Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
Non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso senza che vi sia stata una pronuncia sulle questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti processuali, in quanto, in sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente tali questioni, rispetto alla trattazione del merito, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, non essendo un obbligo in tal senso contemplato dalle disposizioni processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2016, n. 29644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29644 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
29 64 4/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO EL 20/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA D.705/2016 Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI -Presidente- Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - REGISTRO GENERALE n. 53605/2015 Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere rel.- Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: API RAFFINERIA di ANCONA S.p.A. LO n. 15/02/1955 GL AN n. 12/03/1952 LI EL PR IC n. 13/01/1970 PI n. 18/11/1957 UR ON n. 26/11/1967 IS avverso il decreto n. 4868/2014 del GIP presso il TRIBUNALE di ANCO- NA del 16/11/2015 visti gli atti e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del dott. Massimo GALLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. لله Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 16/11/2015, il giudice per l'udienza preliminare di Ancona ha disposto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di GL LO, LI AN, EL PR HE, UR IL, IS ON, e API Raffineria di Ancona s.p.a., per il reato di cui agli artt. 113 e 589 co. 2 cod. pen., il primo anche per il delitto di cui agli artt. 28 co. 2 lett. d) e 55 co. 3 d.lgs. 81/2008, l'ultima per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies d.lgs. 231/2001, ritenendo insussistenti i presupposti per una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., alla luce degli atti d'indagine che non consentivano di affermare la superfluità del dibattimento, valutata non solo alla luce delle emergenze agli atti, ma anche di quelle presumibilmente acquisibili nella fase dibattimentale.
2. La difesa dei citati imputati e dell'API Raffineria di Ancona s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l'abnormità del decreto disponente il giudizio per avere il GUP deciso, all'esito dell'udienza preliminare, senza tener conto delle eccezioni di inutilizzabilità (per violazione del diritto di difesa e di divieti di legge) di alcuni atti d'indagine e, segnatamente, delle relazioni in cui erano confluiti gli esiti di due accertamenti tecnici irripetibili (un'indagine autoptica e un'indagine tecnica circa le cause dell'incidente) e delle dichiarazioni rese da uno degli imputati nel corso delle indagini. Quanto all'abnormità, la difesa ritiene di farla discendere dall'assunto, contenuto nel decreto censurato, secondo cui non competerebbe al GUP decidere in ordine alle eccezioni sollevate a difesa che contraddice il dovere del giudice in ogni fase processuale e ogni qualvolta la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione come previsto dall'art. 2 co. 1 del codice di rito, avendo lo stesso GUP, a verbale di udienza, riservato di decidere su ogni questione con il provvedimento conclusivo della fase.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con i provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., atteso che il decreto disponente il giudizio è atto inoppugnabile, non censurabile come abnorme, tale essendo solo quello che non risponde ad alcuno schema processuale e che non può essere rimosso dalla realtà giuridica, se non attraverso la denuncia della sua abnormità. Al contrario, la questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni atti è proponibile al giudice del processo, senza che le deduzioni del GUP formulate sul punto possano incidere in ordine alla decisione sull'eccezione difensiva, posto che l'eventuale incidenza dell'accoglimento della richiesta difensiva sulla decisione del GUP non avrebbe potuto, in ogni caso, riverberare effetto sulla impugnabilità del decreto ove il GUP lo avesse comunque emesso. se 2 4. Con memoria depositata in data 12/04/2016, la difesa, preso atto delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, vi ha opposto che le parti, con il ricorso, non hanno inteso censurare il mancato accoglimento delle eccezioni sollevate all'udienza preliminare, bensì l'omessa pronuncia del GUP sulle stesse. Ha aggiunto che la loro valutazione avrebbe potuto determinare un diverso epilogo dell'udienza preliminare, almeno per alcuni imputati, anche perché esse riguardavano atti processuali di cruciale importanza e che, in tal modo, è stato precluso agli stessi di esplicare pienamente il diritto di difesa, anche in vista di una scelta processuale alternativa, alla luce della diversa piattaforma probatoria sulla quale il giudizio si sarebbe svolto, rilevandosi che - ove la decisione assunta fosse ritenuta legittima - resterebbe frustrata la funzione propria dell'udienza preliminare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure con esso formulate.
