Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Non è impugnabile, neppure per abnormità, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, sul presupposto della diversità del fatto, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen.. (Nella specie, all'imputato era stata contestata la condotta consistente nell'essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore, mentre il fatto accertato consisteva nell'esservi rientrato senza autorizzazione a seguito dell'espulsione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24058 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 521
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 11420/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 6 marzo 2009 dal Tribunale di Reggio Emilia;
nel processo
contro
:
RR ET, nato a [...] il [...];
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al tribunale per il giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia disponeva, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, la trasmissione al pubblico ministero degli atti del procedimento a carico di ET RR, ritenendo il fatto accertato (l'imputato, espulso dal territorio dello Stato in data 3 novembre 2004 con accompagnamento alla frontiera, vi era rientrato senza la speciale autorizzazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.13, comma 13) diverso da quello descritto nel decreto di citazione a giudizio (l'essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato benché destinatario, a seguito di provvedimento di espulsione, dell'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni: art. 14, comma 5-ter, citato D.Lgs.).
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, chiedendone l'annullamento.
Denuncia l'abnormità del provvedimento, in sostanza affermando che la valutazione compiuta dal Tribunale si poneva in contrasto con le risultanze processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va premesso che la disposizione contenuta nell'art. 521 c.p.p., comma 2, è applicabile anche nel giudizio abbreviato.
Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. 4^ 23 marzo 2007, Manca, RV 236728; Cass. 4^ 12 giugno 2007, p.m. in proc. Gamba, RV 237238; Cass. 6^ 7 luglio 2005, Notari, RV 232407), il potere-dovere di restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p., allorché accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, è espressione di un principio generale dell'ordinamento, e, pertanto, può essere esercitato anche dal giudice del rito abbreviato posto che "la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non può tradursi in una cristallizzazione del fatto - reato nei limiti dell'imputazione".
3.2. Ciò premesso, va ricordato che, in materia di impugnabilità oggettiva, vige il principio di tassatività dei mezzi dettato dall'art. 568 c.p.p., comma 1. È la legge a stabilire i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione ed a determinare il mezzo con cui possono essere impugnati.
E, nella specie, il legislatore non ha previsto che sia soggetta ad impugnazione l'ordinanza anzidetta con la quale il giudice prende atto dell'impossibilità di pervenire al normale epilogo del processo e, declinando il compito di decidere, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero (cfr., per tutte, Cass. 1^ 17 febbraio 2003, p.m. in proc. Biondino, RV 226493; Cass. 6^ 2 dicembre 1995, Gualtieri, RV 201105; Cass. 1^ 8 marzo 1994, Curcas, RV 196647, che precisa appunto che il provvedimento "non ha natura decisoria, ma strumentale, in quanto si concretizza in mero impulso processuale e non lede in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato, che potrà svolgersi nel tempo e nella sede opportuni).
3.3. Nè l'ordinanza impugnata può ritenersi abnorme, e quindi impugnabile ex art. 111 Cost. (come, d'altra parte, già affermato dalla sopra citata giurisprudenza di questa Corte). Ancora recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 20 dicembre 2007, p.m. in proc. Battistella) hanno ricordato che la lunga elaborazione giurisprudenziale (Cass. S.U. 26 aprile 1989, Goria;
Cass. S.U. 9 luglio 1997, p.m. in proc. Quarantelli;
Cass. S.U. 10 dicembre 1997, Di Battista;
Cass. S.U. 24 novembre 1999, Magnani;
Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Boniotti;
Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Istituto Buonarroti;
Cass. S.U. 31 gennaio 2001, p.m. in proc. Romano;
Cass. S.U. 31 maggio 2005, p.m. in proc. Minervini) ha ormai chiarito quali siano le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando:
- che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
- che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della cd. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore.
Orbene, l'ordinanza impugnata non è affetta da abnormità strutturale perché la trasmissione degli atti al pubblico ministero è specificamente prevista dall'art. 521 c.p.p., cosicché il provvedimento che corrisponda al paradigma normativo - che sia adottato, cioè, in relazione alla ritenuta diversità del fatto emerso in giudizio - "può essere soltanto illegittimo, allorché il fatto non sia realmente diverso o manchi un'idonea motivazione in proposito" (v. Cass. 6^ 30 settembre 1993, Russo, RV 196925). Il provvedimento in esame non è neppure affetto da abnormità funzionale poiché non determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
Da un lato, invero, deve escludersi che il provvedimento equivalga ad impartire al pubblico ministero, in via immediata e diretta, l'ordine di agire per il fatto diverso;
dall'altro, il pubblico ministero può liberamente determinarsi in ordine al promovimento dell'azione penale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009