Articolo 368 del Codice civile
Articolo 333Articolo 327
Versione
19 aprile 1942
Art. 368.

(Omissione della dichiarazione).

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, puo' essere rimosso dalla tutela.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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