Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5254
CASS
Sentenza 9 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con riguardo alle controversie individuali tra lavoratore marittimo arruolato in regime di continuità ed armatore della nave, l'individuazione del giudice di prima istanza territorialmente competente va effettuata, in base ai criteri di collegamento fissati dall'art. 603 cod. nav., tenendo conto del luogo di cessazione del rapporto di lavoro che, nel caso di dimissioni rassegnate durante il periodo di riposo compensativo a terra ai sensi dell'art. 39 del ccnl 24 luglio 1991, va individuato nel luogo in cui l'armatore ne ha avuto notizia. La dichiarazione di recesso del lavoratore, infatti, conformemente alla sua natura recettizia, determinativa della cessazione del rapporto di lavoro, produce effetto risolutivo ai sensi degli art. 1373 - 2118 cod. civ. e non necessita per il suo perfezionamento della cancellazione dal ruolo di continuità retribuita, poiché, rappresentando detto ruolo istituto di creazione contrattuale e come tale privo di valenza pubblicistica, essa assolve funzione ricognitiva di mera presa d'atto conseguenziale alla manifestazione della volontà di recedere.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5254
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5254
    Data del deposito : 9 aprile 2001

    Testo completo