Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
Non è impugnabile, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al P.M. per diversità del fatto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2010, n. 17197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17197 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 520
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30617/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Petrone Carlo, difensore di fiducia di MA UI, n. a Soleto il 17.1.1936;
avverso l'ordinanza in data 18.6.2009 del Tribunale di Taranto, con la quale è stata disposta la trasmissione degli atti al P.M ai sensi dell'art. 521 c.p.p.;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lombardi Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Sost. Procuratore Generale, Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Tarante ha disposto la trasmissione degli atti relativi al procedimento penale a carico di MA UI al P.M. ai sensi dell'art. 521 c.p.p.. Il giudice di merito ha osservato che attraverso l'istruzione dibattimentale non erano emersi elementi di prova che suffragassero l'ipotesi dell'impossessamento di beni di interesse archeologico, di cui alla fattispecie criminosa contestata all'imputato, bensì elementi atti a configurare la diversa ipotesi della ricettazione dei predetti beni. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e quale atto abnorme. Si deduce, in sintesi, che il giudice di merito ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. senza indicare quali fossero gli elementi nuovi, emersi dall'istruttoria dibattimentale, tali da avere reso necessaria una modifica della imputazione.
Si aggiunge che gli elementi emersi risultavano sufficienti perché il tribunale si pronunciasse nel senso di escludere la sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, oggetto di imputazione, e che in base a tali elementi il giudice avrebbe potuto procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 1, eventualmente concedendo un termine per la difesa dell'imputato.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile.
Infatti, avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. abbia disposto la trasmissione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, non è previsto alcun mezzo di impugnazione, sicché la stessa non ricorribile per cassazione, stante il principio di tassatività vigente in materia di impugnazioni ex art. 568 c.p.p., comma 1. Inoltre tale provvedimento, non può neppure essere qualificato quale atto abnorme, caratteristica che ne consentirebbe l'impugnazione anche al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, trattandosi di un'ordinanza espressamente prevista dalla disposizione citata, sicché la stessa non può essere considerata un provvedimento avulso dal sistema processuale, ovvero espressione dell'esercizio da parte del giudice di un potere non riconosciutogli dall'ordinamento, condizioni necessarie perché il provvedimento possa configurarsi come abnorme (cfr. sez. un. 26.3.2009 n. 25957, P.M. in proc. Toni, RV 243590).
Per completezza di esame va altresì osservato che nella specie l'accertamento della diversità del fatto rispetto alla contestazione è emersa dall'istruzione dibattimentale, alle cui risultanze l'ordinanza fa espresso riferimento, e che la condotta consistita nell'impossessamento di beni di interesse archeologico rinvenuti dall'imputato è ontologicamente diversa da quella della loro ricezione o acquisto, al fine di trarne profitto, sicché il provvedimento emesso si palesa altresì giuridicamente corretto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010