Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 2
In tema di intercettazioni, la situazione di obiettiva incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni di registrazione, nonché sugli impianti concretamente utilizzati, integra gli estremi della inutilizzabilità patologica deducibile dall'imputato nel giudizio abbreviato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili intercettazioni in relazione alle quali risultava la mancanza dei verbali di inizio delle operazioni ed il contrasto tra i verbali di chiusura delle medesime operazioni, nei quali si dava atto della avvenuta registrazione delle conversazioni presso la caserma dei Carabinieri, e la certificazione del funzionario responsabile nella quale si attestava che le attività di captazione erano state eseguite presso la Procura della Repubblica).
In sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente, rispetto alla trattazione del merito, le questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, in quanto nessun obbligo in tal senso è contemplato dalle disposizioni processuali.
Commentario • 1
- 1. Art. 270 - Utilizzazione in altri procedimentihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 40209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40209 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
40209 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Composta da Presidente - Sent. n.1306 Alfredo Teresi up 13 maggio 2014 Amedeo Franco R.G. n. 51884/2013 Luca Ramacci Andrea Gentili LE M. Andronio -· Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) TE EN, nato il [...] 2) MA IN, nato il [...] 3) MM ET, nato il 1° maggio 1987 4) AN FI, nato il [...] 5) TO IN, nato il [...] 6) DE NO, nato il [...] 7) AR DO, nato il [...] 8) CE GN, nato il [...] 9) LI AN, nato il [...] Di TT VA, nato il [...] 10) RI MA, nato il [...] 11) 12) D'NG ET, nato il [...] 13) PP NC, nato il [...] 14) ES PA, nato il 1° febbraio 1983 15) ES RI, nato il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LE M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Aldo Policastro, che ha concluso per: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata 1 limitatamente alla pena per PP NC, con rigetto nel resto del ricorso;
il rigetto dei ricorsi di TE EN, MA IN, MM ET, TO IN, DE NO, AR DO, LI AN, D'NG ET, ES PA, ES RI;
l'inammissibilità dei ricorsi di RI MA, Di TT VA, CE GN, AN FI;
uditi gli avv.ti: Giuseppe Scozzola, per TE EN, MA IN, ES PA, ES RI;
IO TU, per AR DO;
OV RI, per PP NC. 'An RITENUTO IN FATTO 1. - Con sentenza del 19 dicembre 2012 la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato tre sentenze del GUP del Tribunale di Palermo, rese a seguito di giudizio abbreviato, la prima il 9 maggio 2011, la seconda il 10 maggio 2011, la terza i 7 luglio 2011, con le quali per quanto qui rileva - gli imputati odierni - ricorrenti erano stati condannati, a diverso titolo, per reati ex artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversamente circostanziati. I giudici di primo e secondo grado hanno fondato il giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati sugli atti inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, ritenuti utilizzabili in relazione al rito prescelto, e consistenti negli esiti di un'articolata attività posta in essere dai carabinieri con intercettazioni ambientali e telefoniche, appostamenti sul territorio, perquisizioni sequestri di sostanza stupefacente. Il procedimento trae origine dalle indagini compiute a seguito dell'arresto, in data 10 maggio 2007, di ES TO, trovato in possesso di circa 400 g di cocaina. Le successive indagini avevano consentito di ricostruire - secondo quanto riportato dalla Corte d'appello un ramificato contesto criminale nel quale si svolgeva lo spaccio di - sostanze stupefacenti, per lo più cocaina, e di chiarire il ruolo assunto da ogni soggetto indagato nell'ambito di due distinti sodalizi criminosi, di accertare i numerosi reati-fine. secondoIl primo dei due sodalizi (capo A dell'imputazione) era formato l'ipotesi accusatoria da TE, MA e dai ES, oltre che da altri soggetti - giudicati separatamente. In particolare, per quanto qui rileva: TE riforniva i ES costantemente di cocaina, e manteneva la loro famiglia durante il periodo di detenzione di due di loro, pagando le spese legali;
MA si occupava della vendita ai singoli acquirenti di ES PA dopo l'arresto di questo, detenendone il telefono cellulare e proseguendone l'attività. Il secondo dei sodalizi criminosi (capo B dell'imputazione) era formato per quanto qui rileva - da TE, MA, - - MM, Cucina, TO, AR, CE, Di TT. Nell'ambito di tale gruppo, TE e MA distribuivano la cocaina agli altri associati - che svolgevano la funzione di spacciatori insieme ad altri soggetti non identificati - ed esigevano i pagamenti delle forniture dai vari spacciatori. Il quadro accusatorio era confermato dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, inseriti nel mondo dello spaccio come fornitori di alto livello, principalmente in contatto con NZ EN, soggetto giudicato separatamente. Il quadro era ulteriormente confermato dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali 3'A dagli acquirenti-tossicodipendenti, dall'osservazione sul territorio, dalle dichiarazioni confessorie rese da alcuni degli indagati. 2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputato TE EN, condannato per reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73 e 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A, A1, B, B1, B18 dell'imputazione), con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, al quale la Corte d'appello ha ridotto la pena inflitta in primo grado ad anni 12, mesi 5, giorni 10 di reclusione. -2.1. Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la carenza e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione degli artt. 268-271 cod. proc. pen. quanto alle intercettazioni telefoniche. Si evidenzia, in particolare, che la polizia giudiziaria ha attestato che le operazioni di ascolto e di registrazione sono state eseguite presso i locali della caserma dei carabinieri mediante l'utilizzo di apparecchiature di proprietà di una società terza. La stessa polizia giudiziaria dà atto del fatto che le attività di intercettazione si svolgono presso la caserma dei carabinieri, anche nelle richieste di proroga. Tali attestazioni non distinguevano fra operazioni di registrazione e operazioni di riascolto. Successivamente erano stati poi inviati dalla polizia giudiziaria note nelle quali si affermava che solo per errore materiale era stato indicato come luogo di registrazione quello della caserma dei carabinieri. Proprio tenendo conto di tali aspetti, il Tribunale del riesame, decidendo sul rinvio della Corte di cassazione, aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di uno dei coimputati, giudicato in altro procedimento, non essendo possibile stabilire se le intercettazioni fossero avvenute con le modalità di cui ai verbali di fine operazioni o di cui, appunto, a tali note. L'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui le intercettazioni telefoniche dal settembre 2005 sarebbero state registrate presso il server della Procura della Repubblica contrasterebbe con la documentazione in atti, dalla quale risulterebbe che le intercettazioni erano state effettuate utilizzando centri esterni all'ufficio della Procura della Repubblica. Né varrebbe a superare tale inconveniente interpretativo la certificazione rilasciata dalla Procura, trattandosi di atto non fidefacente. Quanto, in particolare, al decreto di intercettazione telefonica n. 2659 del 2007, le relative intercettazioni sarebbero inutilizzabili, perché lo stesso sarebbe stato convalidato fuori termini, in quanto emesso dal pubblico ministero il 5 ottobre 2007, comunicato al Gip e convalidato l'8 ottobre e, dunque, in violazione del termine di 48 ore previsto dall'art. 267, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si rileva, quanto ai reati associativi, che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a recepire i risultati degli accertamenti di polizia giudiziaria. Quanto all'associazione di cui al capo A, non si sarebbe considerato, in particolare, che in nessun momento della sua ipotizzata esistenza vi era stato il numero minimo di tre soggetti, perché ES TO era stato sostituito da ES PA e questo, a sua volta, era stato sostituito da ES RI, senza che nessuno di tali soggetti fosse presente in contemporanea con gli altri. Né TE e MA sarebbero stati visti insieme in quel periodo. Il primo sarebbe stato individuato nelle intercettazioni in quanto soprannominato "il porco", in mancanza di certezza sull'attribuzione di tale soprannome, perché quest'ultimo era risultato attribuibile a un EN nome molto comune non necessariamente identificabile - - con EN TE.
