Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 2
Non è configurabile responsabilità civile della P.A. quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commetta un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la responsabilità civile dell'A.R.P.A, per un tentativo di concussione posto in essere da un suo funzionario).
A seguito dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, la minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio mentre sussiste il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità.
Commentari • 6
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Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2013, n. 26285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26285 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/03/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 606
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 50327/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.R.P.A. PIEMONTE;
CAMPA ON CESARE N. IL 07/03/1958;
OL PP N. IL 29/03/1954;
NE OL N. IL 14/08/1961;
TI AR IO N. IL 09/12/1968;
avverso la sentenza n. 4920/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 30/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per la qualifica del fatto ai sensi degli artt. 319 quater e 56 c.p., e per l'effetto dichiararsi estinto il reato per prescrizione;
la conferma delle statuizioni enti e il rigetto del ricorso del responsabile civile;
Udito, per la parte civile l'avv. PAnella, che ha concluso per la inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso;
l'avv. Bucci per ARPA PI, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
per PA l'avv. Asidoro;
per GN l'avv. Asidoro;
per LA l'avv. Bottezzi;
per OT l'avv. Scala, i quali tutti hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
OSSERVA
1. LA PE, PA IM, GN AO, OT AR AB sono stati tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Asti con imputazioni diverse delle quali mantengono allo stato attuale interesse, nell'ottica del giudizio di legittimità, quelle di cui ai capi distinti dalle lettere B, C, D, comunemente ascritte, in concorso tra lo loro (all'infuori del OT, imputato solo per il capo B), nell'originaria imputazione, all'egida della concussione consumata;
ipotesi tutte avvinte dal vincolo della continuazione, assertivamente poste in essere, nella prospettazione accusatoria, ai danni della BO BA NC e del socio della stessa, BA GE.
2. In primo grado, il Tribunale, riqualificati i fatti ascritti ai capi suddetti in termini di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., unificati dal vincolo della continuazione, li condannava alla pena di giustizia, dichiarata estinta per l'indulto. Condannava inoltre gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita RP PI.
3. Interposto appello, dal PM presso il Tribunale di Asti e dalle parti civili BO BA NC e BA GE in punto alla diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, la Corte di Appello di Torino, in accoglimento del gravame, riportava i fatti alla originaria contestazione art. 317 c.p.p., pur se solo tentata;
rideterminava le pene e, per coloro ai quali accordava il beneficio della sospensione condizionale, revocava la declaratoria di estinzione della pena per l'indulto, rimasta invece invariata con riferimento alla posizione del PA.
Condannava altresi gli imputati, in uno al responsabile civile RP, al risarcimento del danno in favore delle parti civili BO BA NC e BA GE, da liquidarsi in separato processo. Manteneva ferma per il resto la condanna al risarcimento dei danni resa in favore di RP PI.
4. PA IM RE, per il tramite del difensore fiduciario, interpone ricorso in cassazione articolando tre diversi motivi.
4.1 Con il primo adduce vizio di motivazione, mancante o contraddittoria e violazione di legge avuto riguardo all'art. 317 c.p.. Sostiene che lo stesso percorso motivazionale della decisione di secondo grado evidenzierebbe la presenza di elementi in fatto quali la oggettiva situazione di difficoltà nella quale versava l'azienda quanto al rispetto della normativa ambientale e la ascrivibilità della iniziativa relativa al contatto con i funzionari da parte del BA che imponevano di ricondurre le preoccupazioni della persona offesa non ad un abusivo esercizio delle loro qualità da parte dei pubblici funzionari ma alla consistenza oggettiva del problema causato dalle inefficienze riscontrate. Da qui l'insussistenza dell'abuso qualificante la condotta della concussione;
la possibilità di interpretare i fatti in termini di corruzione tentata o al più in coincidenza con la decisione di primo grado, in termini di istigazione alla corruzione.
4.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p.. Più che di tre diversi fatti legati dal vincolo della continuazione, piuttosto si sarebbe trattato di una unica condotta volta al raggiungimento di un unico risultato, l'indebita utilità inizialmente identificata in una vacanza e poi meglio specificata in una somma di denaro;
unico, ancora il motivo della richiesta di indebita utilità, l'attivarsi presso i pubblici ufficiali per ammorbidirne il controllo.
4.3 Con il terzo motivo, infine, si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, eccessivamente severo alla luce del contegno dell'imputato, mai aggressivo ne' violento.
5. GN AO, per il tramite del difensore fiduciario, adduce tre diversi motivi.
5.1 Lamenta in primo luogo vizio di motivazione, illogica e contraddittoria con il testo della sentenza e con alcuni atti del processo specificatamente indicati. Ancora violazione di legge avuto riguardo all'art. 317 c.p.. Evidenzia al fine l'inadeguatezza della condotta riscontrata in processo rispetto alla contestata ipotesi accusativa, viepiù rimarcata dal ruolo assunto nella vicenda dal ricorrente mero concorrente che avrebbe agevolato la condotta dei pubblici ufficiali. La sentenza sul punto mostra la sua evidente illogicità, risultando fondata su parte del materiale probatorio pretermettendo altri elementi in fatto comunque segnalati nelle premesse. Ed al fine segnala una serie di elementi in fatto che si pongono in netto contrasto con la conclusione dei giudici del merito in forza alle quali il ricorrente si sarebbe posto dalla parte dei funzionari agevolandone l'opera di pressione e induzione posta ai danni della persona offesa, avendo piuttosto agito solo nell'interesse di quest'ultima: dopo l'incidente e in ragione dei constatati problemi legati al rispetto della normativa ambientale fu il BA a contattare l'GN perche intercedesse con il PA per ammorbidire le posizioni del LA e per trovare le soluzioni meno onerose;
le soluzioni suggerite vennero poi pedissequamente seguite dalla impresa interessata e il BA, lungi dal rimanere passivamente inerte rispetto alle pressioni dei funzionari, si attivò per la falsificazione della data di una autorizzazione in linea con quanto indicatogli per ridurre il numero e l'intensità delle irregolarità riscontrate;
l'GN avrebbe poi tenuto un atteggiamento contrario all'interesse dei sodali suggerendo al BA interventi non demolitori ma solo riparazioni della caldaia per adeguarla a norma;
il resto del processo da poi conto di una assoluta estraneità del ricorrente ad altre condotte illecite tenute dal PA secondo un modus operandi che mai ebbe a coinvolgere l'GN.
A fronte di alcuni elementi certi (la presenza delle violazioni riscontrate;
l'obbligo per i BA di intervenire affrontando le spese segnalate dall'GN con oneri certamente superiori a quanto promesso in pagamento ai due funzionari), la sentenza non evidenzia adeguatamente quale sarebbe stato il tornaconto della condotta agevolatrice ascritta al ricorrente, ritenendo sufficiente il fatto che lo stesso si sia limitato a favorire l'ottenimento di una indebita utilità da parte dei terzi, assicurandosi un rapporto privilegiato con i due funzionari, utile a favorirlo nella sua attività lavorativa, senza che ciò fosse necessario, essendosi dati per scontati pregressi rapporti con il PA. I fatti comunque, non potevano essere ascritti all'egida dell'art. 317 c.p.p., ma andavano ricondotti a quella di cui all'art. 322, mancando l'abuso qualificante la affermata costrizione o induzione ascritta al contegno dei funzionari RP, trattandosi nella specie di prospettazioni nocive all'interesse della impresa del BA ma legittime rispetto alle violazioni riscontrate. Il tutto si risolverebbe dunque in una indebita richiesta dei pubblici funzionari per omettere un atto legittimo rifiutata dal privato, così da giustificare la istigazione alla corruzione.
5.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p., in termini assolutamente conformi alle deduzioni del PA. Più che di tre diversi fatti legati dal vincolo della continuazione, piuttosto si sarebbe trattato di una unica condotta volta al raggiungimento di un unico risultato, l'indebita utilità inizialmente identificata in una vacanza e poi meglio specificata in una somma di denaro;
unico, ancora il motivo della richiesta di indebita utilità, l'attivarsi presso i pubblici ufficiali per ammorbidirne il controllo.
5.3 Con il terzo motivo, infine, si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, eccessivamente severo alla luce del contegno anche processuale dell'imputato.
6. LA PE, tramite il difensore fiduciario, articola tre diversi motivi.
Con il primo adduce violazione di legge avuto riguardo agli artt. 192 e 530 c.p.p., nonché vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva.
Segnala al fine l'assenza in processo degli elementi probatori atti a dimostrare che una richiesta di denaro o di altre utilità venne effettuata, direttamente dai funzionari o mediatamente tramite l'GN in direzione delle persone offese in presenza del LA. L'impianto probatorio atto a sostenere il coinvolgimento del ricorrente troverebbe sostegno 1 dunque solo sulle dichiarazioni del PA, non adeguatamente filtrate dalla valutazione logica i suggerita dalla difesa (per la quale il coinvolgimento del LA millantato dal PA avrebbe avuto ragion d'essere nel maggior peso della pressione in tal senso operato sul BA) e prive di un riscontro oggettivo ex art. 192, comma 3, risultando quello individuato dalla Corte (la telefonata del 1 dicembre 2003) contraddetto dalle risultanze istruttorie (secondo il PA la telefonata, con accanto il ricorrente, per come riferito all'interlocutore, si sarebbe svolta presso gli uffici dell'RP in un giorno in cui il LA era pacificamente assente), non adeguatamente superate dalla Corte se non con motivazione illogica (secondo il Giudice dell'appello i due potevano trovarsi anche fuori dall'ufficio). Corte distrettuale che avrebbe anche pretermesso tutti gli ulteriori accertamenti istruttori, puntualmente indicati dalla difesa, utili a chiarire il luogo di collocazione del PA all'atto della telefonata in questione. La stessa Corte poi sminuisce il rilievo da ascrivere allo schema riassuntivo delle sanzioni, predisposto dal LA e trasmesso alle persone offese per pressarle ancor più decisamente, negando possa affermarsi con certezza la paternità dello stesso al ricorrente;
mentre con riferimento agli altri due elementi posti a fondamento del reso giudizio di responsabilità (la partecipazione del LA alle riunioni con il BA e il rinvenimento sul tavolo da lavoro del ricorrente della CNR da inviare alla Procura, compilata da tempo ma mai evasa), la motivazione deve ritenersi inappagante sia perché non tiene conto che tali riunioni si svolgevano secondo prassi con il consulente delle aziende interessate o perché si richiama pedissequamente alla motivazione di primo grado senza rispondere sul punto ai rilievi formulati con l'appello in punto alla mole di lavoro del ricorrente all'epoca, che giustificava il ritardo nella vericolazione della notizia di reato, e alle modalità di conservazione del documento, non celate e quindi logicamente incompatibili con l'intenzione illecita ascritta.
6.2 Con il secondo motivo, sulla falsa riga degli altri ricorsi, il LA lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, dovendo i fatti andare sussunti all'egida della tentata corruzione o della istigazione alla corruzione.
6.3 Con il terzo motivo il ricorrente si lamenta del trattamento sanzionatorio, eccessivo nel raffronto con le posizioni degli altri imputati avuto riguardo al ruolo rivestito dagli stessi nella vicenda in esame.
7. OT AR AB adduce un unico, complesso, motivo, sussunto all'egida della violazione di legge ex art. 317 c.p. e del vizio di motivazione. Dopo una rivisitazione in fatto della vicenda, tesa primariamente ad evidenziare la effettiva sussistenza delle inadeguatezze ambientali riferibili all'azienda del BA ed alla assoluta conformità del preventivo offerto per l'acquisto della caldaia, il ricorrente adduce la erronea qualificazione giuridica data al fatto, non sussistendo il metus ma il semplice patto corruttivo cui era estraneo comunque il OT, essendo l'acquisto della caldaia necessitato dalla situazione riscontrata senza costituire comunque l'utilità perseguita dai funzionari, quale che sia il reato da accertare;
ancora, la contraddittorietà della motivazione laddove, a fronte di una imputazione circoscritta temporalmente al settembre del 2003, utilizza per conclamare la responsabilità del OT elementi in fatto successivi mentre quelli precedenti cronologicamente compatibili con la contestazione, non integravano la soglia della condotta punibile.
8. Propone infine ricorso per Cassazione il responsabile civile ARPA PI.
8.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 317 e 322 c.p., nonché motivazione erronea e mancante avuto riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti. Lamenta al fine la correttezza della valutazione resa in primo grado dal Tribunale ed evidenzia come la Corte distrettuale nel rendere la qualificazione adottata in termini di tentata concussione avrebbe pretermesso due determinanti elementi di fatto (la mancata adesione da parte del privato alle richieste indebite dei funzionari e la situazione di illiceità nella quale versava il soggetto assertivamente concusso nell'ottica legata alla disponibilità prestata all'accomodamento suggerito), travisando altresì la vicenda in fatto laddove non viene dato il giusto peso all'attivarsi del BA dopo i controlli dell'ARPA ed ai contatti da questi intrattenuti con soggetti istituzionali anche nell'ottica della retrodatazione della richiesta di autorizzazione suggeritagli dai funzionari.
8.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ex art. 28 Cost., artt. 2049 e 2043 c.c., art. 85 c.p..
Segnala al fine che, oltre che ontologicamente, la condotta concussiva nella specie contestata si pone in aperto contrasto con le finalità proprie dell'ente rappresentato dal Pubblico ufficiale. La responsabilità della pubblica amministrazione per i fatti del dipendente è responsabilità diretta, fondata sull'art. 28 Cost. e sul D.P.R. n. 3 del 1957, art. 22 e non sull'invocato art. 2049;
presuppone l'immedesimazione organica ed un più dettagliato concetto di occasionalità necessaria della condotta da ricondurre latu sensu nell'ambito dei fini istituzionali della persona giuridica pubblica. Riferibilità da escludere laddove il dipendente dell'ente pubblico, pur muovendosi all'interno delle mansioni ascrittegli, agisca per un fine meramente personale estraneo all'amministrazione di riferimento o addirittura contrario ai fini che essa persegue. La Corte avrebbe per un verso confermato che la mera contestualizzazione dell'illecito nell'ambito delle mansioni espletate non sarebbe idonea ad integrare il profilo di immedesimazione organica utile a conclamare la responsabilità dell'ente; per altro verso, senza chiarezza alcuna, afferma che la responsabilità nella specie andrebbe riscontrata rientrando la condotta nelle mansioni di riferimento sia pure in certa misura, tralasciando che la condotta, per giustificare la responsabilità dell'ente, deve essere seppur astrattamente finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'amministrazione, da escludere dunque in caso di omissioni di atti doverosi in aperto contrasto all'interesse dell'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
9. La sentenza impugnata va annullata in ragione dell'accoglimento del ricorso quanto alla accertata insussistenza di più ipotesi di reato unite sotto il vincolo della continuazione e in considerazione della estinzione del reato ascritto, riconsiderate le condotte in modo unitario rispetto al tenore della contestazione, in ragione della intervenuta prescrizione;
ciò alla luce della riqualificazione delle condotte nei termini di cui agli artt. 56 e 319 quater c.p.. L'annullamento involge anche la condanna del responsabile civile RP PI al risarcimento danni nei confronti della parti civili BO BA RL e BA GE, ferme restando, per contro, le ulteriori statuizioni civili portate dalla sentenza impugnata, da confermare in ragione della ribadita, seppur in via incidentale, responsabilità dei ricorrenti per il reato loro ascritto.
10. I ricorsi propongono alcune questioni analoghe che impongono coerentemente una trattazione unitaria dei diversi temi sottoposti al vaglio di questa Corte. Ci si riferisce in particolare alla qualificazione giuridica delle condotte, diversamente operata dai giudici del merito nei corni dell'alternativa tra l'art. 322 c.p.p. (secondo la valutazione del Tribunale) ed il tentativo di concussione ex art. 317 c.p.p., questionè oggi da rivedere alla luce del novellato tenore dell'art. 317 cit. nonché in ragione della nuova disposizione di cui all'art. 319 quater stesso codice, novità introdotte dalla L. n. 190 del 2012. Ancora, sono comuni ai ricorsi dell'GN, del PA e del LA le doglianze sollevate in punto alla presenza, quanto ai reati rimasti in processo, di più ipotesi delittuose, avvinte dal vincolo della continuazione, ovvero di un'unica condotta frazionata in più momenti, trattandosi di fatti tutti da ricondurre ad una sola ipotesi delittuosa con conseguente non configurabilità della considerata continuazione. Si stagliano, per contro, dai tratti comuni delle doglianze, sia le questioni sollevate dai responsabile civile in punto alla condanna al risarcimento del danno portata dalla sentenza di secondo grado, sia, soprattutto, le singole ragioni di contestazione immediatamente afferenti la motivazione della sentenza sul piano della logicità della ricostruzione in fatto operata (nonché della corretta applicazione del disposto di cui all'art. 192 c.p.p. quanto alla valutazione del materiale probatorio avuto riguardo al coinvolgimento di ciascun concorrente nell'ipotesi delittuosa in contestazione. E, seguendo l'ordine logico imposto dal tenore dei motivi, da questi ultimi punti occorre prendere le mosse, per poi passare, una volta definitamente individuati gli elementi in fatto della fattispecie in disamina, ai temi della qualificazione giuridica e della contestata continuazione, per concludere infine con la valutazione delle questioni sollevate dal responsabile civile.
11. L'approfondimento dei motivi volti a colpire la motivazione in ragione di una affermata contraddittorietà e/o illogicità della stessa nonché di una valutazione del materiale probatorio acquisito non conforme a legge non può prescindere dalla considerazione in forza alla quale ci si trova innanzi, nella specie, ad una doppia valutazione conforme resa dai Giudici del merito in punto all'accertamento delle vicende in fatto connotanti il processo che occupa, divergendo le due valutazioni solo nella diversa qualificazione giuridica ascritta alle medesime circostanze in fatto identicamente ricostruite. Ciò preclude alla radice la possibilità di far valere possibili travisamenti probatori, riposando il giudizio reso dalla Corte distrettuale sul medesimo substrato probatorio considerato dal giudice di prime cure (tra i tanti arresti della Corte si veda Sez. 4^, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009 Rv. 243636);
ferma restando, peraltro, l'inammissibilità delle doglianze laddove si risolvono - a fronte di una motivazione non manifestamente illogica ne' contraddittoria - in una sostanziale denunzia di avvenuto travisamento del fatto da parte dei giudici del merito, lagnanza inammissibile in sede di legittimità anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (da ultimo, in linea con il consolidato orientamento espresso da questa Corte, vedi Sez. 6^, Sentenza n. 25255 del 14/02/2012 Rv. 253099). 11.1 Muovendosi, dunque, lungo la linea di ricostruzione del fatto tracciata dai giudici del merito, giova evidenziare come la vicenda che occupa si incunea nel solco di una indagine - sostanziatasi in intercettazioni anche ambientali, servizi di osservazione e pedinamento, perquisizioni e sequestri - in precedenza attivata in esito alle propalazioni di un consulente aziendale per la sicurezza sul lavoro;
indagine caduta su alcune anomalie riscontrate in punto ai comportamenti del PA, Funzionario RP PI, che nell'ambito della sua attività, avrebbe chiesto compensi non dovuti per consulenze in nero o comunque indebite utilità a suo favore. Per quel che immediatamente riguarda i reati in esame, la vicenda muove da un grave incidente sul lavoro avvenuto presso l'impresa BO BA in esito alla quale v'erano stati dei sopralluoghi effettuati anche da due funzionari RP, il LA ed il PA, in occasione dei quali si era riscontrata una situazione non in regola in relazione alla normativa ambientale. Per il tramite della ditta di consulenza Eia, riferibile all'GN, erano maturati contatti con i due funzionari sopra indicati e con il OT, titolare di una impresa privata fornitrice di caldaie -. Contatti in forza ai quali, i due funzionari, con il concorso dell'GN e del OT, ebbero a chiedere ai soci della BO BA, in cambio di un trattamento di favore nella gestione delle riscontrate irregolarità ambientali, dapprima la promessa di una settimana di vacanza da offrire al PA ed al LA nonché dell'acquisto di una nuova caldaia dalla rivendita del OT (fatto di cui al capo B). IL BA non ebbe a mostrare l'intenzione di promettere alcunché sia in ordine alla caldaia che al viaggio avendo per altra via saputo che la caldaia non occorreva cambiarla e perché il preventivo di OT era troppo caro;
nel frattempo, avvicinato dalla GDF, viene avvertito della indagine in corso e, di comune accordo con gli inquirenti, si decide di assumere un atteggiamento sistematicamente dilatorio.
A fronte della minaccia legata alla possibile irrogazione di sanzioni per un importo compreso tra i 25.000,00 ed i 30.000,00 Euro, l'GN si spinge a richiedere il pagamento, sempre in favore dei due citati funzionanti una somma di Euro 1.500,00 (capo C); infine, sempre sotto l'egida della medesima minaccia, a chiedere il pagamento di una somma complessiva di Euro 6.000,00, suddivisa in due tranches diverse (capo D). Prestazione mai resa, neppure nei termini della mera promessa.
11.2 Questo il quadro di riferimento generale, ritiene la Corte che la sentenza impugnata, nell'esaminare le singole posizioni afferenti ciascuno dei concorrenti in processo, operi una coerente valutazione del materiale probatorio acquisito, seguendo un percorso immune da vizi logici, tracciato senza impingere in decisive incongruenze tra le sue diverse parti o in inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
si riveli altresì assolutamente conforme alle regole di valutazione imposta dall'art. 192 c.p.p.. In definitiva non meriti le censure proposte con i singoli ricorsi. 11.2.1. E cosi, quanto alla posizione del PA (il quale per il vero limita la contestazione di cui al primo motivo al solo tema della qualificazione del fatto), la motivazione contestata da adeguata contezza del ruolo ascritto al ricorrente in questione siccome nitidamente definito quale propulsore primario del tentativo volto a ricavare un indebita utilità dalla certa situazione di non conformità alla normativa ambientale riscontrata in capo alla BO BA in occasione dei due accessi di luglio 2003 (palesi in tal senso le diverse intercettazioni richiamate da pag. 12 della sentenza).
11.2.2 Quanto ad GN, poi, se è vero che lo stesso viene inizialmente coinvolto nella vicenda dal BA tra la prima e la seconda visita del luglio 2003 quale consulente della impresa coinvolta nell'accertamento, parimenti è incontrovertibile che il ricorrente in questione diviene il trait d'union tra i due funzionari e il destinatario della pretesa indebita nella palesata intenzione volta ad agevolare la condotta indebita dei primi: coerentemente inequivoci si rivelano al fine i rassegnati elementi in fatto che vedono il ricorrente - concordare con il PA le modalità di introduzione nella vicenda del OT nell'ottica volta a spingere il BA anche all'acquisto della caldaia presso quest'ultimo rivenditore;
- veicolare al BA le richieste indebite dei due funzionari, connotate da una crescente intensità in corrispondenza al trascorrere del tempo senza una definizione della vicenda stessa;
- porre in essere chiari tentativi di pressione sul BA nel palese intento di favorire l'azione dei citati funzionari (è lui che trasmette lo specchietto riepilogativo delle sanzioni da irrogare in funzione delle violazioni accertate). Ne risulta delineato, in modo logico e coerente, il suo ruolo di concorrente nel delitto tentato dagli intranei PA e LA, chiara la funzione agevolatrice della condotta posta in essere rispetto al progetto illecito comune ai funzionari. Poco importa poi che non siano emersi elementi probatori immediatamente atti a confermare una specifica ragione di profitto ricavabile per l'GN da tale condotta agevolatrice risultando siffatto elemento non indefettibile per la realizzazione, da parte dell'extraneus, in via di concorso, dell'illecito addebitato;
e ciò, a ben vedere, quale che sia la veste giuridica della condotta in esame (che sia concussione, indizione indebita o istigazione alla corruzione), rispondendo il concorrente già solo per il contributo causale garantito con la veicolazione della proposta al destinatario della stessa purché si tratti, come nella specie, di condotta resa nella piena consapevolezza di tutte le circostanze del fatto sottese alla richiesta recapitata. 11.2.3 In ordine al LA la sentenza mostra di superare, in modo lineare e coerente, gli elementi di contestazione segnalati dalla difesa. Prescindendo dalle stesse dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato PA, la motivazione in contestazione costruisce un quadro indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in grado di reggere autonomamente il giudizio di responsabilità, rendendo così superfluo il richiamo all'art. 192 c.p.p., comma 3 indicato in ricorso a supporto del primo motivo di doglianza. A fronte dei dati in forza ai quali il LA non risulta mai direttamente coinvolto nei colloqui captati ne' risulta essere, effettivamente, l'autore dello specchietto (riepilogativo della sanzioni) veicolato dall'GN al BA sempre più per indurlo a cedere alle richieste indebite, la Corte distrettuale elenca una serie di elementi a riscontro della fondatezza dell'asserto accusatorio certamente utili, sul piano della valutazione corretta delle emergenze probatorie, a fondare, autonomamente, il giudizio di responsabilità. Ci si riferisce in particolare ai diversi colloqui intercettati nei quali il PA parla del ricorrente quale soggetto immediatamente coinvolto nel progetto comune (e qui la neutralità del mezzo permette evidentemente di superare i dubbi di affidabilità del coimputato evidenziati dalla difesa soprattutto in ragione delle ulteriori conferme derivanti dalle altre emergenze segnalate in sentenza e precisate di seguito); ancora alla presenza del LA agli incontri del settembre e dell'ottobre 2003 con il BA quando già era pronta, a far data dal luglio, l'informativa di reato relativa alle trasgressioni accertate, nota predisposta dallo stesso ricorrente ma non trasmessa alla A.G. (presenza tutt'altro che giustificata a dispetto di quanto ritenuto dalla difesa, volta che si tenga nella debita considerazione che all'incontro, conclusosi con la prima richiesta indebita veicolata dall'GN, parteciparono non solo il consulente dell'azienda ma anche il BA); ancora alla detta CNR già pronta a quell'epoca ma non veicolata secondo una prospettazione difensiva (l'attesa di una consulenza mai pervenuta) non comprovata;
infine l'ulteriore dato in forza al quale alcuni interventi immediati per risolvere problematiche di minore rilievo inerenti l'azienda del BA vennero risolti grazie ad alcuni escamotage, tutt'altro che lineari con il dato normativo, suggeriti dai due funzionari (e nella specie il dato assume ulteriore rilievo quanto alla posizione del LA giacché trattavasi di incongruenze il cui accertamento rientrava nelle competenze specifiche del ricorrente). Questa la linea logica, inappuntabile, seguita dalla Corte distrettuale, destinata a rendere recessiva ogni ricostruzione alternativa - peraltro estranea ai poteri di questa Corte una volta ribadita l'assenza di manifeste incoerenze logiche - è di tutta evidenza che il patrimonio indiziario utilizzato non solo costituisce valido riscontro alle dichiarazioni del PA ma, autonomamente, rappresenta un adeguato autonomo supporto al giudizio di responsabilità; per altro verso, perde di rilievo il riferimento alla telefonata del 1 dicembre 2003 giacché, anche a seguire la tesi difensiva (secondo la quale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, il LA non poteva trovarsi accanto al PA nel corso del colloquio captato, diversamente da quanto affermato dal coimputato nel corso della stessa telefonata rivolgendosi all'altro interlocutore, nella specie l'GN), trattasi di circostanza non decisiva, priva di una valenza tale da scardinare il complessivo impianto probatorio altrimenti posto a fondamento della condanna. Cade, in conseguenza, anche la censura, riferita a tale circostanza legata alla mancata assunzione di prove asseritamente ma altrettanto infondatamente ritenute decisive.
11.2.4 Quanto, infine, al OT, il giudizio di responsabilità reso ai suoi danni, limitato solo ad una tranche della condotta contestata (quella riassunta al capo B conclusasi con la prima richiesta veicolata dall'GN), non risulta in alcun modo minato dalle contrarie obiezioni difensive sottese ai motivi in ricorso. Il quadro fattuale di riferimento descritto in motivazione vede il ricorrente pienamente partecipe del progetto volto ad ottenere dal BA indebite utilità, originariamente individuate nella vacanza per i due funzionari e nell'acquisto di una caldaia proprio dal OT. E in questa cornice fattuale, cristallizzata primariamente nelle dichiarazioni del BA e soprattutto nell'esito delle diverse intercettazioni relativi ai colloqui occorsi tra il ricorrente, l'GN e il PA, perdono rilievo i dati legati alla affermata situazione di irregolarità normativa in cui versava l'azienda del BA nonché alla necessità di procedere alla sostituzione della caldaia offerta in vendita dal OT ed alla coincidenza ai prezzi di mercato del preventivo. Una volta che siffatta condotta sia stata effettuata nella consapevolezza di garantire sussistenza ad uno dei momenti del complessivo disegno concordato dai concorrenti, le altre evenienze addotte dalla difesa sono inidonee ad escludere la responsabilità dell'odierno ricorrente: il progetto delittuoso mantiene intatte le prerogative contestate nell'ottica accusatoria indifferentemente da tali dati;
ed infatti anche se fosse stato necessario e coerente al mercato l'intervento sostitutivo della caldaia per come concretato dall'offerta del OT, l'illiceità della condotta rimaneva invariata, sostanziandosi comunque nell'imporre - poco importa in quest'ottica se come prezzo del mercimonio della funzione o quale frutto di induzione o costrizione favorite dal metus legato all'abusivo esercizio della pubblica funzione - l'acquisto dello strumento aziendale da un soggetto determinato, il OT per l'appunto, scelto non secondo le regole di libero accesso al mercato di riferimento ma dai funzionari interessati così da precludere a monte la possibilità di rivolgersi a terzi, quale che fosse il corrispettivo richiesto per l'acquisto.
12. Superati i motivi di ricorso articolati dai ricorrenti in direzione del contestato giudizio di responsabilità può ora passarsi al tema della qualificazione giuridica delle condotte in contestazione.
12.1 Si è detto che in parte qua si è manifestata una netta divergenza tra la due statuizioni di merito. Il Tribunale ha infatti ritenuto di qualificare i fatti in termini di istigazione alla corruzione giusta l'art. 322 c.p., comma 4; la Corte distrettuale ha invece ricondotto le fattispecie in contestazione al tentativo di concussione ex art. 317 c.p.. Dovesse fermarsi la disamina chiesta in parte qua alla Corte al dato normativo vigente all'epoca del giudizio di appello, non potrebbe che convenirsi con tale ultima valutazione. Innanzi ad una indebita richiesta di utilità quale quella nella specie pacificamente veicolata al BA dai due pubblici funzionari per il tramite dell'GN, richiesta dal destinatario mai accettata, la difficile linea di demarcazione tra le due fattispecie in gioco, aggravata dalla presenza nella specie della sola forma tentata della concussione, va identificata in ragione della presenza o meno di una costrizione o induzione qualificata.
