Sentenza 16 aprile 2007
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del tutore di un interdetto che si appropri di somme di denaro appartenenti a quest'ultimo e ricevute, in ragione dell'ufficio rivestito, quale provento della vendita di un bene immobile ereditato dall'interdetto in comproprietà con altre persone.
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- 1. Il peculato del curatore: appropriazione indebita dei beni dell'inabilitato (Collegio Luzzi presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Tutore di un interdetto è pubblico ufficiale (Cass. 39981/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2018
Il tutore è pubblico ufficiale ed ha a una funzione che ha natura pubblica: l'appropriazione di somme spettanti all'interdetto, ricevute dal tutore in ragione del suo ufficio, integra il delitto di peculato. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. VI PENALE - SENTENZA 5 settembre 2018, n.39982 - Pres. Paoloni – est. Silvestri Ritenuto in fatto La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il giudizio di responsabilità penale formulato nei riguardi di R.F. e P.G. per il reato di peculato. Agli imputati è contestato di essersi appropriati, il primo, nella qualità di tutore, e la seconda in quella di protutore dell'interdetto P.D. , di Euro 28.000, riscuotendo tale somma, nell'ambito della gestione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2007, n. 27570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27570 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Presidente - del 16/04/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 626
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 031795/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LL GI, N. IL 03/04/1951;
avverso SENTENZA del 11/01/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. GI VI ricorre contro la sentenza 11 gennaio 2005 della Corte d'appello di Genova che, qualificato come peculato il fatto ab origine contestato e ritenuto nella decisione del Tribunale, ne confermò la dichiarazione di responsabilità per l'appropriazione della soma di L. 46.250.000, escludendo la sussistenza degli altri addebiti e per l'effetto la continuazione.
Ad avviso del giudice d'appello, il fatto che VI GI - quale tutore dell'interdetta EL PO e con abuso di tale funzione - si fosse appropriata della somma di L. 46.250.000, proveniente dalla vendita di beni immobili caduti in successione in favore dell'interdetta EL PO, non avrebbe potuto essere qualificato, come ritenuto dal Tribunale, appropriazione indebita, bensì peculato. La mancanza dell'appello del pubblico ministero, però, pur ammettendo la diversa qualificazione giuridica del fatto, non consentiva l'aggravamento di pena per il divieto della reformatio in pejus.
La Corte di merito ha ritenuto incontrovertibile il fatto che GI VI, all'epoca tutrice dell'interdetta, EL PO, incassò e tranne per se la somma di L. 69.374.000 relativa alla vendita di un immobile proveniente dalla successione di LL IO, nonno dell'interdetta; vendita avvenuta il 30 marzo 1998. Mentre, di tale somma avrebbe potuto trattenere per se solo L. 23.125.000 e non avrebbe potuto trattenere anche la maggior somma di L. 46.250.000 da versare invece sul conto bancario intestato all'interdetta e da indicare nel rendiconto al giudice tutelare. La Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui l'imputata, in qualità erede testamentaria di OB PO fosse subentrata legittimamente nei diritti reali del de cuius e altrettanto legittimamente avesse incassato la somme ricavate dalla vendita degli immobili e che l'unico obbligo fosse quello di rifondere PO EL l'equivalente dei beni costituenti la quota di legittima. L'elemento oggettivo e quello soggettivo, richiesti per la configurazione del reato, ad avviso del giudice d'appello, sono provati dalle circostanze, emerse in sede di verifica dell'operato del tutore, relative al mancato versamento della somma anzidetta sul conto intestato all'interdetta nonché alla mancata indicazione nel rendiconto annuale al giudice tutelare.
2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, l'inosservanza di norme sostanziali, in quanto erroneamente il fatto, contestato e ritenuto nella sentenza del Tribunale quale appropriazione indebita aggravata, è stato poi qualificato dalla Corte d'appello come peculato. Ad avviso del ricorrente, non vi sono gli elementi richiesti per poter qualificare peculato la condotta del tutore che si appropri di somme di spettanza della persona sottoposta a tutela, trattandosi di rapporto privatistico.