2.3. Si deducono, in terzo luogo, la mancanza, la contraddittorietà e la - manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della sussistenza delle ipotesi di minore gravità di cui al comma 5 dell'art. 73 e al comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Non si sarebbe considerato, in particolare, che i fatti contestati sono stati commessi in un lasso di tempo di meno di un anno e che le condotte sono state volontariamente interrotte prima dell'arresto e avevano ad oggetto stupefacente di cattiva qualità, spacciato in piccole quantità e saltuariamente, tanto che vi erano continue lamentele da parte della clientela. La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche dall'imputato 3. - condannato per reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73 e MA - 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A, A1, B, B1, B18 dell'imputazione), con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, al quale la Corte d'appello ha ridotto la pena inflitta in primo grado ad anni 10 e mesi 7 di reclusione sulla base di motivi in larga parte analoghi a quelli proposti dal coimputato TE. 3.1. - Quanto alle intercettazioni telefoniche, la difesa aggiunge un ulteriore rilievo relativo alla mancanza di motivazione circa il decreto n. 1621 del 2007, emesso il 16 giugno 2007 dal pubblico ministero e convalidato dal gip il 18 giugno 2007, con scadenza al 3 luglio 2007. Non si sarebbe considerato che la prima data che si evince nel decreto di proroga concessa dal Gip è quella del 5 luglio 2007, ed è dunque - - sempre secondo la difesa secondo la difesa - fuori termini;
con la conseguenza che resterebbero inutilizzabili le intercettazioni svolte fra il 3 luglio 2007 e il 5 luglio 2007. Anche le successive intercettazioni sarebbero inutilizzabili, ad avviso della 5 difesa, perché il decreto di proroga non conterrebbe gli elementi di cui agli artt. 267 e 268, comma 3, cod. proc. pen., la cui presenza è condizione essenziale per l'equiparazione di tale decreto ad un nuovo decreto di intercettazione. Questo sarebbe, infatti, privo della motivazione circa le eccezionali ragioni di urgenza che giustificano l'uso di impianti esterni e circa l'indispensabilità del ricorso alle intercettazioni. -3.2. Quanto ai reati associativi, la difesa precisa, con particolare riferimento alla posizione dell'imputato MA, che non vi è prova della sua interscambiabilità con il coimputato TE e vi è, anzi, incertezza sulla riferibilità delle intercettazioni allo stesso MA e ai suoi rapporti con i coimputati ES. 3.3.-Quanto alla mancata applicazione dell'ipotesi di minore gravità, la difesa - oltre a ribadire doglianze analoghe a quelle già riportate sub 2.3. evidenzia che la posizione del ricorrente è caratterizzata dal fatto che questo è stato arrestato il 14 dicembre 2007, prima che fosse trascorso un anno dall'inizio dell'attività dell'ipotizzata associazione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il 4. - difensore, anche l'imputato MM condannato per i reati di cui agli artt. 81, - secondo comma, cod. pen., 73 e 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi B e B5 dell'imputazione). 4.1. - Il ricorrente lamenta, con un primo motivo di doglianza, la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato associativo. Ad avviso della difesa, la Corte d'appello avrebbe violato il «pregresso giudicato cautelare formatosi sul punto»>, desumendo la sussistenza del reato associativo da singoli episodi di cessione collocati in un orizzonte temporale limitato, in mancanza di prova dei rapporti dell'imputato con i presunti associati e dell'attività da lui svolta a vantaggio del sodalizio. Nel ricorso si richiamano, poi, passaggi dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 31 dicembre 2009 dai quali si ricaverebbe - secondo la prospettazione difensiva la mancanza di - un quadro indiziario sufficientemente grave in relazione al reato associativo. Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la difesa evidenzia che questi non conoscono l'imputato. Quanto a quelle dei tossicodipendenti-acquirenti D'LE e NO, nel ricorso si sostiene che le stesse sono irrilevanti, perché l'utilizzazione da parte dell'imputato di utenza telefonica intestata ad altri era già ricavabile da altri atti investigativi. Mancherebbero, inoltre, pedinamenti, perquisizioni o sequestri a carico del ricorrente. Le intercettazioni telefoniche sarebbero, comunque, 6瓜 dotate di scarsa efficacia probatoria perché riferite a conversazioni generiche, dalle quali non emergerebbe neanche la tipologia della sostanza stupefacente;
e, comunque, riguarderebbero solo un periodo di circa due settimane nel febbraio-marzo 2008. Non si sarebbe considerato, infine, che il ricorrente aveva volontariamente interrotto i rapporti con i presunti associati.
4.2. Un secondo motivo di doglianza è riferito alla manifesta illogicità della motivazione e all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., sul rilievo che non si sarebbe considerato il carattere residuale dell'apporto dato dall'imputato all'associazione e si sarebbe, dunque, applicata una pena eccessiva, con una modesta diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche. - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche dall'imputato 5. AN FI - condannato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C19), al quale la Corte d'appello ha ridotto la pena inflitta in primo grado ad anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. -5.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la contraddittorietà della motivazione quanto all'esame delle intercettazioni ambientali. Non si sarebbe specificato, in particolare, quale sarebbe la valenza probatoria di una conversazione registrata l'11 aprile 2008 tra D'NA e AR, soggetti diversi dal ricorrente, senza considerare che la stessa non può essere assimilata alla testimonianza, ma al più ad una prova documentale;
con la conseguenza che potrebbe essere ritenuto «dimostrato il fatto della rappresentazione, non anche il fatto rappresentato». E la conversazione del 17 aprile 2008 tra AR, D'NA e AN non aggiungerebbe dati rilevanti al quadro probatorio, con particolare riferimento alla funzione di rifornimento di stupefacente attribuita a AN. Si lamenta, in secondo luogo, l'illogica utilizzazione delle intercettazioni 5.2. - - per la del 19 aprile 2008 del 22 aprile 2008. Queste sarebbero state interpretate difesa in modo arbitrario, senza considerare l'assoluta equivocità della terminologia - usata, e sulla base di un'indebita sovrapposizione con una condanna riportata per fatti diversi, commessi il 18 maggio 2008. Vi sarebbe, poi, contraddittorietà della motivazione in relazione al 5.3. - contenuto di tutte le intercettazioni ambientali, che non si riferiscono secondo la - difesa del ricorrente in modo chiaro a AN e dalle quali non può essere - desunto, dunque, un suo ruolo nell'ambito della fornitura di sostanza stupefacente, A perché troppo generici sono i richiami alla situazione economica dell'interlocutore per far ritenere che gli stessi siano riconducibili all'attività di spaccio. 5.4. - Con un quarto motivo di impugnazione, si denuncia la mancanza di motivazione quanto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e quanto alla quantificazione della pena. Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione 6. - anche l'imputato TO, condannato per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73 e 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi B, B5 dell'imputazione, escluse alcune condotte), alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione.
