Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2005, n. 45928
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Sentenza 23 settembre 2005

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, 405 comma secondo e 407 comma terzo cod. proc. pen., prospettata in riferimento agli artt. 2, 24 e 111 Cost. , nella parte in cui non prevedono uno specifico termine entro il quale deve procedersi alla iscrizione nel registro degli indagati, così non precludendo la utilizzabilità dei risultati di indagine conseguiti prima della detta iscrizione. (In motivazione la Corte ha osservato che il legislatore ha previsto che la iscrizione avvenga "immediatamente", e che la violazione di tale precetto è sanzionata disciplinarmente o, al limite, anche penalmente).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 comma terzo cod. proc. pen., prospettata in riferimento agli artt. 15, comma secondo, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di proroga delle intercettazioni debba essere motivato in funzione della persistenza delle condizioni legittimanti, posto che il relativo apprezzamento deve intendersi implicitamente contenuto nel decreto di proroga medesimo, non richiedendosi una espressa ulteriore attestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2005, n. 45928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45928
    Data del deposito : 23 settembre 2005

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