Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 40209
CASS
Sentenza 13 maggio 2014

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In tema di intercettazioni, la situazione di obiettiva incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni di registrazione, nonché sugli impianti concretamente utilizzati, integra gli estremi della inutilizzabilità patologica deducibile dall'imputato nel giudizio abbreviato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili intercettazioni in relazione alle quali risultava la mancanza dei verbali di inizio delle operazioni ed il contrasto tra i verbali di chiusura delle medesime operazioni, nei quali si dava atto della avvenuta registrazione delle conversazioni presso la caserma dei Carabinieri, e la certificazione del funzionario responsabile nella quale si attestava che le attività di captazione erano state eseguite presso la Procura della Repubblica).

In sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente, rispetto alla trattazione del merito, le questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, in quanto nessun obbligo in tal senso è contemplato dalle disposizioni processuali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 40209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40209
Data del deposito : 13 maggio 2014

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