Sentenza 14 maggio 2019
Massime • 1
Non è impugnabile, per carenza di interesse, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato, trattandosi di provvedimento meramente processuale, non incidente sul merito della regiudicanda, sulla competenza del giudice o sullo "status libertatis" del giudicabile, e tale da non compromettere la possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento, in relazione alla diversa ipotesi di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2019, n. 11624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11624 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2019 |
Testo completo
1 1624-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 793/19 Giacomo Paoloni - Presidente - U.P. 14/05/2019 Anna Criscuolo R.G.N.4200/2019 IM Ricciarelli Riccardo OS PI ST -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorsi proposti da EN PI, nato a [...] il [...] OC RA, nato a [...] l'[...] OS Riccardo AM, nato a [...] l'[...] PU IM, nato a [...] il [...] De CE NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 24/09/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, PI ST;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Lori Perla, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udita l'avv.ssa Francesca Violante, in difesa della parte civile FA IO, che ha concluso nei confronti del solo OC RA (essendo intervenuta revoca della costituzione nei riguardi di PU e De CE)- chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
udito l'avv. Giuseppe Tortorelli, difensore delle parti civili LV NO e ON RA, rappresentanza della società ES Immobiliare s.r.l., che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
1 udito l'avv. Vincenzo Lepre, difensore di OC RA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avv. Paolo Davico Bonino, difensore di PU IM, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avv. Massuimo Rosso, difensore di De CE NI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avv. NO Castrale, difensore di OS Riccardo AM, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino ha sostanzialmente confermato la sentenza di condanna emessa nei riguardi di OC RA, PU IM, EN PI, OS Riccardo AM e De CE NI. Il processo ha come figura di riferimento quella di OC RA, già Presidente del Tribunale di Sanremo, giudice presso quel Tribunale e poi, dal luglio del 2009, Presidente del Tribunale di Imperia. A OC è contestato: -il reato di peculato perché, quale Presidente del Tribunale di Sanremo, in concorso con De CE NI, tutore nella procedura relativa alla interdetta RA SA, e PU IM, custode dei beni e cancelliere del Tribunale, avrebbe consentito a PU di appropriarsi di una serie di somme di denaro (capo 13- fatto commesso fino al 18.6.2007; all'imputato era contestata un'ulteriore capo di imputazione - capo sub 4)- che aveva ad oggetto un'altra ipotesi di peculato in relazione al quale è stata emessa una ordinanza ai sensi dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen. contestualmente alla sentenza impugnata). Il reato di peculato di cui al capo 13) è stato configurato dopo che il Tribunale ha riqualificato il fatto originariamente sussunto nel delitto di abuso d'ufficio. L'imputazione di abuso d'ufficio era stata formulata nel senso che OC, PU e De CE, in violazione degli artt. 357 424 cod. civ. che riservano al tutore le mansioni che nella specie - - sarebbero state indebitamente attribuite al custode- avrebbero procurato intenzionalmente a PU un indebito vantaggio patrimoniale, pari ad euro 15.000; in tale contesto, OC, con provvedimento del 18/06/2007, dando atto delle impegnative mansioni svolte da PU, avrebbe disposto che questi continuasse nell'incarico di custode e liquidato la somma di 15.000 euro. Secondo il Tribunale, invece, sarebbe stato configurabile il delitto di peculato in quanto la nomina del custode e la liquidazione del compenso sarebbero stati strumentali a consentire l'appropriazione delle somme;
nella specie, la figura del custode sarebbe stata "vuota" di contenuto e sostanzialmente inutile;
-il reato di corruzione in atti giudiziari, perché l'imputato si sarebbe fatto dare o promettere da EN PI (che risponde ai sensi dell'art. 321 cod. pen.) denaro o altre utilità (si fa riferimento a 2 lavori eseguiti da EN nelle abitazioni di OC ed all'omessa riscossione di alcuni crediti) in cambio di provvedimenti "infondati in fatto ed in diritto" (così l'imputazione) e di comportamenti tali da protrarre la vigenza di detti provvedimenti, favorevoli al EN ed in danno di tali LO e RA (i fatti attengono, da una parte, alla "gestione" di una procedura cautelare d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. con cui fu disposta la inefficacia di un decreto di trasferimento di un immobile in favore di RA e, dall'altra, ad un sequestro conservativo disposto nell'ambito della stessa vicenda (Capi 8) e 9), i cui fatti sarebbero stati commessi fino al febbraio 2010); - il reato di millantato credito, perché, dopo essere stato nominato Presidente del Tribunale di Imperia, avrebbe millantato credito presso i dott. De Martino Roberto e Pieschi IO, magistrati assegnatari di due procedimenti relativi sempre al contenzioso EN - LO - RA;
in ragione di tale attività, OC avrebbe ricevuto una serie di utilità dallo stesso EN, sostanzialmente consistenti in una costante disponibilità di questi ad una continua attività di assistenza, di manutenzione e di ristrutturazione degli immobili di sua proprietà. (Capo 10 - fatto commesso fino al gennaio 2011); - il reato di tentativo di abuso d'ufficio, perché, quale presidente del Tribunale di Sanremo, in concorso con OS Riccardo AM, avrebbe tentato di procurare a questi un ingiusto vantaggio patrimoniale emettendo, dapprima, un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. relativo ad un procedimento avente ad oggetto il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., di un immobile e, successivamente, gestendo il procedimento in questione in modo da favorire la società dello stesso OS nell'ambito di un complesso contenzioso civile nei riguardi di altra società riconducibile alla costituita parte civile ES NO (capo 15- fatto commesso fino al 19.4.2011).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OC RA articolando sostanzialmente sei motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta competenza funzionale e territoriale del Tribunale di Torino.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la "nullità del decreto che dispone il giudizio". La questione attiene all'ordinanza emessa il 12/11/2013 con cui il Giudice dell'udienza preliminare, al termine dell'udienza, rinviò la decisione su numerose questioni relative alla competenza e, soprattutto, alla utilizzabilità di una serie di atti;
si assurne che la riserva non sarebbe mai stata sciolta, neppure con l'adozione del decreto che dispone il giudizio.
2.3. Con il terzo ed il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui contestati.
2.4. Con il quinto ed il sesto motivo si lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, con particolare riguardo a quella inflitta a titolo di continuazione.
3. Ha proposto ricorso per cassazione EN PI articolando motivi testualmente uguali ai primi quattro presentati nell'interesse di OC RA. 3 4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OS Riccardo AM (capo 15 tentato abuso d'ufficio). La vicenda, come detto, attiene alla gestione di un causa civile promossa dalla società ES s.r.l. riconducibile alla odierna parte civile, LV NO, nei confronti della società Immogesta riconducibile all'arch. OS ed avente ad oggetto una domanda di adempimento in forma specifica di un contratto preliminare;
OC avrebbe suggerito a OS di presentare un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. ed avrebbe, in via d'urgenza, emesso un decreto con cui si ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ.: i fatti attengono anche alla gestione successiva della vicenda. Sono stati articolati cinque motivi.
4.1. Con i primi tre, si lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità; la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto di poter configurare il concorso di OS nel reato proprio: a) pur affermando che il ricorso, presentato nell'interesse dell'imputato, fosse stato materialmente redatto dal difensore di questi e non tenendo altresì conto che l'atto era stato indirizzato ad altro magistrato;
b) per essere stato OS, da una parte, debitore della parte civile LV di una somma rilevante - circa un milione di euro da questa corrisposta sulla base di quanto convenuto con il contratto - preliminare e, dall'altra, destinatario di un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dalla possibilità per lo stesso OS di conservare la disponibilità dell'immobile per un cospicuo lasso di tempo senza restituire la somma già incamerata;
si sostiene invece che in atti vi sarebbe la prova che OS non avesse ricevuto nulla e che invece avrebbe lui pagato alcune rate di un mutuo il cui beneficiario era LV. La Corte di appello, dunque, avrebbe errato nel ritenere OS interessato a non definire il processo in cui era stato convenuto ed a procrastinare la situazione di fatto;
c) per avere identificato l'ingiusto vantaggio patrimoniale di cui OS sarebbe stato beneficiario nella possibilità per questi di rimanere nella disponibilità dell'immobile di sua proprietà per un considerevole lasso di tempo nonostante la domanda della società attrice, laddove invece lo stesso Tribunale aveva escluso che il godimento di frutti potesse qualificarsi come situazione di vantaggio rilevante ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 323 cod. pen.; il tema attiene alla configurabilità del requisito della c.d. doppia ingiustizia rispetto al delitto di abuso d'ufficio.