6.1. Si lamenta, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e - 190-191 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva di avere eccepito l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche all'udienza preliminare e che in tale sede il giudice aveva rimesso la decisione sull'utilizzabilità di tali risultati all'esito della discussione, non consentendo così al ricorrente stesso di formulare la scelta del rito abbreviato attraverso la conoscenza piena e completa delle prove legittimamente acquisite. In particolare la previsione per cui l'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni Stato e grado del procedimento dovrebbe essere interpretata nel senso che il Gip sarebbe tenuto a decidere, durante l'udienza preliminare, circa l'utilizzabilità delle prove;
ciò allo scopo di evitare l'instaurazione di un giudizio abbreviato sulla base di prove non utilizzabili. Una tale interpretazione si desumerebbe anche all'art. 111 Cost., alla luce del quale l'imputato ha il diritto di preventivamente conoscere quale sarà il materiale probatorio legittimamente acquisito su cui si fonderà la decisione del giudice, che è tenuto a provvedere, senza ritardo con ordinanza, escludendo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190, comma 1, cod. proc. pen.). -6.2. In secondo luogo, si formula una censura relativa alla violazione degli artt. 267, 268, 271 analoga a quelle riportata sub 2.1. e 3.1. Si sottolinea, in particolare, che le certificazioni del 15 ottobre 2008 e del 28 ottobre 2008, con le quali si rappresenta che, a far data da settembre 2005, tutti i decreti di intercettazione telefonica sono esclusivamente registrati presso il server della Procura della Repubblica, sono in contrasto con i decreti di intercettazione emessi nell'ambito di altro procedimento penale prodotti in atti, con i quali si dispone, invece, in data successiva al settembre 2005, che le intercettazioni siano svolte con impianti esterni alla Procura. Si tratterebbe, peraltro, di certificazioni provenienti da uffici amministrativi e non direttamente dal magistrato del pubblico ministero. Né l'indicazione dell'orario di inizio della registrazione consentirebbe di verificare se questa si è effettivamente svolta nei locali della Procura della Repubblica, mancando in atti i verbali di effettivo inizio delle operazioni. Con particolare riferimento al decreto n. 2659 del 2007 anch'esso già oggetto di censura da parte del coimputato - si lamenta che il Gip avrebbe, in presenza di una convalida TE (sub 2.1.) tardiva, ritenuto inutilizzabili le sole intercettazioni anteriori al provvedimento di convalida e non anche quelle successive. 6.3. · Si censurano, in terzo luogo, la violazione degli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione, laddove: a) si ritiene provata l'appartenenza al sodalizio in capo al ricorrente sulla base del fatto che gli associati si sarebbero prestati vicendevolmente a svolgere attività di consegna di dosi di stupefacente ai singoli acquirenti;
b) si ritengono provate ipotesi di spaccio risalenti nel tempo sulla base di non meglio specificate dichiarazioni rese dai presunti acquirenti. Si sarebbe inoltre trascurato di considerare il dato fondamentale del limitatissimo lasso di tempo nel quale vi sarebbero stati contatti fra l'imputato e i presunti correi. Più in particolare, i colloqui telefonici con TE sarebbero 11, quelli con MA solo 7, quelli con gli altri coimputati in numero ancora inferiore. Le dichiarazioni degli acquirenti confermerebbero, infine, che questi avevano trattato in via diretta solo con TO e che non vi erano rapporti tra quest'ultimo e altri soggetti in relazione allo spaccio. 7.- Con unico ricorso per cassazione, la sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche dagli imputati DE e LI, condannati per reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C10 per il primo, capi C12, D, per il secondo), in relazione ai quali la Corte d'appello ha ridotto le pene inflitte in primo grado. -7.1. Con un primo motivo di doglianza si svolgono, quanto all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, rilievi analoghi a quelli svolti dai coimputati e già riportati sub 2.1., 3.1., 6.2. 7.2.-Si deducono, in secondo luogo, l'erronea applicazione degli artt. 446 e 448 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione, perché il GUP avrebbe dovuto ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero alla richiesta di applicazione di pena fatta dall'imputato ed avrebbe dovuto, di conseguenza, applicare la pena richiesta. - Il terzo motivo di doglianza ha per oggetto la manifesta illogicità della 7.3. motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché non si sarebbe considerato che le cessioni di stupefacenti poste in essere da DE sarebbero state di minima rilevanza per il numero, per i quantitativi e per i corrispettivi in denaro.
7.4. Con un quarto motivo di censura, si prospettano la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla misura di sicurezza della sospensione della patente di guida inflitta ad entrambi i ricorrenti. Non sarebbe stata accertata, in particolare, la pericolosità sociale concreta degli imputati. 8.- Con ricorso per cassazione presentato personalmente, la sentenza è stata impugnata anche dall'imputato AR, condannato per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B5), per il quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena ad anni 4 e mesi 2 di reclusione e, previo riconoscimento della continuazione con un reato già giudicato con sentenza del Gip del Tribunale di Palermo del 9 marzo 2010, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2010, l'ha condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. 8.1. - Il primo motivo di impugnazione è riferito alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché alla violazione della disposizione incriminatrice, perché i giudici d'appello non avrebbero dato contezza del percorso logico-argomentativo seguito per ritenere sussistente la responsabilità penale dell'imputato. Gli episodi contestati consistono in acquisto, trasporto, detenzione, spaccio di cocaina a più persone, posti in essere in concorso con i coimputati, anche attraverso sostituzioni reciproche e scambi delle utenze cellulari per i contatti con gli acquirenti. La Corte distrettuale avrebbe trascurato di prendere in considerazione i singoli episodi di spaccio contestati cui ci si riferiva nell'atto di appello. La difesa deduce, in particolare, con riferimento ai singoli presunti acquirenti, che dalle intercettazioni telefoniche risultavano solo accordi per incontri in vari luoghi, senza che alcun riferimento fosse fatto all'oggetto di tali incontri né tanto meno alla cessione di sostanze stupefacenti, e senza che vi fossero stati servizi di osservazione per verificare quanto effettivamente accadeva durante tali incontri. 8.2.- Con un secondo motivo di doglianza, si prospettano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità per il reato di cui al capo B5 oggetto di contestazione. Non si sarebbe 1010 J considerato, in particolare, che, pur in presenza di un ipotizzato spaccio continuativo, i quantitativi ceduti erano sempre assai modesti. 8.3. - Si lamentano, in terzo luogo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché si sarebbero trascurati il ristretto lasso temporale nel quale i fatti sarebbero stati posti in essere, nonché le modiche quantità di stupefacente cedute e l'esistenza di un solo precedente penale. -Con motivi nuovi di ricorso, redatti dal difensore e depositati il 25 marzo 8.4. 2014, e con ulteriore memoria successivamente depositata, si svolgono, quanto all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, rilievi analoghi a quelli di altri ricorrenti (sub 2.1., 3.1., 6.2., 7.1.) e si deposita documentazione, comprensiva di provvedimenti resi in sede cautelare relativamente alle posizioni di alcuni dei coimputati.
9. La sentenza è stata impugnata, con ricorso presentato personalmente, da CE GN, condannato per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B5), limitatamente alle condotte commesse nel febbraio 2008. 9.1. Si lamenta, in primo luogo, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli sporadici contatti telefonici avuti con i coimputati, sul duplice rilievo che questi riguardavano argomenti generici e che non vi erano stati appostamenti o servizi di osservazione, né perquisizioni o sequestri, in grado di confermare le ipotizzate cessioni di stupefacenti. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, poi, carente con riferimento alla censura relativa ad una pretesa confessione resa nell'interrogatorio di garanzia del 18 dicembre 2009, posta dal giudice di primo grado a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Non si sarebbe considerato, in particolare, che in sede di interrogatorio di garanzia, l'imputato stesso si era avvalso la facoltà di non rispondere e non aveva reso, dunque, alcuna confessione. 9.2. -Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, perché non si sarebbe considerato che la cessione di stupefacente, pur in ipotesi continuativa, aveva avuto ad oggetto quantitativi modesti. Né si sarebbero considerati lo stato di incensuratezza del ricorrente e la mancanza di carichi pendenti. "M 11 - Manifestamente illogica sarebbe, poi, la motivazione quanto alla 9.3. quantificazione della pena, perché si sarebbe trascurato di considerare l'incensuratezza, la mancanza di carichi pendenti, il corretto comportamento processuale.
