Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 19981
CASS
Sentenza 4 aprile 2014

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Massime1

L'invalidità dell'elezione di domicilio e la conseguente nullità della notifica dell'estratto contumaciale, sono sanate se la parte è decaduta dal diritto di farle valere nei termini di cui all'art. 182, comma terzo cod.proc.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sanate la nullità della elezione di domicilio e quella, dipendente, della notifica dell'estratto contumaciale, non avendole il condannato eccepite immediatamente dopo la rituale notificazione dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 19981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19981
Data del deposito : 4 aprile 2014

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