4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192- 530-533 cod. proc. pen. La Corte non avrebbe fatto buon governo delle regole del ragionamento probatorio ed in tal senso avrebbe erroneamente valorizzato in chiave accusatoria il modo con cui furono gestiti i tempi del procedimento civile, con particolare riguardo alla presentazione da parte di OS di una istanza di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni proprio nell'imminenza del trasferimento di OC al Tribunale di Imperia;
si assume che, diversamente dagli assunti accusatori, l'istanza di 4 anticipazione aveva in realtà una ragione giustificativa alternativa, rispetto a quella ipotizzata, quale quella di definire il contenzioso e che OS avrebbe accettato qualunque decisione fosse stata adottata.
4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla determinazione della pena.
5. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di De CE NI articolando nove motivi (i capi di imputazione oggetto del ricorso attengono: a) al peculato nel procedimento di interdizione RA capo 4 (per cui, come detto, vi è stata una ordinanza di trasmissione degli atti ai sensi - dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.); b) al reato di cui al capo 13): abuso d'ufficio riqualificato in peculato).
5.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di norma processuale;
la Corte avrebbe ritenuto erroneamente inammissibile il motivo di appello avente ad oggetto l'ordinanza emessa il 27/06/2016 dal Tribunale con cui fu ordinata, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, attesa la assunta diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato. Si assume invece che l'ordinanza in questione sarebbe stata appellabile unitamente alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.
5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla stessa ordinanza di cui al motivo sub 1); nel caso di specie l'ordinanza con cui fu disposta la trasmissione degli atti non aveva come presupposto l'accertamento di un fatto diverso rispetto a quello contestato, quanto, piuttosto, quello della insussistenza del fatto oggetto della imputazione;
dunque, si assume, il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputato dal fatto contestato al capo 4) e rimettere con ordinanza gli atti per la "nuova ipotesi di reato" (così testualmente il ricorso a pag. 9) 5.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo 13); a fronte di motivi specifici d'appello, la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado.
5.4. Con il quarto motivo si lamenta, quanto al capo 13), violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, essendo stato l'imputato, rispetto ad una contestazione di abuso d'ufficio, reato ormai prescritto al momento della sentenza di primo grado, condannato per il reato di peculato. La riqualificazione sarebbe stata inaspettata e non prevedibile, la struttura dei reati sarebbe diversa e nessuna attività difensiva sarebbe stata compiuta quanto all'originario reato di abuso d'ufficio in ragione della ormai prossima estinzione per prescrizione. Sul punto la sentenza di appello sarebbe viziata.
5.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità concorsuale dell'imputato per il delitto di peculato. Il tema attiene, da una parte, alla nomina di PU quale custode nell'ambito della procedura "RA", ritenuta, detta nomina secondo la prospettazione d'accusa recepita dai giudici di merito - - inutile e finalizzata solo a "far guadagnare" denaro allo stesso PU in danno del patrimonio dell'interdetta, e, dall'altra, alla liquidazione in favore del ricorrente del compenso per l'attività - svolta quale custode, "vistata" anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo;
5 sul tema, si sostiene, che, a fronte di motivi di appello specifici, la Corte avrebbe omesso di motivare e non considerare che: a) l'imputato già il 30/01/2004, cioè prima della indagine giudiziaria penale, aveva chiesto al giudice la riduzione del compenso per il custode;
b) i compensi percepiti da De CE e da PU dal 2005 al 2007 sarebbero sovrapponibili a quelli liquidati successivamente al tutore succeduto al De CE;
c) il patrimonio della interdetta fu incrementato nel corso degli anni.
5.6. Con il sesto motivo si lamenta vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non sarebbe stato considerato che, al momento della commissione del fatto (18.6.2017), l'imputato era stato sospeso dall'ufficio di tutore;
né sarebbe stato spiegato come avrebbe potuto concorrere nel reato.
5.7. Con il settimo, l'ottavo ed il nono motivo, si lamenta vizio di motivazione in ordine: a) al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (il danno sarebbe stato di 15.000 euro a fronte di un patrimonio di 10 milioni di euro); b) alla pena accessoria della interdizione dalla professione di avvocato per quattro anni (non vi sarebbe connessione fra l'ufficio di tutore ricoperto dal ricorrente ed essere questi un avvocato); c) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
d) alla determinazione della pena.
6. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IM PU articolando cinque motivi di ricorso (la vicenda è sempre quella del peculato nella gestione del patrimonio della interdetta RA) 6.1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce violazione di norma processuale in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. dal Tribunale il 27/06/2016; il tema è lo stesso affrontato dal ricorrente De CE.
6.2. Con il terzo motivo si lamenta, quanto al capo 13) della imputazione, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e, più in generale, del principio di correlazione fra il fatto oggetto della imputazione e quello ritenuto in sentenza. La questione è sostanzialmente la stessa affrontata con il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato De CE;
le fattispecie di abuso d'ufficio e di peculato, si sostiene, sarebbero strutturalmente eterogenee e la condotta appropriativa sarebbe estranea al reato di abuso d'ufficio che, al più, può ricomprendere le condotte di distrazione, cioè dell'uso sfunzionale del bene. Nel caso di specie, non vi sarebbe un rapporto di continenza fra le due fattispecie e la riqualificazione avrebbe inoltre leso il diritto della parte di poter chiedere l'acceso a riti alternativi.
6.3. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità penale e, in particolare, alla configurabilità della compartecipazione criminosa dell'imputato. Il tema attiene alla tesi accusatoria, secondo cui la nomina di PU, quale custode della procedura, fu di per sé ingiustificata, inutile e strumentale a consentire l'abuso, come sostenuto dai giudici di merito. Si richiamano le norme che regolano la nomina dei coadiutori nelle tutele (artt. 379 cod. civ. 65-776-777 cod. proc. civ.) e si sostiene che in realtà il ricorrente avrebbe assolto a compiti gravosi e delicati;
i giudici di merito avrebbero svalutato le dichiarazioni assunte dalla teste AN 6 (originariamente coinvolta nel procedimento e poi assolta) e non avrebbero adeguatamente motivato in ordine alla prova del previo accordo fra gli imputati.
6.4. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di quella prevista dall'art. 323 bis cod pen., alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà.
2. Sulle questioni processuali È utile esaminare in via pregiudiziale una serie di questioni processuali in relazione alle quali sono stati presentati numerosi motivi di ricorso, anche comuni, da parte dei ricorrenti. Si sono denunciati il vizio di violazione di legge e quello relativo alla motivazione con cui la Corte di appello ha argomentato nell'affrontare le questioni dedotte. La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che non sono denunciabili, con il ricorso per cassazione, i «vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti» (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime «sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta» (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451). Le questioni di diritto proposte, dunque, devono essere valutate solo al fine di verificare se i giudizi di merito abbiano fatto corretta applicazione della legge.
3. Sulla questione di incompetenza.
3.1. Secondo OC RA e EN PI il Tribunale di Torino sarebbe stato funzionalmente e territorialmente incompetente. L'assunto costitutivo è che la competenza dell'Autorità giudiziaria Torinese avrebbe potuto essere giustificata, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., in ragione del coinvolgimento per i fatti per cui si procede di un magistrato in servizio presso il distretto di Corte di appello di Genova;
si sostiene che, in realtà, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, OC non sarebbe mai stato iscritto nel registro delle notizie di reato presso il Tribunale di Genova, nemmeno nella veste di persona offesa per il reato di millantato credito originariamente attribuito al suo autista, tale Fasolo. Le ordinanze che sul punto hanno provveduto sulla eccezione difensiva sarebbero, a dire dei ricorrenti, prive di motivazione. 7 Il procedimento avrebbe tratto origine da una nota del 21/01/2010 della Procura di Sanremo con cui veniva segnalato un possibile reato commesso dal Presidente del Tribunale di Imperia;
in tale nota sarebbe stata certificata l'iscrizione nel registro delle notizie di reato solo di Fasolo. Secondo il ricorrente, il 22/10/2010, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo avrebbe inviato gli atti alla Procura di Torino che "pare" (così testualmente il ricorso) avrebbe iscritto nel registro degli indagati il 30/01/2010 il solo Fasolo;
questo dato sarebbe desumibile, secondo il difensore, dalle richieste di proroga del termine di indagine che non avrebbero riguardato OC. OC sarebbe stato formalmente iscritto a Torino nel registro degli indagati solo dal 13/01/2011 (in altra parte del ricorso si dice il 31/01/2011) ma ciò, si assume, non "sanerebbe" (così il ricorso) la pregressa attività investigativa dell'autorità giudiziaria di Torino compiuta dal gennaio del 2010; anche l'atto di proroga delle indagini del 9/03/2011 non conterrebbe l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle notizie di reato e sarebbe intervenuto dopo otto mesi rispetto ad una precedente richiesta di proroga del 21/07/2010 non notificata. Ne deriva l'assunto secondo cui la Procura di Torino non avrebbe potuto procedere, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.; tutta l'attività di indagine precedente alla formale iscrizione dell'imputato sarebbe stata compiuta da un autorità giudiziaria incompetente e, dunque, sarebbe inutilizzabile. In tal senso, si fa riferimento anche alle intercettazioni disposte sin dal 19/03/2010 sulle utenze del Palazzo di Giustizia di Imperia, su quella di OC RA e di ST OC, nonché quelle compiute sulla Fiat Punto in uso a Fasolo. Si aggiunge che l'iscrizione del ricorrente, avvenuta nel gennaio 2011, avrebbe avuto ad oggetto reati diversi da quelli per cui si procede, per i quali invece l'imputato sarebbe stato iscritto solo il 7/06/2011. Si conclude chiedendo che la Corte di cassazione annulli la sentenza impugnata in quanto emessa da Giudice incompetente e, comunque, dichiari la nullità di tutti gli pregressi alla iscrizione dell'indagato e successivi alla scadenza del termine di durata delle indagini (così testualmente il ricorso).
3.2. Il motivo di ricorso infondato, ai limiti della inammissibilità. Per come strutturato, il motivo non attiene in realtà alla incompetenza del Tribunale di Torino, quanto, piuttosto, alla utilizzabilità di tutti gli atti compiuti prima della formale iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato. Non è sostanzialmente in contestazione, infatti, che in un determinato momento, OC RA sia stato formalmente indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., per i reati per cui si procede;
sulla possibilità che l'imputato non sia mai stato iscritto nel registro degli indagati per i fatti per i quali si procede o che, addirittura, non sia mai stata iscritta la notizia di reato per i fatti oggetto del processo, il ricorso è del tutto generico: se l'imputato avesse voluto far rilevare di essere stato chiamato a rispondere nel presente processo per i reati a lui contestati senza mai essere stato formalmente indagato dalla Procura del Tribunale di Torino, avrebbe potuto e dovuto agevolmente fornire specifica prova. 8 In realtà, il fondamento degli assunti difensivi, e di tutta la questione giuridica dedotta, ruota sarebbe stato iscritto tardivamente, e ciò renderebbe intorno all'assunto per cui OC inutilizzabili tutti gli atti di indagine compiuti prima della data della formale iscrizione e quelli successivi alla decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari.
3.3. Si tratta di un assunto infondato. Sotto un primo profilo, il motivo di ricorso è generico, non essendo stato chiarito con precisione quando sarebbero state iscritte le notizie di reato per i fatti oggetto del processo e quando sarebbe stato iscritto l'imputato nel registro delle notizie di reato. Sotto altro profilo, non vi sono ragioni per discostarsi dal principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376). Nell'occasione, le Sezioni unite, pur consapevoli delle delicate implicazioni sottese alla questione loro rimessa e, in particolare, dei rischi di lesioni senza sanzione processuale derivanti da abusi da parte della pubblica accusa, chiarirono che: a) l'organo titolare dell'azione penale ha l'obbligo giuridico indilazionabile di iscrivere la "notitia criminis" ed il nominativo dell'indagato senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti, non sussistendo alcuna possibilità "di scelta, non solo in relazione all'an, ma anche rispetto al quid... ed al quando" e dovendosi ritenere "non pertinente il riferimento ad un potere "discrezionale" del pubblico ministero, atteso che "appena acquisita, infatti, la notizia di reato, nei termini di configurabilità oggettiva di cui si è detto (base fattuale idonea a configurare un "fatto" come sussumibile in una determinata fattispecie di reato), il pubblico ministero è tenuto a procedere, senza soluzione di continuità e senza alcuna sfera di "discrezionalità", alla relativa iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. Allo stesso modo, e sul versante della attribuibilità soggettiva, una volta conseguiti elementi "obiettivi"di identificazione del soggetto "responsabile" (tali, dunque, da superare la soglia del generico e "personale" sospetto), con altrettanta tempestività il pubblico ministero sarà tenuto a procedere alla iscrizione del relativo nominativo"; b) la vaghezza, che attiene ai "parametri identificativi del "momento" di insorgenza dell'obbligo di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 335 cod. proc. pen. "è ineludibile e scaturisce, a ben guardare, dalla stessa scelta del legislatore di configurare l'iscrizione come un atto a struttura "complessa" in cui convivono una componente oggettiva, "quale è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa" e di una 9 componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato, essenziale "perchè è solo dopo che viene individuato il soggetto cui attribuire il reato che i termini cominciano a decorrere"; c) le questioni connesse a possibili disfunzioni patologiche connesse a ritardi, anche colpevoli o abnormi, rispetto all'obbligo di procedere "immediatamente" alle iscrizioni delle notizie di reato, richiederebbero "quale efficace rimedio, la individuazione di un giudice e di un procedimento che consentisse l'adozione di un qualche provvedimento "surrogatorio," che la legge non ha previsto..... Non esiste, infatti, nel sistema, nè un principio generale di "sindacabilità" degli atti del pubblico ministero, nè un altrettanto generalizzato compito di "garanzia" affidato al giudice per le indagini preliminari"; d) il sindacato giurisdizionale sulla tempestività delle iscrizioni operate dal pubblico ministero presuppone una espressa previsione normativa che disciplini “non soltanto le attribuzioni processuali da conferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma anche il "rito" secondo il quale inscenare un simile accertamento "incidentale". Basti pensare, ad esempio, alla esigenza di rispettare il contraddittorio, non solo tra i soggetti necessari, ma anche in riferimento agli altri eventuali "partecipanti" della indagine o del processo"; e) allo stato, in assenza di un intervento normativo, da molto tempo atteso, il principio non può che essere quello indicato, non potendo essere individuato l'invocato "rimedio" nemmeno dalla Corte costituzionale, in mancanza di soluzioni procedimentali costituzionalmente obbligate;
f) il prospettato incidente di costituzionalità sarebbe dunque manifestamente infondato, essendo destinato a una declaratoria di manifesta inammissibilità da parte del giudice delle leggi, essendo invece compito, ormai indilazionabile del legislatore intervenire con "un innesto normativo per portare a soluzione i problemi, da tempo avvertiti, che scaturiscono dall'assenza di effettivi rimedi per le ipotesi di ritardi nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato" (Cosi, le Sezioni unite della Corte di cassazione). In conformità di tale autorevole intervento, del tutto compatibile con la cornice costituzionale (Corte cost., ord. n. 306 del 2005; Corte cost., n. 400 del 2006), la Corte di cassazione ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 335 e 407, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo (Sez. 6, n. 2261 del 04/12/2009, dep. 2010, Martino, Rv. 245850; nello stesso senso Sez. 5, n. 45928 del 23/09/2005, Supino, Rv. 233214). Rispetto a tale esaustivo quadro di riferimento, non vi sono elementi che dovrebbero indurre questo Collegio a rivedere in senso difforme le affermazioni delle Sezioni unite, e, quindi, a rimettere nuovamente la questione alle stesse Sezioni unite della Corte di cassazione ovvero a sollevare la questione di legittimità costituzionale.
4. Sulla nullità del decreto che dispone il giudizio. 10 4.1. Il tema sollevato dal difensore di OC attiene all'ordinanza emessa il 12/11/2013 con cui il Giudice dell'udienza preliminare rinviò, al termine della udienza, la decisione sulle questioni indicate nel primo motivo di ricorso, di cui si è appena detto (competenza - inutilizzabilità degli atti): si assume che la riserva di decisone non sarebbe mai stata sciolta, neppure con l'adozione del decreto che dispone il giudizio. Il Tribunale avrebbe erroneamente sostenuto che con l'emissione del decreto di rinvio a giudizio le questioni dedotte fossero state implicitamente rigettate;
secondo la Corte di appello, peraltro, il Giudice dell'udienza preliminare non sarebbe stato tenuto ad indicare in quella sede quali fossero gli atti utilizzabili, nemmeno al fine di consentire alla parte di decidere se richiedere o meno il giudizio abbreviato. Assume il difensore invece che il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto sottrarsi alla decisione, non potendosi in tal senso fare implicito riferimento al decreto di rinvio a giudizio.
4.2. Anche il motivo in questione è infondato. Non sono state dedotte ragioni per cui il decreto che dispone il giudizio debba ritenersi strutturalmente invalido;
si deduce infatti la omessa decisione da parte del giudice dell'udienza preliminare della questione relativa - solo formalmente alla competenza ma, in realtà, come già - detto, della utilizzabilità degli atti di indagine;
in tale contesto, si adombra la possibilità che sia stato pretermesso il diritto di scegliere un rito alternativo sulla base degli atti previamente considerati utilizzabili dal giudice. Si è già detto della inconsistenza della questione di incompetenza, peraltro implicitamente rigettata dal Giudice dell'udienza preliminare con la emissione del decreto che dispone il giudizio. Quanto al profilo concernente il preteso obbligo del G.u.p. di pronunciarsi sulle eccezioni di inutilizzabilità, la cui violazione, come detto, avrebbe comportato la lesione della facoltà di orientare le scelte processuali dei ricorrenti in base alla piattaforma probatoria che si sarebbe delineata dopo il pronunciamento invocato, la Corte di cassazione ha in passato chiarito che, in sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente, rispetto alla trattazione del merito, le questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, in quanto nessun obbligo in tal senso è contemplato dalle disposizioni processuali (Sez. 4, n. 29644 del 20/04/2016, Api Raffineria di Ancona s.p.a., Rv. 267733; Sez. 3 n. 40209 del 13/05/2014, Militello, Rv. 260423). Si è sottolineato, in modo condivisibile, come l'art. 421 cod. proc. pen. preveda che: a) il giudice dell'udienza preliminare, che ha una struttura bifasica, dichiari aperta la discussione subito dopo avere compiuto gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
b) nessun obbligo, con correlativa sanzione, sia fissato dall'ordinamento circa la omessa decisione preliminare che il giudice dovrebbe rendere in ordine all'inutilizzabilità degli atti e degli elementi raccolti durante la fase delle indagini prelininari;
c) la legge, in tema di giudizio abbreviato, non preveda, neanche implicitamente, una preventiva pronuncia del giudice sull'utilizzabilità delle prove. 11 Dunque, un motivo infondato. Sotto altro profilo, il motivo è strutturalmente generico, non essendo stato neppure prospettato che l'imputato in sede di udienza preliminare abbia manifestato in concreto l'interesse a celebrare il processo nelle forme del giudizio abbreviato.
5. Sulla impugnabilità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen.
5.1. Si è già detto di come agli imputati OC, De CE NI e PU IM, fosse stato contestato, oltre al capo 13), un'ulteriore capo di imputazione (quello sub 4), che aveva ad oggetto un'altra ipotesi di peculato. Si è già detto altresì di come, in relazione al capo di imputazione sub 4), il Tribunale il 27.6.2016, cioè nello stesso giorno in cui pronunciò la sentenza di condanna all'esito del giudizio di primo grado, emise un'ordinanza, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., con cui fu ordinata, in relazione alla imputazione in esame, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, attesa la assunta diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato. La tesi difensiva (primo e secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di De CE NI;
primo e secondo motivo di ricorso presentato da PU IM) è che quella ordinanza non avrebbe accertato un fatto diverso rispetto a quello contestato ma avrebbe ritenuto insussistente l'ipotesi accusatoria formulata nella imputazione ed ipotizzato, in via esplorativa, un nuovo possibile fatto di peculato. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto emettere una sentenza di assoluzione in ordine al fatto originario di cui al capo 4), la cui insussistenza era stata verificata, e disporre, con ordinanza ex art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Procura per la nuova ipotesi di reato. Si sostiene che quell'ordinanza sarebbe stata appellabile ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. unitamente alla sentenza;
si è chiesto dunque alla Corte di cassazione di annullare la "gravata ordinanza e rimettere gli atti davanti al Tribunale affinchè questi si pronunci nel merito della regiudicanda dell'originario capo di imputazione".
5.2. Il motivo di ricorso è inammissibile. Sul tema è consolidato l'orientamento secondo cui in materia di impugnabilità oggettiva, vige il principio di tassatività dei mezzi dettato dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. nel senso che è la legge a stabilire i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione ed a determinare il mezzo con cui possono essere impugnati. Quanto all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., il legislatore non ha previsto che sia soggetta ad impugnazione l'ordinanza con la quale il giudice prende atto dell'impossibilità di pervenire al normale epilogo del processo e, declinando il compito di decidere, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Si tratta infatti di un provvedimento che non ha natura decisoria, ma strumentale, in quanto si concretizza in un mero impulso processuale e che non lede in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato, che potrà svolgersi nel tempo e nella sede opportuni. (cfr., per tutte, Sez. 7, n. 50723 12 4 del 07/11/2013, Castielo, Rv. 258081; Sez. 3, n. 17197 del 25/03/2010, Maingione, Rv. 246988; Sez. 1, n. 24058 del 26/05/2009, Caccuri, Rv. 244648; Sez. 5, n. 40625 del 27/10/2006, Verde, Rv. 236304). Una decisione meramente processuale che non incide sul merito della regiudicanda, né sulla competenza, né sulla libertà del giudicabile e che, dunque, non è in grado di produrre alcun pregiudizio per l'imputato, non compromettendone in alcun modo l'inalterata possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato e nel seguente nuovo giudizio (se disposto). Ne consegue che l'ordinanza in questione non è impugnabile per difetto di interesse. Sotto ulteriore profilo, la richiesta del ricorrente, secondo cui la Corte dovrebbe rimettere gli atti al Tribunale affinche questi emetta una sentenza di assoluzione sulla originaria imputazione sub 4) è in contrasto con il consolidato principio secondo cui il giudice che ritenga la diversità del fatto emerso dall'istruttoria rispetto a quello enunciato nell'imputazione deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciare sentenza assolutoria sul fatto, diversamente rimanendo precluso il nuovo esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 37626 del 25/06/2019, Bragagni, Rv. 277200; Sez. 6, n. 34555 del 22/04/2019, Colazzo, Rv. 248161). Ciò detto, è possibile procedere alla valutazione dei motivi di ricorso relativi al giudizio di penale responsabilità.
6.Sul fatto corruttivo di cui capi 8) e 9) 6.1. I motivi di ricorso, testualmente sovrapponibili, presentati dagli imputati OC e EN sono inammissibili. Come già detto, secondo la prospettazione accusatoria - recepita dai giudici di merito - OC si sarebbe fatto dare o promettere da EN PI (che risponde ai sensi dell'art. 321 cod. pen.) denaro o altre utilità (si fa riferimento a lavori eseguiti nelle abitazioni del magistrato ed all'omessa riscossione di alcuni crediti) in cambio di provvedimenti "infondati in fatto ed in diritto" e di comportamenti tali da protrarre la vigenza di detti provvedimenti, favorevoli al EN ed in danno di tali LO e RA. I fatti attengono: a) ad una procedura cautelare d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. con cui era stato chiesto da EN di revocare o sospendere il decreto di trasferimento emesso dal giudice delle esecuzioni del Tribunale di Sanremo il 25.2.2009 in favore di CA RA e che aveva ad oggetto l'immobile nel quale lo stesso EN viveva, ancorchè l'abitazione fosse intestata ad LO OS, donna con la quale lo stesso EN aveva avuto in precedenza una relazione sentimentale;
b) al sequestro conservativo in favore di EN delle somme che, nell'ambito della procedura esecutiva che riguardava l'immobile di cui si è detto, avrebbero dovuto essere restituite alla Aiello, dopo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori procedenti.
6.2. Gli odierni ricorrenti hanno riproposto, quasi integralmente, con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del 13 giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
6.3. In particolare, la Corte di appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato con motivazione puntigliosa ed esente da illogicità evidenti, come: a) OC non avrebbe dovuto esercitare le funzioni di giudice nei procedimenti in cui era parte EN, in ragione della esistenza di rapporti personali e obbligatori di debito e di credito fra di essi nonché dei rapporti tenuti dal magistrato con il difensore di EN, che aveva prospettato a OC la possibilità di presentare un ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. (pag. 96 sentenza del Tribunale); 14 4 b) OC non avrebbe potuto disporre inaudita altera parte "anche in funzione di giudice dell'esecuzione" il 23.3.2009, in accoglimento del ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. pen. da EN, la sospensione del decreto del giudice della esecuzione che aveva disposto il trasferimento dell'immobile, atteso che quel decreto sarebbe stato al più opponibile da parte del terzo;
c) una copia del decreto in questione, non firmata e non depositata - ma del tutto conforme al provvedimento poi pubblicato fu trovata a casa di EN e come detta circostanza dimostri l'inquinamento della funzione da parte di Magistrato;
d) OC, emesso il provvedimento indicato, celebrò il 29.4.2009 l'udienza in cui le parti comparvero ed al cui esito avrebbe dovuto confermare, modificare o revocare il decreto, riservò la causa per la decisone ed emise l'ordinanza il 3.2.2010, a distanza di più di nove mesi dall'udienza; e) per effetto del periodo di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ed il deposito della decisone, RA non potè né presentare reclamo cautelare, attesa appunto- l'assenza del provvedimento da impugnare, né ottenere la disponibilità dell'immobile, che dunque continuò ad essere occupato da EN;
f) l'ordinanza confermativa del decreto fu successivamente annullata dal Tribunale a seguito del reclamo presentato da RA, il quale chiese a EN di rilasciare l'immobile; g) EN chiese al giudice della esecuzione di sospendere il procedimento di rilascio dell'immobile e detta istanza fu rigettata sia dal giudice della esecuzione (dott. De Martino), sia dal Tribunale;
h) nel periodo precedente alla udienza fissata dal giudice della esecuzione vi fossero state numerose conversazioni intercettate tra OC e EN, tra il primo e l'avvocato dello stesso EN, tra il primo e lo stesso giudice;
i) EN, ottenuta la sospensione dell'efficacia del decreto di trasferimento di cui si è detto, ottenne da OC, sempre inaudita altera parte, un provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto la somma residua che all'esito della procedura esecutiva avrebbe dovuto essere attribuita alla LO;
ciò OC fece ancora prima che il notaio accertasse l'esistenza stessa di una somma da restituire, in quanto residuata alla procedura esecutiva;
I) detto provvedimento fu poi revocato dal giudice subentrato a OC nell'ottobre del 2009. 6.4. La Corte di appello ha posto in connessione gli elementi indicati con numerose ulteriori circostanze relative ai lavori di ristrutturazione da parte di EN presso la casa di Sanremo di OC. Secondo i Giudici di merito il dato probatorio in questione, oltre ad essere stato confermato dagli stessi imputati, ha trovato espresso riconoscimento in un documento sequestrato presso l'abitazione dei EN in cui questi aveva annotato dal 2001, i lavori compiuti in favore di OC. Si è chiarito che: 1) il documento in questione costitutiva un consuntivo in cui era stato specificato il valore di ciascun lavoro compiuto da EN e che nel complesso questi aveva annotato lavori per 99.554,80 euro;
2) sul documento in questione erano state annotate anche le singole somme che EN aveva ricevuto da OC, la data e le modalità di incasso;
15 3) che l'ultimo incasso risaliva al 24/01/2008 e che la somma delle somme incassate ammontava ad euro 70.766,28; 4) EN aveva svolto lavori anche tra la primavera del 2010 ed il gennaio del 2011; 5) a riscontro del documento in questione erano state analizzate le agende di EN, in cui, a dire dello stesso, era stata trasfusa "la memoria storica delle lavorazioni effettuate", e non erano state trovate annotazioni riguardanti incassi ricevuti da OC;
6) le giustificazioni fornite nel corso del giudizio dai ricorrenti sarebbero state fortemente contraddittorie e che anche le somme indicate nelle copie degli assegni trovati nella disponibilità di EN non erano in grado di fornire la prova che OC avesse corrisposto l'intero ammontare di quanto dovuto, tenuto conto che proprio nel periodo in cui OC si era occupato delle vicende giudiziarie di EN, di cui si è detto, (gennaio 2008- febbraio 2010) non risultavano somme da questi incassate;
7) nessuna giustificazione in ordine ai mancati pagamenti per il periodo in cui OC si occupò dei processi cui era interessato EN è stata fornita direttamente o indirettamente dallo stesso imputato.
6.5. Sulla base di tale articolato quadro probatorio i giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova del nesso di corrispettività tra i lavori eseguiti da EN ed a questi non remunerati da OC e i provvedimenti emessi dal magistrato ed assunti in violazione dei doveri d'ufficio. I motivi di ricorso sono estrinsecamente generici. Si rivisita: a) l'affermazione della Corte di appello secondo cui OC avrebbe dovuto inviare gli atti, dopo averli ricevuti dal Presidente del Tribunale, al giudice della esecuzione e si sostiene che ciò non avrebbe potuto essere fatto in quanto il giudice della esecuzione non è titolare di poteri cautelari;
b) la valenza indiziaria attribuita dalla Corte al tempo fatto trascorrere da OC prima di sciogliere la riserva e decidere se confermare o meno il decreto emesso "inaudita altera parte"; si sostiene che il lasso di tempo in questione sarebbe in realtà spiegabile con il trasferimento ad Imperia del magistrato e che comunque l'interessato non avrebbe subito pregiudizio perché avrebbe potuto pur sempre iniziare una nuova procedura cautelare;
c) il ragionamento relativo alla prova dell'accordo corruttivo, atteso che non sarebbe stato adeguatamente valorizzata la circostanza del ritrovamento a casa di EN di numerosi assegni consegnati da OC;
né sarebbe data adeguata considerazione ai versamenti di somme in contanti (non indicati in verità), né a due ulteriori assegni circolari del 31/10/2008, né, ancora, al disordine ed alla non affidabilità della contabilità di EN;
d) l'assunto secondo cui il ricorso presentato i sensi dell'art. 700 cod. proc. pen. sarebbe stato in qualche modo "pilotato" da OC;
si sostiene che quel ricorso fu in realtà presentato presso il giudice dell'esecuzione il giorno prima della immissione in possesso dell'imputato nel ruolo di giudice civile: dunque, non vi sarebbe stata la volontà di "far arrivare" il fascicolo al OC;
sarebbe stato 16 il Presidente del Tribunale a "far transitare" il fascicolo sul ruolo civile, inviandolo prima ad altro giudice: il fascicolo sarebbe stato assegnato all'imputato solo per fatti casuali.
6.6. In realtà, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente poco si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova della singola conversazione intercettata. I motivi non "attaccano" il provvedimento impugnato in ordine ad elementi decisivi del ragionamento probatorio;
nulla si adduce in ordine al fatto che: a) OC ignorò sistematicamente le molteplici ragioni che gli imponevano di astenersi dal trattare le cause a cui era interessato EN;
b) fu lo stesso OC a parlare in anticipo con il difensore di EN della possibilità di presentare un ricorso ex art. 700 cod. proc. pen.; c) EN avesse in casa una copia non sottoscritta e non depositata ma del tutto conforme del provvedimento che OC poi pubblicò; sul punto, al di là di tutti gli assunti difensivi in ordine alla distribuzione degli affari e del come quel processo fu assegnato a OC, i ricorsi sono silenti: non è stata fornita nessuna spiegazione del perché EN avesse quel provvedimento, da chi lo avesse ricevuto, per quale ragione la parte di una causa dovesse avere in anticipo il provvedimento giurisdizionale che in quella causa interveniva;
d) nessuna spiegazione è stata altresì fornita sul cosa in concreto impedì a OC di depositare prima l'ordinanza confermativa del decreto;
sul punto non è stato dedotto alcunchè su cosa OC in concreto abbia fatto in quei nove mesi;
e) in relazione ai lavori compiuti da EN dopo il 2008 nelle abitazioni di OC, cioè proprio nel periodo in cui questi si interessò alle vicende del primo, nessuna prova è stata sostanzialmente fornita dei pagamenti che OC avrebbe compiuto;
sul punto i ricorsi sono silenti;
f) nessuna spiegazione è stata altresì fornita sul provvedimento di sequestro conservativo, che in un dato momento OC emise e che illumina, ove ancora ve ne fosse bisogno, il ragionamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
6.7. Né sussiste l'ipotizzata violazione di legge Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). 17 Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora). Ciò che deve essere processualmente accertato, è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto cioè quella utilità sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio. In particolare, deve essere accertato il nesso tra l'utilità e l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, e se il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione e dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale della utilità. Costituisce infatti principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». Nel caso di specie, sono state provate le utilità conseguite da OC ed è stata provata la contrarietà ai doveri di ufficio dell'operato di OC. Non è viziato il ragionamento giuridico dei giudici di merito quanto alla prova del nesso funzionale tra le due prestazioni, essendosi evidenziate;
a) la contestualità temporale evidente tra la esecuzione dei lavori da parte di EN in favore di OC e da questi non pagati e la gestione di delicate procedure cautelari compiuta dal - magistrato attraverso molteplici provvedimenti tanto giuridicamente instabili quanto - tutti- estremamente favorevoli allo stesso EN;
b) la piena consapevolezza da parte di OC della situazione di gravissimo conflitto in cui si era venuto a trovare, la di lui decisione di non astenersi dal trattare le cause di chi eseguiva lavori presso le sue abitazioni e nei cui confronti era debitore, la decisione di consegnare- solo a EN- una "minuta" del provvedimento cautelare prima ancora che questo fosse reso pubblico;
c) il modo con cui quelle procedure furono gestite da parte di OC. 18 Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 6677 del 03/02/2016, Maggiore, Rv. 267187; v. inoltre, in motivazione, Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014, Conte, Rv. 260533; Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci;
Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco) secondo cui, in casi come quello in esame, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 319 cod. pen., l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" del potere accordato dalla legge. La fattispecie incriminatrice sanziona l'uso distorto della discrezionalità, cioè i casi in cui il procedimento è condizionato non già da un percorso di attenta ed imparziale comparazione tra gli interessi in gioco, ma dalla percezione di un indebito compenso, corrisposto affinchè venga raggiunto uno specifico esito determinato. La corresponsione di somme di denaro o di altre utilità costituisce un elemento indicativo della necessità per il privato corruttore di incidere sulla formazione dell'atto, orientandone l'esito, del pubblico funzionario corrotto. Ciò che si richiedeva all'imputato, nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato, era l'espressione di una valutazione autonoma, indipendente ed imparziale. In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché contrari a norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri. La questione non coincide con il tema del se la corruzione propria sia configurabile solo in presenza di un atto amministrativo illegittimo e, dunque, se il giudice penale debba compiere un sindacato sull'atto sovrapponibile a quello che compie il giudice amministrativo. L'atto amministrativo non costituisce un presupposto del reato, ma è lo strumento di cui l'agente si serve per commettere il reato;
l'atto viene in considerazione al fine della verifica del comportamento, della condotta che integra il reato. Come sostenuto da autorevolissima dottrina, l'atto amministrativo viene "retrocesso a fatto"; non è l'atto a dover essere sindacato dal giudice penale ai fini della verifica della sussistenza del reato di corruzione propria, ma una condotta umana, e cioè come il pubblico ufficiale si sia posto rispetto alla funzione pubblica di cui è titolare e cosa abbia fatto in concreto per "giungere" all'atto. Il giudice penale, si sostiene in maniera condivisibile, deve verificare la corrispondenza fra fatto e previsione normativa: deve stabilire se sia stata o meno realizzata una condotta abusiva, arbitraria, contraria a ciò che i doveri di ufficio imponevano di fare. La legittimità dell'atto, della quale il giudice deve tenere eventualmente conto, serve solo perché "essa può concorrere a consentirgli di stabilire se si sia realizzata, o meno, una condotta abusiva o arbitraria" (così la dottrina). L'atto, anche di natura discrezionale, non ha mai un contenuto pienamente "libero", essendo soggetto, per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, per altro verso, alla necessità di assegnare comunque prevalenza all'apprezzamento dell'interesse pubblico (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497; Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095), senza 19 deviarne o stravolgerne il contenuto per tutelare interessi di ordine privatistico dietro la corresponsione di somme di denaro. Al di là delle infedeltà in quanto tali del pubblico ufficiale, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria rileva la violazione dei doveri che attengono al modo, al contenuto, ai tempi degli atti da compiere e delle decisioni da adottare, alla violazione, cioè, della regola "giusta" nel concreto operare della discrezionalità amministrativa. È necessario fare riferimento alle regole sottese all'esercizio dell'attività discrezionale e si tratta di verificare se l'interesse pubblico sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore;
nel caso in cui l'interesse pubblico non sia stato condizionato, il fatto integrerà la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. Nel caso di specie, il comportamento del pubblico ufficiale rivela la violazione di specifici doveri di ufficio, posti in essere proprio per effetto "della presa in carico" del privato corruttore;
OC doveva astenersi, non doveva far conoscere a EN il contenuto del provvedimento adottato prima ancora che questo fosse pubblicato, non poteva costituire il punto di riferimento di EN per l'adozione di provvedimenti giurisdizionali inquinati da una mancanza di comparazione fra interesse pubblico ed interesse privato. Ne consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza dei motivi di ricorso.
7. Sul peculato contestato al capo 13) della imputazione 7.1. Si è già detto di come, secondo la prospettazione accusatoria, OC, quale Presidente del Tribunale di Sanremo, in concorso con l'avv. De CE NI, tutore nella procedura relativa alla interdetta RA SA, e PU IM, custode dei beni e cancelliere del Tribunale, avrebbe consentito allo stesso PU di appropriarsi di alcune somme di denaro. Si è già detto di come il reato di peculato per il fatto in questione sia stato configurato dopo aver riqualificato il fatto oggetto della originaria contestazione, in cui si faceva riferimento al delitto di abuso d'ufficio. L'imputazione era stata formulata nel senso che OC e gli altri imputati, in violazione degli artt. 357 - 424 cod. civ. - che riservano al tutore le mansioni che, invece, nella specie sarebbero state indebitamente attribuite al custode dei beni-, avrebbero procurato intenzionalmente a PU un indebito vantaggio patrimoniale, pari ad euro 15.000; OC, in particolare, avrebbe con provvedimento del 18/06/2007, dando atto delle impegnative mansioni svolte da PU, disposto che questi continuasse nell'incarico di custode e liquidato la somma indicata. Secondo il Tribunale, invece, la nomina di custode dei beni in favore di PU sarebbe stata previamente concordata tra gli imputati e sarebbe stata strumentale a consentire allo stesso PU di appropriarsi del denaro, poi liquidato;
nella specie, si assume, la figura del custode sarebbe stata "vuota" di contenuto e sostanzialmente inutile:da tale presupposto è conseguita la riqualificazione del fatto in peculato 2 020 7.2. I motivi di ricorsi presentati nell'interesse di OC RA, De CE NI e PU IM in ordine al giudizio di penale responsabilità sono infondati (secondo motivo del ricorso OC;
terzo, quarto e quinto motivo del ricorso De CE, terzo e quarto motivo del ricorso PU). Nel caso di specie, i giudici di merito, attraverso articolate motivazioni, hanno ricostruito i fatti posti a fondamento della imputazione spiegando che: a) SA AZ fu dichiarata interdetta il 3/12/2001 e le fu nominato tutore l'avv. NI De CE il quale assunse l'incarico davanti alla dott.ssa Erica AN, giovanissima giudice onorario, nominata da OC come giudice tutelare di una delicato procedimento tutelare;
b) la dott.ssa AN aveva un rapporto di grande fiducia con OC al quale era solita rivolgersi, considerandolo un punto di riferimento "come un padre"; b) il 6/06/2002, De CE, rimasto in carica fino al 7/07/2011, chiese ed ottenne la nomina a custode dei beni del rilevante patrimonio della AZ di IM PU, allora cancelliere presso il Tribunale di Sanremo e della stessa AN, rimasto in carica fino al 16/01/2008, quando l'incarico fu revocato da un nuovo giudice tutelare, nel frattempo subentrato alla AN;
c) il compenso per l'opera prestata da PU fu dapprima determinato per il 2003 nella somma di 36.000 euro, pari allo 0,5% del valore complessivo dei beni, e, successivamente, su richiesta dello stresso De CE e in accordo con lo stresso PU, fu fissato il 12/02/2004 da OC nella somma di 20.000 euro;
ciò fu fatto in ragione della elevata entità della somma che sarebbe conseguita sulla base del metodo percentuale, atteso il costante aumento di valore del patrimonio della interdetta;
d) numerosi provvedimenti in tema di tutela furono disposti nel tempo da OC, che pure non era giudice tutelare;
e) il 6.6.2007 De CE, a sua richiesta, fu sospeso dall'incarico da OC;
la richiesta di sospensione fu conseguente alla notizia che De CE fosse sottoposto a procedimento penale;
f) a seguito della sospensione di De CE e della connessa nomina quale protutore della dott.ssa Barbara Marchiol, PU, saputo della sospensione di De CE, chiese di quantificare nuovamente il suo compenso e OC dispose la prosecuzione dell'attività di PU, riconoscendogli il compenso di 15.000 euro;
g) il 16/01/2008, il nuovo giudice tutelare, dott. Scialabba, revocò la nomina di PU come custode, ritenendola illegittima ed ingiustificata.
7.3. Sulla base di tali dati fattuali, i Giudici di merito hanno spiegato come: -1) la nomina di PU fosse non necessaria perché le mansioni a lui conferite erano sostanzialmente sovrapponibili a quelle del tutore (per le quali era già retribuito De CE)-, immotivata perché, al di là di formule assertive, conferita senza spiegare in concreto alcunchè- e, di fatto, "vuota" - atteso che RR non avanzò mai alcuna richiesta al giudice;
2) la nomina di PU come custode fosse stata disposta dal Giudice onorario AN, su richiesta esplicita di De CE, su forte sollecitazione dello stesso PU - che era il cancelliere della AN e per volontà di OC;
- 21 3) anche la nomina di De CE fosse stata disposta da OC su "indicazione" di PU;
4) dunque, sia la nomina di De CE che di PU fossero state in qualche modo patrocinate da OC;
5) la dott.ssa AN fosse una giovane neolaureata che OC nominò volontariamente come giudice tutelare in quella importante procedura, in cui occorreva amministrare un patrimonio di milioni di euro, allo scopo di potere interferire nella gestione dei beni. In tale contesto è stata ritenuta a raggiunta la prova che la nomina di PU fu di fatto concordata dagli imputati al fine di consentire a questi di "mungere" la procedura e che ciò avvenne anche attraverso la liquidazione da parte di OC il 18.6.2007, di 15.000 euro.