9.4. In quarto luogo, si deducono la contraddittorietà e la carenza di - motivazione in ordine al mancato adeguamento della pena al caso concreto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché non si sarebbero considerate le condizioni personali e familiari dell'imputato. 10. Con unico motivo di doglianza proposto personalmente, la sentenza è - stata impugnata anche dall'imputato Di TT, condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B5), limitatamente alla condotta di concorso nella cessione di stupefacenti a Lo Bianco Marlene, alla pena di anni uno, mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa. Il ricorrente lamenta, in particolare, la mancanza di motivazione circa i criteri di valutazione delle prove poste a sostegno della ritenuta responsabilità penale. -· Tramite il difensore, la sentenza è stata impugnata anche dall'imputato 11. RI, condannato per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B8), con esclusione della contestata recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. Con unico motivo di doglianza, si prospetta la carenza di motivazione in relazione all'entità della pena, perché non si sarebbe considerata la mancanza di pericolosità sociale dell'imputato. La sentenza è stata impugnata personalmente da D'NG ET, 12. - condannato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, - comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B11), così riqualificato dal Tribunale, ritenuta la prevalenza della circostanza attenuante di cui al comma 5 dello stesso art. 73 sulla recidiva contestata alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.12.1. Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla valutazione delle intercettazioni telefoniche e dei rapporti tra l'imputato e i coimputati TE, MA e TO. Le conversazioni intercettate contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello avevano, secondo il - ricorrente, un contenuto generico. Mancherebbero, comunque, riscontri costituiti da perquisizioni e sequestri e non si sarebbe tenuto conto del fatto che l'imputato era 1213M tossicodipendente e non svolgeva affatto l'attività illecita di intermediazione attribuitagli. 12.2.- Con un secondo motivo di doglianza, si contesta la riqualificazione in termini di concorso dell'originaria imputazione ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta, in particolare, che la condotta dell'imputato, originariamente contestata in termini di detenzione e cessione a più persone di cocaina, è - secondo la prospettazione del ricorrente - diversa da quella di procacciatore d'affari per conto dei coimputati ritenuta in sentenza. 13. - Vi è poi il ricorso proposto dal difensore nell'interesse di PP NC, condannato per reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D3), ritenuta sussistente l'ipotesi di cui al comma 5 del richiamato art. 73 ed esclusa la recidiva contestata, alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. -13.1. Con un primo motivo di censura, si lamentano l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità penale, sul rilievo che non si sarebbe tenuto conto delle doglianze formulate con l'atto d'appello. Evidenzia la difesa che l'imputato aveva ammesso che le conversazioni oggetto di intercettazioni riguardassero acquisti di cocaina fornita dal coimputato LI. Non si sarebbe considerato, però, che lo stesso imputato aveva affermato che lo stupefacente era destinato a uso personale, essendo egli tossicodipendente. Si sarebbero valorizzati, in particolare, elementi equivoci quali le periodiche richieste di incontri e le precisazioni sul numero dei soggetti da incontrare, desumendone indebitamente l'esistenza di una pluralità di destinatari, acquirenti finali delle sostanze stupefacenti per il tramite dell'imputato. Né varrebbe in contrario l'argomentazione della Corte d'appello secondo cui l'imputato non avrebbe avuto ragione di specificare di volta in volta quantitativi e modalità di confezionamento della droga perché se questa fosse stata destinata a uso esclusivamente personale egli avrebbe potuto utilizzare una formula abituale da ripetere costantemente. Secondo la difesa, infatti, non può essere escluso, sul piano logico, che un soggetto tossicodipendente, in ragione delle più disparate esigenze, acquisti di volta in volta quantitativi diversi per uso personale, per di più ove - come nel caso di specie - i quantitativi siano modesti e nulla sia rinvenuto all'esito della perquisizione. Non si sarebbe attribuita la giusta valenza, inoltre, al fatto che l'imputato aveva un congruo reddito, tale da consentirgli l'assunzione di stupefacenti senza necessità di far ricorso ad un'attività di piccolo spaccio. La motivazione della 13 M sentenza sarebbe insufficiente anche quanto all'esclusione della destinazione della droga a consumo collettivo, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a rilevare la mancanza di prova di accordi intervenuti in tal senso tra l'imputato e altri assuntori. Non si sarebbe considerata, in particolare, una conversazione nella quale LI chiedeva all'imputato proprio il numero degli amici che erano con lui. 13.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si deducono la carenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Non si sarebbero considerati: l'ammissione del fatto che le conversazioni telefoniche avevano ad oggetto l'acquisto di sostanza stupefacente, né l'ottimo comportamento processuale, improntato a collaborazione con gli inquirenti, né la tenuità del fatto. 13.3. Il ricorrente prospetta, in terzo luogo, la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione alla mancata riduzione della pena irrogata in primo grado, vicina al massimo edittale stabilito dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (anni 4 e mesi 6 di reclusione poi ridotti per la scelta del rito). 14. La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche da ES PA, condannato per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A, A1), con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. 14.1. Con un primo motivo di censura, si svolgono, quanto all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, rilievi analoghi a quelli di altri ricorrenti (sub 2.1., 3.1., 6.2., 7.1., 8.4.). Con rilievi analoghi a quelli svolti dal coimputato TE (sub 2.2.), si 14.2. contesta con il secondo motivo di ricorso la motivazione della sentenza circa la - sussistenza del reato associativo, in particolare sotto i profili della mancanza del numero minimo di partecipanti e della mancanza di prova circa il ruolo esattamente svolto da ciascuno. La difesa specifica, in particolare, che ES PA è stato escluso dal contesto associativo ipotizzato nel momento in cui aveva ripreso a essere tossicodipendente e che, contraddittoriamente, per quello stesso periodo gli era stata attribuita una condotta consistente nella restituzione di una somma di denaro all'associazione. La Corte d'appello non avrebbe considerato, in particolare, che i crediti in questioni erano crediti personali, che non esisteva alcuna cassa comune, che 14"M i rapporti fra i ES non erano buoni, che l'attività di spaccio - laddove in ipotesi configurabile - era svolta a titolo strettamente individuale. 14.3. Con un terzo motivo di doglianza, si prospettano la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., perché il contributo dell'imputato all'ipotizzata associazione sarebbe stato limitato nel tempo, essendo cessato il 14 luglio 2007, data del suo arresto ed sarebbe stato comunque meno rilevante di quello in ipotesi dato dai fratelli, tutti i condannati alla medesima pena. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, le stesse avrebbero potuto essere concesse, vista la tenuità dei precedenti penali e la condizione di tossicodipendente dell'imputato 15. - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, da ES RI condannato per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A, A1). 