Articolo 362 del Codice civile
Articolo 327Articolo 321
Versione
19 aprile 1942
Art. 362.

(Inventario).

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facolta' di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente