Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, 405 comma secondo e 407 comma terzo cod. proc. pen., prospettata in riferimento agli artt. 2, 24 e 111 Cost. , nella parte in cui non prevedono uno specifico termine entro il quale deve procedersi alla iscrizione nel registro degli indagati, così non precludendo la utilizzabilità dei risultati di indagine conseguiti prima della detta iscrizione. (In motivazione la Corte ha osservato che il legislatore ha previsto che la iscrizione avvenga "immediatamente", e che la violazione di tale precetto è sanzionata disciplinarmente o, al limite, anche penalmente).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 comma terzo cod. proc. pen., prospettata in riferimento agli artt. 15, comma secondo, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di proroga delle intercettazioni debba essere motivato in funzione della persistenza delle condizioni legittimanti, posto che il relativo apprezzamento deve intendersi implicitamente contenuto nel decreto di proroga medesimo, non richiedendosi una espressa ulteriore attestazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2005, n. 45928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45928 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/09/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1003
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 14899/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 04/04/2005 da:
Avv. FERRARI Fabio Maria, difensore di IN AR, nato a [...] il [...];
ed il 29/04/2005 da:
Avv. SENESE Saverio, difensore di LI SA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 22 marzo 2005 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame;
Letti i motivi nuovi depositati nell'interesse del IN;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Antonio MURA, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi, previa declaratoria di inammissibilità delle questioni di costituzionalità dedotte;
Sentito l'avv. Fabio Maria FERRARI che, nell'interesse del IN, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. - Con ordinanza dell'11 febbraio 2005, il G.I.P. del Tribunale di Napoli imponeva a IN AR e GN SA, indagati per il reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria territorialmente competente, a norma dell'art. 282 c.p.p.. Pronunciando sulle richieste di riesame proposte in favore degli indagati, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava l'impugnata ordinanza, con consequenziali statuizioni di legge.
Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori dei due indagati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati, ciascuno, alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
2. - Il ricorso proposto in favore del GN si articola in tre motivi.
Il primo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), e) in relazione all'art. 335 c.p.p., art. 405 c.p.p., comma 2, e art. 407 c.p.p., comma 3, sul rilievo dell'inutilizzabilità dell'attività
investigativa precedente all'iscrizione della notizia di reato a carico dell'indagato e della mancanza di motivazione in ordine ai motivi dedotti all'udienza camerale. A suo dire, una lettura costituzionalmente orientata della normativa avrebbe dovuto indurre ad una dichiarazione di inutilizzabilità delle risultanze investigative o, comunque, all'eccezione di illegittimità Costituzionale delle norme di cui agli articoli richiamati, per violazione dell'artt. 2, 24, 111 Cost., nella parte in cui non prevedono uno specifico termine entro il quale avrebbe dovuto procedersi ad iscrizione nel registro degli indagati. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), e) con riferimento all'art. 266 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., comma 1, con riferimento alla mancanza di motivazione nel decreto autorizzativi in ordine alle condizioni di urgenza necessarie per effettuare le intercettazioni al di fuori dei locali della Procura, mancando persino una motivazione per relationem.
Il terzo motivo denuncia violazione della stessa norma processuale con riferimento all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 192 c.p.p., sul rilievo della mancanza di motivazione sull'idoneità del materiale investigativo in atti ad integrare i gravi indizi necessari in funzione dell'ipotizzata fattispecie di reato.
3. - Il ricorso proposto in favore del IN è, invece, affidato a cinque motivi, così genericamente enunciati:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento all'art. 271 c.p.p., comma 1, art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 267 c.p.p., comma 3, sul rilievo della motivazione meramente apparente dei decreti autorizzativi;
- violazione della stessa norma processuale, con riferimento all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), art. 309 c.p.p., comma 9 e art. 111
Cos. comma 6;
- violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 ed art. 110 c.p.p.;
- violazione ed erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3. - violazione e falsa interpretazione dell'art. 275 c.p.p., comma 1, sul rilievo dell'inesistenza della motivazione.
Nello sviluppo argomentativo delle anzidette doglianze parte ricorrente solleva la questione relativa alla mancanza di apposita motivazione dei decreti di proroga, essendo necessaria, a suo dire, la verifica della persistenza delle condizioni legittimanti all'uopo, ha sollevato questione di legittimità Costituzionale dell'art. 268 c.p.p., comma 3, per violazione dell'art. 15 c.p.p., comma 2, art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 6, rilevando che, peraltro, la proroga aveva riguardato utenze diverse. Deduce, ancora, il difetto di motivazione sulle obiezioni difensive in ordine alla rilevanza indiziaria degli elementi investigativi ed alle esigenze cautelari. Con i motivi nuovi lo stesso difensore ha poi dedotto:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. c) in riferimento all'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., comma 1, sul rilievo dell'inadeguatezza di motivazione del decreto 09/01/2002, in quanto vi era solo un generico richiamo al decreto del G.I.P. del 04/12/2001. In proposito osserva che era irrilevante il riferimento in esso contenuto all'intimidazione della persona offesa, in quanto la stessa aveva già proposto una denuncia particolareggiata. 2) violazione della stessa norma processuale, in riferimento all'art. 267 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., comma 1, sul rilievo dell'insufficiente motivazione dei decreti di proroga 28/01/2002 e 27/02/2002. Deduce, in proposito, che non erano state esplicitati i motivi per i quali il G.I.P. aveva ritenuto di condividere le ragioni indicate dal P.M. di prosecuzione delle intercettazioni, con particolare riferimento alla persistente indisponibilità degli impianti presso la Procura. Del tutto genericamente, erano state richiamate le indagini svolte in virtù della precedente attività di intercettazione, senza minimamente approfondire le ragioni poste a base della necessità di prosecuzione delle operazioni di captazione. 4. - In limine, vanno delibate le questioni di legittimità Costituzionale sollevate dai ricorrenti. Entrambe sono manifestamente infondate.
Lo è la prima relativamente alla mancata previsione nell'art. 335 c.p.p. di un termine entro il quale si debba procedere ad iscrizione dell'indagato nell'apposito registro delle notizie di reato. Si intende, così, denunciare un'evidente asimmetria del sistema che, mentre prevede un termine massimo per il compimento dell'attività di indagine, con decorrenza proprio dalla data dell'iscrizione anzidetta, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., non stabilisce alcun termine iniziale, consentendo in tal guisa l'utilizzabilità degli atti di indagine a carico di una persona prima della stessa iscrizione.
Ed infatti, non è esatto affermare che il dettato normativo non fissa alcun termine entro il quale debba procedersi all'iscrizione, avendo anzi dettato, con l'avverbio immediatamente, una prescrizione assai drastica, che, nella sua perentorietà, ha rilievo sicuramente "potiore" rispetto ad una mera indicazione di un termine. La mancata previsione di una nullità, per l'ipotesi di inosservanza - non ovviabile in alcun modo stante il principio di tassatività fissato dall'art. 177 c.p.p. - non significa certamente che tale prescrizione possa essere trascurata. La relativa inosservanza, invece, può dar luogo a sanzioni (disciplinari o, al limite, anche penali) nei confronti di quanti siano tenuti a farne applicazione, anche alla stregua della generale previsione dell'art. 124 c.p.p.. Per quanto concerne, poi, il profilo di inutilizzabilità, questa Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha già avuto modo di statuire che l'omessa tempestiva annotazione della notitia criminis sul registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad attività investigativa, non determina la inutilizzabilità degli atti di indagine sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro (cfr. Cass. Sez. Un. 21/06/2000, n. 16, Tammaro, rv. 216248). Del resto, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 307 del 22 luglio 2005, ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità Costituzionale delle norme in questione, dedotta sul riflesso della mancata previsione della sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della formale iscrizione nel relativo registro.