15.1. - Con un primo motivo di censura, si svolgono, quanto all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, rilievi analoghi a quelli di altri ricorrenti (sub 2.1., 3.1., 6.2., 7.1., 8.4., 14.1.). -15.2. Con il secondo motivo di ricorso, si formulano in parte rilievi analoghi a quelli svolti da alcuni dei coimputati (sub 2.2., 14.2.) alla motivazione della sentenza circa la sussistenza del reato associativo, in particolare sotto i profili della mancanza del numero minimo di partecipanti e della mancanza di prova del ruolo svolto da ciascuno. Con particolare riferimento la posizione del ricorrente, la difesa evidenzia anche l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che la Corte d'appello non avrebbe considerato che l'ipotizzata partecipazione dell'imputato all'associazione era comunque iniziata dopo l'esclusione del fratello PA, il quale aveva cagionato perdite economiche. Sarebbe dunque esclusa secondo la difesa la partecipazione dell'imputato ad un'associazione alla quale partecipava anche un soggetto tossicodipendente, perché - anche a prescindere dalla mancanza di prova dello stato di tossicodipendenza di ES PA quest'ultimo era stato certamente escluso dal gruppo per volontà di tutti i soggetti accusati di farne parte. Non si sarebbero considerati, inoltre, i pessimi rapporti che vi erano fra il ricorrente e il fratello PA, rispetto al quale egli aveva espresso più volte la volontà di abbandonarlo in carcere. Vi sarebbe, inoltre, una scorretta interpretazione della conversazione del 3 luglio 2007, nella quale il fratello IN, dialogando con il padre TO aver evidenziato che l'imputato odierno ricorrente si era messo in mezzo. Né sarebbero utili a corroborare Ая l'appartenenza del ricorrente all'associazione le conversazioni nelle quali questo informa il padre di alcuni debiti e dell'accordo col fornitore per ottenere un vantaggio economico dalla cessione dei telefoni appartenenti al fratello PA o nelle quali questo si oppone alla cessione di sostanza stupefacente (in una circostanza). Del resto prosegue la difesa ES RI era venuto a conoscenza di crediti legati al - commercio di stupefacenti solo dai colloqui con i familiari e non aveva posto in essere condotte attive, salva la cessione dei telefoni del fratello PA a un presunto fornitore. Si lamentano, in terzo luogo, la mancanza e la manifesta illogicità della 15.3. - motivazione quanto ai reati-fine, perché la Corte d'appello avrebbe richiamato attività di sequestro che non avevano coinvolto in realtà l'imputato ed avrebbe ipotizzato una continuazione dal carcere della partecipazione ai traffici illeciti con PA e TO ES, in mancanza di riscontri. -Con un quarto motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 15.4. 62 bis, 81, 133 cod. pen., 73, comma 5, 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti richieste della difesa. Trascurando di considerare l'età del ricorrente, l'assenza di precedenti penali, lo svolgimento di una lecita attività lavorativa, l'ottimo comportamento processuale, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente un ruolo decisivo dell'imputato nel mantenere i contatti fra i parenti detenuti e i fornitori abituali. Tale conclusione secondo la difesa è sostanzialmente priva di supporti - - probatori circa l'ipotizzata vastità dei traffici illeciti, a fronte di colloqui telefonici in cui si fa riferimento ad ambiti territoriali locali e a piccole somme, sempre dovute da un ristretto numero di soggetti. CONSIDERATO IN DIRITTO 16. La sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, nei confronti di tutti i ricorrenti. - Va preliminarmente trattato il motivo sub 6.1., perché logicamente 17. prioritario. Con tale doglianza, infatti, l'imputato TO lamenta la violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e 190-191 cod. proc. pen., rilevando di avere eccepito l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche all'udienza preliminare e che in tale sede il giudice aveva rimesso la decisione sull'utilizzabilità di tali risultati all'esito della discussione, non consentendo così al ricorrente stesso di formulare la scelta del rito abbreviato attraverso la conoscenza piena e completa delle prove legittimamente acquisite. In particolare la previsione per cui l'inutilizzabilità è 16/ rilevabile anche d'ufficio in ogni Stato e grado del procedimento dovrebbe essere interpretata nel senso che il Gip sarebbe tenuto a decidere, durante l'udienza preliminare, circa l'utilizzabilità delle prove;
e ciò allo scopo di evitare l'instaurazione di un giudizio abbreviato sulla base di prove non utilizzabili. Una tale interpretazione si desumerebbe anche all'art. 111 Cost., alla luce del quale dovrebbe essere riconosciuto all'imputato il diritto di sapere preventivamente quale sarà il materiale probatorio legittimamente acquisito su cui si fonderà la decisione del giudice, che è tenuto a provvedere, senza ritardo con ordinanza, escludendo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti (come disposto dall'art. 190, comma 1, cod. proc. pen). Il motivo è manifestamente infondato. Correttamente il GUP, con ordinanza dell'11 gennaio 2011 integralmente richiamata e fatta propria anche dalla Corte d'appello rileva l'inopportunità di disgiungere, in sede di udienza preliminare, la decisione in ordine alle questioni sull'utilizzabilità degli atti da quella relativa al merito, perché un'anticipazione della pronuncia sull'utilizzabilità di una prova nel corso dell'udienza preliminare sarebbe irrituale, in mancanza di un sistema di decisione graduale sul merito della richiesta di rinvio a giudizio, oltre che inutile. Infatti, solo una valutazione complessiva del momento materiale probatorio aly della definizione delle diverse posizioni processuali può consentire al giudice di esaminare le eccezioni rilevanti ai fini della decisione resa all'esito della discussione delle parti. Del resto, l'art. 421 cod. proc. pen. prevede che il giudice dichiari aperta la discussione subito dopo avere compiuto gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
né alcun obbligo, con correlativa sanzione, è fissato dall'ordinamento circa la decisione preliminare che il giudice dovrebbe rendere in ordine all'inutilizzabilità delle prove. Del resto, l'art. 111, quinto comma, Cost., nel prevedere la piena legittimità del rito abbreviato in quanto rientrante fra i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato», rimanda alla legge la disciplina dello stesso, senza neanche implicitamente richiedere una preventiva pronuncia del giudice sull'utilizzabilità delle prove. E il complesso della disciplina del giudizio abbreviato, di per sé ispirata ad esigenze di celerità e concentrazione, esclude in ogni caso che vi sia la necessità che il giudice provveda preliminarmente sull'ammissione delle prove con ordinanza, ai sensi dell'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. A 17 18. - Con i motivi di ricorso sopra riportati sub 2.1., 3.1., 6.2., 7.1., 8.4., 14.1., 15.1., è stata dedotta da diversi ricorrenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni - telefoniche per varie violazioni degli artt. 267-271 cod. proc. pen. 18.1. - Si evidenzia, in primo luogo - con analitica indicazione dei relativi decreti captativi - che la polizia giudiziaria ha attestato che le operazioni di ascolto e di registrazione sono state eseguite presso i locali della caserma dei carabinieri mediante l'utilizzo di apparecchiature di proprietà di una società terza. La stessa polizia giudiziaria dà atto del fatto che le attività di intercettazione si svolgono presso la caserma dei carabinieri, anche nelle richieste di proroga. Tali attestazioni non distinguevano fra operazioni di registrazione e operazioni di riascolto. Successivamente erano state poi inviate dalla polizia giudiziaria note nelle quali si affermava che, solo per errore materiale, era stato indicato come luogo di registrazione quello della caserma dei carabinieri. Proprio tenendo conto di tali aspetti, il Tribunale del riesame, decidendo sul rinvio della Corte di cassazione, aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di uno dei coimputati, giudicato in altro procedimento, non essendo possibile stabilire se le intercettazioni fossero avvenute con le modalità di cui ai verbali di fine operazioni o di cui, appunto, a tali note. L'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui le intercettazioni telefoniche dal settembre 2005 sarebbero state registrate presso il server della Procura della Repubblica contrasterebbe, inoltre, con la documentazione in atti, dalla quale risulterebbe che le intercettazioni erano state effettuate utilizzando centri esterni all'ufficio della Procura della Repubblica. Né varrebbe a superare tale inconveniente interpretativo la certificazione successivamente rilasciata dalla Procura, trattandosi di atto non fidefacente. -18.2. In riferimento, poi, al decreto n. 2659 del 2007, le relative intercettazioni sarebbero inutilizzabili, perché lo stesso sarebbe stato convalidato fuori termini, in quanto emesso dal pubblico ministero il 5 ottobre 2007, comunicato al Gip e convalidato l'8 ottobre successivo e, dunque, in violazione del termine di 48 ore previsto dall'art. 267, comma 2, cod. proc. pen. Si lamenta, inoltre, che il Gip avrebbe, in presenza di una convalida tardiva, ritenuto inutilizzabili le sole intercettazioni anteriori al provvedimento di convalida e non anche quelle successive. Quanto al decreto n. 1621 del 2007, emesso il 16 giugno 2007 dal 18.3.- pubblico ministero e convalidato dal gip il 18 giugno 2007, con scadenza al 3 luglio 2007, non si sarebbe considerato che la prima data che si evince nel decreto di proroga del Gip è quella del 5 luglio 2007, ed è dunque - secondo la difesa - fuori 18Ал - -sempre secondo la difesa resterebbero termini;
con la conseguenza che inutilizzabili le intercettazioni svolte fra il 3 luglio 2007 e il 5 luglio 2007. Anche le successive intercettazioni sarebbero inutilizzabili, ad avviso della difesa, perché il decreto di proroga non conterrebbe gli elementi di cui agli artt. 267 e 268, comma 3, cod. proc. pen., la cui presenza è condizione essenziale per l'equiparazione di tale decreto ad un nuovo decreto di intercettazione. Questo sarebbe, infatti, privo della motivazione circa le eccezionali ragioni di urgenza che giustificano l'uso di impianti esterni e circa l'indispensabilità del ricorso alle intercettazioni. 18.4. - I decreti nn. 581 del 2008, 447 del 2008, 909 del 2008 sarebbero carenti di motivazione idonea a legittimarne l'emissione, come i relativi decreti di proroga, quanto al prosieguo dell'attività di captazione. 18.5. In relazione al decreto n. 2884 del 2007 si lamentano l'assenza del verbale di inizio di operazioni e l'apposizione di una data errata in quello di fine servizio. 19. Venendo all'esame di tali censure, deve premettersi che la vicende relative alle intercettazioni, pacifiche in punto di fatto, sono state analiticamente riportate dalla Corte d'appello (pagine 22-38 della sentenza impugnata). 19.1. In relazione alle intercettazione effettuate sulla base dei decreti nn. 2157 del 2007, 2259 del 2007, 2301 del 2007, 2302 del 2007, 2386 del 2007, 2486 del 2007, 2659 del 2007, 2735 del 2007, 2829 del 2007, 2985 del 2007, 2884 del - come visto 2007, le difese hanno prospettato una situazione di oggettiva - incertezza in ordine al luogo nel quale sarebbero avvenute le operazioni di intercettazione, con specifico riferimento alla fase di registrazione, che, di norma, dovrebbe avvenire per mezzo di impianti collocati nei locali della Procura della Repubblica. -19.1.1. Devono essere sinteticamente richiamati gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte relativi alla motivazione dei decreti di intercettazione. In particolare: 1) i decreti autorizzativi possono essere motivati per relationem, quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (ex plurimis, sez. 6, 14 novembre 2008, n. 46056; sez. 1, 22 aprile 2010, n. 20262;); 2) più in generale, la duplice condizione che consente di derogare all'obbligo di effettuare le intercettazioni con impianti installati presso la Procura della Repubblica è che tali impianti siano "insufficienti o inidonei" e che "esistano eccezionali ragioni di 19"Ar urgenza"; 3) con riferimento al requisito dell'inidoneità o insufficienza degli impianti installati in Procura, non è sufficiente un decreto del pubblico ministero meramente assertivo, occorrendo che egli indichi i dati materiali e le ragioni che hanno fatto ritenere sussistente la fattispecie concreta, anche se deve ritenersi sufficiente una motivazione riferita all'indisponibilità delle linee telefoniche (ex plurimis, sez. un., 26 novembre 2003, n. 919/2004); 4) in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazione, il decreto motivato con cui il pubblico ministero dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica deve essere emesso e può essere eventualmente integrato pubblico ministero soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione;
mentre il giudice, neanche in sede di impugnazione de libertate, può emendare o integrare la motivazione del provvedimento, giacché in tal modo si approprierebbe di ambiti di discrezionalità che spettano solo al pubblico ministero (ex plurimis, sez. un. 29 novembre 2005, n. 21/2006; sez. 6, 22 giugno 2010, n. 27761; sez. un., 29 novembre 2005, n. 2737, rv. 232605; sez. 5, 6 aprile 2006, n. 16558, rv. 234454; sez. 2, 15 febbraio 2006, n. 7788, rv. 233348; sez. 3, 18 febbraio 2010, n. 13494). Questo collegio è comunque consapevole dell'esistenza di un prevalente orientamento di legittimità secondo cui le questioni poste nel giudizio abbreviato circa la legittimità dell'utilizzo degli impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica non possono essere ricondotte nell'alveo dell^inutilizzabilità patologica" (Cass., sez. 6, 23 ottobre 2009, n. 2930/2010; sez. 2, 14 gennaio 2014, n. 3606, rv. 258541). Tale orientamento è, del resto, coerente con quello, più generale, secondo cui, nel giudizio abbreviato, sono deducibili e rilevabili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche, di talché risulta irrilevante, ad esempio, l'omissione dell'avviso di deposito degli atti concernenti intercettazioni telefoniche in favore di uno dei difensori dell'imputato (sez. 2, 8 ottobre 2004, n. 42559, rv. 230219; sez. 2, 16 aprile 2013, n. 19483, rv. 256038). - Deve però rilevarsi che, nel caso in esame, non si pone una semplice 19.1.2. questione di utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica. Le difese hanno, in particolare, evidenziato che i verbali di chiusura delle operazioni di intercettazione redatti dei carabinieri delegati alle operazioni di ascolto recano espressioni del tipo: "le operazioni di ascolto e di registrazione sono state eseguite presso i locali della caserma di [...] e mediante l'utilizzo delle apparecchiature di proprietà della società privata [...], con procedura MCR". Si adduce, quale ulteriore, 20 Ar decisiva, anomalia, la mancata produzione dei verbali di inizio delle operazioni di intercettazione. La Corte d'appello - sostanzialmente condividendo le motivazioni delle sentenze di primo grado sul punto ha ritenuto di superare l'eccezione di inutilizzabilità delle - intercettazioni prospettata dalle difese, evidenziando che il luogo ove sono avvenute le operazioni di prima registrazione è individuato in maniera certa nel server installato presso la Procura della Repubblica di Palermo, rimanendo demandata agli uffici di polizia giudiziaria la sola fase di ascolto delle conversazioni. La stessa Corte sottolinea che il pubblico ministero ha disposto, in via d'urgenza, l'intercettazione di conversazioni telefoniche relative ad utenze cellulari in uso agli imputati mediante l'utilizzazione di attrezzature fornite alla Procura da una società privata, nel contempo delegando per l'esecuzione ufficiali di polizia giudiziaria e autorizzandoli ad utilizzare tali attrezzature installati presso la sala di ascolto della Procura. Nondimeno, all'esito delle operazioni di intercettazione, i carabinieri delegati all'ascolto hanno redatto verbali di chiusura delle operazioni attestanti testualmente che le operazioni di ascolto e registrazione non erano avvenute presso la Procura, ma presso la caserma dei carabinieri. Vi erano state note successive emesse a richiesta del pubblico ministero - dal comandante della compagnia dei carabinieri e dalla società privata fornitrice delle attrezzature ad oltre due anni di distanza dalla chiusura