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti sottolineato che la costrizione o l'induzione che caratterizza (rectius, caratterizzava) la concussione non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato e, correlativamente, nella soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, occorrendo, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 317 c.p., una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la successiva promessa o azione indebita è l'effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri (così tra le tante in motivazione Sez. 6^, Sentenza n. 26256 del 2011). Laddove, come nella specie, si verta in ipotesi di tentativo, occorre dunque, per aversi una concussione tentata, che la condotta del pubblico ufficiale si sostanzi in una proposta illecita astrattamente idonea, perché resa abusando delle qualità o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a determinare uno stato di soggezione nella vittima, coartandone la volontà cosi da convincerla della necessità di dare o promettere denaro o altra utilità per evitare conseguenze dannose, anche se poi, per la particolare resistenza o forza del soggetto passivo, il risultato non si produca. La Corte distrettuale, fermando per forza di cose il giudizio al dato normativo all'epoca vigente, ha fatto buon governo di siffatti principi, delineando (si veda da pag. 23 a pag. 30 della relativa motivazione) con chiarezza i tratti della condotta contestata utili a denunziare, inequivocabilmente, lo stato di soggezione patito dal BA all'atto delle richieste in esame. In particolare, le pressioni, continue, articolate nel tempo;
i diversi sopralluoghi presso l'impresa; le insistenze concretatesi anche nell'informale invio dello specchietto riassuntivo delle sanzioni cui il BA poteva andare incontro;
la sospensione della denunzia delle irregolarità lette in uno alla crescente misura delle utilità richieste in cambio della omissione prospettata in coincidenza con il passare del tempo dall'accertamento senza la chiesta adesione;
la indicazione fornita per superare, anche illegalmente, le incongruenze di minor rilievo riscontrate;
sono questi elementi in fatto, sapientemente rimarcati dal Giudice dell'appello, destinati a descrivere adeguatamente contegni idonei ad incidere sulla libertà di autodeterminazione del BA nell'arco di tempo successivo alla ingiustificata sospensione della attività di propalazione delle irregolarità accertate, attesa viepiù accompagnata da pressioni anche implicite o atteggiamenti comunque diretti a blandirne il volere (come a dare prova della idoneità a sviare le funzioni in direzione del fine illecito), idonei ad incidere sul contegno da adottare.
In quest'ambito (di previgenza normativa), poco rilievo assumeva il fatto che la pressione volta a provocare lo stato di soggezione nel privato fosse frutto di minacce esplicite, tipica della concussione per costrizione, destinata ad incidere quasi radicalmente sulla volontà della vittima o si fosse piuttosto concretata attraverso comportamenti persuasivi, impliciti, volti a suggestionare e blandire, propri della concussione per induzione, destinata a lasciare un margine di autodeterminazione in capo al destinatario degli stessi, trattandosi indifferentemente di condotte alternative entrambe attratte all'egida del medesimo dato di riferimento, id est l'art. 317 c.p. vecchia formulazione, al più destinate a rilevare nell'ottica del disvalore funzionale al trattamento sanzionatorio. Del pari, era indifferente che il male minacciato, id est l'intervento correlato alle accertate sanzioni, fosse o meno coerente al dato normativo, giacché, per giurisprudenza costante, la minaccia dell'esercizio di un potere in sè legittimo, la conformità a legge del male prospettato, non costituiva fattore ostativo alla possibilità di ritenere presente la concussione (cfr. Sez. 6^, Sentenza n. 25887 del 23/06/2006, Rv. 234999; Sez. 6^, Sentenza n. 24251 del 26/02/2009 Rv. 244354). 12.2 Chiarito che la qualificazione ascritta alla fattispecie dalla Corte distrettuale, nella vigenza del dato normativo dell'epoca, resta la più confacente, occorre ora chiedersi se in che termini assume rilievo la novella introdotta con la L. 6 novembre del 2012, n. 190, entrata in vigore nelle more tra la proposizione e la trattazione del ricorso che occupa, con la quale, tra le diverse modifiche immediatamente afferenti i reati contro la pubblica amministrazione, per quel che qui immediatamente interessa, sono state apportate strutturali modifiche anche alla fattispecie della concussione regolata dall'art. 317 c.p.. In particolare, è stato espunto tra i soggetti attivi l'incaricato di pubblico servizio, risultando la concussione oggi limitata alla sola condotta del pubblico ufficiale;
ancora, è stata estrapolata dalla struttura del reato la condotta della induzione, prima alternativa alla costrizione, quest'ultima oggi esclusivamente concretante l'ipotesi della concussione;
l'induzione, infine, sempre qualificata dall'abuso della qualità o dei poteri in funzione dell'indebita promessa o dazione, è divenuta momento costitutivo di una nuova fattispecie delittuosa, collocata nell'inedito art. 319 quater c.p., sotto la rubrica "Induzione indebita a dare o promettere utilità", e vede, tra i soggetti punibili, come nel passato, indistintamente, sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio (dunque a differenza della concussione), ma anche, novità assoluta rispetto al precedente dato normativo, il privato che si determina a dare o promettere indebitamente.
È stato modificato al fine il trattamento sanzionatorio: nell'ottica dell'applicazione intertemporale che qui immediatamente interessa, giova riferirsi al meno rigoroso trattamento sancito per la ipotesi di cui all'art. 319 quater c.p. rispetto a quello regimentato in precedenza per la concussione da induzione (e ciò a fronte di un aggravamento della pena per la concussione oggi riformata). È di tutta evidenza, dunque, che, nell'ambito della qualificazione della fattispecie in esame, l'entrata in vigore della novella è destinata ad incidere in ragione della imprescindibile verifica che occorre compiere tra il previgente regime normativo della concussione, all'epoca dei fatti regimentato esclusivamente dall'art. 317 c.p., e l'odierna rimodulazione delle condotte, di costrizione e induzione, in precedenza indifferentemente avvinte dall'egida concussiva e oggi diversamente ripartite tra la nuova concussione, esclusivamente costrittiva, di cui al novellato art. 317 c.p. e la induzione, oggi collocata nell'inedito art. 319 quater c.p., dotata di un trattamento sanzionatorio meno severo. Con la ulteriore conseguenza in forza alla quale, in presenza della riscontrata continuità temporale, in ipotesi di riconducibilità della condotta alla nuova ipotesi di cui all'art. 319 quater, al relativo trattamento sanzionatorio, più favorevole, occorrerà fare riferimento anche in punto alla durata del termine di prescrizione. 12.2.1 In parte qua sembra necessario premettere che in esito alla entrata in vigore della novella apportata dalla L. n. 190 del 2012 nella giurisprudenza di questa Corte sono emersi tre diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, che si incunea nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte in tema di distinzione tra costrizione e induzione all'interno dell'egida normativa previgente, la distinzione dipenderebbe ancora dal diverso atteggiarsi della condotta dell'agente. L'interprete sarebbe tenuto utilizzare i medesimi criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza maturati nella esperienza anteriore alla riforma per distinguere le due tipologie di condotte sicché, se come per il passato il concetto di costrizione richiamerebbe i termini di una vera e propria minaccia, destinata ad incidere sulla capacità di autodeterminazione della vittima, compromettendone lo spazio volitivo in termini determinanti mentre l'induzione sarebbe ancora oggi riferibile a condotte di persuasione, suggestione, destinate a comprimere, in modo meno radicale, la volontà di scelta del destinatario delle stesse (cfr. le sentenze di questa stessa sezione nn 8695/13, Nardi;
16154/13 Pierri, 17825/13, Vaccaro).
Un secondo orientamento lega la differenza tra le due fattispecie alla natura "giusta" o "ingiusta" del pregiudizio prospettato (esplicitamente o implicitamente) al privato dal pubblico agente per motivarlo alla indebita promessa o dazione: vi sarebbe pertanto concussione ai sensi dell'art. 317 laddove il pubblico agente prospetti al privato un pregiudizio ingiusto, pur con condotte persuasive o mere suggestioni;
l'induzione indebita ex art. 319 quater ricorrerebbe per contro nei casi in cui il pubblico agente prospetti al privato conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge a meno che questi non addivenga a dargli o promettere denaro o altra indebita utilità (cfr. le sentenze nr 3251/13 Roscia, 7495/13, Gori;
13047/13 IC;
6578/13, Piacentini).
