Sentenza 29 maggio 2007
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla disciplina in tema di costruzioni in zone sismiche, le norme dettate dagli artt. 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma solo alle opere edili in senso stretto, ossia alle costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale con cui vengono realizzate. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la costruzione di un traliccio per elettrodotto non è opera edile in senso stretto e la sua realizzazione è sottoposta a proprie regole costruttive, la cui compatibilità con la disciplina urbanistica è rimessa alla valutazione del Ministero dei lavori pubblici e della Regione).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2007, n. 28514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28514 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 29/05/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1634
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO ON - Consigliere - N. 44911/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di ON ON, nato a [...] il 4 aprile del 1927;
avverso la sentenza del tribunale di LAGONEGRO dell'8 febbraio del 2006;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il sostituto procuratore generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva.
IN FATTO
In data 10.12.2002, i militari appartenenti al comando C.F.S. di Maratea eseguivano un sopralluogo in località "Fontana-Brefaro" del predetto comune ed accertavano che era stata realizzata una pista carrabile, nonché lo sbancamento di un'area per la posa in opera di un traliccio in acciaio zincato, a supporto della linea elettrica di alta tensione ivi esistente. Dette opere, secondo quanto appurato presso l'ufficio tecnico del comune di MARATEA, non erano assentite da alcun titolo abilitativo, ne' risultava la presentazione della relativa denuncia, corredata dei necessari calcoli allo sportello unico dell'edilizia.
Veniva accertato, altresì, che i lavori per la posa in opera del traliccio erano stati eseguiti dall'omonima impresa del ON, all'uopo incaricata dall'Enel. Il ON aveva poi autonomamente realizzato anche la pista carrabile per raggiungere il luogo ove doveva essere collocato il traliccio. Per tale fatto ON ON e DA RA erano stati tratti al giudizio del tribunale di Lagonegro perché rispondessero dei seguenti reati:
A) del reato p. e p. dell'art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 44, lett. b), per avere, in concorso tra loro, DA
nella qualità di committente, ON quale amministratore unico della ditta "Libonati s.r.l.", impresa esecutrice dei lavori, realizzato in assenza di concessione edilizia, le seguenti opere:
sbancamento di una superficie di mq. 36 dove veniva ancorato a terra tramite conglomerato cementizio, un traliccio in acciaio zincato a supporto della linea aerea di alta tensione.
B) del reato p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, artt. 64 e 71, per avere, in concorso tra loro, nella qualità di cui al capo A), eseguito le opere descritte al capo A) senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione da parte di un professionista abilitato ed iscritto nel relativo albo;
C) del reato p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, artt. 65 e 72, per avere, in concorso tra loro e nella qualità di cui al capo A), iniziato la costruzione delle opere descritte al capo A), senza averne fatta previa denuncia al competente ufficio tecnico regionale;
D) del reato p. e p. dall'art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, artt. 93, 94, e 95, per avere, in concorso tra loro e nella qualità di cui al capo A), eseguito i lavori descritti al capo A) in zona sismica senza notificare preventivo avviso all'ufficio tecnico regionale, omettendo il contestuale deposito del progetto presso quest'ultimo ufficio ed omettendo di attenersi ai criteri tecnico- costruttivi prescritti per le zone sismiche.
Il ON inoltre:
E) del reato p. e p. dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere, nella qualità di committente, direttore tecnico dei lavori e costruttore, realizzato in assenza di concessione edilizia, una pista di m. 300 di lunghezza per una larghezza media di m. 3,50 per un totale di mq.
1.050 al fine di permettere il transito ai mezzi meccanici per la realizzazione della suindicata opera di ancoraggio del traliccio dì cui al capo, A). Fatti accertati in Maratea il 10.12.2002.
All'esito del dibattimento il tribunale, con sentenza dell'8 febbraio del 2006, dichiarava il ON colpevole dei reati contestati ai capi B), C) e D) dell'imputazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i predetti reati ex art. 81 c.p., lo condannava alla pena di Euro 300,00, di ammenda nonché al pagamento delle spese processuali. Assolveva il ON dai reati di cui ai capi A) ed E) per l'insussistenza dei fatti;
lo DA dal reato di cui al capo a) per l'insussistenza del fatto e dagli altri reati ascrittigli per non averli commessi.
A fondamento della decisione osservava che la posa in opera del traliccio costituiva un'opera di pubblico interesse realizzata dal concessionario di un servizio pubblico ed autorizzata in forza del decreto del Presidente della Giuntarne la pista carrabile era stata realizzata per esigenze contingenti al fine di consentire il transito dei mezzi per la posa in opera del traliccio;
che, trattandosi di opera precaria,eliminata dopo l'esecuzione dei lavori non era necessaria alcuna autorizzazione;
che invece sussisteva la responsabilità del ON per gli altri reati che gli erano stati ascritti, in quanto era comunque tenuto ad osservare le disposizioni sulle costruzioni in cemento armato e quelle dettate per le zone sismiche, in quanto aveva omesso di denunciare i lavori prima del loro inizio allo sportello unico dell'edilizia che avrebbe poi dovuto provvedere all'inoltro della documentazione all'ufficio tecnico e per avere eseguito le opere anzidette senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore lamentando:
la violazione delle norme incriminatici perché il progetto esisteva,con i relativi allegati;
era stato indicato il responsabile dei lavori ai fini della progettazione, esecuzione e controllo dei lavori stessi come si desumeva dall'art. 14 del contratto di appalto e dal decreto regionale autorizzativo, dal quale risultava altresì che il parere favorevole all'esecuzione dei lavori era stato formulato dallo stesso ufficio preposto ai controlli sulle costruzioni in cemento armato e sull'osservanza delle disposizioni normative nelle zone sismiche;
la violazione del D.P.R. n 383 del 1994, artt. 2 e 3, comma 4, in forza delle quale l'esecuzione di un'opera di interesse pubblico può essere eseguita anche in deroga alle autorizzazioni e concessioni previste da leggi statali o regionali;
l'inosservanza dell'art. 51 c.p., poiché il ON aveva ricevuto l'ordine urgente di installare il traliccio in questione. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che la responsabilità non è stata affermata per la violazione di norme tecniche poste a tutela delle costruzioni in zone sismiche o per la violazione di norme tecniche sulle costruzione in cemento armato, bensì per violazioni formali costituite dall'omessa denuncia dell'inizio dei lavori e dall'omessa presentazione del progetto, che era stato ritualmente predisposto, allo sportello unico dell'edilizia, il quale a sua volta avrebbe dovuto trasmettere la documentazione all'ufficio tecnico regionale.
La prescrizione della denuncia d'inizio dei lavori di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 65 e 93 (T.U.) allo sportello unico dell'edilizia e la presentazione di un progetto redatto da tecnico qualificato di cui all'art. 64, (T.U.), sull'edilizia hanno lo scopo di consentire all'ente preposto ai controlli di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva nelle zone sismiche e di ogni attività costruttiva in cemento armato o con strutture in acciaio, al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità. Ciò premesso, si rileva che i fatti addebitati al prevenuto non sussistono sotto diversi profili.
Anzitutto perché l'opera è stata autorizzata dal presidente della Giunta regionale, il quale ha concesso l'autorizzazione a seguito del parere formulato dall'ufficio tecnico competente, ossia proprio da quell'ufficio che secondo il tribunale avrebbe dovuto esaminare il progetto e ricevere la documentazione relativa alla preventiva denuncia dei lavori.
L'opera quindi è stata realizzata in base a regolare progetto approvato dagli organi tecnici della regione i quali erano a conoscenza della natura e dell'inizio dei lavori. Ma i reati per i quali è stata ritenuta la responsabilità non sussistono anche sotto un altro profilo.
Per quanto concerne il reato di cui al capo d), che allo stato è prescritto, si deve rilevare che le norme dettate per le costruzioni in zone sismiche non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma alle costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale (muratura, cemento, prefabbricato) con cui vengono realizzate, si riferiscono cioè alle opere edili in senso stretto, come emerge altresì dal riferimento ricorrente al termine "edificio" (cfr ad esempio D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 85 e 91 (T.U.). La costruzione di un traliccio per un elettrodotto non è opera edile in senso stretto e, ai fini della sicurezza ed incolumità dei cittadini,è disciplinata da proprie tecniche costruttive.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di costruzioni in cemento armato o in acciaio, si osserva che secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 63 (T.U. sull'edilizia), quando si tratta di opere eseguite dai soggetti di cui all'art. 2 ossia dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici compresi quelli economici, dalle amministrazioni locali, dai concessionari di lavori e servizi pubblicale norme del capo del testo unico relativo alle costruzioni in cemento armato, si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente stabilito dalla L. n 109 del 1994, dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 644, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e D.M. 19 aprile 2000, n. 145. In altre parole per le opere pubbliche la disciplina applicabile è quella di settore e principalmente la L. n. 109 del 1994 cosiddetta Legge Merloni, e successive modificazioni sui lavori pubblici. Le altre disposizioni normative indicate nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 63, (T.U.), riguardano il regolamento generale di attuazione in materia di lavori pubblici (D.P.R. 554 del 1999 il reato di cui al capo D); il capitolato generale dei lavori pubblici (D.P.R. n. 34 del 2000) nonché la qualificazione dei soggetti esecutori delle opere pubbliche (D.P.R. n. 34 del 2000). Le norme del testo unico troveranno applicazione in materia di lavori pubblici solo in assenza di specifica norma o di esplicito rinvio alle disposizioni del testo unico.
A norma della L. n. 109 del 1994, art. 2, e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 87 ed 88, gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche, in quanto realizzate dall'ENEL che opera come organismo pubblico per il perseguimento di interessi generali (cfr per tutte Cons. di Stato Sez. 4, 3 maggio 2005 n 2136). Quindi, per la costruzione di un elettrodotto, quale opera di interesse statale, non solo non è necessario il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune, (D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 7 (T.U.), ma la sua realizzazione è sottoposta a proprie regole costruttive la cui compatibilità con la disciplina urbanista, è rimessa alla valutazione rispettivamente del Ministero dei Lavori pubblici e della Regione a secondo che si tratti di elettrodotti con tensione superiore o inferiore ai centocinquantamila volts. L'incolumità pubblica è garantita dall'osservanza delle regole tecniche previste proprio per la realizzazione degli elettrodotti. La progettazione delle opere pubbliche è disciplinata in via generale dalla L. n. 109 del 1994, art. 16, il quale indica dettagliatamente le caratteristiche tecniche che essa deve avere Nella fattispecie la costruzione è stata realizzata sotto il diretto controllo della Regione. Si deve pertanto presumere, in mancanza di specifiche contestazioni, che sia stata applicata la normativa tecnica del settore.
P.Q.M.
La corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007