Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2013, n. 26285
CASS
Sentenza 27 marzo 2013

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Non è configurabile responsabilità civile della P.A. quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commetta un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la responsabilità civile dell'A.R.P.A, per un tentativo di concussione posto in essere da un suo funzionario).

A seguito dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, la minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio mentre sussiste il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2013, n. 26285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26285
Data del deposito : 27 marzo 2013

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