Un terzo orientamento, infine, prova a mediare tra le due soluzioni ermeneutiche sopra rassegnate e, fermo restando il rilievo da ascrivere alla condotta dell'agente, tale da compromettere la libertà di autodeterminazione del privato, o da lasciargli comunque uno spatium deliberandi, aggiunge, a tale criterio discretivo, in alternativa, anche il riferimento al vantaggio, indebitamente ricavabile per il destinatario, dalla prospettazione dell'agente si che, anche in quest'ultimo caso, oltre che nell'ipotesi del contegno volto a blandire, persuadere e suggestionare, ricorrerebbe l'induzione di cui all'art. 319 quater (vedi la sentenza 11794/13, Melfi).
12.3 Tra le tre diverse ipotesi prospettate il Collegio mostra di preferire la seconda.
Al fine, conviene muovere dalla costatazione che quello che distingue la disposizione dell'attuale art. 317 c.p. dal nuovo art. 319 quater del codice è l'uso del termine "costringe" da parte della prima disposizione rispetto al termine "induce" da parte della seconda. I due verbi erano già impiegati nella formulazione originaria dell'art. 317 c.p., e la loro equipollenza in ordine al trattamento della condotta di concussione non aveva stimolato una riflessione sul loro significato specifico, tanto che molte imputazioni contenevano la formula "costringeva o comunque induceva" e che in alcune sentenze, sia pure in modo irriflesso, sembrava sostenersi che i due verbi fossero un'endiadi nel senso che "costringendo induceva", ovvero che l'induzione fosse quasi una forma blanda, implicita, di costrizione.
Oggi la scissione delle ipotesi criminose e il loro diverso trattamento crea il problema della distinzione la quale, come si è detto, antecedentemente era pressoché irrilevante sotto il profilo giuridico.
Va dunque considerato, sotto il profilo linguistico, che i verbi costringere e indurre non indicano gli stessi momenti di un evento. Più specificamente costringere è verbo descrittivo di un'azione e del suo effetto, mentre indurre connota soltanto l'effetto e non connota minimamente il modo in cui questo effetto venga raggiunto. Per convincersi di ciò, se non ci si vuole accontentare della lettura di un dizionario, basta riferirsi allo stesso codice penale e rilevare che nell'art. 377 bis l'induzione si ottiene "con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità", nell'art. 507 l'induzione si realizza mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, nell'art. 558 l'induzione al matrimonio avviene attraverso l'inganno e via dicendo.
Violenza o minaccia o propaganda o inganno sono modi alternativi e a volte incompatibili fra loro, ma tutti percorribili per ottenere il medesimo risultato.
Si conferma così anche sul piano sistematico che indurre indica solo il risultato e non il modo in cui questo è stato raggiunto;
e ne deriva ancora che, nella dicotomia costringe - induce di cui agli artt. 317 e 319 quater, l'induzione, per la atipicità della relativa condotta, è il fenomeno residuale perché comprende tutto quello che si realizza senza la costrizione. A sua volta, come si è detto, il termine costringe è descrittivo e corrisponde al fatto di chi impiega violenza fisica o morale o, in altri termini, usa violenza o minaccia per piegare qualcuno a un'azione non gradita. Quindi, sotto un profilo strettamente semantico, potrebbe dirsi che compie il reato di cui all'art. 317 c.p., il pubblico ufficiale che abusando della sua qualità o delle sue funzioni impiega violenza o minaccia per ricevere indebitamente la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità. Peraltro, una visione sistematica porta a ridurre la fattispecie dell'art. 317 c.p.: l'uso della violenza fisica eccede in maniera così vistosa i poteri dell'agente così che questa ipotesi, ancorché letteralmente ricavatale dal verbo impiegato nell'articolo, non si adatta al fenomeno dell'abuso di qualità o di funzioni previsto dal medesimo art. 317 c.p., ma corrisponde, se si verifica, ad altri reati (estorsione in particolare) aggravati dalla qualità dell'agente. Resta quindi la minaccia e questa nel linguaggio giuridico è la prospettazione di un danno ingiusto (cfr. art. 612 c.p.). Talché compie il reato di cui all'art. 317 c.p. chi costringe e cioè chi, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, prospetta un danno ingiusto per ricevere indebitamente la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità. Di converso, stante il già detto ambito residuale della norma, compie il reato di cui all'art. 319 quater chi per ricevere indebitamente le stesse cose prospetta una qualsiasi conseguenza dannosa che non sia contraria alla legge.
Nella prima ipotesi il pubblico ufficiale rappresenta che egli, violando la legge, recherà un detrimento, nella seconda che questo detrimento deriva o è consentito dall'applicazione della legge. Nella prima ipotesi v'è costrizione della vittima perché si è impiegata una minaccia. Nella seconda ipotesi non può parlarsi di minaccia perché il danno non sarebbe iniuria datum e perciò la costrizione è mancata, ma essendosi ciononostante raggiunto il risultato, il soggetto è stato comunque indotto alla promessa o alla consegna indebita.
Dinanzi a questa ricostruzione, ricavata da elementi letterali e sistematici, ci si può chiedere se sia ancora sostenibile, in forza di incerti dati traibili dai lavori preparatori o da giurisprudenze espresse per risolvere problematiche diverse da quella attuale, ritenere che l'induzione di cui all'art. 319 quater debba essere considerata - così come mostrano di fare le indicazioni ermeneutiche sopra segnalate, qui non condivise - una blanda costrizione, quale deriverebbe da minacce implicite, ovvero meno gravi, quale potrebbe essere il lucro cessante rispetto a quello emergente o il danno non patrimoniale rispetto a quello patrimoniale. Occorre cioè domandarsi se può ancora ritenersi legittima una operazione interpretativa, condotta alla stregua degli orientamenti dettati con riferimento al pregresso regime normativo, volta ad operare una distinzione tra le due norme in ragione di una supposta diversa intensità quantitativa della coazione per come ricavata dal tenore oggettivo delle condotte realizzate.
A parte tutto quello che finora si è detto, ove si volesse sostenere simile idea si dovrebbe ritenere che l'interprete sia abilitato a costruire una gerarchia tra le minacce al di là del loro valore legale di minaccia come annunzio di danno iniuria datum, sicché in definitiva simile lettura sarebbe di per sè lesiva del principio di legalità conferendo all'interprete un implicito potere paranormativo diretto a tipizzare un precetto indeterminato. Del resto, poiché la minaccia ben può essere anche implicita e posta in essere in modo indiretto, purché venga prospettato un danno ingiusto e il contegno sia in grado di coartare la volontà del soggetto passivo, rientreranno nella concussione oggi punita ex art. 317 c.p.p., tutti quegli atteggiamenti comportamentali che prima, in assenza di una intimidazione esplicita, finivano comunque per essere ricondotti all'ipotesi concussiva in ragione della indifferenza tra costrizione e induzione. Piuttosto, come anche nel previgente regime normativo, costrizione e induzione trovano un momento comune nella strumentalizzazione della qualifica o dei poteri, normativamente ricostruita in termini assolutamente identici: è l'abuso che costituisce la ragione della dazione o della promessa indebita sia nella concussione che nella induzione e che al contempo finisce per rappresentare, oggi come allora, la linea di demarcazione tra le posizioni nelle quali la volontà del privato, comunque sottoposta ad una pressione, risulta viziata nel suo determinarsi - ambito cui vanno ricondotte sia le condotte di concussione che quelle di induzione ex art. 319 quater - da quelle, affini perché comunque legate a momenti relazionali (l'istigazione alla corruzione e la corruzione), nelle quali la formazione del volere in capo al privato rimane sostanzialmente insensibile rispetto al ruolo ed al contegno del soggetto pubblico, potendo la strumentalizzazione del potere o della qualità al più valere da mero spunto di una trattativa paritaria, destinata a sfociare in un sostanziale illecito accordo negoziale.