delle operazioni di intercettazione con le quali veniva puntualizzato che presso la caserma dei - carabinieri si erano svolte esclusivamente le operazioni di ascolto, ma non anche quelle di registrazione. In particolare, nell'attestazione del 29 dicembre 2009 si affermava che la registrazione dell'intercettazione telefonica aveva avuto luogo presso il server installato dalla società privata in un luogo nella disponibilità della Procura della Repubblica, mentre il solo ascolto remotizzato era stato eseguito presso la caserma, con la precisazione che quanto indicato nel verbale di fine servizio delle attività tecniche in argomento è da intendersi un mero errore. La Corte d'appello rileva che tali note, cui attribuisce il valore di atti fidefacenti, avevano innescato una situazione di incertezza in ordine alla ritualità delle avvenute intercettazioni con riguardo alla fase di registrazione, per l'evidente contrasto con i verbali di fine operazioni, anch'essi atti fidefacenti. Tale contrasto non può dirsi fugato neppure per effetto delle lettere di inizio del servizio, ove si rappresentava che le operazioni di ascolto sarebbero state eseguite presso il comando dei carabinieri, trattandosi di lettere che si riferivano ad attività che dovevano essere ancora svolte e non già in corso e che, dunque, lasciavano impregiudicata la questione del luogo in cui le 21 registrazioni si erano effettivamente poi svolte. La Corte d'appello ritiene, però, che la situazione di incertezza sia stata definitivamente risolta alla luce delle certificazioni del 15 e del 28 ottobre 2010, provenienti dal funzionario responsabile dell'ufficio intercettazioni presso la Procura della Repubblica, il quale - dopo aver premesso che le operazioni di intercettazione relative ai decreti in contestazione erano avvenute esclusivamente presso il server della procura della Repubblica, per ciascun decreto e per ciascuna utenza telefonica sottoposta ad intercettazione - ha estratto e certificato la data e l'orario della registrazione in originale delle conversazioni. Secondo la Corte d'appello, tali certificazioni, sono idonee ad individuare con certezza il luogo di prima registrazione delle intercettazioni, perché il funzionario responsabile dell'ufficio intercettazione ha rinvenuto nel server della Procura i dati con riferimento puntuale ai giorni e agli orari di inizio delle registrazioni. La circostanza che presso la caserma dei carabinieri si sarebbero svolte solo le operazioni di ascolto remotizzato sarebbe confermata, inoltre, dal fatto che i verbali redatti indicavano, per l'inizio delle operazioni, gli stessi orari e gli stessi giorni delle registrazioni nel server della Procura. 19.1.3. Tali conclusioni non sono condivisibili. - La Corte territoriale non considera, infatti, due elementi fondamentali: in primo luogo è pacifico che manchino in atti i verbali di inizio delle operazioni di intercettazione, dai quali sarebbero dovute risultare le modalità e i luoghi delle intercettazioni stesse;
in secondo luogo, il dato risultante dai verbali di fine operazioni risulta in contrasto: sia con quanto attestato dal comandante della compagnia dei carabinieri;
sia con quanto attestato dalla società che ha fornito gli impianti alla Procura della Repubblica;
sia con quanto, infine, affermato dal funzionario responsabile del servizio intercettazioni della stessa Procura. Non si pone qui il problema della possibilità di un ascolto remoto delle registrazioni effettuate, pacificamente ammissibile secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez. un. 26 giugno 2008, n. 36359), la quale ha chiarito che non è necessario che nei locali della Procura della Repubblica vengano svolte anche le attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati registrati presso i locali della procura della Repubblica, perché tali operazioni possono essere eseguite in remoto presso gli uffici della polizia giudiziaria. La questione che invece si pone e che emerge come tale sia dalla motivazione della sentenza impugnata sia dalla prospettazione dei ricorrenti è se, in mancanza - dei verbali di inizio delle operazioni di intercettazione e in presenza di dati equivoci, formatisi in larga parte successivamente alla chiusura delle operazioni di 22 intercettazione, vi sia sufficiente certezza, ai fini dell'applicazione dell'art. 268, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., del fatto che le operazioni di registrazione siano state compiute per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica. -Si tratta come già anticipato - di una questione evidentemente diversa e più ampia rispetto alla questione della motivazione dei decreti che autorizzano il compimento delle operazioni mediante impianti esterni rispetto a quelli della Procura della Repubblica;
con la conseguenza che non trova applicazione - nel caso in esame - il richiamato orientamento di questa Corte, secondo cui i profili della motivazione dei decreti autorizzativi al compimento delle intercettazioni in esterna sono riconducibili alla categoria dell'inutilizzabilità fisiologica e, dunque, non possono essere fatti valere dall'imputato che abbia scelto il rito abbreviato. Nel caso qui in esame lo si ripete - - si controverte, infatti, non solo dei presupposti per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, ma della stessa certezza delle modalità effettivamente seguite per tali operazioni. Si tratta di un aspetto che, attenendo alla genuinità del procedimento formativo della prova, appare riconducibile alla categoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica"; con la conseguenza che la stessa può essere fatta valere anche nel giudizio abbreviato. La questione è già stata affrontata da questa Corte, in sede cautelare, 19.1.4.- in relazione alla presente vicenda, anche con riferimento alle posizioni di soggetti coimputati diversi dagli odierni ricorrenti. In particolare, con le sentenze sez. 1, 19 aprile 2011, n. 35120, sez. 5, 24 novembre 2010, nn. 10951/2011 e 10952/2011, si è evidenziato che agli atti non era allegato il verbale di inizio operazioni, al quale non può ritenersi equivalente la "comunicazione di inizio del servizio" effettivamente prodotta dal pubblico ministero, perché quest'ultima è riferita ad attività da porre in essere e non già in atto, cosicché lascia impregiudicata la questione relativa all'uso della registrazione e fa permanere l'incertezza costituita dalla contraddizione tra le risultanze dei verbali di chiusura delle operazioni e le note dei carabinieri e della società fornitrice degli impianti, successive di due anni, con le quali era stato precisato che presso la caserma erano state effettuate solo le operazioni di ascolto remotizzato. Con le sentenze pronunciate nel procedimento cautelare relativo alle posizioni di MA IN (sez. 5, 24 novembre 2010, n. 9643/2011) e di AR DO (sez. 5, 24 novembre 2010, n. 9644/2011), si è inoltre precisato che i verbali di trascrizione delle intercettazioni presenti in atti fanno espresso riferimento ad un'attività di "riascolto e trascrizione" delle conversazioni, il che, se colloca detta 23 attività presso gli uffici della polizia giudiziaria, non per questo consente di affermare con sicurezza che le precedenti operazioni di registrazione ed ascolto si siano svolte nella diversa sede dei locali a disposizione della Procura della Repubblica;
anche detti atti non risultano dunque risolutivi, nella segnalata situazione di contraddittorietà documentale, rispetto a quella che ancora una volta si appalesa come l'insuperabile carenza del dato attestativo tipico rappresentato dai verbali di inizio delle operazioni. A queste già decisive considerazioni, vi è da aggiungere che, in diverse richieste di proroga delle intercettazioni, particolarmente significative in quanto emesse nel pieno svolgimento dell'attività, è invero presente un riferimento generale ed indifferenziato all'esecuzione delle operazioni negli uffici del Comando dei Carabinieri;
