Sentenza 11 settembre 2019
Massime • 1
Il giudice che ritenga la diversità del fatto emerso dall'istruttoria rispetto a quello enunciato nell'imputazione deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciare sentenza assolutoria sul fatto, diversamente rimanendo precluso dal giudicato il nuovo esercizio dell'azione penale.
Commentario • 1
- 1. Diversità fatto da oggetto imputazione: effetti atti precedentiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2023
2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato. In particolare, gli Ermellini osservavano che il provvedimento di restituzione degli atti all'ufficio del P.M. (con il conseguente nuovo esercizio dell'azione penale) segna il confine oltre il quale gli eventi realizzatisi anteriormente, e che avrebbero influito sul corso della prescrizione (interruzioni e sospensioni), non possono spiegare alcun effetto, e ciò per la duplice ragione della diversità del fatto, oggetto dei distinti procedimenti, e della corrispondenza che deve sussistere tra il fatto di reato e il procedimento con il quale viene accertata la responsabilità per quello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2019, n. 37626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37626 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2019 |
Testo completo
37626-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: ANDREA TRONCI Presidente - Sent. n. sez. 1132/2019 UP 25/06/2019 ANGELO COSTANZO Relatore - - R.G.N. 15667/2019 MARIA SILVIA RG AR AT ET SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FORLI' nel procedimento a carico di: BR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. L'avvocato TULINO LOREDANA del foro di VIBO VALENTIA quale sostituto processuale dell'avvocato CAPOBIANCO MAURO del foro di FORLI' difensore di fiducia di BR AN chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile in sub ordine rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 137/2018, emessa all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì ha assolto, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per non avere commesso il fatto, NO AG, accusato, ex art. 81, comma 2, 319 e 321 cod. pen. di avere dato a AN IN, sovrintendente capo presso la Polizia Stradale di Bagno di Romagna, una somma (destinata anche a altri dipendenti della sottosezione di Polizia stradale) non inferiore a euro 3.100,00, fino al gennaio 2016, per omettere controlli e sanzioni, in caso di trasgressioni, ai conducenti dei veicoli della sua impresa di autotrasporti. Il Giudice ha ritenuto non escludibile una condizione di supremazia del pubblico ufficiale atta a condurre a una diversa qualificazione della condotta di AG.
2. Nel ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì si chiede l'annullamento dela sentenza.
2.1. Con il primo motivo si deducono inosservanza e erronea applicazione della legge e vizio di motivazione nell'assolvere AG per il dubbio che questi abbia dato il denaro perché costretto o indotto dal pubblico ufficiale, mentre dai dati acquisiti emerge un rapporto paritetico e di confidenza fra i due, mossi dagli stessi illeciti obiettivi, senza il metus publicae potestatis che distingue la corruzione dalla concussione e dalla induzione indebita. In particolare, si evidenzia che: l'intercettazione telefonica del 21/12/2015 rivela che, appresa la notizia dell'irrogazione di una sanzione relativa a un veicolo della sua impresa, AG telefonò a IN che si attivò per evitare la sanzione, ma senza riuscirci;
la sentenza risulta "apodittica e non supportata da specifici elementi" nel non escludere che la posizione di AG sia analoga a quella degli altri autotrasportatori che, come lui, hanno ammesso la dazione di denaro e risultano persone offese del reato ex art. 317 cod. pen., poi riqualificato ex art. 319 quater cod. pen., trascurando che la dazione di utilità indebite è elemento comune alla corruzione (di cui è imputato il AG) e all'induzione indebita (contestate gli altri autotrasportatori).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza e erronea applicazione delle leggi processuali e la abnormità del provvedimento per avere il Giudice assolto "per non aver commesso il fatto e, per altro verso, ravvisato la necessità di restituire gli atti al Pubblico ministero in relazione a una possibile diversa riqualificazione del fatto violando l'art. 521, comma 2, cod. proc. pen, che A85 2 impone al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da quello contestato.