Ma l'abuso, come detto descritto normativamente secondo un paradigma assolutamente (identico in entrambe le fattispecie, non consente tuttavia oggettivizzazioni tali da poter costituire, sul piano quantitativo, momento di differenziazione tra concussione e induzione: in entrambe i casi è la ragione fondante della alterazione della volontà del privato tale da motivare il diverso portato sanzionatorio rispetto alla corruzione ma, proprio per la atipicità delle condotte sussumibili all'egida della induzione, non permette, pena l'indeterminatezza della fattispecie, di andare oltre ricostruendo, dall'intensità della strumentalizzazione dei poteri e della qualità una diversa gradazione della coazione utile a giustificare il diverso trattamento tra concusso (privo della libertà di agire diversamente laddove intenda evitare il pregiuidizio prospettato) e indotto (punito proprio perché comunque mantiene la libera determinazione di sottrarsi alla indebita richiesta).
Piuttosto, l'interpretazione che assegna all'art. 317 c.p. l'ambito della minaccia in senso tecnico e all'altra norma ogni altra prospettazione di danno, corrisponde anche ad un razionale assetto dei valori in gioco che non può essere trascurato.
Sotto l'aspetto assiologico è comprensibile perché chi prospetti un male ingiusto è punibile più gravemente di chi prospetti un danno che derivi dalla legge. E ancora e soprattutto si veste di ragionevolezza prevedere in quest'ultimo caso la punizione di chi aderisce alla violazione della) legge per un suo tornaconto. Viceversa, punire chi si sia piegato alla minaccia, ancorché essa si sia presentata in forma blanda, significa richiedere al soggetto virtù civiche ispirate a concezioni di stato etico proprie di ordinamenti che si volgono verso concezioni antisolidaristiche e illiberali. Accedere alla tesi qui contrastata, insomma, comporterebbe la punibilità del soggetto che, seppur per il tramite di pressioni implicite, blandimenti, suggestioni artatamente create, non trovi la forza adeguata di resistere ad una prospettazione esclusivamente o esageratamente nociva rispetto alla sua posizione soggettiva;
per contro, il modulo della condotta, piegato a siffatti contegni meno incidenti garantirebbe al soggetto pubblico un trattamento meno rigoroso, quale quello della induzione rispetto alla concussione, a fronte della ingiustizia del male prospettato. Non va tralasciato, ancora, un ulteriore possibile effetto distonico correlato alle interpretazioni che rifuggono dall'individuare nel riferimento alla ingiustizia del pregiudizio prospettato il momento di distinzione tra le due ipotesi normative in discussione. Così come evidenziato dalla sentenza IC (la nr. 13047/13 di questa sezione, sopra richiamata e di seguito pedissequamente riportata) con il nuovo reato di concussione "non è più previsto quale soggetto attivo l'incaricato di pubblico servizio;
la concussione, oggi, è un reato proprio del solo pubblico ufficiale. Entrambi, invece, sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio, possono essere gli autori del reato di induzione indebita di cui all'art. 319 quater c.p.. Non sembra che possa dubitarsi che la condotta dell'incaricato di pubblico servizio che abbia le caratteristiche della concussione rientri oggi nel reato di estorsione quando la sua condotta consista nella minaccia di un male ingiusto (con evidente continuità normativa per i fatti commessi in precedenza, ma non è un tema che qui interessa), minaccia resa possibile dall'abuso della posizione. Quindi si può affermare che l'incaricato di pubblico servizio risponde del reato di cui all'art. 319 quater c.p. solo quando la sua condotta non integri estorsione,
in quanto nell'art. 319 quater vi è la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato"; ed il reato di estorsione è più grave. La necessaria conclusione è nel senso che il reato di induzione indebita non può avere un ambito di applicazione più ampio quando ne sia responsabile il pubblico ufficiale rispetto al caso in cui lo commetta l'incaricato di pubblico servizio. A ritenere il contrario, se cioè l'estorsione avesse un ambito più ampio e non corrispondente alla concussione, avremmo incomprensibili disparità nel trattamento di identiche condotte. Se, infatti, la "costrizione" non dovesse avere un ambito corrispondente alla "minaccia" dell'estorsione e, quindi, nel concetto di "induzione" rientrassero anche (de)i casi di minaccia in senso proprio, pur se caratterizzati da minor gravità, innanzitutto vi sarebbero condotte che, se commesse dal pubblico ufficiale, sarebbero punite meno gravemente che se commesse dall'incaricato di pubblico servizio. In ipotesi, per il primo la minaccia lieve commessa con abuso di qualità/poteri al fine di ricevere un profitto verrebbe punita ai sensi dell'art. 319 quater c.p. e, per il secondo, dall'art. 629 c.p.. Inoltre, e questa sarebbe una conseguenza ancor più anomala, il privato vedrebbe la propria condotta in un caso valutata come di vittima di una estorsione e nell'altro di responsabile del reato di cui all'art. 319 quater c.p.. Ma sarebbe del tutto irragionevole differenziare così fortemente le conseguenze della sua condotta a seconda se abbia ceduto alle pressioni di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (a tacere del problema della consapevolezza della esatta qualifica e del rilievo del possibile errore)". Si aggiunga, infine, che, secondo quanto ritenuto dagli arresti che si contrappongono alla soluzione ermeneutica qui prescelta, seguendo la prospettiva del male ingiusto quale criterio discretivo tra la concussione e la induzione potrebbero emergere dubbi sulla continuità normativa in presenza di un fenomeno di successione di norme che non potrebbe che comportare ex art. 2 c.p.p., comma 2, una vera e propria a abolitio criminis "per coloro che siano stati condannati per il delitto di concussione mediante "induzione" - racchiusa nel vecchio testo dell'art. 317 c.p. e realizzata con un'azione tipica che sinora la giurisprudenza ha diversamente definito - tenuto conto che non si è verificato un mero mutamento di giurisprudenza, ma è stata introdotta una nuova fattispecie incriminatrice il cui precetto sarebbe disegnato da significato diverso da quello antecedente allo jus novum, tanto da incidere sul diritto vivente, modificandone i contenuti e le scelte costanti nell'interpretazione del testo previgente" (così la sentenza Pierri, nr 16154/13). In senso contrario va tuttavia ribadito che l'ambito di operatività assegnato alle due disposizioni, nell'ottica propria della idea interpretativa qui sposata, corrisponde, se sommato, all'area del precedente art. 317 c.p.. Ed in effetti già con tale norma veniva costantemente affermato che integrava l'abuso di potere anche la prospettazione da parte del pubblico ufficiale dell'esercizio di un potere legittimo, ma al fine di conseguire un illecito, quale certamente l'ottenimento dell'indebito. Concludendosi perciò che era la deviazione dell'esercizio del potere dalla sua causa tipica verso un obiettivo diverso ed estraneo agli interessi della Pubblica Amministrazione a concretare l'abuso (Sez. 6^, n. 40898, 18/05/2011 Cataluddi e altri); che l'abuso di poteri era configurabile nei casi in cui il pubblico ufficiale fa uso di poteri propri, perché attinenti alle funzioni esercitate, per conseguire una promessa od una dazione di denaro od altra utilità e il reato di concussione sussisteva se l'abuso avesse determinato alla promessa (Sez. 2^, n. 1393, 4/12/2007, Rv. 239444, Cassiano e altri). Insomma, l'abuso dei poteri da parte del soggetto agente e la conseguente induzione del soggetto passivo a dare od a promettere denaro od altra utilità prescindeva totalmente dalla legittimità o meno dell'attività compiuta, atteso che il requisito oggettivo del reato poteva essere integrato anche attraverso un atto di ufficio doveroso compiuto in maniera antidoverosa, cosa che si verificava allorché tale atto fosse posto in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti, ossia in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (Sez. 2^, n. 45993, 16/10/2007, Rv. 239323, Cuccia e altri). Ne discende che gli attuali artt. 317 e 319 quater c.p., letti nei termini sopra riferiti, sono in rapporto di perfetta continuità con il precedente testo dell'art. 317 c.p.: la lettura congiunta delle due norme oggi modificate o introdotte dalla novella copre la medesima area in precedenza propria della concussione regolata dal precedente art. 317 c.p.p.. In conclusione può dunque affermarsi che il termine "costringe" dell'art. 317 modificato dalla L. n. 190 del 2012 significa qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o a lucro cessante. Rientra invece nell'induzione ai sensi del successivo art. 319 quater la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole. 12.4 Tornando al caso di specie, pare alla Corte che gli elementi in fatto ricavabili dalle decisioni di merito - che quanto alla ricostruzione della vicenda, si mostrano specularmente conformi - non lasciano emergere la presenza di un prospettato pregiudizio destinato ad esondare i termini delle violazioni di legge accertate ed effettivamente ascrivibili alla impresa del BA. Un dato deve ritenersi pacifico: all'atto della verifica operata dal LA e dal PA, la BO BA versava in uno stato di palese illiceità quanto al rispetto della normativa ambientale tanto da giustificare ipotesi di reato conclamate nella bozza di CNR mai trasmessa all'autorità competente. Illiceità, viepiù confermata in processo dagli accertamenti disposti dal PM (la consulenza Boesso cui si fa cenno nella sentenza di secondo grado e più
escplicitamente in quella di prime cure: cfr. pag. 35), che non viene tuttavia descritta in termini tali dai giudici del merito per consentire di affermare che le sanzioni prospettate rispetto alle violazioni accertate fossero gonfiate e non corrispondenti alla rispettiva entità riscontrata. Vero è che il PA, parlando con il OT, si dice pronto ad alterare i dati in suo possesso pur di portare il BA all'acquisto della caldaia presso il detto rivenditore: ma trattasi di prospettazione che in processo non trova ulteriore concretizzazione se non quella - di segno contrario - in forza alla quale il BA si decise in seguito ad acquistare la caldaia presso altro rivenditore (a conferma peraltro del fatto che anche siffatto intervento era tra quelli indicati siccome coerentemente conseguenziali alle irregolarità riscontrate). Ne viene che, in assenza di una diversa e circostanziata indicazione probatoria, il pregiudizio prospettato nella specie era in linea con le irregolarità riscontrate.
Da qui, alla luce di quanto sopra evidenziato, la necessaria riconduzione della specie all'interno della ipotesi oggi regimentata dall'art. 319 quater c.p.. Siffatta ultima soluzione incide sulla estinzione del reato giacché il diverso e meno gravoso trattamento sanzionatorio previsto da tale fattispecie rispetto alla concussione determina l'intervenuta prescrizione.
In particolare, la pena dettata per tale reato è, nel massimo, pari ad anni otto di reclusione.
Trattandosi di tentativo, va ridotta in misura di 1/3, e dunque scende al di sotto dei sei anni, soglia di riferimento da considerare nell'ottica dell'art. 157 c.p., comma 1; guardando all'ultima delle condotte contestate (quella sub D), cristallizzata al marzo 2004, la prescrizione è maturata nel settembre del 2011, considerando all'uopo il periodo massimo previsto dall'art. 161 c.p., comma 2. Tale ultimo riferimento, inoltre, porta ad accennare anche al tema della frammentazione del fatto in più condotte, legate dal vincolo della continuazione, così come contestato in rubrica (capi B, C, D) e ritenuto pedissequamente dai Giudici del merito;
frammentazione contestata dalle difese dei ricorrenti PA, LA e Agnelli, nella diversa convinzione della unicità complessiva del fatto e della conseguente erronea applicazione alla specie della disciplina della continuazione.
La questione, per quanto sopra evidenziato in ragione della intervenuta prescrizione anche guardando alla ipotesi frazionata delle condotte, ha perso, per come ovvio, di rilievo. Tuttavia, in linea con quanto osservato dai ricorrenti, ritiene la Corte che la natura unitaria delle condotte ingiustificatamente frazionate nella contestazione: si tratta di più comportamenti, resi lungo una egida temporale relativamente prolungata, tutti avvinti da una medesima dimensione contenutistica della condotta - concretatasi nel pressare con condotte varie il BA tramite l'abuso qualificato in modo da indurlo a cedere - in un quadro finalistico certamente unitario, id est ottenere indebite utilità dal BA e dalla sua impresa in ragione delle riscontrate irregolarità, utilità via via diversificate ed accresciute a danno del privato con il passare del tempo e della intensità della pressione operata. I fatti contestati vanno dunque ricondotti ad unità.
13. Va inoltre ribadito che il reso, in via incidentale, giudizio di responsabilità ascritto ai danni dei concorrenti mantiene ferma la condanna alle statuizioni civili malgrado l'intervenuta prescrizione la quale preclude la via alla sanzione penale ma non alle pretese risarcitorie, esercitate nel processo penale per il tramite della costituzione di parte civile, causalmente correlate, come nella specie, alle accertate condotte concretanti i reati originariamente contestati. Nè, ancora, la riconduzione dei fatti all'egida della disciplina oggi tracciata dall'art. 319 quater c.p. incide sulla condanna in parte qua resa dalla decisione impugnata avuto riguardo al diverso ruolo che il privato assume in tale ipotesi normativa (da vittima della concussione a soggetto attivo nel reato di induzione indebita) mantenendo quest'ultimo la legittimazione ad agire siccome cristallizzata in ragione della normativa vigente all'epoca del fatto (cosi, il precedente in termini di questa sezione, sentenza del 25/1/13, Ferretti). 14. Da ultimo, va accolto il ricorso formulato da RP PI in ordine alla affermata responsabilità civile sancita ai danni dello stesso dal giudice di secondo grado in ragione dei comportamenti tenuti dal PA e dal LA.
Ritiene al fine la Corte che in tema di responsabilità della Pubblica amministrazione per fatto illecito del dipendente, non è sufficiente, la sola contestualità tra la condotta criminosa e lo svolgimento delle mansioni affidate, nel caso certamente sussistente. Perché resti integro il rapporto organico fonte della diretta responsabilità della Pubblica amministrazione occorre altresì, indefettibilmente, che il comportamento del reo possa dirsi in linea con le finalità proprie dell'Ente. La responsabilità dell'ente deve in coerenza ritenersi sussistente, là dove il comportamento nocivo del dipendente - ancorché deviato per violazione di norme regolamentari o per eccesso di potere - risulti comunque finalizzato al raggiungimento dei fini istituzionali, rimanendo in tal senso insensibile il rapporto organico all'azione illecita con il conseguente coerente coinvolgimento dell'ente nell'obbligo risarcitorio in presenza di una persistente immedesimazione. Se, invece, l'illecito si concreta nel perseguimento di finalità personali dell'agente, di fatto sostituto a quelle della Pubblica amministrazione e in contrasto con queste ultime, viene meno il rapporto di immedesimazione organica e quest'ultima rimarrà esente da ogni responsabilità civile.
Nella specie, non pare dubbio, già sul piano ontologico, che la condotta induttiva (sia nel quadro della concussione originariamente considerata nella vigenza del pregresso dato normativo che in quella oggi ricondotta all'egida della nuova disposizione introdotta all'art. 319 quater c.p.) si pone diametralmente in contrasto con il perseguimento delle finalità dell'ente pubblico;
ed in coerenza la sentenza impugnata va annullata in parte qua non potendosi collegare all'azione dei due imputati, investiti della qualifica pubblica, alcuna conseguenza risarcitoria destinata a ricadere sulla Pubblica amministrazione di riferimento.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56 e 319 quater c.p., ed esclusa la continuazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
In accoglimento del ricorso del responsabile civile ARPA PI, annulla senza rinvio la medesima sentenza nella parte relativa alla condanna di detto responsabile civile al risarcimento dei danni e delle spese in favore di BO BA RL e di BA GE. Conferma nel resto le statuizioni civili e condanna i ricorrenti PA, LA, GN e OT in solido, a rifondere alle parti civili BO BA RL e BA GE le spese sostenute in questo grado e liquidate in Euro 3.500,00 oltre Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2013