Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
In tema di corruzione, anche un parere meramente consultivo può integrare l'atto di ufficio oggetto di mercimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio nel caso di un parere tecnico di un componente della commissione tecnico-scientifica istituita presso il Commissariato straordinario per la gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Lazio in ordine ad istanza di riclassificazione ed approvazione del piano di adeguamento di una discarica).
Commentari • 2
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La massima Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico …
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La fattispecie delittuosa della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma è posta a presidio del buon andamento, del corretto funzionamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione censurando tutti quei comportamenti che disonorano proprio la stessa P.A. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). L'arresto è facoltativo, consentito il fermo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 36212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36212 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1202
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 32198/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE EC AU N. IL 12/04/1949;
avverso la sentenza n. 9976/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Arcidiacono Renato, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. Carletti Cristina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 marzo 2012 la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Velletri in data 28 aprile 2011, riducendo la pena inflitta a De CC UD ad anno uno e mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e la revoca della pena accessoria di cui all'art. 32 quinquies c.p.. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, confermando nel resto l'appellata sentenza.
2. All'esito del giudizio abbreviato celebrato in primo grado il G.u.p. del Tribunale di Velletri aveva condannato De CC UD - nella sua qualità di componente della commissione tecnico- scientifica istituita presso il Commissariato straordinario per la gestione dell'emergenza dei rifiuti nella Regione Lazio e di relatore, assieme all'ingegnere ZZ Vittorio, dell'istanza di riclassificazione ed approvazione del piano di adeguamento della discarica della s.r.l. "Ecologia", sita in Pomezia ed amministrata da VA TT sino al 24 novembre 2006 e da RI RI successivamente - alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui agli artt. 28, 31, 32 ter, 32 quater e 32 quinquies c.p., con la confisca per equivalente della somma di euro diecimila ed il risarcimento dei danni in favore della Regione Lazio, perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p., per avere, in concorso con altre persone separatamente giudicate (ZZ Vittorio e RI RI), dietro la promessa del versamento di somme di denaro ed il successivo effettivo versamento da parte dell'amministratrice della predetta società, espresso un parere tecnico favorevole all'approvazione del piano di adeguamento ed alla prosecuzione dell'attività della discarica, determinando l'emissione del decreto di autorizzazione alla gestione della discarica (n. 42/2006), in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 17, comma 4, per difetto della indicazione del termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento e delle modalità della loro esecuzione.
In particolare, egli veniva nominato direttore tecnico della discarica gestita in Pomezia dalla "Ecologia" s.r.l., percependo la somma di almeno 10.000,00 Euro in varie tranches, fino all'aprile del 2008.
2.1. Ricostruita la vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, la Corte d'appello ha osservato, all'esito della complessiva valutazione delle emergenze probatorie, come dalle stesse sequenze dell'iter procedimentale esaminato risultasse con evidenza il fatto che le criticità del piano di adeguamento della discarica presentato dalla società Ecologia s.r.l., sì come rilevate dai componenti il gruppo di lavoro - prof. AS e ing. SC - incaricato della relativa istruttoria dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Lazio, certamente erano ancora presenti all'atto dell'esame della richiesta e del sopralluogo eseguito dal De CC e dal coimputato ZZ presso il sito della discarica.
La Corte territoriale, inoltre, ha posto in rilievo il fatto che entrambi avrebbero dovuto eccepire al responsabile della società l'assoluta necessità di integrare la relazione idrogeologica contenuta nel progetto originario, poiché quella allegata alla domanda era la stessa esaminata dai predetti componenti il gruppo di lavoro, e come tale ritenuta gravemente insufficiente. Essi avrebbero dovuto, altresì, sospendere la formulazione del parere per esaminare il piano di monitoraggio ancora in corso di elaborazione. Il profilo di illegittimità del parere, conseguentemente, è stato dalla Corte di merito individuato nella circostanza che i due tecnici non avevano subordinato l'adozione del parere positivo all'integrazione della documentazione riguardante i punti critici evidenziati dal AS e dal SC, ovvero deciso di sospenderne l'emissione per valutare le necessarie integrazioni documentali.
Il compiacente esame della richiesta della società Ecologia s.r.l. era altresì dimostrato, secondo la Corte di merito, dalla riscontrata carenza, all'esito dei controlli eseguiti dalla P.G. nel 2008, di un canale recettore di scarico delle acque meteoriche e delle acque reflue dei servizi igienici: aspetto, questo, che aveva formato anch'esso oggetto di rilievo nella relazione predisposta dal gruppo di lavoro, ma la cui carenza non era stata ravvisata dal De CC e dal ZZ, imponendo la relativa prescrizione di adeguamento.
Nè, infine, è stato da costoro individuato un termine per l'esecuzione dei lavori di adeguamento del sito, la cui fissazione sarebbe stata necessaria a norma del su citato D.Lgs., attesa la rilevanza dei punti critici individuati e la prevedibile cessazione di attività della discarica prima della scadenza di siffatto termine utile, risultando dallo stesso decreto di autorizzazione n. 42/2006 che la discarica era in fase di esaurimento.
Sulla base di quanto già accertato all'esito del giudizio di primo grado, la prova dell'accordo corruttivo, con il conseguente asservimento della funzione pubblica svolta dall'imputato agli interessi della predetta società, è stata dalla Corte d'appello individuata, in particolare, sulla base del contenuto di intercettazioni dalle quali emergeva che l'imputato era stato posto dal complice, divenuto gestore di fatto della società, nel ruolo di direttore della discarica in questione, oltre che nel rinvenimento, presso l'abitazione del ZZ e presso la sede della stessa società Ecologia s.r.l., del complessivo numero di sei matrici di assegni, da cui era possibile risalire a versamenti effettuati in favore dell'imputato per l'importo complessivo di circa diecimila Euro.
3. Avverso la su citata sentenza della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di De CC UD, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. La prima censura è incentrata sul vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza, con riferimento all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché sulla violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), con riferimento al combinato disposto degli artt. 187 e 192 c.p.p., non essendo stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente, che risulta peraltro smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa: al riguardo, infatti, si deduce non solo che il decreto di autorizzazione n. 42/2006 è stato emesso dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, e dunque da un organo terzo rispetto alla Commissione tecnico-scientifica di cui il ricorrente faceva parte, ma anche la circostanza secondo cui l'atto non risulta affatto carente del termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica dell'"Ecologia" s.r.l., ne' della modalità dell'esecuzione dei lavori di adeguamento, che sono stati ivi chiaramente indicati. Nel suo iter motivazionale, peraltro, la pronuncia si discosta dal capo d'imputazione, facendo riferimento ad eventi mai contestati all'imputato, ne' fatti oggetto di alcun accertamento (ad es., circa la necessità di integrare la relazione idrogeologica per l'insufficienza di quella allegata alla domanda, ovvero di sospendere la formulazione del parere per esaminare il piano di monitoraggio ancora in corso di elaborazione), ed altresì mostrando di ritenere irrilevante la circostanza che il responsabile della società si era impegnato a trasmettere il piano di monitoraggio direttamente alla struttura commissariale, ovvero quella per cui non era di competenza della commissione tecnico-scientifica ricevere le relazioni integrative dalla stessa suggerite e correttamente inviate alla struttura commissariale.
I Giudici di merito, pertanto, hanno violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ritenendo responsabile il ricorrente di aver emesso un parere contrario ai doveri d'ufficio, sul presupposto che tale parere avrebbe dovuto essere negativo e non positivo (circostanza, questa, mai contestata al De CC). Inoltre, il parere del 7 marzo 2006, erroneamente indicato come vincolante, era in realtà una proposta di parere positivo espressa quale "relatore" di un progetto che, esaminato alla presenza del responsabile unico del procedimento, nonché di un rappresentante della struttura commissariale, necessitava obbligatoriamente dell'assenso degli altri membri della commissione alla quale era stata indirizzata. Si trattava, peraltro, di un parere tecnico privo di forza vincolante, in linea con le osservazioni precedentemente rappresentate dal gruppo di lavoro istruttorio istituito con decreto n. 54/2004, ed espresso in relazione ad un progetto di adeguamento alle nuove indicazioni normative, e non al rilascio di un titolo. La commissione tecnica, infine, ben poteva esprimere un parere positivo all'adeguamento, salvo poi richiedere accertamenti in loco più approfonditi al fine di indicare le relative prescrizioni alle società richiedenti.
La ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata dalla Corte d'appello è frutto di un evidente fraintendimento basato sulla natura vincolante del parere espresso dal ricorrente e sul fatto che i relatori dovessero "verificare" l'effettivo adeguamento della discarica al progetto presentato, ovvero esaminare la richiesta relazione integrativa;
compito della commissione tecnico-scientifica era infatti quello di verificare, unitamente ad altri organi, il "progetto" di adeguamento della discarica alle nuove norme, nonché di suggerire integrazioni da inviare alla struttura commissariale. Non competeva al ricorrente verificare la fase di realizzazione delle opere proposte per il necessario adeguamento della discarica, ne' controllare il successivo collaudo delle stesse, ovvero esaminare le richieste relazioni integrative, poiché l'unico organo abilitato a recepire le eventuali integrazioni richieste dalla commissione tecnico-scientifica ai fini del piano di adeguamento da realizzare entro la data del 16 luglio 2009 era la struttura commissariale. La conversazione telefonica richiamata dal G.u.p. per provare la responsabilità del De CC non è effettivamente intercorsa tra lo stesso e la segretaria della "Ecologia" s.r.l. (Ragni Elide), ma tra quest'ultima ed il coimputato ZZ, e non può essere pertanto interpretata a conferma del giudizio di colpevolezza espresso nei suoi confronti.