e in una richiesta di proroga nei confronti del MA (in data 22 settembre 2007) compare addirittura un testuale accenno alla "registrazione ed al riascolto" di conversazioni quali operazioni eseguite presso il suddetto Comando. 19.1.5. Deve in conclusione affermarsi che una sanatoria postuma dei vizi delle intercettazioni non solo non è possibile, per la mancanza dei verbali di inizio delle operazioni, ma non si è comunque in concreto verificata, in presenza di elementi contraddittori circa le modalità di svolgimento di dette operazioni;
con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata con rinvio, sul punto. Né può ritenersi sufficiente, in tal senso, l'attestazione proveniente dal funzionario addetto al servizio presso la Procura della Repubblica, trattandosi di un atto non direttamente ascrivibile al magistrato del pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, irritualmente intervenuto dopo anni dal compimento degli atti e in corso di giudizio. Va dunque rilevata l'inutilizzabilità delle intercettazioni affette dalle ragioni di inutilizzabilità appena evidenziate. 19.1.6. Come costantemente affermato da questa Corte, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati, ivi compresi coloro che non hanno proposto ricorso, che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (sez. 1, 17 ottobre 2013, n. 2940, rv. 258393). Si è inoltre precisato che l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 627, comma 5, cod. proc. pen. (sez. 6, 2 ottobre 2013, n. 46202, rv. 258155). 29 Tali principi trovano applicazione proprio in relazione ai motivi di ricorso relativi all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità, trattandosi · con tutta evidenza di motivi che devono essere considerati non esclusivamente personali (sez. - un., 12 luglio 2007, n. 30347, rv. 236756), perché attinenti ad un dato decisivo nell'ambito del complessivo quadro probatorio (cfr., per un'applicazione dell'effetto estensivo nell'ambito della presente vicenda, ma con riferimento a coimputati diversi dai presenti ricorrenti nella fase cautelare, sez. 5, 24 novembre 2010, n. 10952/2011). L'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati odierni ricorrenti, deve essere pronunciato con assorbimento, allo stato, degli altri motivi di ricorso proposti relativamente alla responsabilità penale o al trattamento sanzionatorio, e va disposto come anticipato con rinvio ad altra sezione della Corte - d'appello. È necessario, difatti, riesaminare nella competente sede di merito se sussistano o meno altri e diversi elementi di prova utilmente utilizzabili per la eventuale affermazione di responsabilità (la cd. "prova di resistenza"). Tale ricognizione, propriamente di merito e dunque preclusa a questa Corte avrà per oggetto sul presupposto dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui sopra sia l'idoneità del restante quadro probatorio a sostenere l'accertamento della responsabilità penale per i diversi reati contestati, sia la verifica di tale idoneità con riferimento alle singole posizioni dei ricorrenti, rispetto alle quali le intercettazioni in questione potrebbero avere, in ipotesi, un rilievo nullo o del tutto marginale. Sempre nell'ambito delle censure relative alle intercettazioni, le considerazioni appena svolte rendono superfluo l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione relativi ai decreti di intercettazione n. 2659 del 2007 n. 2884 del 2007, in quanto inclusi fra quelli sopra richiamati. 19.2. Deve invece essere esaminato il motivo di doglianza proposto dalla difesa di MA relativamente alla tempestività della proroga delle operazioni di intercettazione inizialmente autorizzate con il decreto n. 1621 del 2007, non incluso fra quelli sub 19.1. Il motivo è manifestamente infondato. La difesa si limita, infatti, ad affermare che la data del decreto di proroga emesso dal Gip sarebbe quella del luglio 2007, successiva alla scadenza del termine di 15 giorni, determinato nel 3 luglio 2007, partendo dalla data del decreto iniziale (18 giugno 2007). La stessa difesa non considera però che, al fine di calcolare la tempestività della proroga, il dies a quo non sa è quello dell'emissione del decreto iniziale, ma quello del giorno in cui le operazioni di intercettazione hanno avuto inizio. E nulla di specifico sull'effettivo inizio delle operazioni è stato dedotto dal ricorrente. 19.3. In relazione al decreto n. 581 del 2008 - anch'esso oggetto di gravame - circa la sua inutilizzabilità la Corte distrettuale rileva che lo stesso è un decreto - urgente di intercettazione telefonica emesso dal pubblico ministero il 26 febbraio 2008, regolarmente convalidato dal Gip in pari data, nel quale si dà atto in modo esplicito che le postazioni in dotazione alla Procura della Repubblica sono già impegnate nell'ascolto registrazioni intercettazioni nell'ambito di altre indagini e che, sussistendo ragioni eccezionali ed urgenza per procedere alle intercettazioni, le operazioni saranno compiute presso gli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. Nel verbale di fine servizio del 28 maggio 2008, si dà atto dell'orario e del giorno di inizio e di fine delle operazioni di registrazione e di ascolto. Vi sono, inoltre, decreti di proroga regolarmente emessi e sufficientemente motivati. Da tali elementi la Corte d'appello correttamente desume che non sussistono motivi di illegittimità del decreto in questione. -19.4. Quanto, poi, al decreto n. 909 del 2008, del 20 marzo 2008, questo ha per oggetto comunicazioni tra presenti ed è stato regolarmente convalidato dal Gip in pari data. Nello stesso decreto si dà atto che le postazioni in dotazione alla Procura della Repubblica sono già impegnate e che sussistono ragioni eccezionali ed urgenza. Vi è un verbale di fine servizio, con indicazione dell'orario del giorno di inizio fine delle operazioni di registrazione ascolto. Vi sono, inoltre, decreti di proroga regolarmente emessi e sufficientemente motivati. Ne consegue che come ritenuto dalla stessa Corte d'appello il provvedimento in questione non risulta affetto da vizi. 19.5. - La Corte territoriale evidenzia che i decreti nn. 447 del 2008, 2028 del 2007, 142 del 2008, 1818 del 2007, 1959 del 2007 sono decreti urgenti emessi ai sensi dell'art. 267, comma 1, n. 2), cod. proc. pen., dal pubblico ministero, regolarmente convalidati dal Gip, nei quali si dà atto di avere autorizzato la polizia giudiziaria ad utilizzare le apparecchiature installate presso la sala di ascolto della Procura della Repubblica, avvalendosi delle attrezzature tecniche di una società per interfacciare i registratori con le nuove procedure di intercettazione telefonica. La Corte d'appello ritiene adeguata sul punto la motivazione dei decreti in questione, perché essa fa riferimento per relationem ad ulteriori note di polizia Al giudiziaria nelle quali sono esposte le ragioni che giustificano le richieste di proroga in relazione allo sviluppo delle indagini in corso. Devono essere richiamate, sul punto, le considerazioni già svolte sub 19.1.1. sia circa i requisiti che la motivazione dei decreti deve avere, sia circa l'assorbente rilievo della riconducibilità di eventuali vizi di motivazione dei decreti stessi alla inutilizzabilità fisiologica, che non può essere fatta valere nel giudizio abbreviato. Ne deriva l'inammissibilità delle relative censure. Ma, anche a prescindere da tale ultimo assorbente rilievo, deve osservarsi che la Corte d'appello applica correttamente i principi sopra richiamati, laddove evidenzia che la motivazione dei decreti del pubblico ministero sull'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica deve ritenersi sufficiente, perché subordinata alla condizione del indisponibilità delle postazioni presso la Procura, oggetto di specifica attestazione da parte del funzionario di segreteria, intervenuta, prima dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione. Laddove quest'attestazione sia fatta propria dal Procuratore della Repubblica come nel caso di specie essa realizza la condizione alla quale il provvedimento del pubblico - ministero deve essere subordinato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014. Il Consigliere estensore Il Presidente LE M. Andronio Alfredo Teresi H DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 SET 2014 IL CANCELLIERE AN MA 272 2