3. Nella memoria difensiva si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile osservando che il primo motivo entra nel merito delle valutazioni discrezionali del Giudice relative alla interpretazione della natura dei rapporti fra IN e AG senza evidenziarne manifeste illogicità e che la trasmissione degli atti al Pubblico ministero non accerta un fatto diverso da quello descritto nella imputazione ma solo ipotizza una diversa possibile qualificazione giuridica dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nella sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare ha affermato che dal compendio investigativo risulta chiara l'avvenuta dazione di denaro, così come la sua finalità, ma non altrettanto la natura del rapporto tra il privato e il pubblico ufficiale, non potendosi escludere la possibilità che il AG si trovasse in uno stato di soggezione tale da poter essere costretto o indotto da IN a versagli il denaro. Ha considerato che gli altri autotrasportatori sentiti nel corso delle indagini, che hanno ammesso la dazione di somme di denaro, come AG, in altri procedimenti risultano persone offese del reato di concussione, poi riqualificato in induzione. Relativamente al caso al suo esame, ha osservato che la natura del rapporto tra i due, stando al tenore della conversazione intercettata, resta dubbia. Su queste basi, il Giudice è giunto alla assoluzione di NO AG "per non avere commesso il fatto" ritenendo sussistere "una situazione di squilibrio fra le parti" e rilevando come in altri analoghi casi le condotte (originariamente contestate ex art. 317 cod. pen.) siano state qualificate ex art. 319 quater cod. proc. pen.. La motivazione che regge la sentenza non è esente da manifeste illogicità perché: a) esclude una situazione paritaria fra i due protagonisti della vicenda pur dando atto che dalle indagini risulta che il 21/12/2015 fu AG a chiamare IN, il quale si attivò per evitargli una sanzione, ma non vi riuscì perché un suo collega - che per questo egli appellò come "pecora nera" -aveva già elevato la contravvenzione;
b) valorizza un dato, esterno all'accertamento delle specifiche condotte ascritte all'imputato, costituito dal fatto che altri imprenditori che hanno ammesso l'addebito risultano persone offese di altro reato, trascurando che ogni rapporto va ricostruito singolarmente;
c) la dazione di utilità indebite è elemento 3 е в comune ai vari reati ipotizzabili e non escluderebbe - ex art. 319 quater, comma -2, cod. pen. l'imputabilità di AG.
2. In ogni caso, avendo ritenuto di accertare un fatto diverso o di diversa qualificazione giuridica, il Giudice doveva chiedere al Pubblico ministero di precisare o integrare l'imputazione e, non provvedendo quest'ultimo, avrebbe dovuto restituirgli gli atti, applicando analogicamente l'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per consentirgli il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente ai risultati delle indagini (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239; Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, Rv. 250494; Sez. 6, n. 53968 del 26/10/2016, Rv. 268584). Il giudice non può trasmettere gli atti al Pubblico Ministero rilevando che il fatto è diverso da quello contestato e nello stesso tempo assolvere l'imputato da quest'ultimo perché il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato i due provvedimenti così contestualmente emessi realizzano ipotesi di atti abnormi, stante l'incompatibilità fra gli stessi e i loro effetti per cui deve -- limitarsi a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, lasciando così impregiudicata qualsiasi sua futura determinazione (Sez. 5, Sentenza n. 34555 del 22/04/2010, Rv. 248161; Sez. 2, n. 4980 del 04/04/1997, Rv. 207847; Sez. 6, n. 5805 del 23/03/1995, Rv. 201683). Va precisato, inoltre, che il potere-dovere del giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, quando ritiene che il fatto è diverso da quello descritto nell'imputazione, è espressione di un principio generale dell'ordinamento e, pertanto, può esercitarsi anche nel giudizio abbreviato, perché la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta la immodificabilità dell'imputazione (Sez. 2, n. 859 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254186; Sez. 4, n. 36936 del 12/06/2007, Rv. 237238).
3. Sulla base delle convergenti ragioni sopra espresse, entrambi i motivi di ricorso risultano fondati e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata Così deciso il 25/06/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Andrea Tronci DEPOSITATO IN CANDELLERIA Andua rouc T * Oggi, 11 SET 2019 IL CANC ERE IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni