Articolo 700 del Codice di procedura penale
Articolo 732Articolo 676
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 2017
Art. 700. Documenti a sostegno della domanda 1. L'estradizione e' consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e' domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili ((...)) ;
((b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2;)) c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identita' e la nazionalita' della persona della quale e' domandata l'estradizione.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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