Resta da dire, quanto alla denuncia di illegittimità Costituzionale in esame, che non è ravvisabile neppure l'altra ineludibile condizione della rilevanza, non risultando in atti la dedotta intempestiva iscrizione del GN nel registro degli indagati ne' risultando specificati gli atti d'indagine che sarebbero stati compiuti sul suo conto in epoca antecedente all'anzidetta iscrizione. Manifestamente infondata è anche la seconda questione di Illegittimità Costituzionale, quella sollevata nell'interesse del IN con riferimento all'art. 268 c.p.p., comma 3, per violazione dell'art. 15 c.p.p., comma 2, art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 6, nella parte in cui non prevede che il decreto di proroga debba essere motivato, in funzione della necessaria verifica della persistenza delle condizioni legittimanti. Ed infatti, il relativo apprezzamento deve intendersi implicitamente contenuto nel decreto di proroga, non richiedendo un'espressa ulteriore attestazione. La mancata previsione della rinnovata attestazione non integra, ad ogni modo, violazione dei richiamati dettati costituzionali ne' può ritenersi affetta da vistosa irragionevolezza. D'altronde, costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale di questa Suprema Corte l'assunto che, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto di proroga emesso dal G.I.P. non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio od in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative (cfr. Cass. Sez. Un: 31/10/2001, n. 42792, rv. 220094).
5. - Passando ora alle questioni di rito proposte dai ricorrenti, va rilevata l'infondatezza della questione relativa al difetto di motivazione in ordine alle condizioni legittimanti il ricorso ad impianti di ascolto esterni alla Procura, con riferimento agli originari provvedimenti. Dal testo della motivazione risulta, infatti, che il giudice del riesame, nel valutare identica questione, ha reso una risposta esauriente e giuridicamente ineccepibile, in linea, peraltro, con l'insegnamento di questo Giudice di legittimità in ordine alla desumibilità delle eccezionali ragioni di urgenza dagli atti processuali, con particolare riferimento, all'indicazione dell'esistenza di un reato in corso di svolgimento. Nel caso di specie, inoltre, risultava inserito anche un espresso riferimento a gravi iniziative di intimidazione in corso nei confronti della persona offesa. Per quanto riguarda, poi, l'altro presupposto oggettivo dell'indisponibilità degli impianti in dotazione della Procura, la detta situazione risultava pacificamente in atti, essendo persino attestata dalla cancelleria.
In definitiva, dunque, la motivazione resa dal giudice di merito in punto legittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, appare tecnicamente ineccepibile ed immune da vizi od incongruenze di sorta.
6. - Per quanto riguarda, infine, il profilo del merito e cioè dell'idoneità del contesto indiziario in atti, ancora una volta il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata si sottrae ai rilievi critici di parte, avendo analiticamente indicato le ragioni per le quali le acquisizioni investigative integravano, per concludenza e concordanza, un compendio di gravità indiziaria certamente idoneo a legittimare la misura cautelare non restrittiva in questione, in funzione dell'ipotizzato esercizio abusivo di attività finanziaria a carico degli indagati. È superfluo, poi, notare che il giudizio di legittimità deve arrestarsi alla constatazione di un insieme motivazionale valido allo scopo, non potendo accedere alla valutazione del contenuto delle singole risultanze ed in particolare a quella relativa all'apprezzamento della significatività e rilevanza delle captate conversazioni telefoniche, peraltro, nella specie, specificamente richiamate. Non solo, ma per ciascun indagato il giudice del riesame ha indicato il relativo ruolo, definendone lo specifico contributo alla delittuosa iniziativa volta all'abusiva raccolta di finanziamenti, da utilizzare poi - a quanto pare - pure per prestiti di carattere usurario.
Anche per quanto riguarda le esigenze cautelari, a sostegno della misura non custodiale imposta agli indagati, la motivazione resa dal giudice appare esauriente e completa, facendo riferimento all'attualità e serialità dei comportamenti posti in essere, peraltro con carattere di abitualità, come dato sintomatico della personalità degli indagati.
7. - Per quanto precede, i ricorsi devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005