Sentenza 4 aprile 2014
Massime • 1
L'invalidità dell'elezione di domicilio e la conseguente nullità della notifica dell'estratto contumaciale, sono sanate se la parte è decaduta dal diritto di farle valere nei termini di cui all'art. 182, comma terzo cod.proc.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sanate la nullità della elezione di domicilio e quella, dipendente, della notifica dell'estratto contumaciale, non avendole il condannato eccepite immediatamente dopo la rituale notificazione dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna).
Commentario • 1
- 1. Pagamenti in nero, beni acquisiti illecitamente e contabilità inattendibile: distrazione e bancarotta documentale (Cass. Pen. n. 47561/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima Cassazione penale sez. V, 11/10/2016, n.47561 In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, rientrano tra i “beni” dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 216 l. fall., tutti quelli compresi nella sua sfera di disponibilità patrimoniale, a prescindere dal titolo di acquisto; ne consegue che anche le somme provenienti da condotte illecite (ad es. truffa o appropriazione indebita) possono costituire oggetto di distrazione e i relativi reati possono concorrere, poiché l'illecito acquisitivo si esaurisce con l'ottenimento del bene mentre la distrazione integra una successiva e autonoma condotta lesiva della garanzia dei creditori. Costituisce distrazione anche l'impiego di risorse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 19981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19981 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1087
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 37256/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU HU N. IL 25/01/1982;
avverso l'ordinanza n. 31/2013 TRIB. SEZ. DIST. di BARLETTA, del 06/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato, per la declaratoria della "insecutività" della sentenza di condanna e per la rinnovazione della notificazione dell'estratto contumaciale. OSSERVA
Rileva:
1. - Con ordinanza deliberata e depositata il 6 agosto 2013, il Tribunale ordinario di Trani - Sezione distaccata di Barletta, in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato l'incidente proposto dal condannato NC Hu, il quale ha impugnato la esecutività della sentenza contumaciale di condanna di quel Tribunale, 29 novembre 2011. Il giudice della esecuzione ha motivato: non possono essere prese in considerazione nella fase della esecuzione le denunzie di supposte nullità occorse nel giudizio;
il ricorrente, in data 18 giugno 2009, mediante sottoscrizione dell'atto di appello incidentale avverso il provvedimento di rigetto di istanza di dissequestro, ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia, avv. Antonio Corvasce, nello studio del legale, sito in Barletta alla via R. Coletta, n. 46/A; nel corpo del gravame è, infatti, contenuta la elezione del domicilio, essendo stato l'appellante indicato dal difensore:
"elettivamente domiciliato presso il mio studio, sito in Barletta etc. ..."; la elezione di domicilio effettuata nel procedimento incidentale ha effetto anche nel procedimento principale, rendendo superata la precedente dichiarazione del luogo di abitazione (in Barletta alla via Madonna dello sterpeto, 116) effettuata dalla parte privata in occasione della perquisizione il 12 gennaio 2009;
il legale domiciliatario ha pacificamente ricevuto la notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini e, successivamente, del decreto di citazione a giudizio;
la sopravvenuta rinuncia da parte dell'avvocato Corvasce al mandato difensivo non ha incidenza, in carenza di espressa dichiarazione, sulla elezione di domicilio del NC presso il suo studio;
l'estratto contumaciale è stato ritualmente, legittimamente e utilmente notificato al condannato presso il domicilio eletto, nello studio dell'avvocato Corvasce;
l'ulteriore istanza di restituzione nel termine è intempestiva, in quanto è stata presentata (il 31 luglio 2013) dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni, anche a volerlo ritenere decorrente dal 26 giugno 2013, data di inizio della carcerazione (peraltro in precedenza, il 22 ottobre 2012 era stato notificato al condannato l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna, 21 maggio 2012, colla contestuale sospensione ai sensi dell'art. 659 cod. proc. pen.; e il 13 novembre 2012 il condannato aveva chiesto al
Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova ai servizi sociali). Con successivi provvedimenti del 13 e del 14 agosto 2013, il giudice della esecuzione, in accoglimento delle istanza del condannato, ha sospeso l'efficacia della ridetta ordinanza e del titolo esecutivo e ha ordinato la liberazione immediata del condannato, se non detenuto per altro titolo.
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto recante la data del 7 agosto 2013, denunziando "erronea applicazione della legge penale" e deducendo: la dichiarazione di domicilio, effettuata ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 2 ha effetto limitatamente alla procedura incidentale;
inoltre la dichiarazione di domicilio è "atto personalissimo" che deve essere compiuto colla osservanza delle forme stabilite dall'articolo 162 cod. proc. pen.; mentre nella specie la elezione risulta contenuta
"in atto non proveniente dall'imputato", bensì redatto dal difensore;
nel sottoscrivere l'appello "per procura e ratifica" il ricorrente non ha espressamente confermato la elezione di domicilio, detta dichiarazione (redatta dal difensore) fa riferimento "a nomina/procura speciale in atti", mai conferita;
difetta ancora la certezza della data della sottoscrizione.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 23 novembre 2013, ha osservato: contraddice i principi della efficienza processuale, della semplificazione e della ragionevole durata del processo l'assunto del ricorrente circa la limitazione degli effetti della elezione di domicilio nell'ambito esclusivo del procedimento incidentale in occasione del quale è stata effettuata;
è, invece, fondato l'ulteriore motivo di ricorso;
la elezione di domicilio, per la importanza e la gravità degli effetti che ne conseguono, nel contemperamento tra "giusto processo e ragionevole durata", non può avvenire per facta concludentia, ovvero implicitamente o indirettamente;
il dubbio sulla elezione di domicilio deve essere risolto a favore dell'imputato; non sono certamente richieste formule sacramentali;
ma occorrono, comunque, espressioni verbali tali da eliminare ogni dubbio;
nel caso in esame "la cd. elezione di domicilio è un brevissima frase contenuta in un inciso di un atto del difensore" che il ricorrente ha sottoscritto per ratifica;
il dubbio che NC "non abbia letto e compreso tale inciso" è ragionevole, trattandosi, oltretutto di uno straniero;
e il dubbio "non può funzionare contra reum"; sul ricorso deve, conclusivamente, provvedersi mediante pronuncia di annullamento senza rinvio, essendo superflua, ( una volta risolta la quaestio iuris l'investitura del giudice della esecuzione per la decisione.
4. - Il ricorso non merita accoglimento.
4.1 - Destituito di fondamento è, innanzi tutto, l'assunto del ricorrente, secondo il quale la elezione di domicilio, operata in occasione della presentazione del gravame incidentale, non avrebbe effetto nel procedimento principale pertinente.
Questa Corte suprema di cassazione ha, infatti, fissato il principio di diritto secondo il quale l'elezione di domicilio effettuata in relazione al procedimento incidentale - nella specie di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - "opera anche nel procedimento principale" (v. da ultimo Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013 - dep. 27/03/2013, El Hairi, Rv. 255029; cui adde Sez. 1, n. 35438 del 21/09/2006 - dep. 23/10/2006, Corsaro, Rv. 234900; Sez. 1, n. 41069 del 23/10/2008 - dep. 04/11/2008, Cardinale, Rv. 242037; Sez. 1, n. 45785 del 02/12/2008 - dep. 11/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576; e Sez. 6, n. 9066 del 21/11/2005 - dep. 15/03/2006, Calandruccio, Rv. 233489, secondo la quale è addirittura priva di efficacia "l'annotazione a margine del stesso difensore" recante la specificazione "che l'elezione è da intendersi limitata alla procedura incidentale").
4.2 - È, per vero, fondato il rilievo difensivo circa la invalidità della elezione di domicilio effettuata dal ricorrente presso il difensore di fiducia (l'avv. Covasce, il quale aveva, peraltro, successivamente rimesso il mandato, il 2 dicembre 2010). 4.3 - La disciplina della elezione di domicilio - per la influenza che la elezione dispiega sulla conoscenza degli atti del procedimento e, conseguentemente, sulla possibilità di partecipazione dell'imputato e sul connesso esercizio del difesa - risulta improntata a particolare rigore formale che riceve ulteriore ancoraggio costituzionale alla luce del principio del giusto processo, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, introdotto dopo la entrata in vigore delle disposizioni del codice di rito. La giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione non ha mancato di ribadire che "l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata" e, pertanto, "non è surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell'imputato"; sicché "non può essere considerata valida elezione di domicilio la menzione di essa contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore" (Sez. 4, n. 7118 del 23/05/2000 - dep. 15/06/2000, Bibolotti, Rv. 216607).