7.4. Prescindendo da quanto si dirà in prosieguo in ordine al tema della riqualificazione giuridica del reato, i motivi di ricorso presentati dagli imputati sono infondati, anche in questo caso, ai limiti della inammissibilità. I ricorrenti sono tornati a soffermarsi sul tema della prova del concorso di persone e della effettività della nomina di PU come custode, senza tuttavia confrontarsi con il provvedimento impugnato, senza spiegare, al di là di singole questioni obiettivamente accessorie, perché sarebbe viziata la sentenza nella parte relativa: a) al ruolo attribuito a OC ed alle ingiustificate ingerenze di questi in quella procedura;
b) alle reciproche strumentali segnalazioni di De CE e PU per le rispettive nomine;
c) al ruolo della dott.ssa AN;
d) alla assenza di istanze al "suo" giudice da parte di PU, ad esclusione di quella con cui chiese a OC di decidere se autorizzarlo o meno a continuare ad espletare l'incarico dopo la sospensione di De CE. Non è stato dedotto alcunchè sul perché sarebbero inattendibili le dichiarazioni rese non solo dalla stessa AN, ma anche dagli stessi imputati PU e De CE, sulle ragioni, mai esplicitate, che indussero OC ad assegnare quella complessa e delicata procedura ad un giudice onorario, sulla motivazione apparente con cui PU fu nominato custode dei beni, sulla decisione di liquidare il compenso a PU anche dopo la sospensione dall'incarico di De felice, che era venuto a sapere della indagine della Procura della Repubblica. Né, ancora, sono stati indicati nei ricorsi quali sarebbero stati i molteplici e gravosi compiti che PU assolse e che non potevano essere assolti dal tutore, né spiegato in concreto, perché, nella specie, si dovesse derogare al principio della gratuità della tutela di cui all'art. 379 cod. civ., né è stato segnalato un qualche comportamento del tutore volto a verificare il senso di quella nomina e la sua effettiva utilità rispetto all'interesse della interdetta che si doveva perseguire, essendosi limitato De CE con il suo ricorso, in una visione atomistica della vicenda, ad evidenziare solo come questi, al momento in cui OC dispose la liquidazione del compenso a PU, fosse sospeso dall'incarico di tutore;
il concorso di persone nel reato è tuttavia configurabile anche nei casi in cui il contributo sia limitato alla sola fase iniziale del programma criminoso. Non è dunque logicamente instabile il ragionamento probatorio della Corte di appello secondo cui quella nomina di PU non avesse ragione giustificativa e fu compiuta da OC in sostanziale accordo con De CE e lo stesso PU, per consentire a questi di "guadagnare" indebitamente 22 La denaro in danno del patrimonio della interdetta, di cui il tutore aveva la disponibilità; una nomina vuota e finalizzata a consentire l'appropriazione di parte del denaro della RA, cosa che poi in concreto accadde. L'attività del tutore dell'interdetto, cui si applicano le disposizione della tutela dei minori (art. 424 cod. civ.) attiene alla cura della persona dell'incapace ed all'amministrazione dei suoi beni. L'incarico è conferito dal giudice per svolgere un'attività "ausiliaria" all'esercizio di una funzione giudiziaria;
il tutore, sotto giuramento, ha il compito di compilare un inventario dei beni dell'incapace (artt. 362 e 363 cod. civ.), di tenere una contabilità che va sottoposta annualmente al giudice tutelare (art. 380): deve dichiarare l'esistenza di rapporti di debito e credito con l'incapace (artt. 367 e 368 civ.) e un conto finale quando cessa dalle cod. rendere proprie funzioni (art. 385 e segg. cod. civ.). Si tratta di un attività regolamentata da norme obiettive di diritto pubblico, funzionali a perseguire un interesse pubblico, quale quello di garantire la tutela delle persone che non sono capaci di gestire i propri affari. Ciò giustifica i poteri certificativi del tutore nella redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare e i poteri autoritativi che la legge gli conferisce. Le potestà che l'ordinamento attribuisce al tutore consistono dunque in un complesso di poteri- doveri ricondotti alla funzione che egli è tenuto a esercitare nell'interesse dell'interdetto. È pertanto condivisibile il principio più volte affermato dalla Corte di cassazione secondo cui il tutore è investito di una pubblica funzione (Sez.6, n. 23353 del 04/02/2014, Mameli, Rv. 29910; Sez. 6, n. 27570 del 16/04/2007, Villa, Rv. 237604). Affermata la natura pubblica della tutela e la qualità di pubblico ufficiale del tutore dell'interdetto, ne deriva che l'appropriazione, diretta o in concorso con terzi, di somme spettanti all'interdetto, ricevute dal tutore in ragione del suo ufficio, integra il delitto di peculato. Si tratta di somme che non appartengono né alla pubblica amministrazione, né, tantomeno, al tutore;
questi le riceve e ne ha disponibilità in ragione del suo ufficio e deve destinarle all'interdetto, i cui interessi deve amministrare e garantire. Nel caso di specie, diversamente dagli assunti difensivi, gli imputati non amministrarono i beni nell'esclusivo interesse della interdetta ma asservirono la procedura anche a finalità personali;
in tale contesto essi si adoperarono per consentire a PU di appropriarsi senza giustificazione di somme della RA.
7.5. Sulla riqualificazione giuridica compiuta dal Tribunale Quanto ai motivi di ricorso relativi alla riqualificazione compiuta da Tribunale del fatto originariamente contestato in quello di peculato, le censure difensive attengono a due profili. Il primo riguarda le garanzie difensive che sarebbero state compromesse in ragione della riqualificazione, e si evoca sul punto l'art. 111 Cost. e l'art. 6, par. 3, lettere a) e b), CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in particolare nella sentenza Drassich c. Italia dell'11 dicembre 23 2007; il secondo profilo attiene alla mutazione del fatto, che, si assume, sarebbe in rapporto di eterogeneità rispetto a quello originariamente contestato. Entrambi le questioni sono infondate. Quanto alla prima, va rilevato in via preliminare come i motivi di ricorso siano, nella sostanza, privi del requisito della specificità; i ricorrenti non hanno prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare che la censurata riqualificazione dei fatti abbia in qualche modo vulnerato la loro difesa e, soprattutto, l'esercizio del diritto alla prova, tenuto conto dei due gradi di giudizio celebrati dopo la riqualificazione di fatti, e, soprattutto, la obiettiva circostanza -evidenziata dalla Corte di appello- che i ricorrenti non solo hanno potuto richiedere in appello l'assunzione di nuove prove, ma hanno in concreto esercitato il diritto di difendersi provando (cfr., pag. 82 sentenza impugnata). Sotto altro profilo, è utile evidenziare come, nei casi, come quello di specie, in cui la diversa definizione giuridica del fatto sia data dal giudice di primo grado e contro la decisione così emessa sia possibile provocare un controllo dapprima in appello e poi davanti alla Corte di cassazione, la Corte di Strasburgo risulti orientata ad escludere la violazione dell'art. 6, § 1 e 3, lett. a) e b), della Convenzione alla luce di una valutazione che tiene conto del complesso del procedimento e della possibilità dell'imputato di far valere le proprie ragioni davanti al giudice nazionale (emblematiche sono,in proposito, le sentenze Corte EDU, Quinta Sezione, 9 dicembre 2010, NI c. Ucraina, e le sentenze 'gemelle' Corte EDU, Quarta Sezione, 8 ottobre 2013, SM c. Albania, e Corte EDU, Quarta Sezione, 8 ottobre 2013, Hoxha c. Albania. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha inoltre in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito assuma le caratteristiche di un atto a sorpresa. La stessa Corte, inoltre, non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa e quello al contraddittorio non siano vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato siano già presenti nella originaria imputazione: ciò, evidentemente, anche nella ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse di per sé prevedibile per l'imputato (v. fra le tante, sentenze 1° marzo 2001, Dallos c. Ungheria;
3 luglio 2006, Vesque c. Francia;
gennaio 2010, PE c. Bulgaria;
12 aprile 2011, IA NT c. Romania;
3 maggio 2011, GI c. Grecia;
15 gennaio 2015, IH c. Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l'imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento). In tale contesto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito come l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e 24 non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438). Nel caso di specie, nessuna prerogativa difensiva è stata violata e il diritto al contraddittorio e quello alla prova sono stati in concreto assicurati. cui pure Anche la seconda questione, quella relativa ai rapporti tra abuso d'ufficio e peculato difensori hanno fatto riferimento è infondata. - Non vi è stata nessuna modifica strutturale del fatto, che, rimasto identico nella sua componete naturalistica, e stato solo diversamente qualificato. Si è già detto di come l'originario delitto di abuso d'ufficio fosse stato contestato sostanzialmente facendo riferimento non ad una condotta distrattiva ma appropriativa;
l'imputazione era stata formulata nel senso che OC e gli altri imputati, in violazione degli artt. 357 - 424 cod. civ. - che riservano al tutore le mansioni che nella specie sarebbero state indebitamente attribuite al custode-, avevano procurato intenzionalmente a PU un indebito vantaggio patrimoniale, pari ad euro 15.000; tale indebito vantaggio sarebbe stato procurato attraverso il provvedimento del 18/06/2007, di cui si è più volte detto. Dunque una condotta che aveva portato PU, in concorso con gli altri due imputati, ad ottenere indebitamente la somma di 15.000 euro. Rispetto a tale quadro di riferimento, nessuna modifica strutturale del fatto è stata compiuta dal Tribunale che si è limitato, tenendo immutato il fatto, a qualificarlo in altro modo, attribuendo cioè alla condotta, sempre la stessa, un significato diverso, quello per cui la nomina di PU fosse stata sin dall'inizio preordinata, in sostanziale accordo tra gli imputati, a permettere a questi di appropriarsi di somme della procedura relativa alla tutela di RA. Ne consegue anche in tal caso il rigetto dei motivi di ricorso.