Analogo errore investe, poi, la valutazione delle matrici degli assegni sequestrate presso l'abitazione del ZZ, da quest'ultimo emessi in favore del De CC in un periodo di tempo ricompreso fra il 24 novembre 2006 ed il 22 novembre 2007, senza che il relativo giudizio di colpevolezza si fondi su elementi di prova idonei a ricondurre tale circostanza agli eventi legati alla discarica. Ulteriore profilo di contraddittorietà ed illogicità della motivazione riguarda l'esclusione delle attenuanti generiche per la gravità dei fatti e l'intensità del dolo, quando invece per il ricorrente è stata accolta la richiesta di riduzione della pena in considerazione del ruolo subordinato rispetto a quello svolto dal ZZ nell'episodio corruttivo in contestazione.
3.2. Si deduce, inoltre, che il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto ammettere la costituzione di parte civile, poiché dalla lettura della costituzione di parte civile formulata dalla Regione Lazio si evince che la stessa è stata predisposta in relazione a diversi capi d'imputazione riferiti a diversi soggetti, oltre che in relazione al reato contestato al De CC nel capo suo B), la cui posizione processuale avrebbe dovuto giustificare una ben diversa considerazione in seno alla "dichiarazione di parte civile" della Regione Lazio.
3.3. Si lamenta, infine, l'omessa pronuncia della Corte d'appello sul punto della richiesta di assoluzione formulata ex art. 530 c.p.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile in quanto, per un verso, è sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, per altro verso mira a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. In tal senso, infatti, la Corte territoriale, sulla base di quanto specificamente esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, con una notazione di segno assorbente rispetto ad ogni altro rilievo, come, in ogni caso, le carenze relative alla documentazione prodotta dalla società - sì come riscontrate nella relazione dei tecnici AS e SC, e non fatte oggetto della necessaria integrazione all'atto dell'esame della pratica da parte dell'imputato - giammai avrebbero potuto portare alla formulazione di un parere favorevole in assenza di un supplemento istruttorio finalizzato alla valutazione delle relazioni integrative richieste. Inoltre, anche a voler prescindere dal rilievo per cui la Corte distrettuale ha coerentemente assegnato al parere espresso dall'imputato una rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che componevano la complessa sequela del procedimento amministrativo in esame - tanto che il suo provvedimento conclusivo, ossia il decreto n. 42/2006, si fondava esplicitamente sul parere tecnico e sull'esito del sopralluogo da lui effettuato assieme al coimputato ZZ - deve ritenersi del tutto irrilevante nella vicenda in esame il profilo inerente alla definizione della natura vincolante o meramente consultiva del parere, ove si consideri che, in linea generale, secondo il pacifico insegnamento di questa Suprema Corte, l'atto di ufficio oggetto di mercimonio non deve essere interpretato in senso formale, potendo tale nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Sez. 6, n. 21943 del 07/04/2006, dep. 22/06/2006, Rv. 234619; Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999, dep. 25/03/1999, Rv. 213884). Ne consegue che anche la formulazione di un parere (arg. ex Sez. 6, n. 19803 del 22/01/2009, dep. 09/05/2009, Rv. 244262), dalla legge previsto quale necessario presupposto, ovvero come uno specifico segmento, di una successiva progressione procedimentale, può integrare la condotta delittuosa oggetto del tema d'accusa, quando lo stesso, come dai Giudici di merito accertato nel caso in esame, sia il frutto di un accordo corruttivo intercorso fra il pubblico ufficiale ed il beneficiario del i provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale.
