Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2007, n. 28514
CASS
Sentenza 29 maggio 2007

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Ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla disciplina in tema di costruzioni in zone sismiche, le norme dettate dagli artt. 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma solo alle opere edili in senso stretto, ossia alle costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale con cui vengono realizzate. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la costruzione di un traliccio per elettrodotto non è opera edile in senso stretto e la sua realizzazione è sottoposta a proprie regole costruttive, la cui compatibilità con la disciplina urbanistica è rimessa alla valutazione del Ministero dei lavori pubblici e della Regione).

Commentario1

  • 1Pergolato in giardino: quando serve il permesso di costruire
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2007, n. 28514
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28514
Data del deposito : 29 maggio 2007

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