2.1. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualità di pubblico ufficiale ovvero quantomeno di incaricato di pubblico servizio del tutore.
2.2. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere dato per certo ed esistente un fatto espressamente escluso. Il giudice di merito ha posto a fondamento della propria decisione una circostanza esclusa dal teste dr. Armaioli, in quanto costei ha dichiarato che la cantina di via Gioberti era ancora intestata a EL PO e che sul suo conto vi era la somma di L. 10.000.000. Pertanto, tale somma non avrebbe potuto che essere riferita al cespite di via Gioberti n. 7 e non alla cantina risultata ancora nella disponibilità dell'interdetta.
2.3. Con un quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto la riqualificazione giuridica del fatto ha arrecato un notevole pregiudizio al diritto di difesa. La riqualificazione è avvenuta all'esito di una decisione resa in camera di consiglio ed è stata giustificata da sommarie argomentazioni. Si rileva la violazione del potere cognitivo riconosciuto alla Corte d'appello ex art. 597 c.p.p.. La riqualificazione del fatto, malgrado la riduzione della pena, ha determinato l'effetto di escludere l'estinzione del reato per prescrizione: il reato non è stato commesso il 20 aprile 2000, bensì come risulta dagli atti il 30 marzo 1998, in quanto alla data del 20 aprile 2000, VI non svolgeva più le funzioni di tutrice, cessate nel dicembre 1998.
3. Tale è la sintesi ex art. 173, disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte d'appello è giunta a conclusioni corrette sotto il profilo sostanziale e processuale.
GI VI - come già detto in narrativa - si è appropriata di danaro proveniente dalla vendita di un bene immobile ereditato, entro i limiti di quota legittima, da EL PO;
danaro ricevuto in qualità di tutore dell'interdetta EL PO.
La Corte di merito ha condiviso, sebbene parzialmente, le conclusioni raggiunte dal primo giudice sull'appropriazione di somme di danaro da parte di GI VI, anche se rispetto agli accertamenti compiuti dal Tribunale, ha quantificato la sottrazione in L. 46.250.000 e cioè limitatamente ala vendita di un appartamento e non anche di altri locali.
In particolare, il giudice d'appello precisa - attraverso la descrizione del compendio ereditario e il computo della quota spettante alla interdetta EL PO sull'immobile, caduto in successione a seguito della morte del nonno materno LL IO, e poi sul prezzo ricavato dalla vendita e in forza dell'istituto della rappresentazione per la premorienza della madre NI LL, madre di PO EL e della legittima spettategli sulla quota del padre OB PO - che la somma spettante a EL PO era di L. 46.250.000. Mentre, VI GI, beneficiaria di disposizioni testamentarie del de cuius OB PO, aveva ricevuto la sola somma di L. 23.125.000, quale quota della "disponibile" in relazione alla predetta vendita e non avrebbe potuto invece potuto trattenere per se la somma di L. 46.250.000. Tale quota era caduta in successione "necessaria" in favore dell'interdetta dai suoi nonni. La prova - oltre che costituita da accertamenti compiuti dal dr. Armaioli, tutore nominato in sostituzione di GI VI - è essenzialmente documentale e, in particolare, riferita al mancato versamento della somma sul conto intestato all'interdetta nonché alla mancata indicazione di essa nel rendiconto annuale al giudice tutelare. La inferenza probatoria di tali circostanze, nella corretta valutazione della Corte d'appello, riguarda l'elemento materiale e il dolo dell'appropriazione.