La Corte d'appello ha dato altresì conto, con congrue ed esaustive argomentazioni, delle ragioni della ritenuta infondatezza dell'ipotizzata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - dal ricorrente, peraltro, neanche formalmente eccepita quale vizio di nullità della sentenza - spiegando come dalla stessa lettura del capo d'imputazione possa agevolmente evincersi la contestazione di una promessa di denaro per esprimere parere positivo al rilascio del titolo, con la conseguente prospettata illegittimità del decreto autorizzativo per violazione di una norma di contenuto generale - il D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 17, comma 4 - mirante ad accertare, prima ancora che la previsione dei tempi e delle modalità dei lavori - che il piano di adeguamento sia rispettoso dei nuovi, e più restrittivi, parametri di legge. In ordine ai vari profili del tema d'accusa oggetto di disamina nel corso del giudizio, dunque, l'imputato è stato ampiamente messo in condizione di difendersi e di contraddire, nel rispetto del quadro di principi da questa Suprema Corte stabiliti, secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue il corollario secondo cui l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010, Rv. 248051; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 08/02/2013, Rv. 254888).
Nè, del resto, può assumere alcun rilievo, all'interno di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, la prospettazione di un profilo di doglianza incentrato, peraltro solo genericamente, sull'apprezzamento dai Giudici di merito espresso con riferimento ad elementi di prova desumibili da atti, comunque versati nel fascicolo processuale, riguardanti la captazione di colloqui intercorsi fra il coimputato ZZ e terze persone, ove si consideri che, stante la natura del giudizio de quo, ai fini della decisione sono utilizzabili tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, e che proprio l'accesso a tale rito, la cui scelta è rimessa all'imputato, attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sarebbero fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso venisse celebrato nelle forme ordinarie (Sez. 1, n. 16411 del 03/03/2005, dep. 02/05/2005, Rv. 231571). V'è, infine, da osservare come nel percorso motivazionale dell'impugnata pronuncia la Corte territoriale, confermando le analoghe valutazioni al riguardo già espresse dal Giudice di prime cure, abbia attentamente ricostruito il contesto degli illeciti rapporti intercorsi tra la società Ecologia s.r.l. ed il coimputato ZZ (che aveva stipulato con la prima lucrosi contratti di consulenza), dando ampiamente conto, in punto di fatto, dell'origine, della destinazione e dei tempi e modalità di versamento delle somme di denaro provento dell'accordo corruttivo (al ricorrente girate, per lo più, dal complice) e delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente la piena consapevolezza del contributo concorsuale del De CC - divenuto, peraltro, direttore di fatto della discarica gestita dalla società che avrebbe avuto il dovere di controllare - nella realizzazione della contestata condotta delittuosa.
5. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione della contestata ipotesi delittuosa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli argomenti prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti, in tal guisa implicitamente rigettando anche la richiesta di una pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p., comma 2. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Manifestamente infondato, inoltre, deve ritenersi il profilo di doglianza incentrato sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche - dal ricorrente, peraltro, solo genericamente dedotto in ricorso - ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento ai criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, riducendone tuttavia l'entità sulla base di un criterio di valutazione autonomamente enunciato, ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, laddove le deduzioni difensive al riguardo formulate si pongono, di contro, nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
7. Inammissibile, infine, deve ritenersi anche il motivo di ricorso concernente l'erronea declaratoria di ammissione della costituzione di parte civile per la genericità dell'indicazione della causa petendi e del petitum, avendo la Corte d'appello correttamente motivato nel senso della idoneità del richiamo ivi operato alla collocazione dell'imputato in una struttura della Regione ed alla condotta delittuosa in rubrica ascrittagli.
Al riguardo, pertanto, l'impugnata pronuncia si è fedelmente attenuta alla costante linea interpretativa in questa Sede indicata, secondo cui l'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 78 c.p.p., lett. d), (esposizione delle ragioni che giustificano la domanda) risulta adeguatamente realizzato attraverso il richiamo al capo di imputazione, il quale, se correttamente formulato - come nel caso in esame non v'è alcuna ragione di dubitare - include gli elementi di fatto a fondamento della legittimazione attiva e di ogni ragione giustificativa della domanda (Sez. 5, n. 684 del 05/02/1999, dep. 23/10/1999, Rv. 214876).
Ne consegue che l'inosservanza dei precetto stabilito nella disposizione di cui all'art. 78 c.p.p. è ravvisabile solo nell'evenienza, dalla Corte d'appello coerentemente esclusa nel caso di specie, in cui, in base alla dichiarazione di costituzione di parte civile, non sia individuabile, neppure per relationem all'addebito elevato con l'imputazione, il rapporto tra fatto-reato e danno lamentato (Sez. 6, n. 39695 del 15/11/2002, dep. 23/11/2002, Rv. 225421; v., inoltre, Sez. 1, n. 9534 del 12/01/2001, dep. 07/03/2001, Rv. 218090).
8. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorrente va condannato, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione viene operata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile Regione Lazio le spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013