 1970, n. 300 (fino alla sentenza della Corte
Costituzionale 3 aprile 1987 n. 96 dichiarativa della sua illegittimità costituzionale), anche il contratto a tempo indeterminato non garantiva la stabilità del rapporto di lavoro nautico. Come rilevato dalla dottrina, il contratto nautico a tempo indeterminato non è equiparabile a quello di diritto comune, perché contiene un termine, pur non determinato a priori, ma ricollegato allo sbarco;
di fatto tutti i contratti collettivi anteriori alla citata sentenza della Corte costituzionale prevedevano che il contratto di imbarco a tempo indeterminato si risolvesse per avvicendamento.
Per estendere al lavoro nautico le garanzie di continuità del lavoro comune, la contrattazione collettiva ha introdotto l'istituto della "continuità retribuita di lavoro" (C.R.L.): con esso, e a differenza di quanto avveniva precedentemente, e di quanto avviene tuttora per i marittimi non in continuità di rapporto, il lavoratore nautico allo sbarco non percepisce più l'indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto;
dopo aver goduto del riposo compensativo corrispondente ai giorni festivi lavorati in navigazione e alle ferie non godute deve essere reimbarcato e, in difetto, gode della c.d. "disponibilità retribuita"; in tutto l'arco del rapporto decorre l'anzianità; è il caso del TO, che dopo lo sbarco per malattia, e difformemente dalla previsione risolutoria dell'art. 343 n. 5 c.n., ha goduto, in virtù dell'art. 39 punto 8 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1991 sopra citato, a lui applicabile, di un periodo di comporto a terra di 360 giorni, durante il quale il rapporto è continuato senza diritto alla retribuzione, ma con riconoscimento dell'anzianità di servizio, e durante il quale egli ha rassegnato le dimissioni.
La "continuità retribuita di lavoro" e la iscrizione nel relativo ruolo (menzionata anche dall'art. 1 del ccnl in esame, che lo denomina "elenco nominativo del personale marittimo dipendente") è dunque un istituto di creazione contrattuale, privo di quella valenza pubblicistica, propria della matricola della gente di mare di cui all'art. 118 c.n. In questa ottica di assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro nautico a quella comune, inaugurata da Corte Costit. 96/1987 cit. e proseguita dalla contrattazione collettiva, va interpretato l'art. 39 del ccnl invocato dal ricorrente. La cancellazione dal ruolo di continuità, di cui parla il ricorrente, non è la cancellazione dalla matricola della gente di mare, di cui all'art. 118 cod.nav., bensì, come reso palese dal tenore testuale dello stesso art. 39, la cancellazione dall'elenco nominativo di cui all'art. 1 dello stesso contratto. Ne consegue che tale disciplina, di creazione contrattuale, non può avere altra valenza che quella civilistica. Il punto 2 dell'art. 39 elenca una serie di eventi che costituiscono giustificato motivo per la cancellazione dell'elenco di cui allart. 1: la cancellazione non è altro, dunque, che la forma attraverso cui si può manifestare la volontà di recesso del datore di lavoro (il che è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che, in caso di licenziamento del lavoratore marittimo, individua la competenza territoriale nel luogo di residenza dello stesso, cui la comunicazione del recesso è pervenuta); essa, non avendo alcuna valenza pubblicistica, non può in alcun modo condizionare la volontà di recesso del lavoratore, che rimane soggetta alla disciplina degli artt. 1373 2^ comma e 2118 cod.civ. e della correlata disciplina contrattuale, anche del contratto collettivo in esame.
La tesi del ricorrente riceve così una più radicale smentita, laddove sostiene che le dimissioni si perfezionino con la cancellazione dal ruolo di continuità retribuita da parte dell'armatore, che deve essere portata a conoscenza del lavoratore nella sua residenza. Al contrario tale ruolo o elenco ha una funzione meramente ricognitiva, e la cancellazione da esso costituisce, in tal caso, una mera presa d'atto consequenziale alla manifestazione della volontà di recesso del lavoratore marittimo, la quale rimane soggetta, si ripete, alle regole degli artt. 1373 2^ comma e 2118 cod.civ. Il contratto collettivo può prevedere dei limiti temporanei d'efficacia alle dimissioni costituite da circostanze obiettive derivanti dalle esigenze della navigazione, che costituiscono un limite pubblicistico insito nel diritto del lavoro nautico, di cui anche la contrattazione collettiva deve tenere conto (vedi art. 39 punto 5, secondo cui l'efficacia delle dimissioni durante la navigazione è subordinata alla possibilità di sostituzione ed all'autorizzazione dell'autorità marittima), ma non può subordinare la validità delle dimissioni al consenso del datore di lavoro, incompatibile con il carattere unilaterale del recesso. Nè tale ruolo o elenco, atteso che non ha alcuna funzione pubblicistica, ma origine contrattuale e funzione tutoria della continuità del rapporto dei lavoratori marittimi, e ricognitiva di essa, può svolgere alcuna influenza sul negozio risolutivo perfezionatosi a norma degli artt. 1373 2^ comma, 2118 e 1334 cod.civ.
Residua il rilievo, non adombrato dal ricorrente, che la permanente vigenza dei fori di cui all'art. 603 cod.nav. può instaurare, in caso di dimissioni dei marittimi, a differenza del caso di licenziamento degli stessi, come pure del regime generale del rapporto di lavoro comune, una competenza territoriale lontana dal luogo di residenza del lavoratore, e ciò in contrasto con l'obiettivo della legge sulla giustizia del lavoro di avvicinare il processo, anche ai fini dell'art. 24 Costit., al luogo di miglior difesa per il lavoratore.
Si deve in contrario osservare che l'obiettivo di cui sopra è raggiunto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 in via presuntiva, attraverso la introduzione di fori derogatori a quelli generali del convenuto di cui agli artt. 18 e 19 C.P.C. (sia l'originario foro dell'azienda o della dipendenza di cui all'art. 413 secondo comma c.p.c., sia quelli aggiunti dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 128 -
foro del domicilio dell'agente - e dall'art. 40 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 - foro della sede dell'ufficio per i dipendenti pubblici privatizzati) che la legge presume in via generale più favorevoli al lavoratore, ma indipendentemente dall'effettiva residenza di questi;
inoltre, ne' la dottrina ha proposto, ne' si individuano allo stato fori alternativi per il personale navigante da sottoporre eventualmente al vaglio propositivo di costituzionalità. Con il secondo motivo il ricorrente fa rilevare in via subordinata che la sede della società non è in Gela, ma in Palermo, come risulta dalla stessa comparsa di costituzione (pagg. 3 e 4); ne desume che le dimissioni non sono state ritualmente date, e che il Giudice unico doveva rilevare la non operatività delle stesse. Il motivo è inammissibile, perché involve una questione sulla invalidità delle dimissioni non prospettabile in sede di regolamento di competenza.
Il ricorso va pertanto rigettato, e va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Gela, quale giudice del lavoro di prima istanza.
Le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Gela. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 8 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001