Si è in presenza di un accertamento di fatto che il giudice di merito ha correttamente compiuto e altrettanto correttamente descritto - come si è dato conto in narrativa - e argomentato anche nei suoi profili fattuali e giuridici, sicché ogni questione in questa sede di legittimità si caratterizza quale sindacato su scelte adeguatamente giustificate nella sentenza impugnata. I motivi dedotti si configurano non come censure che attengano alla legalità della prova o alla legalità della decisione, ma alla valutazione degli elementi di prova e ai percorsi argomentativi seguiti dal giudice di merito. Del resto, il ricorrente sul punto non riproduce le medesime contestazioni dedotte nel giudizio d'appello, ma si limita a ripercorrere parti delle dichiarazioni rese dal teste dr. Armaioli, tutore nominato in sostituzione di VI GI, e a estrapolare dalle stesse circostanze la conclusione secondo cui la somma rivenuta sul conto dell'interdetta, non potendo essere ascritta ad altri cespiti non ancora venduti, non avrebbe potuto essere che parte della somma proveniente dalla vendita dell'appartamento de quo. La deduzione, oltre che generica, è priva di ogni consistenza probatoria e si pone come una ricostruzione alternativa rispetto a quella operata in termini esaustivi e chiari dal giudice di merito.
2. Le altre questioni poste dal ricorrente attengono alla diversa qualificazione di peculato attribuita dalla Corte d'appello al fatto accertato. Si contesta anzitutto la correttezza di tale qualificazione rispetto a quella, ab origine contestata e ritenuta nella sentenza di primo grado, di appropriazione indebita aggravata. Si deduce poi che, in mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, la riqualificazione del fatto ha in realtà prodotto una reformatio in pejus, in quanto ha impedito l'estinzione del reato per prescrizione.
Entrambe le questioni sono giuridicamente infondate.
2.1. La Corte d'appello ha ritenuto che integra il delitto di peculato la condotta del tutore di un interdetto che si appropri di danaro appartenente a quest'ultimo, ricevuto, in ragione dell'ufficio rivestito e quale ricavato dalla vendita di un immobile ereditato in comproprietà con altri dall'interdetto.
La soluzione è giuridicamente corretta.
Come noto, l'art. 357 c.p., nel testo sostituito dalla L. 26 aprile, 1990, n. 86, art. 17, e L. 2 febbraio 1992, n. 181, art. 4, ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata. Di tale attività devono essere presi in esame i singoli momenti in cui essa si attua, disgiuntamente previsti dal legislatore nel secondo comma della norma citata, con riferimento all'esistenza di un contributo determinante dell'agente alla formazione ed alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, all'esistenza di poteri autoritativi o certificativi (Sez. un. 27 marzo 1992, dep. 11 luglio 1992, n. 7958). In altri termini, per aversi la figura del pubblico ufficiale è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte. Il tutore dell'interdetto, cui si applicano le disposizione della tutela dei minori, esplica tutta l'attività giuridica che si rende necessaria per la cura della persona dell'incapace e per l'amministrazione dei suoi beni e, in tale veste, esercita una potestà certificativa nella redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare.
Del resto, l'incarico de quo è conferito dal giudice per svolgere un'attività "ausiliario" all'esercizio di una funzione giudiziaria. La direzione e la vigilanza del giudice e le finalità assegnate all'istituto della tutela ne rilevano poi chiaramente il carattere pubblicistico dello stesso, regolato da apposite norme del codice civile volte a disciplinare non soltanto per sedes materia istituti privatistici.
Le disposizioni contenute nel Libro 1^, Titolo 10, Sezione 2^ - per sintesi qui di seguito evocate - confermano l'assunto. Dopo il prescritto giuramento, il tutore deve procedere all'inventario dei beni dell'incapace e dichiarare nel verbale di deposito "con giuramento la sincerità" (artt. 362 e 363 c.c.) dell'inventario. Inoltre, il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (art.380 c.c.) e ha l'obbligo di investimento di capitali dell'interdetto previa autorizzazione del giudice tutelare(art. 372 c.c.). Ne discende che la disciplina della tutela è improntata alle caratteristiche proprie degli istituti di diritto pubblico per l'assoluta inderogabilità di tutte le norme che ne regolano l'attività. Le potestà che l'ordinamento attribuisce al tutore consistono in un complesso di poteri-doveri ricondotti alla funzione che egli è tenuto a esercitare nell'interesse dell'interdetto. I poteri certificativi del tutore, propri di ogni pubblico ufficiale, si rinvengono poi negli atti che la legge gli impone di redigere per dar conto della corretta amministrazione dei beni al giudice tutelare.