E con specifico riferimento alla elezione di domicilio, "contenuta nel corpo dell'atto di impugnazione" (redatto dal difensore e) sottoscritto pure dall'imputato, ha stabilito che, ai fini della validità della elezione, deve concorrere il requisito della personale presentazione del gravame a opera dello stesso giudicabile "al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l'attestazione di avvenuta presentazione";
tale attestazione è, infatti, "necessariamente riferibile all'atto di impugnazione nella sua interezza e, quindi, anche alla elezione di domicilio", colla conseguenza che la "manifestazione della non equivoca volontà" della elezione del domicilio è "equiparabile a quella espressa nella forma della elezione "raccolta a verbale", prevista dall'art. 162 c.p.p., comma 1" (Sez. 5, n. 15967 del 25/02/2005 - dep. 28/04/2005, Rinelli, Rv. 232128; cui adde Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013 - dep. 19/03/2013, Adami, Rv. 254908). 4.4 - Orbene, nella specie, in difetto della presentazione personale da parte del ricorrente dell'appello incidentale del 18 giugno 2009, recante la elezione di domicilio, la succitata elezione deve considerarsi invalida.
Il rilievo assorbe l'ulteriore censura difensiva circa la dedotta carenza di alcuna procura speciale contenente la elezione di domicilio.
4.5 - Purtuttavia, laddove la sottoscrizione "per ratifica" da parte del ricorrente del gravame incidentale, recante la contestuale elezione di domicilio presso l'avvocato Corvasce, consente di escludere, senza altro, la radicale ipotesi della inesistenza della elezione in parola (siccome sembra adombrare, seppure in termini dubitativi, il concludente Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione), al rilievo della nullità della elezione del domicilio (per il vizio di forma scrutinato) non consegue l'accoglimento del ricorso.
4.6 - La nullità della elezione del domicilio e quella dipendente della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna - alla evidenza non riconducibili nel novero delle nullità assolute, tipizzate dall'art. 179 cod. proc. pen. - risultano, infatti, sanate, in quanto la parte è decaduta dal diritto di farle valere à termini dell'art. 182 c.p.p., comma 3. 4.7 - Giova in proposito considerare che le disposizioni sulle nullità, contenute nel Titolo 7^ del Libro 2^ del codice di rito, come è reso palese dalla collocazione sistematica, hanno portata generale (e non circoscritta alla fase del giudizio). Trovano, pertanto applicazione, anche nella fase della esecuzione e in relazione alla sequela degli atti scandita, in relazione alla esecuzione delle pene detentive cd. brevi, dall'art. 656 c.p.p., commi 5, 6, 7 e 8: emissione dell'ordine di carcerazione, contestuale provvedimento del Pubblico Ministero di sospensione, notificazione dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato, decorrenza del termina dilatorio di trenta giorni, (eventuale) presentazione al Pubblico Ministero procedente della istanza di misura alternativa (ovvero di sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 90 del Testo Unico 9 ottobre 1990, n. 309), trasmissione della istanza da parte dal Pubblico Ministero al tribunale di sorveglianza, inizio, svolgimento del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza e relativo epilogo, revoca (all'esito non favorevole per il condannato della decisione sulla istanza) del decreto di sospensione della esecuzione da parte del Pubblico Ministero, etc..
4.8 - Orbene, in costanza di siffatta sequenza procedimentale, I il condannato avrebbe dovuto, per vero, eccepire le nullità in parola "immediatamente dopo" la notificazione, eseguita il 22 ottobre 2012, dell'ordine di esecuzione del 21 maggio 2012 colla contestuale sospensione;
fin da tale momento aveva avuto, infatti, piena contezza del passaggio in giudicato della condanna contumaciale;
invece ha omesso di determinarsi in tal senso, pur attivandosi, il 13 novembre 2012, colla presentazione della richiesta di applicazione della misura alternativa dell' affidamento in prova ai servizi sociali, istanza, peraltro, affatto incompatibile colla (tardiva) contestazione del passaggio in giudicato della condanna e, necessariamente, presupponente la irrevocabilità della sentenza irrogatrice della pena da commutare nella misura alternativa. 4.9 - La conclusione raggiunta contempera, senza alcun sacrificio, sia il diritto di difesa (che il condannato ben avrebbe potuto tempestivamente esercitare, ma non ha fatto valere) che i principi (opportunamente richiamati dal concludente il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione) della ragionevole durata e della efficienza dei procedimenti penali, tutelati dalla positiva disciplina delle decadenze. 4.10 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014