8. Sui capi di imputazione sub. 10)-12) e 15) della rubrica Quanto ai capi di imputazione sub 10)- 12) (millantato credito) e 15) (tentato abuso d'ufficio) la sentenza, in mancanza della evidenza della prova della innocenza degli imputati OC RA e OS Riccardo, deve essere annullata senza rinvio ai fini penali perché i reati sono estinti per prescrizione. In ragione del tempo in cui i fatti contestati sono stati commessi e della disciplina prevista dall'art. 157 cod. pen. in quel momento vigente (più favorevole rispetto alle modifiche successivamente intervenute sull'istituto), i reati in questione si sono estinti, nonostante il periodo di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione di quattro mesi e dodici giorni, rispettivamente il 29/11/2018, il 23/09/2018, ed il 31/08/2018. Devono essere confermate le statuizioni civili quanto al reato sub 15). La Corte ha spiegato con motivazione puntuale come: a) OC avesse gestito la causa tra la società ES e OS, amico dello stesso OC da molti anni;
25 b) fossero stati emessi provvedimenti senza contraddittorio, palesemente difformi sul piano giuridico rispetto a consolidati orientamenti di giurisprudenza, senza apparenti concrete ragioni giustificative, a tal punto poco giustificabili che il Conservatore dei registri immobiliari si rifiutò di disporre la cancellazione della trascrizione della domanda con cui la società ES aveva citato in giudizio OS;
c) OC, senza obiettive giustificazioni, dopo aver emesso i provvedimenti cautelari favorevoli a OS, avesse trattenuto la causa per la decisone di merito per un anno e nove mesi;
d) la presentazione del ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. pen. fosse stata concordata da OS con OC, in contrasto con il proprio difensore, che fu anche in palese disaccordo con la decisione - sollecitata dallo stesso OS ed in accordo con OC- di chiedere l'anticipazione della fissazione della udienza per la decisione della causa, al punto da far sottoscrivere al proprio cliente una dichiarazione di esonero della responsabilità; e) la richiesta di anticipazione della fissazione della udienza di decisione fosse collegata alla esigenza di far "introitare" allo stesso OC, che era prossimo al trasferimento al Tribunale di Imperia;
f) la successiva rimessione della causa sul ruolo da parte di OC fu in qualche modo conseguente alla sopravvenuta conoscenza della esistenza della indagine penale nei suoi riguardi;
g) la condotta, pur contestata nella forma tentata, avesse creato obiettivi vantaggi a OS. Anche in questo caso, rispetto all'articolata motivazione delle sentenze di merito, i motivi di ricorso presentati dallo stesso OC e da OS, da una parte, tendono a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale ed a rivedere il significato delle prove assunte, e, dall'altra, si soffermano su singoli rivoli del ragionamento probatorio, la cui validità strutturale non viene tuttavia intaccata. Ci si sofferma: 1) sulla configurabilità del concorso di persona da parte del OS, valorizzando, in una visione atomistica, singoli elementi rispetto ai molteplici elementi posti a fondamento del giudizio di penale responsabilità; 2) sulla esistenza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale, necessario ai fini della configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, senza tuttavia considerare che il reato è stato configurato nella forma tentata e che un danno risarcibile può conseguire in astratto anche da un delitto tentato, se di tale danno si fornisca la prova (sul tema, cfr., Sez. 6, 26285 del 27/03/2013, Arpa, Rv. 255372; Sez. 2, n. 4094 del 27/11/1981, Ciofani, Rv. 153324; Sez. 2, n. 3686 del 11/05/1990, Spataro, Rv. 186754; Sez. 2, n. 853 del 27/06/1972, Turrisi, Rv. 123067; Sez. 2, n. 1796 del 10/12/1965 Suadoni, Rv. 101000).
9. Sui residui motivi dei ricorsi presentati da OC, De CE e PU 9.1. Inammissibili sono quinto ed il sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di OC RA, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione, avendo la Corte di appello spiegato, quanto alle prime, come le stesse non possano essere concesse perché non richieste con l'atto di appello, e, più in generale, così come per la determinazione della pena, in ragione del ruolo avuto dall'imputato e per la obiettiva gravità dei fatti commessi. Rispetto a tale solida trama argomentativa, nulla di specifico è stato dedotto. 26 Per effetto della estinzione dei reati contestati ai capi 10)-12)-15), la pena deve essere rideterminata per i residui reati, recependo il procedimento compiuto dalla Corte di appello, in anni cinque e mesi sei di reclusione (pena base, anni quattro di reclusione per il delitto di cui al capo 13), aumentata di un anno e sei mesi di reclusione per quello contestato al capo 8).
9.2. Inammissibile è anche il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di IM PU, avendo la Corte di appello indicato le ragioni per cui le invocate circostanze attenuanti generiche, e quella di cui all'art. 323 bis cod. pen., non possano essere riconosciute, attesa la gravità dei fatti, le modalità della condotta di appropriazione, le condizioni della persona offesa, l'entità del danno procurato, elementi, questi, correttamente valorizzati per giustificare anche l'entità della pena inflitta.
9.3. Inammissibili pe le stesse ragioni sono il settimo, l'ottavo ed il nono motivo del ricorso proposto nell'interesse di De CE NI, ad eccezione della parte del settimo motivo relativa alla condanna alla pena accessoria della interdizione della professione di avvocato per anni quattro;
detta pena deve essere revocata, essendo stato il reato commesso dall'imputato con abuso della funzione di tutore e non in quanto avvocato.
9.4. Al rigetto dei rispettivi ricorsi consegue la condanna di EN PI e PU IM al pagamento delle spese del procedimento. OC RA deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile FA IO che si liquidano in complessivi 3.500 euro oltre accessori di legge;
OC e OS Riccardo AM devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle costituite parti civili, LV NO, NG RA ed ES IA s.r.l. che si liquidano in complessivi 5.600 euro oltre accessori di legge. 27 ६
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OC RA e OS Riccardo AM in ordine ai reati di millantato credito di cui ai capi 10) e 12) della rubrica e di tentato abuso d'ufficio di cui al capo 15) della rubrica, loro rispettivamente ascritti, perché gli stessi sono estinti per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso del OC e ridetermina la pena per i residui reati di peculato e di corruzione in atti giudiziari di cui ai capi 13) e 8) della rubrica, avvinti da continuazione ed allo stesso ascritti, in complessivi cinque anni e sei mesi di reclusione . Revoca la pena accessoria interdittiva applicata a De CE NI, rigettandone nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di EN PI e di PU IM che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna OC alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile FA IO, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge. Conferma nei confronti di OC e OS le statuizioni civili già adottate in favore delle costituite parti civili LV NO, NG RA ed ES Irnmobuliare s.r.l., condannando gli stessi OC e OS alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nell'odierno giudizio dalle predette parti civili, spese che liquida in complessivi euro cinquemilaseicento oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Paoloni PI STST kita Viele fl DEPOSITATO IN CANCELLERIA HL - 7 APR 2020 IL DIRETTORE Dott.ssa OS Gratia Musumeci 28