2.2. Affermata la natura pubblica della tutela e la qualità di pubblico ufficiale del tutore dell'interdetto, è incontrovertibile che l'appropriazione di somme, spettanti all'interdetto e ricevute dal tutore in ragione del suo ufficio, non può che integrare il delitto di peculato. Tali somme, sebbene non appartengono alla pubblica amministrazione, sono ricevute dal tutore in ragione del suo ufficio e con vincolo di destinazione in favore dell'interdetto e soggette, quanto al loro impiego, a controllo del giudice tutelare. È oramai diritto vivente che, a seguito della L. n. 86 del 1990 l'elemento oggettivo del reato di peculato è, in ogni caso, costituito dall'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente. Sul piano dell'elemento soggettivo si realizza il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio. Ai fini della configurazione del reato non rileva la natura pubblica o privata del soggetto titolare dei beni oggetto dell'illecita appropriazione, essendo richieste l'altruità del danaro o della cosa mobile nonché la disponibilità giuridica o la mera detenzione materiale dei beni predetti per ragioni dell'ufficio o servizio(Sez. 6^, 5 marzo 1993, dep. 17 maggio 1993, n. 650; Sez. 5^, 26 gennaio 1999, dep. 30 marzo 1999, n. 467; Sez. 6^, 12 dicembre 2000, dep. 18 gennaio 2001, n. 381; Sez. 6^, 7 gennaio 2003, dep. 4 marzo 2003, n. 9933). In conclusione, il richiamo all'"altruità", introdotto con la novella del 1990, va intesa nel senso che il peculato si configura nel caso di appropriazione di danaro o di altra cosa mobile, ricevuti dal soggetto agente in ragione della pubblica-funzione esercitata perché in tal modo si determina un "vincolo di destinazione" dei predetti beni, chiunque ne sia il proprietario o sia titolare su di essi di altro diritto.
Pertanto, è configurarle il reato di peculato, e non quello di appropriazione indebita, quando, come nella specie, il tutore si appropria di una somma di danaro, ricevuta per conto dell'interdetto, provento di quota parte della vendita di un immobile caduto in successione.
3. Infondata è infine la questione relativa alla violazione del divieto della reformatio in pejus che il ricorrente assume essersi verificata perché la diversa qualificazione riconosciuta dalla Corte d'appello avrebbe determinato un maggior tempo di prescrizione del reato e così impedito l'estinzione del reato di appropriazione indebita ab origine contestato.
Anche qui soccorre il diritto vivente.
Il divieto della reformatio in pejus - si è detto - riguarda unicamente la pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione. Conseguentemente, se la nuova definizione giuridica del fatto operato dal giudice di appello non consente, a differenza di quella originaria, di applicare una causa estintiva del reato, deve escludersi tale applicazione. La limitazione ai poteri del giudice non è, infatti, diretto a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado, ma solo a impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello inflitto dal primo giudice (Sez. 6^, 17 febbraio 1998, dep. 2 aprile 1998, n. 4075; Sez. 6^ 10 dicembre 1996, dep. 6 febbraio 1997, n. 1122; Sez. 6^, 17 giugno 1991, dep. 16 novembre 1991, n. 11607). Anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, dunque, il giudice di appello, nell'esercizio del potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto-reato, può e deve attribuire al fatto stesso l'esatta definizione, anche se più grave di quella erroneamente ritenuta dal giudice di primo grado. Ciò comporta la rettifica sul punto della sentenza impugnata, fermo il divieto della reformatio in pejus con il divieto di infliggere una pena più grave per specie e quantità e di revocare eventuali benefici già concessi. Però, se la nuova definizione giuridica, a differenza di quella originaria, non consente l'applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice di appello non può applicarla e non può pronunciare la declaratoria di estinzione del reato. Il limite della reformatio in pejus non è diretto a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado, ma solo ad impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello inflitto dal primo giudice.
4. Il ricorso è infondato e va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007