2. Il decreto che dispone il giudizio, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare, potendo eventuali censure essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale (cfr. Sez. 2, n. 40408 dell'08/10/2008, Rv. 241869; Sez. 5 n. 30588 del 28/05/2008, Rv. 240429; Sez. 6 n. 51216 del 12/03/2014, Rv. 261664; n. 1230 dell'08/04/1999, Rv. 213477). Ciò vale anche se, nel corso dell'udienza preliminare, si deduca una nullità assoluta ed insanabile, perché la deducibilità in ogni stato e grado del procedimento non concerne il mezzo attraverso il quale la nullità va denunziata, ma il momento della sua rilevabilità, che in fattispecie va dedotta tra le questioni preliminari, ai sensi dell'art. 491 c.p.p. e in relazione all'art. 181 commi 1 e 3 c.p.p. (cfr. Sez. 6 1230 del 1999 citata;
Sez. 1 n. 122 del 17/03/1993, Rv. 193936). Peraltro, la presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione (cfr. Sez. 5 n. 22003 del 07/03/2013, Rv. 255650). La non impugnabilità del decreto che dispone il giudizio, peraltro, non può essere superata, nel caso di specie, ricorrendo alla categoria dell'atto abnorme, evocata in ricorso. Sul punto, si consideri che, intanto il decreto che dispone il giudizio può dirsi abnorme, in quanto lo stesso per la stranezza, la singolarità, la atipicità del suo contenuto si ponga al di fuori del sistema processuale, sicché, non essendo esso contemplato dall'ordinamento, l'unico rimedio esperibile per la sua rimozione è il ricorso per Cassazione, non essendo, al contrario, sufficiente che il provvedimento 3 of sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge (cfr. Sez. 1 n. 5388 del 18/10/1996, Rv. 206083). Nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, oltre al suo carattere strutturale viene in considerazione il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (cfr. in motivazione Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, Rv. 258252; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 CC. (dep. 01/02/2008), Battistella, Rv. 238240). Nessuna di dette evenienze è ravvisabile nel caso all'esame, l'atto non potendosi considerare strutturalmente o funzionalmente abnorme e rimanendo, in ogni caso, intatta la possibilità di riproporre al competente giudice del merito le rispettive argomentazioni in punto inutilizzabilità degli atti. Quanto al profilo concernente il preteso obbligo del GUP di pronunciarsi sulle eccezioni di inutilizzabilità, rispetto al quale il deducente evoca un interesse delle parti a formulare le proprie scelte processuali in base alla piattaforma probatoria che si sarebbe delineata dopo il pronunciamento invocato, si rileva che, in sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente, rispetto alla trattazione del merito, le questioni riguardanti la utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, in quanto nessun obbligo in tal senso è contemplato dalle disposizioni processuali (cfr. Sez. 3 n. 40209 del 13/05/2014, Rv. 260423; quanto alla natura del giudizio abberviato, si rinvia anche ai principi contenuti nel fondamentale arresto delle Sezioni Unite n. 16 del 2000, Tammaro). Peraltro, nel caso di specie, il giudice ha correttamente formulato un giudizio anche di tipo prognostico, sullo sviluppo probatorio in sede dibattimentale, che svela la fallacia dell'argomento difensivo che fa leva sulla decisività della pronuncia omessa in ordine all'esito dell'udienza preliminare. Quel giudice ha infatti motivato circa la ritenuta insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., considerando non solo le emergenze in atti, ma anche quelle presumibilmente acquisibili in dibattimento, anche a mezzo di perizia, cosicché, anche in caso di declaratoria di inutilizzabilità degli accertamenti esperiti nel corso delle indagini, ciò non avrebbe precluso l'escussione del consulente sull'elaborato in qualità di testimone sui fatti accaduti in sua presenza. Il che vale quale implicita motivazione circa la irrilevanza di una decisione sulla sollevata questione della utilizzabilità di quegli atti, rilevandosi che la decisione sull'utilizzabilità di una prova nel corso dell'udienza preliminare sarebbe irrituale, in 4 ер mancanza di un sistema di decisione graduale sul merito della richiesta di rinvio a giudizio, oltre che inutile. Infatti, solo una valutazione complessiva del materiale probatorio, al momento della definizione delle diverse posizioni processuali, può consentire al giudice di esaminare le eccezioni rilevanti ai fini della decisione resa all'esito della discussione delle parti. Del resto, l'art. 421 cod. proc. pen. prevede che il giudice dichiari aperta la discussione subito dopo avere compiuto gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
ne' alcun obbligo, con correlativa sanzione, è fissato dall'ordinamento circa la decisione preliminare che il giudice dovrebbe rendere in ordine all'inutilizzabilità delle prove (cfr., in motivazione, Sez. 3 n. 40209 del 2014 citata).
3. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno anche a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 20 aprile 2016. Il Consigliere est. Il Presidente Gabriella Cappello AN Maria Ciampi my CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG. 2016 CASS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.sso Gariella Lamelza 1 05