Provvedimento: […] 3 Va osservato, infatti, che varie sono le ragioni per ritenere preferibile l'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione, ove quest'ultima misura non risulti assolutamente necessaria per l'adeguata tutela del soggetto debole. In particolare, da un lato, l'amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario: si pensi alla dispensa dall'inventario, impossibile nella tutela (art. 362 c.c.); alla possibilità, concessa al beneficiario ma non all'interdetto, di accettare le eredità puramente e semplicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione (arg. a contrario ex art. 471 c.c.); alla maggiore rapidità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema di autorizzazioni (cfr. artt. 375 e
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